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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11142/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato il [...] a [...], e residente in [...]Parte_1
(Le), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Avvocato Luana Calò,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Margherita Casagli e Marcello Raho,
Resistenti
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 25/10/2021 il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. VOARTS n. 48327711 con decorrenza Maggio 2018 e di pensione cat. INVCIV n. 07625132 con decorrenza
Ottobre 2006, trasformata in Assegno Sociale al raggiungimento dell'età pensionabile e poi sospesa a Gennaio 2020 – espone di aver ricevuto missiva del
30/1/2020 con cui ha comunicato che da ricalcolo della prestazione di CP_1 invalidità civile è scaturito un debito di € 4.848,74, relativo al periodo da
Gennaio a Dicembre 2019, e di aver altresì ricevuto missiva del 15/04/2020 con cui l' ha preannunciato il recupero della predetta somma mediante CP_2 trattenute mensili di € 110,00 sulla pensione VOARTS a decorrere dalla prima data utile, rileva l'illegittimità del provvedimento di indebito per carenza di motivazione, sostiene che ha erroneamente sospeso l'erogazione della CP_1 prestazione di invalidità per superamento dei limiti reddituali dal Gennaio 2020, deduce la sussistenza del proprio diritto all'Assegno di invalidità sia per l'anno
2019 che per gli anni successivi, rilevando il possesso di redditi che non superano i limiti di legge, si richiama alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione che afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, sostenendo l'assenza di dolo da parte sua per aver sempre comunicato i propri redditi, rileva la mancata applicazione dei limiti per la pignorabilità delle pensioni, rappresenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento di indebito in data 18/6/2021, in merito al quale ha ricevuto da tre CP_1 risposte contraddittorie tra loro, e di aver chiesto il ripristino della prestazione pensionistica con domanda del 22/5/2021, ripristino negato da con CP_1 provvedimenti del 5/5/2021 e del 7/7/2021.
Tanto esposto, rilevato e dedotto, il ricorrente chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' CP_2 convenuto, per tutti i titoli e le motivazioni di cui al presente ricorso.
2. per l'effetto, ordinare a l'annullamento e/o la nullità e/o la revoca dei CP_1 provvedimenti di sospensione della pensione e, conseguentemente, disporre in favore del signor il ripristino della propria pensione cat. INVCIV n. Parte_1
07625132 a partire da gennaio 2019, e l'annullamento e/o la nullità e/o la revoca dell'indebito n. 15501660 e conseguentemente, disporre la corresponsione degli arretrati maturati dal gennaio 2020, nonchè, la restituzione in favore del Sig. Pt_1 delle somme già trattenute a titolo di indebito, tutte somme da quantificare,
[...] occorrendo, anche a mezzo di CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle somme al saldo. (Ai fini della norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è pari ad € .48.487,40).
3. Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede il CP_1 rigetto del ricorso affermando la correttezza del proprio operato, spiegando che il ricorrente è titolare di Assegno di invalidità civile da Ottobre 2006, trasformato in Assegno Sociale al raggiungimento dell'età pensionabile da Maggio 2017, che l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per il diritto alla prestazione di invalidità verificatosi a seguito della liquidazione della pensione
2 VOARTS con decorrenza da Maggio 2018 e che, pertanto, da Gennaio 2019 il ricorrente non ha più diritto alla prestazione per l'invalidità civile parziale.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Occorre in primo luogo richiamare l'art. 35, ottavo comma, D.L. 30 Dicembre
2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (come modificato dall'art. 13 della legge n.122/2010), secondo cui: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano
i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni
e integrazioni”.
Ancora preliminarmente, deve darsi atto del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, secondo cui, considerata la natura delle prestazioni, utilizzate per far fronte di essenziali esigenze di vita, l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso di dolo comprovato del percipiente.
Ed infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26036 del 15/10/2019 ha affermato che: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", e da ultimo ribadito con sentenza n.13915 del 20/5/2021 ha ribadito che: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l.
