CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
R.G. 321/2024
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
ES S. AM Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
CO BA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 321/24 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Adriano Di Parte_1
Donato sito in Pescara, C.so G. Manthonè n. 37 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Scannella sito in Montesilvano (Pe) C.so Umberto I n.103 dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. CO Savini, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 330/2024 pubblicata in
13.2.2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in pari data nel procedimento n.708/2022
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 330/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione
Civile, GOP Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, nell'ambito del giudizio R.G. N. 708/2022, e notificata a mezzo pec il 28.2.2024, o, comunque riformarla per i motivi in atto e accogliere
l'opposizione avanzata nel giudizio di primo grado, e dunque:
Dichiarare nulle le delibere assembleari del 18.11.2015; dell'11.02.2016; del 04.7.2018; del
17.11.2020; nonché del 20.10.2021;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata con procedimento monitorio nei confronti dell'opponente, per i motivi analiticamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 86/2022 emesso dal Tribunale di Pescara, con refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge;
In via subordinata, revocare il D.I. n. 86/2022, dichiarando dovuta dall'appellante la minor somma, calcolata sottraendo all'importo quantificato dal Giudice di primo grado in € 8.826,72 l'importo di
€ 5.110,30, per complessivi dovuti pari a € 3.716,42;
- Condannare il alla somma che verrà ritenuta congrua, secondo giustizia, per Controparte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., contenuta comunque entro il limite di valore relativo allo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: Voglia l'adita Corte di Appello: in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, essendo il gravame manifestamente infondato sia nell'esistenza del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
in via principale in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado
2 iscritto al nr.708/2022 r.g. con vittoria di spese e compenso professionale di causa, e con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti. in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto, giacché improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal Tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado iscritto al nr.708/2022 r.g. con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti del confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 86/2022 per la minor somma di euro 8.826,72 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
1.1 in particolare, aveva contestato l'ingiunzione (per oneri condominiali dovuti) Parte_1 per le seguenti ragioni: a) difetto di prova scritta ex art. 633 n. 1 c.p.c. per non avere l'ingiungente offerto alcuna prova dell'avvenuta approvazione dei rendiconti allegati alla domanda monitoria non essendo state prodotte le relative deliberazioni;
b) nullità delle deliberazioni assembleari avendo l'assemblea, al di fuori dei propri poteri ex art 1135 c.c. addebitato all'opponente spese di natura personale;
c) estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti vantati poiché le spese e competenze legali ad essa addebitate nei bilanci erano già ricomprese nel pagamento rateale disposto dal Giudice dell'Esecuzione in sede di conversione del pignoramento nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare promossa dal . CP_1
1.2 Il costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Pescara ha proposto appello articolando Parte_1 cinque motivi di seguito riassunti.
2.1 Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. avendo il giudice disatteso il paradigma processuale in quanto la sentenza veniva
3 depositata non il giorno stesso dell'udienza all'esito della camera di consiglio svoltasi il 13.2.2024 ma solo dopo sette giorni ovvero in data 20.2.2024.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta la carenza di prova scritta del credito non avendo il allegato al ricorso monitorio le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi, peraltro, CP_1 ad essa mai notificate in quanto assente. Inoltre, i bilanci prodotti sono privi della sottoscrizione del
Presidente e del Segretario dell'assemblea ed in ogni caso non vi è certezza che gli stessi erano stati oggetti di approvazione in sede assembleare.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art.1137
c.c. per avere statuito che l'opponente avrebbe dovuto spiegare tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art 1137 c.c., invece, di richiedere la pronuncia di nullità solo con la comparsa conclusionale;
in realtà la nullità era stata eccepita sia in sede di atto di opposizione che nella prima memoria ex art 183 1 c c.p.c.
2.3.1. L'appellante, in particolare, si duole che la pronuncia gravata avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi 2015, 2017 (ordinario), 2018, 2019 e
2020 per avere l'assemblea, all'interno delle stesse, approvato l'addebito nei propri confronti di spese di natura personale ed irrecuperabili costituite dalle spese relative alla procedura esecutiva mobiliare n. 1076/2015 e alla procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019, promosse nei suoi confronti
, nonché relative agli onorari liquidati nel D.I. n. 871/2015 del G.d.P. di Pescara (per CP_1
€ 450,00 più accessori per onorari e € 76,00 per esborsi).
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'illogicità e/o insufficienza della motivazione in riferimento alla dedotta estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti laddove il decreto ingiuntivo era stato emesso allorquando essa stessa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 203/2019 (il cui titolo esecutivo è costituito dal citato D.I. 871/2015). In sintesi, con il decreto ingiuntivo opposto sono state poste a carico della spese e competenze legali Pt_1 già ricomprese nella predetta procedura esecutiva e, quindi, erroneamente duplicate.
2.5 Infine, con il quinto motivo, si lamenta la contraddittorietà ed illogicità del dispositivo: il
Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto pur avendo decurtato dall'importo ingiunto la somma di € 3.251,90 (non dovuta in quanto l'importo doveva considerarsi estinto in quanto oggetto di apposita transazione).
