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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17440/2023 promossa ex art. 473 bis 12 e 473 bis 49 c.p.c.
da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUARONI ADELE, presso il cui studio in VIA MARRADI, 1 20123 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ) – cittadina italiana, con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GARLISI LUCA presso il cui studio in CORSO DI PORTA VITTORIA 32 in MILANO è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.01.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Mbour (Senegal) in data 24.1.2007 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano al n. 9, P. 2, Serie C, Anno 2007;
2) Confermare i provvedimenti della separazione pagina 1 di 4 3) spese e competenze interamente rifuse e liquidate dal Giudice
4) chiede altresì il rigetto della domanda di assegno divorzile, in quanto infondata nel merito e comunque tardiva.
Per parte resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti 2) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della Sig.ra , mediante il versamento – a decorrere dalla domanda - di un assegno divorzile CP_1 dell'importo di € 500,00 mensili, in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento (da disporre in favore dell'Erario in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Mbour – Senegal, in data Parte_1 CP_1
24.1.2007, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Rozzano (MI) al n. 9 P.2 Serie C, anno
2007.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano del 13/12/2023, pubblicata in data
5/01/2024.
Con ricorso depositato in data 3/05/2023 il sig. , rappresentando che la moglie si era Pt_1 allontanata dall'ex casa coniugale già dal 2014 per trasferirsi in Francia a casa di una sorella, senza farvi più ritorno definitivamente dal 2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione e, una volta decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza altre statuizioni accessorie;
Con decreto del 23.05.2023, l'allora G.D. procedente fissava l'udienza per la comparizione delle al 24.10.2023, cui tuttavia la resistente non compariva, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi a mezzo posta per compiuta giacenza;
quindi acquisite le dichiarazioni del ricorrente, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori, in assenza di domande ulteriori a quelle sullo status e, sulle conclusioni precisate dall'attore come in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
Quindi, contestualmente alla sentenza di separazione, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo del G.D.per la prosecuzione del giudizio, atteso il cumulo della domanda di divorzio contestualmente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Nelle more della convocazione delle parti per l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., si costituiva in giudizio la ricorrente, con comparsa depositata solo in data 14.10.2024, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e formulando domanda di riconoscimento di un assegno divorzile per sé dell'importo di € 500,00 mensili;
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 14.11.2024, il G.D. nelle more subentrato in seguito al trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato titolare, invitava le parti a interloquire sulla domanda nuova di assegno divorzile formulata dalla resistente all'atto della propria costituzione;
il difensore di parte ricorrente ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva e comunque infondata;
chiedendo, in subordine i termini a difesa, per il deposito delle produzioni reddituali di cui all'art. 473-bis.
12 c.p.c.; il difensore di parte resistente insisteva invece per la tempestività della domanda di assegno divorzile e delle istanze istruttorie formulate;
acquisite le dichiarazioni delle parti i difensori - ferme le pagina 2 di 4 rispettive domande e eccezioni già formalizzate, chiedevano termine per valutare eventuali accordi economici tra le parti;
il G.D. in accoglimento rinviava all'udienza del 14/01/2025 ove tuttavia le parti davano atto di non esser riuscite a raggiungere un accordo sulla spettanza dell'assegno divorzile e si riportavano alle conclusioni già formulate. All'esito della discussione il Giudice delegato non adottava quindi provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di richieste delle parti e di prole minorenne e respingeva le istanze istruttorie formulate dalla parte resistente, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, in assenza di una tempestiva eccezione di nullità della notifica del ricorso, oltre che tardivamente formulate, essendo la parte decaduta dalle richieste di prova;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con giudizio definito con sentenza del Tribunale di Milano del
13/12/2023, pubblicata in data 5/01/2024.
Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra i coniugi previsto dalla legge – essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia ripristinata, né possa essere ricostituita.
Sulla domanda di assegno divorzile
La domanda di assegno divorzile formulata dalla parte convenuta è da ritenersi tardiva, in quanto introdotta solo dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza originariamente assegnatole per la propria costituzione in giudizio, con decreto del 23/05/2023, fino al 12/09/2023.
Avendo con il ricorso introduttivo parte attrice proposto in giudizio in via cumulativa, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., entrambe le domande di separazione e per lo scioglimento del matrimonio, la domanda avente a oggetto il riconoscimento di un contributo economico richiesto dalla parte convenuta per sé soggiaceva alle decadenze previste dagli artt. 473 bis. 14 e .17 c.p.c., come previsto dal chiaro disposto dell'art. 473 bis. 19, comma 1 c.p.c., con riferimento alle domande aventi a oggetto i diritti disponibili della parte.
Né la resistente ha proposto tempestiva eccezione di nullità della notifica del ricorso, ovvero allegato eventuali sopravvenienze;
di conseguenza la parte è da intendersi decaduta anche rispetto alla facoltà di indicare i mezzi di prova richiesti.