3 n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente
e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha anche specificato alcune ipotesi in cui l'affidamento del percipiente va escluso, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), il caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o di dolo comprovato dell'accipiens (Sentenza n. 26036 del 15/10/2019), che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi, quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018) e nell'ipotesi di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella missiva del 30/1/2020, inviata al ricorrente e allegata al ricorso, si legge: “la sua pensione n. 07625132 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'Aggiornamento del Caselllario dei pensionati (…)
Pertanto da gennaio a dicembre 2019 sulla pensione n. 07625132 categoria CP_ INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.848,74” e nella comunicazione del
15/4/2020, anche essa allegata al ricorso, si afferma “le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, sono stati pagati 4.848,74 euro in più sulla pensione cat. INVCIV n. 07625132 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di
110,00 euro mensili sulla pensione cat. VOARTS n. 48327711 a decorrere dalla prima rata utile”.
Costituendosi in giudizio ha così chiarito le ragioni dell'indebito: “Il CP_1 ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia nella Gestione Artigiani e in regime internazionale pensione (VOART 48327711) con decorrenza dal Maggio 2018. La liquidazione del trattamento di pensione di vecchiaia ha determinato il superamento dei limiti reddituali per la fruizione dell'assegno sociale. Infatti, il era stato riconosciuto invalido civile parziale dall'Ottobre 2006. Come si Pt_1
4 evince dalla documentazione in atti, il reddito da pensione di vecchiaia
(VOART 48327711) per l'anno 2019 è stato pari ad E. 4.908,28, per l'anno
2020 ad E. 4.927,91 e per l'anno 2021 ad E. 4.932,85 risultando così superati i limiti reddituali di legge per percepire la prestazione di invalidità. Infatti,
i limiti reddituali di legge per fruire del trattamento di invalidità parziale sono pari per l'anno 2019 ad E. 4.906,72, per l'anno 2020 ad E. 4.926,35 e per
l'anno 2021 ad E. 4.931,29”.
Deve, quindi, rilevarsi che l'indebito è scaturito dall'erogazione, in favore del ricorrente, della pensione VOARTS, che ha determinato il superamento dei limiti reddituali di legge per l'Assegno di invalidità civile.
Ancora deve osservarsi che parte ricorrente, nell'affermare la sussistenza del proprio diritto alla prestazione di invalidità civile, sostiene che avrebbe CP_1 erroneamente calcolato il reddito da confrontare con i limiti di legge.
Sul punto deve, tuttavia, rilevarsi che è parte ricorrente a fare erroneo riferimento alla previgente formulazione dell'art. 35 c. 8 del D.L. 30 Dicembre
2008, n.207, sopra citato, mentre l' ha correttamente applicato la norma. CP_2
Ed infatti, a fronte di un indebito relativo al periodo da Gennaio a Dicembre
2019, devono prendersi in considerazione, ai sensi dell'art. 35, ottavo comma,
D.L. 30 Dicembre 2008, n.207 sopra citato, i redditi da pensione (che dalla documentazione reddituale in atti risultano essere gli unici percepiti) relativi al medesimo anno di percezione, che sono pari ad € 4.908,28 (cfr CU 2020 allegata sia al ricorso che alla memoria di costituzione).
Deve, inoltre, osservarsi che entrambe le parti hanno correttamente dedotto che i limiti reddituali di legge per fruire dell'assegno INVCIV sono pari per l'anno
2019 ad € 4.906,72, posto che, sebbene l'Assegno di invalidità civile sia stato trasformato in Assegno Sociale, deve comunque farsi riferimento ai parametri previsti per la prestazione di invalidità parziale.
Pertanto, poiché i redditi percepiti dal ricorrente superano i limiti di legge per fruire dell'Assegno (sebbene per soli € 1,56) ed escludono il diritto alla prestazione assistenziale, deve ritenersi che la somma chiesta in restituzione da sia stata indebitamente percepita. CP_1
La stessa, tuttavia, in accordo con l'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve ritenersi irripetibile posto che, come detto, l'indebito è scaturito dall'erogazione della pensione VOARTS.