4 2.6 A parere dell'impugnante in particolare, la parziale fondatezza dell'impugnazione avrebbe dovuto determinare la revoca in toto del decreto ingiuntivo e non la conferma con separata decurtazione di parte delle somme ingiunte, atteso che “se l'opposizione è accolta pur “solo in parte” il portato esecutivo viene attratto esclusivamente dalla sentenza, la quale sostituisce il decreto ingiuntivo opposto che non sopravvive neppure in parte qua”.
3. Si è costituito il insistendo, preliminarmente, per l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'atto di appello e, nel merito, concludendo per il rigetto con integrale conferma della sentenza gravata.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli difensivi, il procedimento
è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. ( nel testo novellato dall'art.3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 24.09.2025 sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
5.1. Quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente, infatti, di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
5.2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
6. Passando alla disamina dei motivi di appello, con il primo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. per avere il giudice di prime cure sottoscritto e depositato in
Cancelleria il verbale di udienza contenente la sentenza in data 13.2.2024, non contestualmente alla celebrazione dell'udienza ed alla camera di consiglio, ma soltanto successivamente in data 20.2.2024.
Tale discrasia, per l'appellante, “toglie ogni eventuale fidefacenza all'atto”.
5 6.1. La doglianza manca del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo l'appellante indicato il riflesso della violazione procedimentale sul contenuto della decisione sicché essa è inammissibile (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019).
6.2. La doglianza è, comunque, infondata.
6.3. Nel verbale relativo all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.2.2024, si legge: “il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art 281 sexies la seguente sentenza”. Il verbale risulta sottoscritto in data 20.2.2024, data nella quale risulta depositato;
la sentenza è stata numerata come sentenza a verbale con il n. 330/2024 e annotata al repert. n. 397/2024 del 21/02/2024. Pertanto, la sentenza non è stata pronunciata all'udienza del 13.2.2024, come previsto inizialmente dal giudice.
6.4. Ciò posto, l'art. 281-sexie c.p.c. prevede che all'esito della discussione orale il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatt5o e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (commi 1 e 2). Al termine della discussione orale, se non provvede ai sensi del primo comma, il giudice deposita la sentenza nei successivi trenta giorni (comma 3). La norma contempla, dunque, una decisione “a motivazione contestuale”, pronunciata in udienza, che acquista efficacia con la lettura pubblica ma tale modello, tuttavia, non esclude che il giudice possa in ogni caso depositare la sentenza nei successivi 30 giorni.
Difatti, la disposizione è stata modificata dal d.lgs. n. 149/2022 con l'aggiunta di un terzo comma che, del tutto analogamente a quanto stabilito per le cause a decisione collegiale dall'ultimo comma del nuovo art. 275-bis c.p.c., consente al giudice, al termine della discussione orale, di non provvedere a pronunciare immediatamente sentenza ma di depositarla nei successivi trenta giorni. La norma introdotta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 164/2024 (che deroga all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022), si applica a tutti i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 (come quello odierno). Ne segue che la pronuncia di primo grado, al contrario di quanto sostiene l'appellante, è conforme al modello legale.
6 6.5. Peraltro, sul tema in esame, è noto l'indirizzo della Suprema Corte la quale, affrontando questioni analoghe, ha avuto modo di escludere il prodursi delle nullità evocate dall'appellante affermando che
<La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione
e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge>> (v. Cass. civ. ordinanza n. 19338/2020).
6.6. Dunque, nel caso in esame, non soltanto il provvedimento è stato depositato conformemente alle disposizioni normative, ma quand'anche non lo fosse, la dedotta nullità non potrebbe essere dichiarata sia perché non prevista dalla legge sia perché le forme adottate risultano aver raggiunto lo scopo.
7. Con il secondo motivo, contesta la carenza di prova scritta del credito azionato Parte_1 in sede monitoria, rilevando come il , con il ricorso monitorio, non abbia allegato le CP_1 delibere di approvazione dei bilanci consuntivi (peraltro, mai notificate alla pur se assente). Pt_1
Inoltre, i bilanci prodotti risultano privi della sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'assemblea, elemento necessario ai fini della loro validità formale. Il giudice di prime cure, ritenendo che l'onere probatorio del possa essere soddisfatto con la produzione del CP_1 verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese nel giudizio di opposizione in quanto il decreto ingiuntivo può essere ottenuto sulla base dello stato di ripartizione approvato ex art. 63 disp. att. c.c., ha giudicato, secondo l'appellante, in contrasto con il principio sancito dall'art. 63 citato per cui l'azione nei confronti del condomino moroso postula l'approvazione del bilancio
(preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea; nella specie, tra i documenti allegati al ricorso ex art. 633 c.p.c. mancavano quelle delibere di approvazione. La loro successiva produzione non ha potuto colmare tale lacuna probatoria poiché <Non vi è, infatti, alcuna certezza che i documenti ex adverso allegati quali rendiconti del … privi delle sottoscrizioni normalmente apposte CP_1 in sede di approvazione, siano stati effettivamente approvati in sede assembleare, non essendo dimostrato il collegamento tra quelle delibere … e i rendiconti prodotti, ben potendo questi ultimi essere stati “abbinati” ex post al verbale assembleare.>>.
