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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
AR EL NN, trattenuta in decisione la causa all'udienza del
08.10.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1360/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
(C.F ), Ente Parte_1 P.IVA_1
Pubblico economico, istituito con D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in L. n.
225/2016 per tutto il territorio nazionale, ad esclusione della (quale Controparte_1 successore a titolo universale di , a seguito di Controparte_2 fusione per incorporazione delle società , Controparte_3 Controparte_4 ed , avvenuta in data 17 giugno 2016 con atti ai rogiti del dott. Controparte_5
Notaio in Roma, Repertorio n. 41564 Raccolta n. 23400 registrato Persona_1 all' , Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 20 giugno 2016 al Parte_1
n. 16210 Serie 1T, avente efficacia dal 1 luglio 2016) con sede legale in Roma, Via
PP RE n. 14, codice fiscale e partita iva n , in persona del P.IVA_1 suo responsabile p.t. sig (CF ) in virtù Controparte_6 C.F._1 dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar dott Rep Parte_2
181515 del 25.07.2024 Racc 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti
( ), C.F._2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
AVV. , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_7
rappresentata e difesa da se medesima C.F._3
-convenuta- AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi fascicolo numero
94/2023/62071 codice identificativo della procedura esecutiva, numero
09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024 per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn. 09420170007704674000, 09420170013079771000,
09420180009816464000, 09420190001468279000, 09420200003392453000,
09420220032217664000, 094202300018739927001 e 09420230024191848000,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPOSTA/ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta
A) accertare e dichiarare l'efficacia e legittimità dell' atto di pignoramento presso terzi numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024
B) accertare e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento
n 09420170007704674000; 9420170013079771000; 09420180009216464000;
09420190001468179000; 094202000003392453000; 09420220032217664000;
09420230018739927001; 094202300241918448000 e la piena legittimità delle stesse
C)dichiarare che alla luce della documentazione prodotta ed attestante l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e delle sospensioni intervenute , alcun termine di prescrizione si è perfezionato
Con vittoria di spese e competenze di lite.
PARTE OPPONENTE/CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via pregiudiziale, dare atto e dichiarare l' Parte_1 decaduta dalla facoltà di formulare nuove eccezioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, per non aver depositato la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con conseguente cristallizzazione delle sue difese a quanto contenuto nell'atto di citazione in riassunzione.
In via principale e nel merito
1. In via preliminare, dare atto della tempestività e piena ammissibilità dell'opposizione proposta
2.Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato dalla cartella n.
09420170013079771000 per intervenuto annullamento giurisdizionale con sentenza n. 1772/2018 del Giudice di Pace di Palmi;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e/o l'illegittimità della pretesa creditoria relativa alla cartella n. 09420190001468279000;
4. Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n.
09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024, per omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti, per l'inesistenza parziale dei crediti azionati, per difetto di motivazione e per le ulteriori causali esposte in narrativa;
5. In subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento;
6. Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'esecuzione esattoriale intrapresa ai danni dell'Avv. ; Controparte_7
7. Condannare l' alla restituzione della somma Parte_1 di € 5.238,55, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riscossa in relazione alla procedura esecutiva illegittimamente intrapresa, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento (31.01.2024) al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'AVV. , in data 31 gennaio 2024 proponeva ai sensi degli artt. CP_7
616 e 617 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'esecuzione ricorso in opposizione al pignoramento presso terzi promosso ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 dall' , fascicolo numero 94/2023/62071 codice Parte_1 identificativo della procedura esecutiva, numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024 per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn.
09420170007704674000, 09420170013079771000, 09420180009816464000, 09420190001468279000, 09420200003392453000, 09420220032217664000,
094202300018739927001 e 09420230024191848000 .
Il Tribunale di Palmi, in persona del G.E. dr Giovanni Controparte_8
Dominici con ordinanza n. 95/2024 depositata in data 26.10.2024 e comunicata alle parti in data 28.10.2024 accoglieva l'istanza di sospensione proposta dall'Avv. avverso l'atto di pignoramento n 09484202400000975001 Controparte_7 invitando le parti che ne avessero interesse ad introdurre nel termine di trenta giorni il relativo giudizio di merito
L introduceva, quindi, il presente giudizio, Parte_1 notificando in data 27.11.2024 all'opponente avv. , atto di citazione col CP_7 quale rivendicando la legittimità del proprio operato, deduceva:
a- Completezza, esaustività e legittimità del contenuto dell'atto di pignoramento. Sostiene l' che l'atto di Parte_1 pignoramento opposto abbia il contenuto minimo richiesto dalla legge e che sia sufficiente il richiamo al numero identificativo degli atti prodromici , precedentemente notificati, per rendere sufficientemente edotto il destinatario circa la pretesa creditoria azionata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 della legge n.
212 del 2000,"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama", e dal richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede che, "se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicata e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama".
b- Regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento per cui veniva proposta opposizione- L'agente della Riscossione deposita in giudizio le notifiche a mezzo pec delle cartelle di pagamento e le ricevute di avvenuta consegna in formato eml.
