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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1613 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
OL e dall'Avv. Emilio Mignone, elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, via
Pacevecchia, 2
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Raffaele Troncone e dall'Avv. Maurizio Barbatelli ed elettivamente domiciliati in Ponte
(BN), via Gr. Ufficiale Ocone, 47 presso l'avv. Angelo Pica
CONVENUTO
Avente ad oggetto : Risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti : 2
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per l'Azienda convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2023 conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di accertarsi e
[...]
dichiararsi la responsabilità della predetta struttura in ordine alla causazione dei danni materiali e morali subiti dalla predetta istante in occasione di intervento chirurgico eseguito sulla sua persona in data 29 aprile 2014.
Più precisamente, l'attrice, in data 25 aprile 2014 veniva trasportata al pronto soccorso della struttura ospedaliera convenuta in seguito a sinistro stradale ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta pluri-frammentaria del capitello radiale e coronoide al gomito destro”, mentre in relazione al gomito sinistro i sanitari ritennero sufficiente l'applicazione di doccia gessata.
Eseguito l'intervento chirurgico di asportazione del capitello radiale del gomito destro, alla attrice veniva prescritto un periodo di convalescenza di 20 giorni, al termine dei quali, in relazione al gomito destro operato, gli stessi sanitari del nosocomio convenuto rilevarono che il braccio risultava completamente bloccato in posizione flessa: “essendo completamente assenti i movimenti di prono- supinazione e flesso-estensione” e la paziente accusava dolore.
L'attrice, allora, si sottopose ad esame radiografico in data 23 maggio 2014 presso lo studio del dottor all'esito del quale venivano riscontrati: “Esiti di osteotomia del capitello radiale, a terapia Per_1
di pregressa patologia traumatica (vedi raccordo anamnestico); residuano piccoli frammenti ossei nei tessuti molli adiacenti. Concomita una franca lussazione ventrale dell'epifisi distale dell'omero che si sovrappone ed in parte si antepone al processo coronoideo, con glena ulnare di fatto "disabitata"; relativa cranializzazione dell'epifisi ulnare prossimale. Secondaria limitazione funzionale (flesso- estensione/prono-supinazione), peraltro già clinicamente apprezzabile. Non si rilevano altre alterazioni”
Ottenuta la conferma della predetta diagnosi ed accertata la necessità di ricorrere a nuovo intervento chirurgico, la veniva ricoverata presso l'ospedale di Bologna il 10 Giugno 2014 ed Pt_1 CP_3
operata il giorno successivo e, dopo un periodo di circa tre mesi di riabilitazione, si recava nuovamente al ove le veniva definitivamente diagnosticata una guarigione parziale con CP_3
menomazione permanente del gomito, sia nel movimento di prono- supinazione che di flesso- estensione, prescrivendo una attività di recupero del tono muscolare. 3
L'attrice, constatata l'inutilità delle richieste stragiudiziali avanzate per il risarcimento del danno che riteneva attribuibile alla malpractice dei sanitari del nosocomio convenuto, concludeva chiedendo al
Tribunale l'emissione di sentenza di condanna in tal senso della – Controparte_1
. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la predetta Controparte_2
, sostenendo l'assoluta infondatezza della domanda attorea e
[...]
concludendo per il rigetto della domanda formulata in proprio danno.
Il G.I. assegnava alle pari i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., allo spirare dei quali ammetteva interrogatorio formale dell'attrice, puntualmente espletato e, all'esito, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il Dott. , coadiuvato dal dott. Persona_2 Persona_3
detti ausiliari assolvevano al proprio compito e fornivano i chiarimenti richiesti.
Infine, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, il G.I. riservava la causa a sentenza, assegnando alle stesse i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata fondata, nei limiti che si indicheranno, per i seguenti
MOTIVI
La domanda attorea và posizionata nel vigente quadro normativo, connotato per un preciso richiamo all'art. 2043 c.c. per la determinazione della natura intrinseca della colpa dell'esercente la professione sanitaria che avesse operato in maniera improvvida. La responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) và ricondotta, in quel quadro normativo, alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare). Cosa diversa è per la distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo CP_4
contrattuale ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo CP_4
dalla conclusione del contratto atipico di «spedalità» o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la struttura). Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare;
se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta 4
(quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
Orbene, nel caso in esame, è stata convenuta esclusivamente la struttura ospedaliera, senza coinvolgimento diretto della parte medica nel giudizio, per cui era preciso onere probatorio ricadente a carico della convenuta fornire piena prova dell'assenza di qualsiasi responsabilità ascrivibile ai operatori sanitari.