In relazione al caso di specie assume, quindi, particolare rilevanza quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13223 del 30/6/2020 con specifico riferimento all'indebito assistenziale scaturito dal superamento dei limiti reddituali derivante dalla titolarità di redditi erogati dall' : “in nessun CP_1
5 caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera
l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito”.
Per completezza, deve, inoltre, osservarsi che non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che vi sia stato dolo o debba essere escluso l'affidamento del ricorrente (al quale, infatti, parte convenuta non attribuisce alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dell'indebito) e ciò anche considerato che il superamento del limite è di entità talmente lieve da escludere che il ricorrente potesse esserne consapevole.
Pertanto, poiché con missiva del 30/1/2020 viene chiesta la restituzione di somme erogate da Gennaio a Dicembre 2019 e con missiva del 15/4/2020 si preannuncia il recupero dell'indebito per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019, deve ritenersi che l'indebito sia irripetibile.
Sicchè, sotto tale profilo, vanno accolte le domande attoree volta ad ottenere l'annullamento dell'indebito e la condanna di a restituire le somme CP_1 trattenute a titolo di recupero dell'indebito
Deve, invece, respingersi la domanda di ripristino della prestazione Assegno
Sociale a decorrere da Gennaio 2019, poichè anche per gli anni successivi al
2019 i redditi percepiti dal ricorrente superano i limiti di legge.
Sul punto deve, innanzitutto, osservarsi che dalla documentazione in atti emerge che dal Maggio 2020 ha percepito soltanto redditi derivanti dalla Parte_1 pensione VOARTS, posto che dai cedolini allegati al ricorso risulta che nel 2021 il ricorrente ha percepito la somma mensile di € 379,46 e nella CU 2022 - allegata alla memoria di costituzione - risulta un reddito annuo da pensione sostanzialmente pari alla predetta somma moltiplicata per tredici mensilità: €
4.932,85.
A fronte delle deduzioni di parte ricorrente sul punto, per completezza, deve, inoltre, evidenziarsi che non risultano indicati oneri deducibili.
Deve, inoltre, rilevarsi che, sebbene tale reddito non venga menzionato in ricorso, allo stesso è allegata una comunicazione di rendita Svizzera datata
6/9/2016 e che dalla domanda di pensione del 22/5/2021 (allegata al ricorso),
6 finalizzata ad ottenere il ripristino della prestazione assistenziale, emerge per il
2021 un reddito da pensione estera pari ad € 4.900.
Tanto premesso, si osserva che, anche prescindendo dal reddito estero, i redditi percepiti dal ricorrente e dichiarati all'Agenzia delle Entrate sono superiori ai parametri legislativi.
Gli stessi, infatti, per l'anno 2020 sono pari ad € 4.927,91 (cfr CU 2021 allegata sia al ricorso che alla memoria di costituzione) a fronte di un limite di €
4.926,35, per l'anno 2021 (vedasi CU 2022 allegata alla memoria di costituzione) sono pari, come sopra esposto, ad € 4.932,85 a fronte di un limite di € 4.931,29, per l'anno 2022 (vedasi CU 2023 allegata alle note depositate da parte ricorrente il 13/9/2024) sono pari ad € 5.057,46 a fronte di un limite di €
4.931,29, per l'anno 2023 (vedasi CU 2024 allegato alle note depositate da parte ricorrente il 13/9/2024) sono pari ad € 5.515,25 a fronte di un limite di €
4.931,29.
Per tutte le ragioni che precedono, si ritiene che la somma chiesta in restituzione da con missive del 30/1/2020 e del 15/4/2020 sia irripetibile e che, CP_1 pertanto, l' debba essere condannato alla restituzione di quanto CP_2 eventualmente trattenuto a titolo di recupero dell'indebito.
Deve, inoltre, ritenersi che il ricorrente non abbia diritto al ripristino della prestazione per il periodo da Gennaio 2020 in poi, sicchè la relativa domanda deve essere respinta.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LEC-CE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma di €
4.848,74 chiesta in restituzione da con missive del 30/1/2020 e del CP_1
15/4/2020 e, per l'effetto, condanna alla restituzione di quanto recuperato CP_1
a tale titolo, con accessori di legge.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 13 giugno 2025 – 11 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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