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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5431/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
SEZ I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/10/2025, nella sez. I civile, del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in in- testazione.
Sono presenti:
l'Avv. IN EP, per parte appellante, il quale conclude ri- portandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, dato atto del rideposito del fascico- lo di parte appellante e della copia della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della Compagnia, verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia dei convenuti e si ritira in camera di Consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale Ordinario di Nola , in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5431/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA LAGO FUSARO 10 NAPOLI presso lo studio dell'Avv.
IN EP (c.f.: dal quale è rappre- C.F._2
senta e difesa in virtù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica appor-
2
tata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, converti- to nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato og- getto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ancora, in via preliminare si osserva come in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014).
L'attore, oggi appellante, afferma di essere rimasto vittima del sinistro meglio specificato in atti, censurando le argomentazioni rese dal giudice di prima cure in merito alla valutazione della prova rimarcando che, entrambi i testi escussi avrebbero confermato l'assunto dedotto in citazione.
Nel merito il motivo è infondato e l'appello deve essere rigettato.
Deve, infatti, condividersi il giudizio emesso dal giudicante in primo grado in ordine alla insufficienza e contraddittorietà della prova fornita
3
dall'odierno appellante a corroborare la propria tesi, attesa l'inattendibilità dei testi escussi, limitatisi a ribadire quanto contenuto nella certificazione medica, la quale, tuttavia, rendeva inverosimile la dinamica narrata non risultando compatibili con essa le lesioni refertate.
In via preliminare occorre precisare che secondo il consolidato orien- tamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quan- to “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un sog- getto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il pote- re-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisio- ne” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116
c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si rileva la assoluta logicità e correttezza della sentenza del giudice di prime cure atteso che effet-
4
tivamente non può che condividersi la valutazione di dubbia attendibilità del teste escusso, la cui precisione a distanza di anni desta perplessità alla luce del complessivo quadro istruttorio, oltre che della intrinseca contraddittorietà del- le stesse. A quanto già detto, può aggiungersi che desta perplessità che il teste, che viaggiava alle spalle della lancia che superando la AT 50 e rientrando dal sorpasso tagliando la strada a quest'ultima, abbia potuto vedere, dalla propria prospettiva, sia l'indicatore di direzione della AT prima che la Lancia iniziasse il sorpasso e quando quest'ultima era ancora frapposta all'osservatore sia l'assenza di direzione di indicazione della Lancia in fase di rientro, allorquando era la AT ad esserle frapposta. Destano ulteriore perplessità sia la totale as- senza di riscontri estrinseci (moduli CAI debitamente firmati essendo quello presente in atti privo di sottoscrizioni), sia la totale assenza di lesioni negli oc- cupanti la AT 50 (guidatore e trasportato) in seguito all'impatto (asserita- mente avvenuto, al fine di evitare il tamponamento, contro un guardrail di cui neppure sussiste documentazione fotografica), anche e soprattutto in conside- razione della gravità dei danni riportati dal veicolo la cui parte anteriore viene rappresentata nelle foto integralmente distrutta e con gli air bag esplosi. Nep- pure può tacersi che gli stessi appellanti, nel contrastare la sentenza di prime cure nella parte in cui erroneamente ritiene che il danneggiato si sia sottratto alla perizia dell'assicurazione, richiama (non contestandoli) gli esiti degli stessi come riportati nella comparsa di costituzione in primo grado, ove si evidenzia che il veicolo risulta già riparato. Ebbene, ciò, se da un lato impedisce la sot- toposizione dello stesso ad una CTU, d'altro canto, priva la richiesta risarcito- ria di riscontro nel quantum, non apparendo certamente idoneo il preventivo di spesa, allorquando, effettuata la riparazione, la parte avrebbe dovuto docu-
5
mentare gli esborsi effettivi con fatture opportunamente quietanzate.
Per le esposte considerazioni, ritenuta l'infondatezza dei vizi di cui si duole l'appellante, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pub- blicazione della sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già interamente esaurita;
mentre per le spese del presente grado di giudizio, si
è tenuto conto del D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia,
l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto e così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata co- stituita, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge;
6
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello
Stato, di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato..