Tutto ciò premesso, per determinare quale sia stato nel caso concreto l'evolversi della vicenda medica oggetto del giudizio e le conseguenze della stessa, il Tribunale non può non condividere le conclusioni cui perviene il nominato Collegio Peritale d'Ufficio, il cui approccio, analitico e metodologico, nell'analisi della vicenda e delle obiezioni sollevate dalle parti appare del tutto scevro da vizi logici.
Pertanto, deve ritenersi accertato che “ Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalle parti negli atti introduttivi del giudizio, sulla base della sola documentazione prodotta in atti, vi è fondatezza della linea tecnica delle doglianze di parte attrice, sig.ra . Considerate le norme, i principi Parte_1
e gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari ma, soprattutto, la letteratura scientifica di settore vi è stata condotta medica, omissiva;
segnatamente la condotta dei sanitari convenuti, a fronte del quadro clinico, e soprattutto, radiologico della frattura del gomito destro (cfr TAC del 28.04.2014), sulla base delle buone pratiche clinico-assistenziali, in termini di scelta del trattamento chirurgico, doveva essere quella di procedere a sintesi della frattura del capitello radiale, laddove il pattern di frattura non permettesse la ricostruzione, ovvero avrebbero dovuto procedere a sostituzione con protesi di capitello. Poi, ancora, avrebbero dovuto procedere a sintesi della coronoide e ritensionamento capsulo-legamentoso. Invece, in data 29.04.20214, era eseguito intervento di rimozione/exeresi del capitello radiale. Dal trattamento sanitario chirurgico non corretto, nonostante i successivi trattamenti chirurgici riparativi, è derivata alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di salute della perizianda, sig.ra , segnatamente menomazione quale Parte_1
severa limitazione della funzionalità/articolarità del gomito destro (d.). La natura delle lesioni iniziale riportate – frattura gomito destro – è traumatica (caduta dalla bicicletta); l'entità della lesione è significativa perché coinvolge il gomito dell'arto dominante (destro) ed infatti rientra nell'alveo delle menomazioni macropermanenti (> 9%); il trattamento praticato nella fase iniziale, intervento chirurgico di asportazione del capitello radiale, come già affermato in precedenza, non era indicato perché vi era necessità di trattamento chirurgico diverso ovvero sintesi della frattura del capitello radiale, laddove il pattern di frattura non permettesse la ricostruzione, ovvero sostituzione con protesi di capitello. Poi ancora occorreva procedere a sintesi della coronoide e 5
ritensionamento capsulo-legamentoso; allo stato attuale la lesione iniziale – a carico del gomito destro - è guarita in presenza di significative limitazioni funzionali;
non è suscettibile di miglioramento e/o peggioramento. In sintesi, in conseguenza delle lesioni iniziali si è verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità psicofisica del soggetto con menomazione ascrivibile ad “Esiti di frattura (scomposta e pluri-frammentaria) gomito (intra- articolare del capitello radiale) destro (d.), trattata chirurgicamente in più tempi, con limitazione del movimento di flessione possibile per 95° ed estensione ridotta e prono-supinazione libera”; il danno biologico – così come il periodo di temporanea - da risarcire è però solo quello ascrivibile all'accertata condotta colposa.”
Richiamato l'onere probatorio posto a suo carico, parte convenuta non ha fornito elementi chiari ed inequivocabilmente attestanti una completa assenza di responsabilità del proprio personale sanitario nella causazione del danno, come descritto dai Periti.