- la cartella n 09420170007704674000 notificata in data 10.06.2017 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 3) - la cartella n 09420170013079771000 notificata in data 09.10.2017 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 4)
- la cartella n 09420180009216464000 notificata in data 12.04.2018 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 5)
- la cartella n 09420190001468179000 notificata in data 24.01.2019 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 6)
- la cartella n 094202000003392453000 notificata in data 20.09.2021 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 7)
- la cartella n 09420220032217664000 notificata in data 16.01.2023 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 8)
- la cartella n 09420230018739927001 notificata in data 24.07.2023 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 9)
- la cartella n 094202300241918448000 notificata in data 09.10.2017 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 10)
inviate dai seguenti indirizzi di posta elettronica :
" e Email_1
t" Email_2
Deduce che la notifica, ancorchè proveniente da indirizzi pec non inseriti negli elenchi IN pEC, devono ritenersi valide ed efficaci, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, che ha considerato la notifica da un indirizzo di pec non inserito nei pubblici elenchi, affetta da vizio sanabile per raggiungimento dello scopo quando viene consegnata all'indirizzo del destinatario ( “Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di EC (…), determina (…) il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla EC”; in assenza di prova del diretto pregiudizio sostanziale o processuale che ne sarebbe derivato (Cass Civ Sez. U. n 7665/2016).
c- Infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti in ragione del periodo di sospensione imposto dalla normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 (l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n 106/2021 hanno disposto a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti della riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per
l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole” Il tenore dell'art 67 comma 1 e comma 4 D.L. n 18/2020 non consente ragionevole dubbio sulla volontà del legislatore di assoggettare a sospensione (per le ragioni emergenziali sin troppo note) non solo il versamento delle entrate tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) manche “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega
(art 67 comma 1), così come confermato dall'espresso richiamo alla previsione di cui all'art 12 D. Lgs. n 159/2015 (art 67 comma 4: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, comma 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”)
Quindi all'udienza di precisazione delle conclusioni chiedeva a questo Tribunale di volere
A) accertare e dichiarare l'efficacia e legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024
B) accertare e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento
n 09420170007704674000; 9420170013079771000; 09420180009216464000;
09420190001468179000; 094202000003392453000; 09420220032217664000;
09420230018739927001; 094202300241918448000 e la piena legittimità delle stesse
C) dichiarare che alla luce della documentazione prodotta ed attestante l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e delle sospensioni intervenute , alcun termine di prescrizione si è perfezionato
Con vittoria di spese e competenze di lite. L'Avv. costituendosi nel presente giudizio di merito formulava i CP_7 seguenti motivi di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione:
a) inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento poiché avvenute a mezzo pec dagli indirizzi:
Email_1
.it Email_3
che, all'epoca degli invii, non risultavano iscritti in alcun pubblico registro (IPA,
RegInde, IN-EC);
b) illegittimità dell'azione di riscossione ed esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nella cartella n. 09420170013079771000, in quanto annullata con sentenza n. 1772/2018 del Giudice di Pace di Palmi, passata in giudicato;
c) illegittimità della pretesa creditoria contenuta nella cartella n.
09420190001468279000: in quanto relativa a un'imposta di registro su un'ordinanza di assegnazione, è stata emessa nei confronti dell'Avv. , CP_7 che in quel procedimento era il creditore procedente, mentre il debitore esecutato era la stessa su cui gravava l'onere di pagare l'imposta di Controparte_5 registro, prescrizione dei crediti portati nelle cartelle per decorso del termine quinquennale in assenza di valida notifica delle cartelle;
d) illegittimità dell'atto di pignoramento per mancanza di analitica descrizione del quantum pignorato e per la impossibilità per il destinatario di conoscere le singole voci della pretesa creditoria portate ad esecuzione e) prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento
Chiedeva, altresì, che ai sensi dell'art. 2033 c.c., l' Parte_1
venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente
[...] riscosse in forza e virtù dell'atto pignoramento per cui è causa.
L'opposizione proposta dall'avv. deve qualificarsi come opposizione CP_7 agli atti esecutivi , art. 617 c.p.c., laddove lamenta il mancato rispetto delle norme sulla procedura esecutiva, nonché sulla regolarità formale degli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione, ex art. 616 cpc, promossa al fine di sentire accertare l'inesistenza per sopravvenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento, nn. 09420170007704674000; 09420180009216464000;
09420190001468179000; 094202000003392453000; 09420220032217664000;
094202300241918448000 , non possono essere vagliate da questo Tribunale per difetto di giurisdizione, richiedendo un accertamento sul credito tributario per cui vi è giurisdizione esclusiva dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.
Appare ammissibile invece in relazione alla pretesa creditoria portata nella cartella n. 09420230018739927001.
L'opposizione agli atti esecutivi risulta tempestivamente proposta dall'opponente essendo intervenuta nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell'atto di pignoramento.
I motivi di opposizione per difetto insanabile di notifica degli atti presupposti appaiono fondati.
L'atto di pignoramento, perché possa essere considerato validamente emesso, presuppone il rispetto di una procedura a formazione progressiva che prende le mosse dall'esistenza e validità del titolo esecutivo e dalla sua valida notifica al debitore.
La valida notifica della cartella di pagamento consente di fare acquisire forza ed efficacia esecutiva al titolo , ed è il presupposto che legittima l' CP_9
alla riscossione coattiva dei crediti a lui affidati mediante l'atto di
[...] pignoramento diretto. La notifica del titolo esecutivo è posto a garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, che presa conoscenza dell'atto e della pretesa creditoria, può contestare la pretesa creditoria e far valere le proprie ragioni.
