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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Persone Famiglie e Minori
Composta dai magistrati:
PRESIDENTE Dr. Massimo Escher
Giudice/Consigliere Dr. Concetta Pappalardo
Giudice/Consigliere Dr. Simona Lo Iacono Relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1647/23 RG promosso da:
, nato a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro F. Marzocco
Contro
), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NU AC e Giancarlo Rodante.
con l'intervento del P.G.
LA CORTE
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, atteso che il matrimonio concordatario inter partes e' stato celebrato a Pachino, (in
1 provincia di Siracusa, provincia contenuta nel distratto della Corte d'appello di Catania) comune presso cui e' stato altresì trascritto l'atto di matrimonio ex art. 8 L. 121/85 (
App. Bologna 10/5/2007 n. 595; Cass. 95/5562 ).
Nel merito, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato inter partes proposta da (cui Parte_2
non si è opposta la convenuta costituitasi in giudizio a seguito di CP_1 declaratoria di nullità dell'atto di citazione e successiva, rituale riassunzione ad opera del ricorrente) e' fondata e va accolta, come peraltro chiesto anche dal P.G. che ha emesso parere in tal senso.
E, invero, va premesso il procedimento è stato incoato dall'attore presso il Tribunale
Ecclesiastico al fine di ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario celebrato con la convenuta in Pachino il 3.6.98 presso la Parrocchia “San Corrado” e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino (atto n. 15, parte
II, serie A, anno 1998).
All'esito di tale processo il matrimonio è stato dichiarato nullo giusta sentenza definitiva emessa il 29.11.2017 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano
e di Appello e confermata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo in data
26.10.2022 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
7.11.2023, giusta pronuncia n. 56889/23.
Il motivo della riscontrata nullità è stato individuato nella esclusione della indissolubilità, ex Can. 1101 par. 2 C.I.C.
Alla stregua di tale motivazione va accolta la domanda presentata dall' volta a Pt_1
conseguire la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della pronuncia di nullità del loro matrimonio sopra indicata.
E, invero, le sentenze di nullità del matrimonio dei Tribunali Ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci quando si accerti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b),e c) dell'art. 8 della L. 25-3-1985 n.121.
Ora, nel caso che ci occupa, dall'esame della menzionata sentenza ecclesiastica risulta che ricorrono le condizioni richieste, giacchè:
a) si verte in tema di matrimonio concordatario;
2 b) ambedue gli sposi sono stati posti in condizione di partecipare al processo canonico;
c) la causa della nullità (esclusione della indissolubilità del vincolo) non può dirsi contrastante con l'ordine pubblico italiano;
d) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge per la delibazione delle sentenze straniere;
E' quindi accoglibile la domanda attorea sussistendo i presupposti per la declaratoria richiesta.
Spese compensate atteso che la convenuta non si è opposta al ricorso.
DICHIARA
l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica emessa il 29.11.2017 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello e confermata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo in data 26.10.2022 e resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 7.11.2023, giusta pronuncia n.
56889/23 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e AC NU in Pachino il 3.6.98 presso la Parte_1
Parrocchia “San Corrado” e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino (atto n. 15, parte II, serie A, anno 1998).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia Persone e Minori della
Corte di Appello di Catania in data 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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