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
SEZ I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/10/2025, nella sez. I civile, del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in in- testazione.
Sono presenti:
l'Avv. IN EP, per parte appellante, il quale conclude ri- portandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, dato atto del rideposito del fascico- lo di parte appellante e della copia della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della Compagnia, verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia dei convenuti e si ritira in camera di Consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale Ordinario di Nola , in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5431/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA LAGO FUSARO 10 NAPOLI presso lo studio dell'Avv.
IN EP (c.f.: dal quale è rappre- C.F._2
senta e difesa in virtù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica appor-
2
tata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, converti- to nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato og- getto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ancora, in via preliminare si osserva come in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014).
L'attore, oggi appellante, afferma di essere rimasto vittima del sinistro meglio specificato in atti, censurando le argomentazioni rese dal giudice di prima cure in merito alla valutazione della prova rimarcando che, entrambi i testi escussi avrebbero confermato l'assunto dedotto in citazione.
Nel merito il motivo è infondato e l'appello deve essere rigettato.
Deve, infatti, condividersi il giudizio emesso dal giudicante in primo grado in ordine alla insufficienza e contraddittorietà della prova fornita
3
dall'odierno appellante a corroborare la propria tesi, attesa l'inattendibilità dei testi escussi, limitatisi a ribadire quanto contenuto nella certificazione medica, la quale, tuttavia, rendeva inverosimile la dinamica narrata non risultando compatibili con essa le lesioni refertate.
In via preliminare occorre precisare che secondo il consolidato orien- tamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quan- to “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un sog- getto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il pote- re-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisio- ne” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116
c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si rileva la assoluta logicità e correttezza della sentenza del giudice di prime cure atteso che effet-
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tivamente non può che condividersi la valutazione di dubbia attendibilità del teste escusso, la cui precisione a distanza di anni desta perplessità alla luce del complessivo quadro istruttorio, oltre che della intrinseca contraddittorietà del- le stesse. A quanto già detto, può aggiungersi che desta perplessità che il teste, che viaggiava alle spalle della lancia che superando la AT 50 e rientrando dal sorpasso tagliando la strada a quest'ultima, abbia potuto vedere, dalla propria prospettiva, sia l'indicatore di direzione della AT prima che la Lancia iniziasse il sorpasso e quando quest'ultima era ancora frapposta all'osservatore sia l'assenza di direzione di indicazione della Lancia in fase di rientro, allorquando era la AT ad esserle frapposta. Destano ulteriore perplessità sia la totale as- senza di riscontri estrinseci (moduli CAI debitamente firmati essendo quello presente in atti privo di sottoscrizioni), sia la totale assenza di lesioni negli oc- cupanti la AT 50 (guidatore e trasportato) in seguito all'impatto (asserita- mente avvenuto, al fine di evitare il tamponamento, contro un guardrail di cui neppure sussiste documentazione fotografica), anche e soprattutto in conside- razione della gravità dei danni riportati dal veicolo la cui parte anteriore viene rappresentata nelle foto integralmente distrutta e con gli air bag esplosi. Nep- pure può tacersi che gli stessi appellanti, nel contrastare la sentenza di prime cure nella parte in cui erroneamente ritiene che il danneggiato si sia sottratto alla perizia dell'assicurazione, richiama (non contestandoli) gli esiti degli stessi come riportati nella comparsa di costituzione in primo grado, ove si evidenzia che il veicolo risulta già riparato. Ebbene, ciò, se da un lato impedisce la sot- toposizione dello stesso ad una CTU, d'altro canto, priva la richiesta risarcito- ria di riscontro nel quantum, non apparendo certamente idoneo il preventivo di spesa, allorquando, effettuata la riparazione, la parte avrebbe dovuto docu-
5
mentare gli esborsi effettivi con fatture opportunamente quietanzate.
Per le esposte considerazioni, ritenuta l'infondatezza dei vizi di cui si duole l'appellante, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pub- blicazione della sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già interamente esaurita;
mentre per le spese del presente grado di giudizio, si
è tenuto conto del D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia,
l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto e così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata co- stituita, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge;
6
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello
Stato, di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato..
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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