L'eventuale invalidità della notifica della cartella di pagamento, in quanto atto presupposto necessario e indefettibile, produce, a cascata, effetto invalidante sull'atto successivo e consequenziale qual è l'atto di pignoramento.
Parte opponente fra gli altri motivi di opposizione ha sollevato l'eccezione della nullità/inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento per cui è giudizio, lamentando di non avere potuto così esercitare il suo diritto di difesa, diritto che avrebbe potuto esercitare personalmente anche in giudizio essendo avvocato, come ha fatto nel presente giudizio.
Si tratta di un motivo di opposizione agli atti esecutivi, art 617 secondo comma cpc, che rientra nella cognizione del Giudice Ordinario ancorchè le cartelle , di cui si lamenta il difetto di notifica, portino crediti tributari, secondo i principi espressi dalla Cassazione in materia:
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Nel caso in esame, sussisteva la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi alla decadenza del potere impositivo e alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. (Ordinanza del
15/09/2023 n. 26681 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5)
L'eccezione appare fondata e va accolta.
L'Agente della riscossione può eseguire la notifica dei suoi atti a mezzo pec, l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ("Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente"), prevede che: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN-EC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN-EC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Nel caso di specie l'Avv. eccepisce la nullità/inesistenza della notifica CP_7
a mezzo p.e.c. eseguita dall'agente della riscossione delle cartelle di pagamento sotto lo specifico profilo della incertezza sulla provenienza del messaggio, considerato che l'agente della riscossione ha utilizzato per la notifica di tutte le cartelle di pagamento un indirizzo non inserito nell'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata.
Parte opponente deduce di non avere mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto e per cui è causa, circostanza questa che le avrebbe impedito di impugnare, nel termine di legge le stesse, onde sollevare le eccezioni di merito proposte nel presente giudizio, circa l'illegittimità/inesistenza della pretesa creditoria ab origine o per prescrizione della stessa.
La circostanza di fatto dedotta da parte opponente non è stata smentita dall'Agente della Riscossione, gli indirizzi pec utilizzati per la notifica delle cartelle di pagamento non risultavano inseriti nei pubblici elenchi , dunque, il destinatario non aveva alcuna certezza circa la provenienza del messaggio.
Inoltre, dal messaggio pec, depositato, in formato .eml , dall' Parte_1
è emerso che le cartelle di pagamento, 09420170007704674000;
[...]
9420170013079771000; 09420180009216464000; 09420190001468179000, allegate al messaggio pec proveniente da indirizzo non iscritto negli elenchi IN
EC, era un file in formato .pdf privo di firma digitale.
Ora la certezza della provenienza del messaggio pec da un soggetto determinato, è garantita solo dalla registrazione dell'indirizzo elettronico nei pubblici elenchi, e , nel caso in cui al messaggio siano allegati atti del soggetto mittente , non firmati digitalmente, l'iscrizione dell'indirizzo pec nei pubblici elenchi, consente altresì, di conferire certezza e paternità giuridica agli atti allegati.
La notifica a mezzo pec, nonostante abbia forma diversa, deve soddisfare quei requisiti minimi di forma che garantiscono la certezza giuridica sulla provenienza dell'ente notificatore e dell'atto stesso.
Non è, peraltro trascurabile la circostanza che in caso di notifica a mezzo pec , la provenienza del messaggio da soggetto iscritto nei pubblici elenchi , garantisce al destinatario la sicurezza informatica della corrispondenza.
E' a tutti noto che è facile creare identità digitali e indirizzi di posta elettronica che spesso inducono in errore, contenendo denominazioni di soggetti giuridici reali noti, allo scopo di ingannare il destinatario (ciò accade mediante uso di nomi di banche , associazioni, Enti), in modo tale da crare un'associazione tra il titolare dell'indirizzo di posta elettronica e il soggetto la cui denominazione è inserita artatamente all'interno dell'indirizzo di posta elettronica.
E' anche notorio che la ricezione e l'apertura di documenti provenienti da indirizzi di posta elettronica di cui non è sicura la provenienza sottopongono il destinatario al serio rischio di “contrarre” virus pericolosi , malware, rischio ancor più grave se il destinatario , com'è nella specie, esercita la professione di avvocato, che potrebbe subire furti di dati sensibili o danneggiamenti ai propri archivi informatici, che costituiscono spesso il know how dello studio legale.
Pertanto, la consegna del messaggio proveniente da un indirizzo pec non sicuro, perché non certo, non entra sic et simpliciter nella sfera di conoscibilità del destinatario, e non può essere equiparato all'avviso lasciato dall'agente notificatore presso la residenza fisica del destinatario, non essendo previsto in alcuna norma di legge una presunzione iuris et de iure in tal senso.
Il destinatario di un messaggio proveniente da un indirizzo pec non ufficiale, ha il diritto di tutelare il proprio domicilio digitale rifiutando di aprire il messaggio, e detto comportamento non può essere considerato in male fede, atteso che tutti gli enti pubblici possono e devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata regolarmente iscritto nei pubblici elenchi tenuti dal Ministero.