Ciò accertato, possono condividersi le conclusioni cui pervengono i periti laddove quantificano il danno riportato nella vicenda dall'attrice nel modo seguente: “Inabilità Temporanea Totale gg 25;
Inabilità Temporanea Parziale al 75% gg 25; Inabilità Temporanea Parziale al 50% gg 20; Inabilità
Temporanea Parziale al 25% gg 22. Invece il danno biologico iatrogeno differenziale [differenza tra
i prevedibili esiti di frattura scomposta, pluri-frammentaria ed intra-articolare del capitello radiale del gomito destro, correttamente trattata/stato anteriore con val. max 5-6% (cinque-sei percento) e lo stato attuale, come da esame clinico, con valutazione attuale del 18% (diciotto percento)] dovrà essere valutato - con criterio medico legale di analogia e proporzionalità ed alla luce del riferimento tabellare/barème in uso in ambito di RC (SIMLA, 2016) – in misura percentuale del 11-12%”, con sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale permanente di entità media.
Pertanto, applicando la cd tabella milanese relativa all'anno 2014, (non potendosi, nella fattispecie, riferirsi alla recente Tabella Unica) in considerazione dell'età della attrice al momento dei fatti e riconoscendo alla stessa la personalizzazione media, come da CTU, si ottengono le seguenti voci:
ITT € 2.400,00 – ITP al 75% € 1.800,00 – ITP al 50% € 1.392,00 – ITP al 25% € 528 con un totale di € 6.120,00.
Danno biologico al 12% - € 22.385,00 con personalizzazione media - € 28,652,00
Per un risarcimento totale accordabile all'attrice pari ad € 34.772,00, somma comprendente ogni voce risarcitoria rinvenibile nella fattispecie. 6
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione ed esposto in parte motiva, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t.
2) Conseguentemente, condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 34.772,00, oltre interessi al tasso legale calcolati dal giorno 29 aprile 2014 sulla somma dovuta rivalutata anno per anno sino alla presente pronuncia ed oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo
3) Condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione
[...]
in favore della attrice delle competenze di giudizio, quantificate in Euro per esborsi 786,00 ed € 7.616,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione ai difensori.
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della
[...]
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.
Benevento, li 13 novembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1613 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
OL e dall'Avv. Emilio Mignone, elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, via
Pacevecchia, 2
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Raffaele Troncone e dall'Avv. Maurizio Barbatelli ed elettivamente domiciliati in Ponte
(BN), via Gr. Ufficiale Ocone, 47 presso l'avv. Angelo Pica
CONVENUTO
Avente ad oggetto : Risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti : 2
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per l'Azienda convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2023 conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di accertarsi e
[...]
dichiararsi la responsabilità della predetta struttura in ordine alla causazione dei danni materiali e morali subiti dalla predetta istante in occasione di intervento chirurgico eseguito sulla sua persona in data 29 aprile 2014.
Più precisamente, l'attrice, in data 25 aprile 2014 veniva trasportata al pronto soccorso della struttura ospedaliera convenuta in seguito a sinistro stradale ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta pluri-frammentaria del capitello radiale e coronoide al gomito destro”, mentre in relazione al gomito sinistro i sanitari ritennero sufficiente l'applicazione di doccia gessata.
Eseguito l'intervento chirurgico di asportazione del capitello radiale del gomito destro, alla attrice veniva prescritto un periodo di convalescenza di 20 giorni, al termine dei quali, in relazione al gomito destro operato, gli stessi sanitari del nosocomio convenuto rilevarono che il braccio risultava completamente bloccato in posizione flessa: “essendo completamente assenti i movimenti di prono- supinazione e flesso-estensione” e la paziente accusava dolore.
