Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3603
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccesso di delega

    La questione è irrilevante ai fini del decidere poiché la sentenza di primo grado non ha accertato la nullità del contratto per violazione della riserva dell'attività degli intermediari finanziari, bensì ha dichiarato la nullità parziale della sola clausola determinativa del tasso di interesse. Inoltre, parte appellata non ha svolto appello incidentale in relazione alla domanda di nullità del contratto. La norma censurata non è stata applicata e posta a fondamento della decisione.

  • Rigettato
    Omessa considerazione della normativa applicabile ratione temporis

    La doglianza è infondata. Il tasso di interesse non è stato individuato nel valore massimo del 21%, ma indicato nell'intervallo tra il 13% e il 21% senza specificazione dei criteri di individuazione. L'indicazione del tasso del 17% è successiva alla stipula e non sana il vizio genetico di indeterminatezza. La Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 non ha carattere normativo e non può integrare o derogare alle disposizioni di legge.

  • Rigettato
    Accertamento della nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse

    Il tasso di interesse è stato inizialmente indicato nell'intervallo del 13-21%. L'applicazione successiva del tasso del 17% non costituisce una modifica in melius poiché superiore al minimo pattuito. La clausola viola l'art. 1284 comma 3 c.c. per indeterminatezza e l'art. 1346 c.c. per mancata pattuizione di criteri oggettivi o della parte che avrebbe determinato il tasso.

  • Rigettato
    Violazione delle regole di ermeneutica contrattuale

    Il motivo è infondato poiché si basa sull'errato assunto che il tasso fosse individuato nella misura del 21%. L'utilizzo della linea di credito attiene alla fase esecutiva e non rivela la determinatezza della clausola. Il riferimento agli artt. 1366 e 1367 c.c. è generico e inconferente.

  • Accolto
    Nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse

    La clausola è nulla per indeterminatezza in quanto il tasso di interesse era pattuito in un intervallo tra il 13% e il 21%, senza specificazione dei criteri di individuazione o della parte che avrebbe determinato il tasso applicabile. Tale indeterminatezza costituisce un vizio genetico del contratto.

  • Accolto
    Applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB

    Il TAEG sostitutivo applicabile è pari al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto.

  • Altro
    Domanda assorbita

    La domanda di nullità del contratto per violazione della riserva di attività finanziaria è stata ritenuta assorbita dalla dichiarazione di nullità parziale della clausola determinativa del tasso di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3603
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3603
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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