Ora nel caso di specie l'avv. ha dichiarato di non avere avuto conoscenza CP_7 delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, (dichiara che non sono state notificate) cartelle che l'agente della riscossione dimostra di avere notificato utilizzando un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici elenchi IN
EC.
Il comportamento della , avere ignorato un messaggio pec proveniente CP_7 da un indirizzo non sicuro, è giustificato e giustificabile, non gravando sulla stessa alcun obbligo giuridico di prendere conoscenza del contenuto di un messaggio proveniente da un indirizzo pec non regolarmente inserito negli elenchi IN-EC, che quindi non consentiva di identificare con certezza il mittente del messaggio.
Inoltre, a ciò si aggiunga, che gli stessi atti allegati ai messaggi pec, come sopra detto, risultano prodotti nel formato elettronico .pdf , dunque , privi di firma digitale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, purchè la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente sia assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata che individua esattamente il soggetto a cui è riferibile la paternità dell'atto, e ciò può accadere solo se e quando l'indirizzo pec è inserito nell'elenco IN EC .
Nel caso di specie, quindi, la notifica deve ritenersi nulla e le stesse cartelle di pagamento prive degli elementi minimi essenziali richiesti dalla legge per la loro valida formazione.
Da quanto precede emerge che l'avv. , destinataria della cartella di CP_7 pagamento al momento della consegna nella sua casella di posta elettronica del messaggio non aveva alcuna certezza sul soggetto titolare dell'indirizzo di posta elettronica né sulla provenienza dell'atto dal soggetto titolare del potere di emetterlo.
La circostanza che il messaggio pec sia arrivato nella casella di destinazione dell'opponente non consente di presumere che lo stesso abbia validamente prodotto l'effetto giuridico di entrare nella sfera di conoscibilità del mittente, atteso che il mittente, al fine di non compromettere la propria sicurezza informatica, potrebbe, legittimamente, cestinare il messaggio o semplicemente non aprirlo non prendendo conoscenza dello stesso.
Le norme che regolano nel nostro ordinamento la validità della notifica di atti giudici sono norme poste a garantire la piena conoscibilità dell'atto da parte del suo destinatario, per gli effetti, pregiudizievoli, che potrebbero derivare dalla mancata conoscenza dell'atto. Nel caso di cartelle di pagamento è evidente l'importanza di garantire la piena conoscibilità del contenuto dell'atto al suo destinatario, considerato il breve termine concesso per la loro impugnazione, senza la quale il credito si cristallizza.
Sulla esigenza sentita dal nostro legislatore, di garantire e tutelare la certezza giuridica della corrispondenza elettronica e della sicurezza informatica degli utenti, basta ricordare la previsione normativa dell'art.
3-bis della legge n. 53/94, secondo la quale la notificazione tramite posta elettronica certificata deve essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo del notificante risultante da pubblici elenchi.
Parte opponente ha espressamente eccepito di non avere potuto impugnare le cartelle di pagamento portate ad esecuzione sulle quali avrebbe altrimenti contestato la prescrizione del credito o l'illegittimità della pretesa creditoria, a causa dell'invalida notifica degli atti;
circostanza quest'ultima provata indirettamente dalle eccezioni di merito che l'Avv. solleva in questa sede per la cartella CP_7
n. 09420190001468279000 , unica impugnabile dinanzi al giudice ordinario nel merito della pretesa creditoria, considerato che le altre cartelle di pagamento contengono crediti tributari su cui ha giurisdizione è del Giudice Tributario.
L'insanabile difetto di notifica delle cartelle di pagamento consente di ritenere viziato e invalido il successivo e consequenziale atto di pignoramento, che deve essere annullato.
Secondo il principio della ragione più liquida restano assorbiti gli altri motivi di opposizione, tra i quali l'opposizione, anch'essa fondata, di mancanza di titolo esecutivo per i crediti portati nella cartella di pagamento n.
09420170013079771000, già annullata con sentenza n. 1772/2018 del Giudice di
Pace di Palmi, pubblicata in data 19.07.2018 e passata in giudicato al momento della notifica dell'atto di pignoramento (non risulta essere stata impugnata nel termine di legge).
Per l'effetto dell'annullamento del pignoramento, l'Agente della Riscossione va condanna alla restituzione all'Avv. di quanto illegittimamente riscosso CP_7 in forza e virtù dell'atto di pignoramento annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' . Parte_1
P.Q.M.
a. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in merito all'opposizione ex art. 616 cpc per prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. 09420170007704674000;
09420180009216464000; 09420190001468179000; 094202000003392453000;
09420220032217664000; 094202300241918448000 in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio;
b. Accoglie l'opposizione proposta ex art. 617 cpc dall'Avv. Controparte_7 per difetto di notifica degli atti presupposti, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla l'atto di pignoramento presso terzi promosso ai sensi dell'art. 72 bis DPR
602/73 dall' , fascicolo numero 94/2023/62071 Parte_1 codice identificativo della procedura esecutiva, numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024 ;
c. condanna l' a restituire all'Avv. Parte_1 CP_7 tutte le somme incassate in forza e virtù del pignoramento annullato, e già sospeso;
d. condanna l' al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali 15%, CP_7
IVA e CPA come per legge
Palmi, lì 24.10.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa AR EL NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
AR EL NN, trattenuta in decisione la causa all'udienza del
08.10.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1360/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
(C.F ), Ente Parte_1 P.IVA_1
Pubblico economico, istituito con D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in L. n.
