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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.62/2025
@-AP AL - Lic.(compensazione atecnica) 01 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 11.03.2025, e vertente tra
(appellante) e (appellata contumace), avente ad oggetto: appello Parte_1 CP_2 avverso la sentenza n°257/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto, nella contumacia della parte convenuta, il ricorso con cui premesso di essere stata dipendente della società dal Parte_1 CP_2
16.02.2009 al 17.01.2018 con inquadramento quale barista IV livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi e di essere stata assunta e retribuita per un orario di lavoro di 40 ore settimanali per tutta la durata del rapporto (nonostante che dal gennaio 2014 il datore di lavoro avesse di fatto trasformato il rapporto in part-time 24 ore settimanali), ha chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, da parametrarsi ad una retribuzione percepita per un orario full-
1 time per l'intera durata del rapporto (€.13.473,08). A sostegno della decisione, il Tribunale di Ascoli
Piceno ha ritenuto che la lavoratrice non avesse dimostrato “con certezza” il proprio orario di lavoro.
Avverso tale decisione ha proposto appello la quale ha censurato l'iter logico- Parte_1 argomentativo seguito dal primo Giudice: 1) per aver erroneamente applicato i criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di part-time e, conseguentemente, per malgoverno delle risultanze istruttorie (orali e documentali), tenuto conto anche della mancata ammissione di tutti i testi indicati;
2) per aver erroneamente interpretato la domanda attorea, che non aveva rivendicato differenze retributive a titolo di trattamento di fine rapporto, bensì tutto il T.F.R. maturato e non corrisposto, calcolato su un orario full time (per complessivi €.13.473,08) ovvero, in subordine, calcolato su un orario part-time dal gennaio 2014 in poi (pari a complessivi €.9.623,64).
Ha quindi concluso come segue: “1. accogliere l'appello promosso dalla OR , Parte_1 nei confronti della […] e per l'effetto, accertare e dichiarare che va CP_2 Parte_1 creditrice nei confronti della predetta società della complessiva somma di €.13.473,08 (…) a titolo di
TFR, oltre alla rivalutazione ed interessi;
2. per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere a
la somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di Parte_1 maturazione dei crediti al soddisfo;
3. in subordine, condannare la società resistente al pagamento della minor somma di €. 9.623,64, (…) a titolo di TFR, calcolata su un rapporto full time, sino al dicembre
2013 e part time successivamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
4. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
L'appellata società non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. CP_2
L'appello è fondato.
I fatti di causa sono incontestati, stante la contumacia della parte appellata, e trovano piena conferma nella documentazione in atti. Può quindi ritenersi definitivamente acquisito al processo che:
- l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto da alle dipendenze della Parte_1 nel periodo indicato in ricorso (dal 16.02.2009 al 17.01.2018), la contrattazione CP_2 collettiva applicabile (C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi) e l'inquadramento contrattuale (barista 4° livello) risultano per tabulas dalla lettera di assunzione del 16.02.2009 e dai prospetti paga;
- è incontestato che la lavoratrice è stata assunta con orario full time di 40 ore Parte_1 settimanali e che dal gennaio 2014 il datore di lavoro ha di fatto trasformato il rapporto in part-time
24 ore settimanali, senza tuttavia intaccare il trattamento retributivo della lavoratrice, che è rimasto parametrato ad un orario full-time (v. prospetti paga, che dal gennaio 2014 sono stati elaborati in
2 doppia copia, una ad uso interno con orario full-time retribuito ed uno ad uso esterno con orario part- time);
- stante la contumacia della parte convenuta, i fatti sono rimasti incontestati ed i documenti non sono stati disconosciuti, con conseguente piena prova dei fatti in essi rappresentati;
- la lavoratrice ammette espressamente, con dichiarazione avente pieno valore confessorio, di essere sempre stata integralmente retribuita sulla base di un orario full-time, lamentando esclusivamente di non aver percepito il trattamento di fine rapporto.
Ciò premesso, è noto che, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.81/2015, “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova” (primo comma) e deve contenere “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” (secondo comma). L'onere della prova del lavoro part-time grava quindi sul datore di lavoro, che deve fornire una prova scritta del contratto, indicando precisamente durata e orario. In assenza di questa prova, il rapporto si presume a tempo pieno.
Ne segue che, qualora venga dedotta l'esistenza di un contratto part-time tra le parti per effetto di una rinnovata manifestazione di volontà integrante una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18.3.04,
n. 5518); in assenza della prova scritta di un rapporto part-time, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno (Cass.Civ., sez. lav., ord. 04.11.2009 n.2890).
Fissate tali coordinate ermeneutiche, nella fattispecie risulta per tabulas che le parti hanno sottoscritto in data 16.02.2009 un contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), mentre non vi è traccia in atti di un successivo accordo novativo. In assenza della prova scritta di un accordo di trasformazione consensuale del rapporto in part-time 24 ore settimanali, il rapporto deve dunque presumersi a tempo pieno per l'intera sua durata, con i correlati obblighi retributivi e contributivi.
Ciò premesso, la parte appellante riconosce di essere stata sempre integralmente retribuita in riferimento ad un orario a tempo pieno, ma lamenta di non aver percepito il trattamento di fine rapporto.
Orbene, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto dall'appellante alle dipendenze della nel periodo indicato in ricorso e l'inquadramento lavorativo risultano dimostrati alla luce CP_2 della documentazione in atti e non, ad ogni buon conto, non risultano oggetto di contestazione alcuna da parte della società convenuta, rimasta contumace. Per lo stesso motivo, nessuna specifica contestazione è stata inoltre sollevata in ordine alla applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato dalla parte attrice. Quanto all'orario di lavoro, in applicazione dei principi sopra illustrati, il rapporto si presume a tempo pieno. La società convenuta, non costituendosi in giudizio, ha quindi sostanzialmente
3 prestato tacita acquiescenza alla prospettazione dei fatti operata dall'attore. Compete pertanto all'appellante il trattamento di fine rapporto per tutto il periodo lavorativo alle Parte_1 dipendenze della I conteggi indicati in ricorso appaiono attendibili (in riferimento alla CP_2 disciplina collettiva del settore, applicabile quanto meno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall'art.36 cost.) e comunque non sono stati specificamente contestati dalla parte convenuta, rimasta contumace.
Deve pertanto ritenersi che la parte attrice ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, mentre la società convenuta non ha fornito allegazione e prova di fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi, essendo rimasta contumace. Incombeva al convenuto la prova di aver corrisposto alla lavoratrice le spettanze dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e tale prova non è stata data.
Sulla scorta di tali considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la società deve essere condannata a pagare in favore di CP_2 Parte_1
l'importo di €.13.473,08 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) a titolo di trattamento di fine rapporto, come da conteggi di parte attrice, che, si ripete, non sono stati contestati dalla parte convenuta, rimasta contumace.
Competono ex lege all'appellante gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att. Cod.Proc.Civ., dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data del soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°257/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.09.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società a CP_2 corrispondere all'appellante la somma di €.13.473,08 a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data del soddisfo;
- condanna la a rifondere a le spese dei due gradi del giudizio, CP_2 Parte_1 che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.700,00, e, per il secondo grado, in complessivi
4 €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI IN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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