Articolo 20 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 19Articolo 21
Versione
25 novembre 1973
Art. 20.
Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata ad personam limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso gli uffici medesimi.
La differenza conservata ad personam sara' riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.
Entrata in vigore il 25 novembre 1973