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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NN IL, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 7 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. T9BCO3500244/2020 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il 26/01/2026. Richieste come in atti.
FATTO E DIRITTO Ricorrente_1Il contribuente , oggi appellante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, proponeva gravame per la riforma della sentenza n. 2349/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 7, in data 28/04/2022, depositata in data 18/08/2022, non notificata. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione n. 1, rigettava il ricorso del contribuente, confermando di fatto la tesi dell'Ufficio contenuta nel provvedimento di irrogazione sanzioni, e dunque ritenendo applicabile la sanzione commisurata all'intera ritenuta attività finanziaria estera (e non solo alla quota di disponibilità) nella irrilevanza della prospettata sproporzione di tale sanzione rispetto all'illecito contestato e ciò nel prospettato contrasto con il principio di proporzionalità europeo. Nel presente grado del procedimento il Collegio odierno giudicante, vista l'istanza della AF appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevato che la parte contribuente appellante non ha mosso opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992) e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità della concorde volontà delle parti costituite così come del resto confermata anche in sede di udienza. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NN IL, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 7 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. T9BCO3500244/2020 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il 26/01/2026. Richieste come in atti.
FATTO E DIRITTO Ricorrente_1Il contribuente , oggi appellante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, proponeva gravame per la riforma della sentenza n. 2349/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 7, in data 28/04/2022, depositata in data 18/08/2022, non notificata. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione n. 1, rigettava il ricorso del contribuente, confermando di fatto la tesi dell'Ufficio contenuta nel provvedimento di irrogazione sanzioni, e dunque ritenendo applicabile la sanzione commisurata all'intera ritenuta attività finanziaria estera (e non solo alla quota di disponibilità) nella irrilevanza della prospettata sproporzione di tale sanzione rispetto all'illecito contestato e ciò nel prospettato contrasto con il principio di proporzionalità europeo. Nel presente grado del procedimento il Collegio odierno giudicante, vista l'istanza della AF appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevato che la parte contribuente appellante non ha mosso opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992) e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità della concorde volontà delle parti costituite così come del resto confermata anche in sede di udienza. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)