L'attrice, allora, si sottopose ad esame radiografico in data 23 maggio 2014 presso lo studio del dottor all'esito del quale venivano riscontrati: “Esiti di osteotomia del capitello radiale, a terapia Per_1
di pregressa patologia traumatica (vedi raccordo anamnestico); residuano piccoli frammenti ossei nei tessuti molli adiacenti. Concomita una franca lussazione ventrale dell'epifisi distale dell'omero che si sovrappone ed in parte si antepone al processo coronoideo, con glena ulnare di fatto "disabitata"; relativa cranializzazione dell'epifisi ulnare prossimale. Secondaria limitazione funzionale (flesso- estensione/prono-supinazione), peraltro già clinicamente apprezzabile. Non si rilevano altre alterazioni”
Ottenuta la conferma della predetta diagnosi ed accertata la necessità di ricorrere a nuovo intervento chirurgico, la veniva ricoverata presso l'ospedale di Bologna il 10 Giugno 2014 ed Pt_1 CP_3
operata il giorno successivo e, dopo un periodo di circa tre mesi di riabilitazione, si recava nuovamente al ove le veniva definitivamente diagnosticata una guarigione parziale con CP_3
menomazione permanente del gomito, sia nel movimento di prono- supinazione che di flesso- estensione, prescrivendo una attività di recupero del tono muscolare. 3
L'attrice, constatata l'inutilità delle richieste stragiudiziali avanzate per il risarcimento del danno che riteneva attribuibile alla malpractice dei sanitari del nosocomio convenuto, concludeva chiedendo al
Tribunale l'emissione di sentenza di condanna in tal senso della – Controparte_1
. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la predetta Controparte_2
, sostenendo l'assoluta infondatezza della domanda attorea e
[...]
concludendo per il rigetto della domanda formulata in proprio danno.
Il G.I. assegnava alle pari i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., allo spirare dei quali ammetteva interrogatorio formale dell'attrice, puntualmente espletato e, all'esito, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il Dott. , coadiuvato dal dott. Persona_2 Persona_3
detti ausiliari assolvevano al proprio compito e fornivano i chiarimenti richiesti.
Infine, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, il G.I. riservava la causa a sentenza, assegnando alle stesse i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata fondata, nei limiti che si indicheranno, per i seguenti
MOTIVI
La domanda attorea và posizionata nel vigente quadro normativo, connotato per un preciso richiamo all'art. 2043 c.c. per la determinazione della natura intrinseca della colpa dell'esercente la professione sanitaria che avesse operato in maniera improvvida. La responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) và ricondotta, in quel quadro normativo, alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare). Cosa diversa è per la distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo CP_4
contrattuale ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo CP_4
dalla conclusione del contratto atipico di «spedalità» o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la struttura). Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare;
se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta 4
(quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
Orbene, nel caso in esame, è stata convenuta esclusivamente la struttura ospedaliera, senza coinvolgimento diretto della parte medica nel giudizio, per cui era preciso onere probatorio ricadente a carico della convenuta fornire piena prova dell'assenza di qualsiasi responsabilità ascrivibile ai operatori sanitari.
Tutto ciò premesso, per determinare quale sia stato nel caso concreto l'evolversi della vicenda medica oggetto del giudizio e le conseguenze della stessa, il Tribunale non può non condividere le conclusioni cui perviene il nominato Collegio Peritale d'Ufficio, il cui approccio, analitico e metodologico, nell'analisi della vicenda e delle obiezioni sollevate dalle parti appare del tutto scevro da vizi logici.