La domanda è inammissibile e dev'essere pertanto rigettata.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in ordine allo status e la soccombenza della resistente rispetto alla domanda di assegno divorzile, la resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente 1/2 delle spese processuali liquidate come in dispositivo, restando invece le spese compensate nella restante parte.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
– Senegal in data 24.1.2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Rozzano, atto n. 9 P.2 Serie C anno 2007); 2) Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte convenuta;
3) Condanna la parte resistente al pagamento di 1/2 delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente per l'importo di 2.500 €, oltre a spese generali IVA e CPA Parte_1 di legge;
4) Spese compensate per la restante quota di 1/2.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rozzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Cosi deciso, in Milano il 22/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17440/2023 promossa ex art. 473 bis 12 e 473 bis 49 c.p.c.
da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUARONI ADELE, presso il cui studio in VIA MARRADI, 1 20123 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ) – cittadina italiana, con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GARLISI LUCA presso il cui studio in CORSO DI PORTA VITTORIA 32 in MILANO è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.01.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Mbour (Senegal) in data 24.1.2007 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano al n. 9, P. 2, Serie C, Anno 2007;
2) Confermare i provvedimenti della separazione pagina 1 di 4 3) spese e competenze interamente rifuse e liquidate dal Giudice
4) chiede altresì il rigetto della domanda di assegno divorzile, in quanto infondata nel merito e comunque tardiva.
Per parte resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti 2) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della Sig.ra , mediante il versamento – a decorrere dalla domanda - di un assegno divorzile CP_1 dell'importo di € 500,00 mensili, in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento (da disporre in favore dell'Erario in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Mbour – Senegal, in data Parte_1 CP_1
24.1.2007, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Rozzano (MI) al n. 9 P.2 Serie C, anno
2007.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano del 13/12/2023, pubblicata in data
5/01/2024.
Con ricorso depositato in data 3/05/2023 il sig. , rappresentando che la moglie si era Pt_1 allontanata dall'ex casa coniugale già dal 2014 per trasferirsi in Francia a casa di una sorella, senza farvi più ritorno definitivamente dal 2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione e, una volta decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza altre statuizioni accessorie;
Con decreto del 23.05.2023, l'allora G.D. procedente fissava l'udienza per la comparizione delle al 24.10.2023, cui tuttavia la resistente non compariva, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi a mezzo posta per compiuta giacenza;
quindi acquisite le dichiarazioni del ricorrente, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori, in assenza di domande ulteriori a quelle sullo status e, sulle conclusioni precisate dall'attore come in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
Quindi, contestualmente alla sentenza di separazione, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo del G.D.per la prosecuzione del giudizio, atteso il cumulo della domanda di divorzio contestualmente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Nelle more della convocazione delle parti per l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., si costituiva in giudizio la ricorrente, con comparsa depositata solo in data 14.10.2024, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e formulando domanda di riconoscimento di un assegno divorzile per sé dell'importo di € 500,00 mensili;
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 14.11.2024, il G.D. nelle more subentrato in seguito al trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato titolare, invitava le parti a interloquire sulla domanda nuova di assegno divorzile formulata dalla resistente all'atto della propria costituzione;
il difensore di parte ricorrente ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva e comunque infondata;
chiedendo, in subordine i termini a difesa, per il deposito delle produzioni reddituali di cui all'art. 473-bis.
12 c.p.c.; il difensore di parte resistente insisteva invece per la tempestività della domanda di assegno divorzile e delle istanze istruttorie formulate;
acquisite le dichiarazioni delle parti i difensori - ferme le pagina 2 di 4 rispettive domande e eccezioni già formalizzate, chiedevano termine per valutare eventuali accordi economici tra le parti;
il G.D. in accoglimento rinviava all'udienza del 14/01/2025 ove tuttavia le parti davano atto di non esser riuscite a raggiungere un accordo sulla spettanza dell'assegno divorzile e si riportavano alle conclusioni già formulate. All'esito della discussione il Giudice delegato non adottava quindi provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di richieste delle parti e di prole minorenne e respingeva le istanze istruttorie formulate dalla parte resistente, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, in assenza di una tempestiva eccezione di nullità della notifica del ricorso, oltre che tardivamente formulate, essendo la parte decaduta dalle richieste di prova;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con giudizio definito con sentenza del Tribunale di Milano del
13/12/2023, pubblicata in data 5/01/2024.
Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra i coniugi previsto dalla legge – essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia ripristinata, né possa essere ricostituita.
Sulla domanda di assegno divorzile
La domanda di assegno divorzile formulata dalla parte convenuta è da ritenersi tardiva, in quanto introdotta solo dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza originariamente assegnatole per la propria costituzione in giudizio, con decreto del 23/05/2023, fino al 12/09/2023.
Avendo con il ricorso introduttivo parte attrice proposto in giudizio in via cumulativa, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., entrambe le domande di separazione e per lo scioglimento del matrimonio, la domanda avente a oggetto il riconoscimento di un contributo economico richiesto dalla parte convenuta per sé soggiaceva alle decadenze previste dagli artt. 473 bis. 14 e .17 c.p.c., come previsto dal chiaro disposto dell'art. 473 bis. 19, comma 1 c.p.c., con riferimento alle domande aventi a oggetto i diritti disponibili della parte.
Né la resistente ha proposto tempestiva eccezione di nullità della notifica del ricorso, ovvero allegato eventuali sopravvenienze;
di conseguenza la parte è da intendersi decaduta anche rispetto alla facoltà di indicare i mezzi di prova richiesti.
La domanda è inammissibile e dev'essere pertanto rigettata.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in ordine allo status e la soccombenza della resistente rispetto alla domanda di assegno divorzile, la resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente 1/2 delle spese processuali liquidate come in dispositivo, restando invece le spese compensate nella restante parte.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
– Senegal in data 24.1.2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Rozzano, atto n. 9 P.2 Serie C anno 2007); 2) Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte convenuta;
3) Condanna la parte resistente al pagamento di 1/2 delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente per l'importo di 2.500 €, oltre a spese generali IVA e CPA Parte_1 di legge;
4) Spese compensate per la restante quota di 1/2.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rozzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Cosi deciso, in Milano il 22/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
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