225/2016 per tutto il territorio nazionale, ad esclusione della (quale Controparte_1 successore a titolo universale di , a seguito di Controparte_2 fusione per incorporazione delle società , Controparte_3 Controparte_4 ed , avvenuta in data 17 giugno 2016 con atti ai rogiti del dott. Controparte_5
Notaio in Roma, Repertorio n. 41564 Raccolta n. 23400 registrato Persona_1 all' , Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 20 giugno 2016 al Parte_1
n. 16210 Serie 1T, avente efficacia dal 1 luglio 2016) con sede legale in Roma, Via
PP RE n. 14, codice fiscale e partita iva n , in persona del P.IVA_1 suo responsabile p.t. sig (CF ) in virtù Controparte_6 C.F._1 dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar dott Rep Parte_2
181515 del 25.07.2024 Racc 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti
( ), C.F._2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
AVV. , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_7
rappresentata e difesa da se medesima C.F._3
-convenuta- AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi fascicolo numero
94/2023/62071 codice identificativo della procedura esecutiva, numero
09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024 per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn. 09420170007704674000, 09420170013079771000,
09420180009816464000, 09420190001468279000, 09420200003392453000,
09420220032217664000, 094202300018739927001 e 09420230024191848000,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPOSTA/ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta
A) accertare e dichiarare l'efficacia e legittimità dell' atto di pignoramento presso terzi numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024
B) accertare e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento
n 09420170007704674000; 9420170013079771000; 09420180009216464000;
09420190001468179000; 094202000003392453000; 09420220032217664000;
09420230018739927001; 094202300241918448000 e la piena legittimità delle stesse
C)dichiarare che alla luce della documentazione prodotta ed attestante l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e delle sospensioni intervenute , alcun termine di prescrizione si è perfezionato
Con vittoria di spese e competenze di lite.
PARTE OPPONENTE/CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via pregiudiziale, dare atto e dichiarare l' Parte_1 decaduta dalla facoltà di formulare nuove eccezioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, per non aver depositato la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con conseguente cristallizzazione delle sue difese a quanto contenuto nell'atto di citazione in riassunzione.
In via principale e nel merito
1. In via preliminare, dare atto della tempestività e piena ammissibilità dell'opposizione proposta
2.Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato dalla cartella n.
09420170013079771000 per intervenuto annullamento giurisdizionale con sentenza n. 1772/2018 del Giudice di Pace di Palmi;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e/o l'illegittimità della pretesa creditoria relativa alla cartella n. 09420190001468279000;
4. Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n.
09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024, per omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti, per l'inesistenza parziale dei crediti azionati, per difetto di motivazione e per le ulteriori causali esposte in narrativa;
5. In subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento;
6. Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'esecuzione esattoriale intrapresa ai danni dell'Avv. ; Controparte_7
7. Condannare l' alla restituzione della somma Parte_1 di € 5.238,55, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riscossa in relazione alla procedura esecutiva illegittimamente intrapresa, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento (31.01.2024) al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'AVV. , in data 31 gennaio 2024 proponeva ai sensi degli artt. CP_7
616 e 617 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'esecuzione ricorso in opposizione al pignoramento presso terzi promosso ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 dall' , fascicolo numero 94/2023/62071 codice Parte_1 identificativo della procedura esecutiva, numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024 per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn.
09420170007704674000, 09420170013079771000, 09420180009816464000, 09420190001468279000, 09420200003392453000, 09420220032217664000,
094202300018739927001 e 09420230024191848000 .
Il Tribunale di Palmi, in persona del G.E. dr Giovanni Controparte_8
Dominici con ordinanza n. 95/2024 depositata in data 26.10.2024 e comunicata alle parti in data 28.10.2024 accoglieva l'istanza di sospensione proposta dall'Avv. avverso l'atto di pignoramento n 09484202400000975001 Controparte_7 invitando le parti che ne avessero interesse ad introdurre nel termine di trenta giorni il relativo giudizio di merito
L introduceva, quindi, il presente giudizio, Parte_1 notificando in data 27.11.2024 all'opponente avv. , atto di citazione col CP_7 quale rivendicando la legittimità del proprio operato, deduceva:
a- Completezza, esaustività e legittimità del contenuto dell'atto di pignoramento. Sostiene l' che l'atto di Parte_1 pignoramento opposto abbia il contenuto minimo richiesto dalla legge e che sia sufficiente il richiamo al numero identificativo degli atti prodromici , precedentemente notificati, per rendere sufficientemente edotto il destinatario circa la pretesa creditoria azionata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 della legge n.
212 del 2000,"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama", e dal richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede che, "se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicata e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama".
b- Regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento per cui veniva proposta opposizione- L'agente della Riscossione deposita in giudizio le notifiche a mezzo pec delle cartelle di pagamento e le ricevute di avvenuta consegna in formato eml.
- la cartella n 09420170007704674000 notificata in data 10.06.2017 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 3) - la cartella n 09420170013079771000 notificata in data 09.10.2017 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 4)
- la cartella n 09420180009216464000 notificata in data 12.04.2018 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 5)
- la cartella n 09420190001468179000 notificata in data 24.01.2019 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 6)
- la cartella n 094202000003392453000 notificata in data 20.09.2021 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 7)
- la cartella n 09420220032217664000 notificata in data 16.01.2023 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 8)
- la cartella n 09420230018739927001 notificata in data 24.07.2023 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 9)
- la cartella n 094202300241918448000 notificata in data 09.10.2017 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si deposita (doc. 10)
inviate dai seguenti indirizzi di posta elettronica :
" e Email_1
t" Email_2
Deduce che la notifica, ancorchè proveniente da indirizzi pec non inseriti negli elenchi IN pEC, devono ritenersi valide ed efficaci, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, che ha considerato la notifica da un indirizzo di pec non inserito nei pubblici elenchi, affetta da vizio sanabile per raggiungimento dello scopo quando viene consegnata all'indirizzo del destinatario ( “Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di EC (…), determina (…) il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla EC”; in assenza di prova del diretto pregiudizio sostanziale o processuale che ne sarebbe derivato (Cass Civ Sez. U. n 7665/2016).
c- Infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti in ragione del periodo di sospensione imposto dalla normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 (l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n 106/2021 hanno disposto a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti della riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per
l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole” Il tenore dell'art 67 comma 1 e comma 4 D.L. n 18/2020 non consente ragionevole dubbio sulla volontà del legislatore di assoggettare a sospensione (per le ragioni emergenziali sin troppo note) non solo il versamento delle entrate tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) manche “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega
(art 67 comma 1), così come confermato dall'espresso richiamo alla previsione di cui all'art 12 D. Lgs. n 159/2015 (art 67 comma 4: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, comma 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”)
Quindi all'udienza di precisazione delle conclusioni chiedeva a questo Tribunale di volere
A) accertare e dichiarare l'efficacia e legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024
B) accertare e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento
n 09420170007704674000; 9420170013079771000; 09420180009216464000;
09420190001468179000; 094202000003392453000; 09420220032217664000;
09420230018739927001; 094202300241918448000 e la piena legittimità delle stesse
C) dichiarare che alla luce della documentazione prodotta ed attestante l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e delle sospensioni intervenute , alcun termine di prescrizione si è perfezionato
Con vittoria di spese e competenze di lite. L'Avv. costituendosi nel presente giudizio di merito formulava i CP_7 seguenti motivi di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione:
a) inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento poiché avvenute a mezzo pec dagli indirizzi:
Email_1
.it Email_3
che, all'epoca degli invii, non risultavano iscritti in alcun pubblico registro (IPA,
RegInde, IN-EC);
b) illegittimità dell'azione di riscossione ed esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nella cartella n. 09420170013079771000, in quanto annullata con sentenza n. 1772/2018 del Giudice di Pace di Palmi, passata in giudicato;
c) illegittimità della pretesa creditoria contenuta nella cartella n.
09420190001468279000: in quanto relativa a un'imposta di registro su un'ordinanza di assegnazione, è stata emessa nei confronti dell'Avv. , CP_7 che in quel procedimento era il creditore procedente, mentre il debitore esecutato era la stessa su cui gravava l'onere di pagare l'imposta di Controparte_5 registro, prescrizione dei crediti portati nelle cartelle per decorso del termine quinquennale in assenza di valida notifica delle cartelle;
d) illegittimità dell'atto di pignoramento per mancanza di analitica descrizione del quantum pignorato e per la impossibilità per il destinatario di conoscere le singole voci della pretesa creditoria portate ad esecuzione e) prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento
Chiedeva, altresì, che ai sensi dell'art. 2033 c.c., l' Parte_1
venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente
[...] riscosse in forza e virtù dell'atto pignoramento per cui è causa.
L'opposizione proposta dall'avv. deve qualificarsi come opposizione CP_7 agli atti esecutivi , art. 617 c.p.c., laddove lamenta il mancato rispetto delle norme sulla procedura esecutiva, nonché sulla regolarità formale degli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione, ex art. 616 cpc, promossa al fine di sentire accertare l'inesistenza per sopravvenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento, nn. 09420170007704674000; 09420180009216464000;
09420190001468179000; 094202000003392453000; 09420220032217664000;
094202300241918448000 , non possono essere vagliate da questo Tribunale per difetto di giurisdizione, richiedendo un accertamento sul credito tributario per cui vi è giurisdizione esclusiva dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.
Appare ammissibile invece in relazione alla pretesa creditoria portata nella cartella n. 09420230018739927001.
L'opposizione agli atti esecutivi risulta tempestivamente proposta dall'opponente essendo intervenuta nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell'atto di pignoramento.
I motivi di opposizione per difetto insanabile di notifica degli atti presupposti appaiono fondati.
L'atto di pignoramento, perché possa essere considerato validamente emesso, presuppone il rispetto di una procedura a formazione progressiva che prende le mosse dall'esistenza e validità del titolo esecutivo e dalla sua valida notifica al debitore.
La valida notifica della cartella di pagamento consente di fare acquisire forza ed efficacia esecutiva al titolo , ed è il presupposto che legittima l' CP_9
alla riscossione coattiva dei crediti a lui affidati mediante l'atto di
[...] pignoramento diretto. La notifica del titolo esecutivo è posto a garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, che presa conoscenza dell'atto e della pretesa creditoria, può contestare la pretesa creditoria e far valere le proprie ragioni.
L'eventuale invalidità della notifica della cartella di pagamento, in quanto atto presupposto necessario e indefettibile, produce, a cascata, effetto invalidante sull'atto successivo e consequenziale qual è l'atto di pignoramento.
Parte opponente fra gli altri motivi di opposizione ha sollevato l'eccezione della nullità/inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento per cui è giudizio, lamentando di non avere potuto così esercitare il suo diritto di difesa, diritto che avrebbe potuto esercitare personalmente anche in giudizio essendo avvocato, come ha fatto nel presente giudizio.
Si tratta di un motivo di opposizione agli atti esecutivi, art 617 secondo comma cpc, che rientra nella cognizione del Giudice Ordinario ancorchè le cartelle , di cui si lamenta il difetto di notifica, portino crediti tributari, secondo i principi espressi dalla Cassazione in materia:
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Nel caso in esame, sussisteva la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi alla decadenza del potere impositivo e alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. (Ordinanza del
15/09/2023 n. 26681 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5)
L'eccezione appare fondata e va accolta.
L'Agente della riscossione può eseguire la notifica dei suoi atti a mezzo pec, l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ("Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente"), prevede che: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN-EC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN-EC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Nel caso di specie l'Avv. eccepisce la nullità/inesistenza della notifica CP_7
a mezzo p.e.c. eseguita dall'agente della riscossione delle cartelle di pagamento sotto lo specifico profilo della incertezza sulla provenienza del messaggio, considerato che l'agente della riscossione ha utilizzato per la notifica di tutte le cartelle di pagamento un indirizzo non inserito nell'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata.
Parte opponente deduce di non avere mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto e per cui è causa, circostanza questa che le avrebbe impedito di impugnare, nel termine di legge le stesse, onde sollevare le eccezioni di merito proposte nel presente giudizio, circa l'illegittimità/inesistenza della pretesa creditoria ab origine o per prescrizione della stessa.
La circostanza di fatto dedotta da parte opponente non è stata smentita dall'Agente della Riscossione, gli indirizzi pec utilizzati per la notifica delle cartelle di pagamento non risultavano inseriti nei pubblici elenchi , dunque, il destinatario non aveva alcuna certezza circa la provenienza del messaggio.
Inoltre, dal messaggio pec, depositato, in formato .eml , dall' Parte_1
è emerso che le cartelle di pagamento, 09420170007704674000;
[...]
9420170013079771000; 09420180009216464000; 09420190001468179000, allegate al messaggio pec proveniente da indirizzo non iscritto negli elenchi IN
EC, era un file in formato .pdf privo di firma digitale.
Ora la certezza della provenienza del messaggio pec da un soggetto determinato, è garantita solo dalla registrazione dell'indirizzo elettronico nei pubblici elenchi, e , nel caso in cui al messaggio siano allegati atti del soggetto mittente , non firmati digitalmente, l'iscrizione dell'indirizzo pec nei pubblici elenchi, consente altresì, di conferire certezza e paternità giuridica agli atti allegati.
La notifica a mezzo pec, nonostante abbia forma diversa, deve soddisfare quei requisiti minimi di forma che garantiscono la certezza giuridica sulla provenienza dell'ente notificatore e dell'atto stesso.
Non è, peraltro trascurabile la circostanza che in caso di notifica a mezzo pec , la provenienza del messaggio da soggetto iscritto nei pubblici elenchi , garantisce al destinatario la sicurezza informatica della corrispondenza.
E' a tutti noto che è facile creare identità digitali e indirizzi di posta elettronica che spesso inducono in errore, contenendo denominazioni di soggetti giuridici reali noti, allo scopo di ingannare il destinatario (ciò accade mediante uso di nomi di banche , associazioni, Enti), in modo tale da crare un'associazione tra il titolare dell'indirizzo di posta elettronica e il soggetto la cui denominazione è inserita artatamente all'interno dell'indirizzo di posta elettronica.
E' anche notorio che la ricezione e l'apertura di documenti provenienti da indirizzi di posta elettronica di cui non è sicura la provenienza sottopongono il destinatario al serio rischio di “contrarre” virus pericolosi , malware, rischio ancor più grave se il destinatario , com'è nella specie, esercita la professione di avvocato, che potrebbe subire furti di dati sensibili o danneggiamenti ai propri archivi informatici, che costituiscono spesso il know how dello studio legale.
Pertanto, la consegna del messaggio proveniente da un indirizzo pec non sicuro, perché non certo, non entra sic et simpliciter nella sfera di conoscibilità del destinatario, e non può essere equiparato all'avviso lasciato dall'agente notificatore presso la residenza fisica del destinatario, non essendo previsto in alcuna norma di legge una presunzione iuris et de iure in tal senso.
Il destinatario di un messaggio proveniente da un indirizzo pec non ufficiale, ha il diritto di tutelare il proprio domicilio digitale rifiutando di aprire il messaggio, e detto comportamento non può essere considerato in male fede, atteso che tutti gli enti pubblici possono e devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata regolarmente iscritto nei pubblici elenchi tenuti dal Ministero.
Ora nel caso di specie l'avv. ha dichiarato di non avere avuto conoscenza CP_7 delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, (dichiara che non sono state notificate) cartelle che l'agente della riscossione dimostra di avere notificato utilizzando un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici elenchi IN
EC.
Il comportamento della , avere ignorato un messaggio pec proveniente CP_7 da un indirizzo non sicuro, è giustificato e giustificabile, non gravando sulla stessa alcun obbligo giuridico di prendere conoscenza del contenuto di un messaggio proveniente da un indirizzo pec non regolarmente inserito negli elenchi IN-EC, che quindi non consentiva di identificare con certezza il mittente del messaggio.
Inoltre, a ciò si aggiunga, che gli stessi atti allegati ai messaggi pec, come sopra detto, risultano prodotti nel formato elettronico .pdf , dunque , privi di firma digitale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, purchè la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente sia assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata che individua esattamente il soggetto a cui è riferibile la paternità dell'atto, e ciò può accadere solo se e quando l'indirizzo pec è inserito nell'elenco IN EC .
Nel caso di specie, quindi, la notifica deve ritenersi nulla e le stesse cartelle di pagamento prive degli elementi minimi essenziali richiesti dalla legge per la loro valida formazione.
Da quanto precede emerge che l'avv. , destinataria della cartella di CP_7 pagamento al momento della consegna nella sua casella di posta elettronica del messaggio non aveva alcuna certezza sul soggetto titolare dell'indirizzo di posta elettronica né sulla provenienza dell'atto dal soggetto titolare del potere di emetterlo.
La circostanza che il messaggio pec sia arrivato nella casella di destinazione dell'opponente non consente di presumere che lo stesso abbia validamente prodotto l'effetto giuridico di entrare nella sfera di conoscibilità del mittente, atteso che il mittente, al fine di non compromettere la propria sicurezza informatica, potrebbe, legittimamente, cestinare il messaggio o semplicemente non aprirlo non prendendo conoscenza dello stesso.
Le norme che regolano nel nostro ordinamento la validità della notifica di atti giudici sono norme poste a garantire la piena conoscibilità dell'atto da parte del suo destinatario, per gli effetti, pregiudizievoli, che potrebbero derivare dalla mancata conoscenza dell'atto. Nel caso di cartelle di pagamento è evidente l'importanza di garantire la piena conoscibilità del contenuto dell'atto al suo destinatario, considerato il breve termine concesso per la loro impugnazione, senza la quale il credito si cristallizza.
Sulla esigenza sentita dal nostro legislatore, di garantire e tutelare la certezza giuridica della corrispondenza elettronica e della sicurezza informatica degli utenti, basta ricordare la previsione normativa dell'art.
3-bis della legge n. 53/94, secondo la quale la notificazione tramite posta elettronica certificata deve essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo del notificante risultante da pubblici elenchi.
Parte opponente ha espressamente eccepito di non avere potuto impugnare le cartelle di pagamento portate ad esecuzione sulle quali avrebbe altrimenti contestato la prescrizione del credito o l'illegittimità della pretesa creditoria, a causa dell'invalida notifica degli atti;
circostanza quest'ultima provata indirettamente dalle eccezioni di merito che l'Avv. solleva in questa sede per la cartella CP_7
n. 09420190001468279000 , unica impugnabile dinanzi al giudice ordinario nel merito della pretesa creditoria, considerato che le altre cartelle di pagamento contengono crediti tributari su cui ha giurisdizione è del Giudice Tributario.
L'insanabile difetto di notifica delle cartelle di pagamento consente di ritenere viziato e invalido il successivo e consequenziale atto di pignoramento, che deve essere annullato.
Secondo il principio della ragione più liquida restano assorbiti gli altri motivi di opposizione, tra i quali l'opposizione, anch'essa fondata, di mancanza di titolo esecutivo per i crediti portati nella cartella di pagamento n.
09420170013079771000, già annullata con sentenza n. 1772/2018 del Giudice di
Pace di Palmi, pubblicata in data 19.07.2018 e passata in giudicato al momento della notifica dell'atto di pignoramento (non risulta essere stata impugnata nel termine di legge).
Per l'effetto dell'annullamento del pignoramento, l'Agente della Riscossione va condanna alla restituzione all'Avv. di quanto illegittimamente riscosso CP_7 in forza e virtù dell'atto di pignoramento annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' . Parte_1
P.Q.M.
a. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in merito all'opposizione ex art. 616 cpc per prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. 09420170007704674000;
09420180009216464000; 09420190001468179000; 094202000003392453000;
09420220032217664000; 094202300241918448000 in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio;
b. Accoglie l'opposizione proposta ex art. 617 cpc dall'Avv. Controparte_7 per difetto di notifica degli atti presupposti, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla l'atto di pignoramento presso terzi promosso ai sensi dell'art. 72 bis DPR
602/73 dall' , fascicolo numero 94/2023/62071 Parte_1 codice identificativo della procedura esecutiva, numero 09484202100000975001 notificato in data 11.01.2024 ;
c. condanna l' a restituire all'Avv. Parte_1 CP_7 tutte le somme incassate in forza e virtù del pignoramento annullato, e già sospeso;
d. condanna l' al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali 15%, CP_7
IVA e CPA come per legge
Palmi, lì 24.10.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa AR EL NN