Pertanto, deve ritenersi accertato che “ Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalle parti negli atti introduttivi del giudizio, sulla base della sola documentazione prodotta in atti, vi è fondatezza della linea tecnica delle doglianze di parte attrice, sig.ra . Considerate le norme, i principi Parte_1
e gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari ma, soprattutto, la letteratura scientifica di settore vi è stata condotta medica, omissiva;
segnatamente la condotta dei sanitari convenuti, a fronte del quadro clinico, e soprattutto, radiologico della frattura del gomito destro (cfr TAC del 28.04.2014), sulla base delle buone pratiche clinico-assistenziali, in termini di scelta del trattamento chirurgico, doveva essere quella di procedere a sintesi della frattura del capitello radiale, laddove il pattern di frattura non permettesse la ricostruzione, ovvero avrebbero dovuto procedere a sostituzione con protesi di capitello. Poi, ancora, avrebbero dovuto procedere a sintesi della coronoide e ritensionamento capsulo-legamentoso. Invece, in data 29.04.20214, era eseguito intervento di rimozione/exeresi del capitello radiale. Dal trattamento sanitario chirurgico non corretto, nonostante i successivi trattamenti chirurgici riparativi, è derivata alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di salute della perizianda, sig.ra , segnatamente menomazione quale Parte_1
severa limitazione della funzionalità/articolarità del gomito destro (d.). La natura delle lesioni iniziale riportate – frattura gomito destro – è traumatica (caduta dalla bicicletta); l'entità della lesione è significativa perché coinvolge il gomito dell'arto dominante (destro) ed infatti rientra nell'alveo delle menomazioni macropermanenti (> 9%); il trattamento praticato nella fase iniziale, intervento chirurgico di asportazione del capitello radiale, come già affermato in precedenza, non era indicato perché vi era necessità di trattamento chirurgico diverso ovvero sintesi della frattura del capitello radiale, laddove il pattern di frattura non permettesse la ricostruzione, ovvero sostituzione con protesi di capitello. Poi ancora occorreva procedere a sintesi della coronoide e 5
ritensionamento capsulo-legamentoso; allo stato attuale la lesione iniziale – a carico del gomito destro - è guarita in presenza di significative limitazioni funzionali;
non è suscettibile di miglioramento e/o peggioramento. In sintesi, in conseguenza delle lesioni iniziali si è verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità psicofisica del soggetto con menomazione ascrivibile ad “Esiti di frattura (scomposta e pluri-frammentaria) gomito (intra- articolare del capitello radiale) destro (d.), trattata chirurgicamente in più tempi, con limitazione del movimento di flessione possibile per 95° ed estensione ridotta e prono-supinazione libera”; il danno biologico – così come il periodo di temporanea - da risarcire è però solo quello ascrivibile all'accertata condotta colposa.”
Richiamato l'onere probatorio posto a suo carico, parte convenuta non ha fornito elementi chiari ed inequivocabilmente attestanti una completa assenza di responsabilità del proprio personale sanitario nella causazione del danno, come descritto dai Periti.
Ciò accertato, possono condividersi le conclusioni cui pervengono i periti laddove quantificano il danno riportato nella vicenda dall'attrice nel modo seguente: “Inabilità Temporanea Totale gg 25;
Inabilità Temporanea Parziale al 75% gg 25; Inabilità Temporanea Parziale al 50% gg 20; Inabilità
Temporanea Parziale al 25% gg 22. Invece il danno biologico iatrogeno differenziale [differenza tra
i prevedibili esiti di frattura scomposta, pluri-frammentaria ed intra-articolare del capitello radiale del gomito destro, correttamente trattata/stato anteriore con val. max 5-6% (cinque-sei percento) e lo stato attuale, come da esame clinico, con valutazione attuale del 18% (diciotto percento)] dovrà essere valutato - con criterio medico legale di analogia e proporzionalità ed alla luce del riferimento tabellare/barème in uso in ambito di RC (SIMLA, 2016) – in misura percentuale del 11-12%”, con sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale permanente di entità media.
Pertanto, applicando la cd tabella milanese relativa all'anno 2014, (non potendosi, nella fattispecie, riferirsi alla recente Tabella Unica) in considerazione dell'età della attrice al momento dei fatti e riconoscendo alla stessa la personalizzazione media, come da CTU, si ottengono le seguenti voci:
ITT € 2.400,00 – ITP al 75% € 1.800,00 – ITP al 50% € 1.392,00 – ITP al 25% € 528 con un totale di € 6.120,00.
Danno biologico al 12% - € 22.385,00 con personalizzazione media - € 28,652,00
Per un risarcimento totale accordabile all'attrice pari ad € 34.772,00, somma comprendente ogni voce risarcitoria rinvenibile nella fattispecie. 6
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione ed esposto in parte motiva, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t.
2) Conseguentemente, condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 34.772,00, oltre interessi al tasso legale calcolati dal giorno 29 aprile 2014 sulla somma dovuta rivalutata anno per anno sino alla presente pronuncia ed oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo
3) Condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione
[...]
in favore della attrice delle competenze di giudizio, quantificate in Euro per esborsi 786,00 ed € 7.616,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione ai difensori.
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della
[...]
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.
Benevento, li 13 novembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio