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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3876/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3876/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
- C.F. – P. Parte_1 P.IVA_1
IVA - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, domiciliato come in atti RICORRENTE E
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dorotea De Stefano e Lucia Di Cunto domiciliato come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 08.11.2019, l' ha convenuto in Pt_1 giudizio per chiederne la condanna alla restituzione della somma € 8.330,50, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della percezione sino al soddisfo. Ha, a tal fine, allegato: che il resistente ha riscosso tale somma in riferimento alla prestazione INVCIV 07308374 intestata a per il periodo 01.12.2007-31.01.2008, pur non essendo erede del Controparte_2 pensionato;
che la riscossione delle somme sopra descritte risulta dalle quietanze allegate in atti;
che il termine di prescrizione non risulta decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati. Costituitasi parte convenuta ha preliminarmente formulato espresso disconoscimento formale del documento prodotto dall' (quietanza di pagamento) e dedotto la nullità del ricorso per Pt_1 mancata determinazione degli elementi di fatto o genericità del petitum e della causa petendi. Nel merito ha eccepito l'inidoneità della prova e l'irrilevanza della documentazione prodotta da
.. Pt_1
1 La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. L'Istituto Previdenziale sostiene che, da accertamenti condotti, l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto non è risultato essere erede del Controparte_1
. Controparte_2
Tanto è stato rappresentato dall' che in tale sede agisce con azione generale di cui all'art. Pt_1
2033 cc. In effetti, non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, mentre nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass. 3468/1997: “In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato”; cfr. Cass. 1557/1998: “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore ...”]. Pertanto, in tema ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio. Nella fattispecie - premesso che parte ricorrente ha fornito prova di aver interrotto il termine decennale di prescrizione essendo presente in atti missiva del 21.10.2016 ricevuta il 31.10.2016
– parte resistente ha contestato la pretesa e, in particolare, ha negato di aver ricevuto il pagamento
2 delle somme contestate e ha disconosciuto la propria firma in ordine alla quietanza di pagamento prodotta dal ricorrente. A fronte del formale disconoscimento del resistente, l' non ha proposto istanza di Pt_1 verificazione nel primo atto difensivo utile di talché di tale documento non è possibile tenere conto ai fini della decisione. Ad ogni modo, non vi è alcuna prova dell'inesistenza della causa debendi, poiché l' non ha Pt_1 dimostrato l'assunto secondo cui parte resistente non avesse titolo per rivendicare l'importo dei ratei della prestazione liquidati in favore del de cuius ovvero non ha provato Controparte_2 anche la mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione, vale a dire, nella fattispecie, l'assenza della qualità di erede in capo all'accipiens, prova che si sarebbe potuto agevolmente offrire attraverso documentazione da cui risultasse che non vi è rapporto di parentela tra l'accipens stesso e l'originario titolare della prestazione o da cui risultasse la mancanza di un testamento in favore del resistente;
documentazione rinvenibile presso pubbliche amministrazioni (Anagrafe dei Comuni di residenza del defunto e della convenuta, uffici deputati alla ricezione delle dichiarazioni di successione eventualmente presentate da altri soggetti); né l' ha esplicitato le ragioni per le quali lo stesso sia stato indotto all'erronea Controparte_3 erogazione della prestazione in favore di soggetto non legittimato. In virtù di tutto quanto innanzi esposto il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. AN parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Pt_1 che si liquidano in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori del resistente dichiaratisi antistatari;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Castrovillari 06.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3876/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
- C.F. – P. Parte_1 P.IVA_1
IVA - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, domiciliato come in atti RICORRENTE E
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dorotea De Stefano e Lucia Di Cunto domiciliato come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 08.11.2019, l' ha convenuto in Pt_1 giudizio per chiederne la condanna alla restituzione della somma € 8.330,50, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della percezione sino al soddisfo. Ha, a tal fine, allegato: che il resistente ha riscosso tale somma in riferimento alla prestazione INVCIV 07308374 intestata a per il periodo 01.12.2007-31.01.2008, pur non essendo erede del Controparte_2 pensionato;
che la riscossione delle somme sopra descritte risulta dalle quietanze allegate in atti;
che il termine di prescrizione non risulta decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati. Costituitasi parte convenuta ha preliminarmente formulato espresso disconoscimento formale del documento prodotto dall' (quietanza di pagamento) e dedotto la nullità del ricorso per Pt_1 mancata determinazione degli elementi di fatto o genericità del petitum e della causa petendi. Nel merito ha eccepito l'inidoneità della prova e l'irrilevanza della documentazione prodotta da
.. Pt_1
1 La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. L'Istituto Previdenziale sostiene che, da accertamenti condotti, l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto non è risultato essere erede del Controparte_1
. Controparte_2
Tanto è stato rappresentato dall' che in tale sede agisce con azione generale di cui all'art. Pt_1
2033 cc. In effetti, non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, mentre nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass. 3468/1997: “In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato”; cfr. Cass. 1557/1998: “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore ...”]. Pertanto, in tema ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio. Nella fattispecie - premesso che parte ricorrente ha fornito prova di aver interrotto il termine decennale di prescrizione essendo presente in atti missiva del 21.10.2016 ricevuta il 31.10.2016
– parte resistente ha contestato la pretesa e, in particolare, ha negato di aver ricevuto il pagamento
2 delle somme contestate e ha disconosciuto la propria firma in ordine alla quietanza di pagamento prodotta dal ricorrente. A fronte del formale disconoscimento del resistente, l' non ha proposto istanza di Pt_1 verificazione nel primo atto difensivo utile di talché di tale documento non è possibile tenere conto ai fini della decisione. Ad ogni modo, non vi è alcuna prova dell'inesistenza della causa debendi, poiché l' non ha Pt_1 dimostrato l'assunto secondo cui parte resistente non avesse titolo per rivendicare l'importo dei ratei della prestazione liquidati in favore del de cuius ovvero non ha provato Controparte_2 anche la mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione, vale a dire, nella fattispecie, l'assenza della qualità di erede in capo all'accipiens, prova che si sarebbe potuto agevolmente offrire attraverso documentazione da cui risultasse che non vi è rapporto di parentela tra l'accipens stesso e l'originario titolare della prestazione o da cui risultasse la mancanza di un testamento in favore del resistente;
documentazione rinvenibile presso pubbliche amministrazioni (Anagrafe dei Comuni di residenza del defunto e della convenuta, uffici deputati alla ricezione delle dichiarazioni di successione eventualmente presentate da altri soggetti); né l' ha esplicitato le ragioni per le quali lo stesso sia stato indotto all'erronea Controparte_3 erogazione della prestazione in favore di soggetto non legittimato. In virtù di tutto quanto innanzi esposto il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. AN parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Pt_1 che si liquidano in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori del resistente dichiaratisi antistatari;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Castrovillari 06.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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