7.1 Le doglianze non hanno pregio.
7.2 La questione relativa alla produzione, in allegato al ricorso monitorio, dei bilanci consuntivi di gestione ordinaria dal 2015 al 2020 e del bilancio consuntivo di gestione straordinaria del 2017, tutti con rispettivi riparti, e non anche delle relative delibere di approvazione assembleare è irrilevante in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale
7 giudizio di cognizione nel quale si deve provvedere all'accertamento delle pretese creditorie e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni di legittimità del decreto opposto che non costituiscono, appunto, l'oggetto del giudizio. Ciò che rileva è se il , all'esito di tale CP_1 giudizio, abbia o meno dato prova del proprio credito.
7.3. L'eccezione relativa alla non sottoscrizione dei bilanci allegati al ricorso monitorio da parte del
Presidente e del Segretario dell'assemblea – eccezione avanzata con l'atto di citazione di primo grado
(“ … I files allegati quali bilanci non recano, inoltre, le firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea, che normalmente siglano la copia cartacea del bilancio approvato da allegare al verbale di assemblea …”; v. p. 2) e riproposta con l'atto di appello – è, inoltre, generica e, quindi, inammissibile poiché non sono state specificate le conseguenze, sia formali che sostanziali, della circostanza. Peraltro, le deliberazioni di approvazione dei predetti bilanci – prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del – risultano sottoscritte dal Presidente e dal CP_1
Segretario nonché dai partecipanti alle sedute assembleari. L'ulteriore contestazione circa il
“collegamento tra le delibere assembleari di approvazione e i bilanci prodotti”, in quanto nuova, è inammissibile ex art. 345 c.p.c.; in ogni caso, la questione – in buona sostanza, la falsità della documentazione prodotta ex adverso – avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestivo atto di disconoscimento. Del pari, del tutto nuova, è la deduzione dell'omessa comunicazione delle delibere all'appellante.
7.4. Per completezza, resta da evidenziare che il giudice di prime cure, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta dal nel corso del giudizio di opposizione, si è CP_1 attenuto a principi giurisprudenziali consolidati. Invero, è noto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il proprio CP_1 onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce così titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (v. Cass. SS. UU. n. 26629/2009; Cass.4672/2017); il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata
8 in giudicato, annullato la deliberazione (v. Cass. 19938/212; Cass. 7741/2017; i predetti principi sono stati ribaditi, più di recente, da Cass. 10101/2023).
8. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'eccezione d'invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali, sul presupposto che l'opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137 c.c. e non limitarsi a sollevare la questione soltanto in sede di comparsa conclusionale. In particolare, l'eccezione aveva ad oggetto l'inclusione nei bilanci consuntivi per gli esercizi 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 di spese personali e irripetibili derivanti da pregresse procedure esecutive individuali che non potevano costituire oggetto di riparto con addebito in sede condominiale. Si tratta, secondo l'appellante, di una eccezione di nullità – e non di annullabilità – avanzata con l'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 E' tra le parti indiscusso il principio, correttamente affermato anche nella sentenza gravata, per il quale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, sia l'annullabilità della stessa, in quest'ultima evenienza però a condizione che sia stata fatta valere tempestivamente in via di azione, ossia a condizione che l'azione di annullamento sia esercitata con apposita domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così, tra le più recenti, v. Cass. 2460/2025).
8.3 Ciò posto, poiché nel caso di specie non è stata proposta alcuna azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. – né in separata sede né nel primo grado del giudizio – risulta rilevante verificare se l'invalidità dedotta dalla condomina costituisca una ipotesi di nullità.
8.4 La risposta negativa fornita dal giudice di prime cure è condivisa dalla Corte.
8.5 Secondo l'indirizzo richiamato nella sentenza gravata (Cass. ss.uu. 9839/2021) < l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da
9 valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume">>.
8.6 Ebbene, l'inserimento di tutti gli esborsi effettuati dal in relazione alla morosità della CP_1 appellante nei bilanci consuntivi in questione e nei rispettivi riparti di spesa non integra Parte_2 alcuna delle predette ipotesi né specificamente quella dedotta della “carenza di potere” per il fatto che si tratterebbe di “spese di natura personale”. In realtà, sono crediti del Condominio nei confronti della condomina morosa e, dunque, da riportarsi nel rendiconto che, come è appena il caso di accennare, è il documento descrittivo della situazione patrimoniale del condominio, ove tra l'altro sono e devono essere indicati i crediti/debiti del condominio e dettagliatamente tutti i debiti ancora da saldare dei condomini, inclusi quelli relativi alle annualità precedenti (su questo punto, cfr. Cass. 27849/2021, oltre a Cass. 3847/2021 e Cass. 15401/2014 citate dal Tribunale) che andavano di conseguenza inseriti nei riparti delle spese tra i condomini.
8.7 Poi, la contestazione del criterio di riparto adottato – l'addebito all'appellante in via integrale – in quanto difforme al criterio generale dell'art. 1123 c.c. introduce un motivo di annullabilità e non di nullità delle deliberazioni (cfr. Cass. ss.uu. 9839/2021). Criterio che, peraltro, risulta corretto, come ben evidenziato nella sentenza gravata con pertinenti citazioni giurisprudenziali.
9. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce l'illogicità e/o l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'asserita estinzione, inesigibilità ovvero inesistenza dei crediti azionati atteso che l'azione monitoria è stata esercitata quando la condomina morosa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale del debito a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nella procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 203/2019; in tal modo, poiché le spese e le competenze legali poste a carico dell'appellante (relative al decreto ingiuntivo n.
871/2015) erano quasi per intero ricomprese nel pagamento rateale disposto nel corso dell'esecuzione
(promossa proprio sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n. 817/2015), si era determinata una indebita e ingiustificata duplicazione di oneri a discapito della medesima appellante.
9.1. La doglianza è fondata.
9.2 Il motivo di opposizione in parola non è stato valutato, in modo autonomo e specifico, dal giudice di prime cure sull'assunto implicito che anche la predetta questione avrebbe dovuto essere sollevata mediante azione di annullamento delle deliberazioni condominiali. L'assunto non può essere però condiviso in quanto, in tal caso, non si tratta di sindacare la validità delle deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi che riportano le voci di spese in questione, bensì di valutare
10 una sopravvenuta causa di parziale estinzione del debito e, quindi, di assolvere alla funzione di verifica della perdurante esistenza del credito propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come dianzi illustrato. Non è, in altri termini, in discussione la legittimità dell'annotazione del debito nei bilanci consuntivi – in effetti, corretta poiché il debito non era stato integralmente pagato dalla condomina –, ma se il debito, dopo l'approvazione del rendiconto (l'ultimo risale al 2020), sia stato pagato dall'appellante.
9.3 Ebbene, dalla documentazione prodotta primo grado, risulta che, a seguito di decreto ingiuntivo n. 871/2015 (r.g. 1599/2015) relativo a oneri condominiali dovuti dalla fino al 1° aprile Pt_1
2015, emesso dal Giudice di Pace di Pescara in favore del appellato, quest'ultimo CP_1 proponeva procedura esecutiva mobiliare (infruttuosa) e successiva procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019; nel corso di quest'ultima la debitrice esecutava proponeva istanza di conversione, autorizzata dal GE con ordinanza del 9.11.2020 (poi rettificata a seguito di istanza di correzione di errore materiale in data 7.1.2022); con il provvedimento autorizzativo veniva assegnata al creditore procedente non soltanto la sorte capitale (originariamente indicata in € 5.739,00 e poi corretta in
€ 4.111,6) ma anche gli importi successivi, come da precisazione del credito, ove erano inserite le seguenti somme: € 73,38 per interessi legali, € 400,00 per spese di registrazione, € 1.794,24 per competenze di monitorio e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia ed € 1.239,75 per competenze del perito liquidate comprensive delle spese vive sostenute per un totale di € 9.444,55 ( di cui € 4.111,63 per sorte capitale e interessi ed € 5.259,54 per spese successive).
9.4 Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, n. 86/22, ha ad oggetto oneri condominiali dovuti dall'appellante relativi agli anni 2015, 2017 (bilancio ordinario e straordinario), 2018, 2019 e
2020 costituiti sia da spese ordinarie inerenti la gestione delle parti comuni sia da spese relative il recupero del credito dovuto dall'appellante, condomina morosa.
9.5. L'appellato, in ordine alla contestazione ora in esame, sia in primo che in secondo grado, si è limitata a sostenere la correttezza del proprio operato attesa l'obbligatorietà di riportare nei bilanci condominiali tutti i debiti maturati dal singolo condomino sino alla data di pagamento delle somme, deducendo che la concessione della conversione del pignoramento non è indicativa dell'automatica estinzione;
in sede di comparsa di costituzione in primo grado, ha puntualmente precisato che “nel bilancio consuntivo 2015: le spese singole addebitate alla SI.ra riguardano le competenze Pt_1 legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 871/2015 emesso nei confronti dell'opponente, così come
l'imposta di registro dello stesso addebitabile, per legge, alla parte soccombente, dunque liquidate con provvedimento giudiziale a carico della SI.ra , nei bilanci consuntivi di gestione Pt_1
11 ordinaria 2017-2018-2019-2020: le spese singole addebitate alla SI.ra , attengono alla fase Pt_1 esecutiva relativa al decreto ingiuntivo 871/2015, liquidate a carico dell'opponente nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 203/2019 – Tribunale di
Pescara; sono state addebitate alla SI.ra , conformemente ai criteri di legge, anche le spese Pt_1 postali ad ella imputabili”.
9.6. L'appellato non ha, quindi, specificamente contestato che:
a) gli esborsi riportati nei bilanci consuntivi azionati in via monitoria (-“imposta di registro sul decreto ingiuntivo” € 468,00; -“acconto competenze legali avv. Savini per decreto ingiuntivo condomino moroso” € 231,88; -“competenze legali Avv. Savini per azione legale contro condomino moroso” €
1.298,93; -“spese legali vive su contenzioso condomino moroso” € 305,00; - “imposta trascrizione pignoramento” € 294,00; -“saldo fattura Notaio per certificazione condomino moroso ai fini della trascrizione” € 650,00; -“visure ipocatastali per uso legale per trascrizione ipoteca” € 63,44; -“saldo fattura CTU Arch. decreto liquidazione Tribunale di Pescara del 9.11.20” € 521,49; - Per_1
“compenso custode giudiziale nominato dal Tribunale di Pescara” € 576,55), sono tutte voci comprese nel provvedimento di conversione del pignoramento del 7.1.2022 (che, come si è sopra evidenziato, conteggia € 400,00 per imposta di registro, € 1.794,24 per competenze per d.i. 817/2015 e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia,
€ 1.239,75 per competenze perito estimatore;
per un totale di € 5.259,54);
b) l'esecuzione del pagamento rateale da parte dell'esecutata in sede di conversione né l'ottenimento semestrale con le verifiche del giudice dell'esecuzione delle somme accantonate sul libretto della procedura esecutiva.
9.7 Ne segue che la circostanza del pagamento rateale delle predette somme nel corso della procedura esecutiva deve ritenersi ammessa da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Del CP_1 resto, l'appellante, nel giudizio di primo grado, ha prodotto documentazione attestante il pagamento in corso di esecuzione (v. ordinanza giudice esecuzione del 7.1.2022 dove si dava atto del pagamento di n. 13 rate) e, nel presente giudizio, ha prodotto il libretto di deposito attestante il pagamento di ulteriori somme oggetto di conversione del pignoramento immobiliare sino alla data del 18.3.2024, assolvendo l'onere probatorio a proprio carico in ordine all'avvenuta estinzione, seppur parziale, del debito oggetto della ingiunzione.
9.8 Ciò comporta che la somma di € 5.259,54 già corrisposta in sede di conversione di pignoramento andrà decurtata dalla somma di euro 12.078,62 riconosciuta in via monitoria dal Tribunale di Pescara, con conseguente rideterminazione del credito ingiunto in favore del condominio appellato.
12 10. Con il quinto motivo di appello, si deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, sebbene avesse al contempo decurtato dall'importo ingiunto la somma di euro 3.251,90 che non risultava dovuta in quanto oggetto di apposita transazione intervenuta tra le parti e, pertanto, da ritenersi estinta. La parziale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto comportare in coerenza con i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca integrale del provvedimento monitorio piuttosto che la sua conferma con mera decurtazione dell'importo non dovuto, secondo quanto statuito da costante Giurisprudenza.
10.1 Il motivo è fondato.
10.2 Come accertato in primo grado e non in contestazione tra le parti, l'importo di € 3.251,90 inserito in bilancio e nelle somme ingiunte era stato oggetto di accordo transattivo già nel 2019 tra la debitrice e la società Il Tribunale ha disposto la defalcazione della somma dall'importo Parte_3 ingiunto – facendo, peraltro, notare che l'importo non “poteva essere non computata in quanto non risulta dagli atti che il Condominio fosse stato messo al corrente di tale soluzione transattiva” – pur rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
10.3. La conclusione del giudice di prime cure è, però effettivamente contraddittoria. È noto che il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento soltanto parziale del credito, con questo azionato, con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 7 luglio 1993 n.
7448 ove si è affermato il principio, oramai consolidato, per il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (arresto che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, tra le più recenti).
13 10.4. Ne segue che il Tribunale, riconosciuta non dovuta la somma di € 3.251,90, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la debitrice opponente al pagamento della somma conseguentemente rideterminata in favore del creditore opposto.
11. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (segnatamente del quarto e quinto motivo) ed in parziale riforma della sentenza appellata – parziale poiché, pur tenendosi ferma l'obbligazione di pagamento dell'appellante, viene modificato il quantum debeatur –, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante condannata a pagare in favore dell'appellato la somma di € 3.567,18 (pari all'importo ingiunto di € 12.078,62, meno l'importo di € 3.251,90 e l'importo di € 5.259,54). A tale somma in linea capitale, vanno aggiunte le somme accessorie incontestate degli interessi maggiorati ex art. 6 d.lgs. n.231/2002.
12. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese sia del primo (inclusa la fase monitoria) che del secondo grado secondo un criterio unitario e globale, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
12.1. La parte appellante resta, comunque, soccombente. L'accoglimento parziale della domanda del appellato non determina, infatti, soccombenza (v. Cass. ss.uu. n. 36061/22). Né vi sono CP_1 concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche in via parziale, le spese di lite (peraltro, l'appello è stato accolto solo parzialmente).
12.2. Dunque, le spese, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del
13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi.
36. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti non ravvisandosi né male fede o colpa grave nelle rispettive condotte processuali.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato la somma Parte_1 CP_1 di € 3.567,18, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002;
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'appellato liquidate, quanto al primo grado in € 473,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per 14 legge, per compenso, per la fase monitoria, e in € 2.552,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed iva cpa come per legge per compenso, e in € 145,50 per esborsi, per la fase di opposizione, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.915,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per legge, per compenso.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO BA ES S. AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
R.G. 321/2024
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
ES S. AM Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
CO BA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 321/24 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Adriano Di Parte_1
Donato sito in Pescara, C.so G. Manthonè n. 37 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello
15 APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Scannella sito in Montesilvano (Pe) C.so Umberto I n.103 dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. CO Savini, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 330/2024 pubblicata in
13.2.2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in pari data nel procedimento n.708/2022
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 330/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione
Civile, GOP Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, nell'ambito del giudizio R.G. N. 708/2022, e notificata a mezzo pec il 28.2.2024, o, comunque riformarla per i motivi in atto e accogliere
l'opposizione avanzata nel giudizio di primo grado, e dunque:
Dichiarare nulle le delibere assembleari del 18.11.2015; dell'11.02.2016; del 04.7.2018; del
17.11.2020; nonché del 20.10.2021;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata con procedimento monitorio nei confronti dell'opponente, per i motivi analiticamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 86/2022 emesso dal Tribunale di Pescara, con refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge;
In via subordinata, revocare il D.I. n. 86/2022, dichiarando dovuta dall'appellante la minor somma, calcolata sottraendo all'importo quantificato dal Giudice di primo grado in € 8.826,72 l'importo di
€ 5.110,30, per complessivi dovuti pari a € 3.716,42;
- Condannare il alla somma che verrà ritenuta congrua, secondo giustizia, per Controparte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., contenuta comunque entro il limite di valore relativo allo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00;
16 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: Voglia l'adita Corte di Appello: in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, essendo il gravame manifestamente infondato sia nell'esistenza del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
in via principale in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado iscritto al nr.708/2022 r.g. con vittoria di spese e compenso professionale di causa, e con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti. in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto, giacché improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal Tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado iscritto al nr.708/2022 r.g. con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti del confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 86/2022 per la minor somma di euro 8.826,72 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
1.1 in particolare, aveva contestato l'ingiunzione (per oneri condominiali dovuti) Parte_1 per le seguenti ragioni: a) difetto di prova scritta ex art. 633 n. 1 c.p.c. per non avere l'ingiungente offerto alcuna prova dell'avvenuta approvazione dei rendiconti allegati alla domanda monitoria non essendo state prodotte le relative deliberazioni;
b) nullità delle deliberazioni assembleari avendo l'assemblea, al di fuori dei propri poteri ex art 1135 c.c. addebitato all'opponente spese di natura personale;
c) estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti vantati poiché le spese e competenze legali ad essa addebitate nei bilanci erano già ricomprese nel pagamento rateale disposto dal Giudice
17 dell'Esecuzione in sede di conversione del pignoramento nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare promossa dal . CP_1
1.2 Il costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Pescara ha proposto appello articolando Parte_1 cinque motivi di seguito riassunti.
2.1 Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. avendo il giudice disatteso il paradigma processuale in quanto la sentenza veniva depositata non il giorno stesso dell'udienza all'esito della camera di consiglio svoltasi il 13.2.2024 ma solo dopo sette giorni ovvero in data 20.2.2024.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta la carenza di prova scritta del credito non avendo il allegato al ricorso monitorio le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi, peraltro, CP_1 ad essa mai notificate in quanto assente. Inoltre, i bilanci prodotti sono privi della sottoscrizione del
Presidente e del Segretario dell'assemblea ed in ogni caso non vi è certezza che gli stessi erano stati oggetti di approvazione in sede assembleare.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art.1137
c.c. per avere statuito che l'opponente avrebbe dovuto spiegare tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art 1137 c.c., invece, di richiedere la pronuncia di nullità solo con la comparsa conclusionale;
in realtà la nullità era stata eccepita sia in sede di atto di opposizione che nella prima memoria ex art 183 1 c c.p.c.
2.3.1. L'appellante, in particolare, si duole che la pronuncia gravata avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi 2015, 2017 (ordinario), 2018, 2019 e
2020 per avere l'assemblea, all'interno delle stesse, approvato l'addebito nei propri confronti di spese di natura personale ed irrecuperabili costituite dalle spese relative alla procedura esecutiva mobiliare n. 1076/2015 e alla procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019, promosse nei suoi confronti
, nonché relative agli onorari liquidati nel D.I. n. 871/2015 del G.d.P. di Pescara (per CP_1
€ 450,00 più accessori per onorari e € 76,00 per esborsi).
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'illogicità e/o insufficienza della motivazione in riferimento alla dedotta estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti laddove il decreto ingiuntivo era stato emesso allorquando essa stessa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nell'ambito della procedura esecutiva
18 immobiliare R.G.E. n. 203/2019 (il cui titolo esecutivo è costituito dal citato D.I. 871/2015). In sintesi, con il decreto ingiuntivo opposto sono state poste a carico della spese e competenze legali Pt_1 già ricomprese nella predetta procedura esecutiva e, quindi, erroneamente duplicate.
2.5 Infine, con il quinto motivo, si lamenta la contraddittorietà ed illogicità del dispositivo: il
Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto pur avendo decurtato dall'importo ingiunto la somma di € 3.251,90 (non dovuta in quanto l'importo doveva considerarsi estinto in quanto oggetto di apposita transazione).
2.6 A parere dell'impugnante in particolare, la parziale fondatezza dell'impugnazione avrebbe dovuto determinare la revoca in toto del decreto ingiuntivo e non la conferma con separata decurtazione di parte delle somme ingiunte, atteso che “se l'opposizione è accolta pur “solo in parte” il portato esecutivo viene attratto esclusivamente dalla sentenza, la quale sostituisce il decreto ingiuntivo opposto che non sopravvive neppure in parte qua”.
3. Si è costituito il insistendo, preliminarmente, per l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'atto di appello e, nel merito, concludendo per il rigetto con integrale conferma della sentenza gravata.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli difensivi, il procedimento
è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. ( nel testo novellato dall'art.3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 24.09.2025 sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
5.1. Quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente, infatti, di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
19 5.2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
6. Passando alla disamina dei motivi di appello, con il primo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. per avere il giudice di prime cure sottoscritto e depositato in
Cancelleria il verbale di udienza contenente la sentenza in data 13.2.2024, non contestualmente alla celebrazione dell'udienza ed alla camera di consiglio, ma soltanto successivamente in data 20.2.2024.
Tale discrasia, per l'appellante, “toglie ogni eventuale fidefacenza all'atto”.
6.1. La doglianza manca del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo l'appellante indicato il riflesso della violazione procedimentale sul contenuto della decisione sicché essa è inammissibile (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019).
6.2. La doglianza è, comunque, infondata.
6.3. Nel verbale relativo all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.2.2024, si legge: “il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art 281 sexies la seguente sentenza”. Il verbale risulta sottoscritto in data 20.2.2024, data nella quale risulta depositato;
la sentenza è stata numerata come sentenza a verbale con il n. 330/2024 e annotata al repert. n. 397/2024 del 21/02/2024. Pertanto, la sentenza non è stata pronunciata all'udienza del 13.2.2024, come previsto inizialmente dal giudice.
6.4. Ciò posto, l'art. 281-sexie c.p.c. prevede che all'esito della discussione orale il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatt5o e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (commi 1 e 2). Al termine della discussione orale, se non provvede ai sensi del primo comma, il giudice deposita la sentenza nei successivi trenta giorni (comma 3). La norma contempla, dunque, una decisione “a motivazione contestuale”, pronunciata in udienza, che acquista efficacia con la lettura pubblica ma tale modello, tuttavia, non esclude che il giudice possa in ogni caso depositare la sentenza nei successivi 30 giorni.
20 Difatti, la disposizione è stata modificata dal d.lgs. n. 149/2022 con l'aggiunta di un terzo comma che, del tutto analogamente a quanto stabilito per le cause a decisione collegiale dall'ultimo comma del nuovo art. 275-bis c.p.c., consente al giudice, al termine della discussione orale, di non provvedere a pronunciare immediatamente sentenza ma di depositarla nei successivi trenta giorni. La norma introdotta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 164/2024 (che deroga all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022), si applica a tutti i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 (come quello odierno). Ne segue che la pronuncia di primo grado, al contrario di quanto sostiene l'appellante, è conforme al modello legale.
6.5. Peraltro, sul tema in esame, è noto l'indirizzo della Suprema Corte la quale, affrontando questioni analoghe, ha avuto modo di escludere il prodursi delle nullità evocate dall'appellante affermando che
<La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione
e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge>> (v. Cass. civ. ordinanza n. 19338/2020).
6.6. Dunque, nel caso in esame, non soltanto il provvedimento è stato depositato conformemente alle disposizioni normative, ma quand'anche non lo fosse, la dedotta nullità non potrebbe essere dichiarata sia perché non prevista dalla legge sia perché le forme adottate risultano aver raggiunto lo scopo.
7. Con il secondo motivo, contesta la carenza di prova scritta del credito azionato Parte_1 in sede monitoria, rilevando come il , con il ricorso monitorio, non abbia allegato le CP_1 delibere di approvazione dei bilanci consuntivi (peraltro, mai notificate alla pur se assente). Pt_1
Inoltre, i bilanci prodotti risultano privi della sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'assemblea, elemento necessario ai fini della loro validità formale. Il giudice di prime cure, ritenendo che l'onere probatorio del possa essere soddisfatto con la produzione del CP_1 verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese nel giudizio di opposizione in quanto il decreto ingiuntivo può essere ottenuto sulla base dello stato di ripartizione approvato ex art. 63 disp. att. c.c., ha giudicato, secondo l'appellante, in contrasto con il principio sancito dall'art. 63 citato per cui l'azione nei confronti del condomino moroso postula l'approvazione del bilancio
(preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea; nella specie, tra i documenti allegati al ricorso ex art. 633 c.p.c. mancavano quelle delibere di approvazione. La loro successiva produzione non ha potuto colmare tale lacuna probatoria poiché <Non vi è, infatti, alcuna certezza che i documenti ex adverso allegati quali rendiconti del … privi delle sottoscrizioni normalmente apposte CP_1
21 in sede di approvazione, siano stati effettivamente approvati in sede assembleare, non essendo dimostrato il collegamento tra quelle delibere … e i rendiconti prodotti, ben potendo questi ultimi essere stati “abbinati” ex post al verbale assembleare.>>.
7.1 Le doglianze non hanno pregio.
7.2 La questione relativa alla produzione, in allegato al ricorso monitorio, dei bilanci consuntivi di gestione ordinaria dal 2015 al 2020 e del bilancio consuntivo di gestione straordinaria del 2017, tutti con rispettivi riparti, e non anche delle relative delibere di approvazione assembleare è irrilevante in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale si deve provvedere all'accertamento delle pretese creditorie e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni di legittimità del decreto opposto che non costituiscono, appunto, l'oggetto del giudizio. Ciò che rileva è se il , all'esito di tale CP_1 giudizio, abbia o meno dato prova del proprio credito.
7.3. L'eccezione relativa alla non sottoscrizione dei bilanci allegati al ricorso monitorio da parte del
Presidente e del Segretario dell'assemblea – eccezione avanzata con l'atto di citazione di primo grado
(“ … I files allegati quali bilanci non recano, inoltre, le firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea, che normalmente siglano la copia cartacea del bilancio approvato da allegare al verbale di assemblea …”; v. p. 2) e riproposta con l'atto di appello – è, inoltre, generica e, quindi, inammissibile poiché non sono state specificate le conseguenze, sia formali che sostanziali, della circostanza. Peraltro, le deliberazioni di approvazione dei predetti bilanci – prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del – risultano sottoscritte dal Presidente e dal CP_1
Segretario nonché dai partecipanti alle sedute assembleari. L'ulteriore contestazione circa il
“collegamento tra le delibere assembleari di approvazione e i bilanci prodotti”, in quanto nuova, è inammissibile ex art. 345 c.p.c.; in ogni caso, la questione – in buona sostanza, la falsità della documentazione prodotta ex adverso – avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestivo atto di disconoscimento. Del pari, del tutto nuova, è la deduzione dell'omessa comunicazione delle delibere all'appellante.
7.4. Per completezza, resta da evidenziare che il giudice di prime cure, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta dal nel corso del giudizio di opposizione, si è CP_1 attenuto a principi giurisprudenziali consolidati. Invero, è noto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il proprio CP_1 onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
la delibera condominiale di approvazione della
22 spesa costituisce così titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo CP_1 oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (v. Cass. SS. UU. n. 26629/2009; Cass.4672/2017); il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (v. Cass. 19938/212; Cass. 7741/2017; i predetti principi sono stati ribaditi, più di recente, da Cass. 10101/2023).
8. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'eccezione d'invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali, sul presupposto che l'opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137 c.c. e non limitarsi a sollevare la questione soltanto in sede di comparsa conclusionale. In particolare, l'eccezione aveva ad oggetto l'inclusione nei bilanci consuntivi per gli esercizi 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 di spese personali e irripetibili derivanti da pregresse procedure esecutive individuali che non potevano costituire oggetto di riparto con addebito in sede condominiale. Si tratta, secondo l'appellante, di una eccezione di nullità – e non di annullabilità – avanzata con l'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 E' tra le parti indiscusso il principio, correttamente affermato anche nella sentenza gravata, per il quale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, sia l'annullabilità della stessa, in quest'ultima evenienza però a condizione che sia stata fatta valere tempestivamente in via di azione, ossia a condizione che l'azione di annullamento sia esercitata con apposita domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così, tra le più recenti, v. Cass. 2460/2025).
8.3 Ciò posto, poiché nel caso di specie non è stata proposta alcuna azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. – né in separata sede né nel primo grado del giudizio – risulta rilevante verificare se l'invalidità dedotta dalla condomina costituisca una ipotesi di nullità.
23 8.4 La risposta negativa fornita dal giudice di prime cure è condivisa dalla Corte.
8.5 Secondo l'indirizzo richiamato nella sentenza gravata (Cass. ss.uu. 9839/2021) < l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume">>.
8.6 Ebbene, l'inserimento di tutti gli esborsi effettuati dal in relazione alla morosità della CP_1 appellante nei bilanci consuntivi in questione e nei rispettivi riparti di spesa non integra Parte_2 alcuna delle predette ipotesi né specificamente quella dedotta della “carenza di potere” per il fatto che si tratterebbe di “spese di natura personale”. In realtà, sono crediti del Condominio nei confronti della condomina morosa e, dunque, da riportarsi nel rendiconto che, come è appena il caso di accennare, è il documento descrittivo della situazione patrimoniale del condominio, ove tra l'altro sono e devono essere indicati i crediti/debiti del condominio e dettagliatamente tutti i debiti ancora da saldare dei condomini, inclusi quelli relativi alle annualità precedenti (su questo punto, cfr. Cass. 27849/2021, oltre a Cass. 3847/2021 e Cass. 15401/2014 citate dal Tribunale) che andavano di conseguenza inseriti nei riparti delle spese tra i condomini.
8.7 Poi, la contestazione del criterio di riparto adottato – l'addebito all'appellante in via integrale – in quanto difforme al criterio generale dell'art. 1123 c.c. introduce un motivo di annullabilità e non di nullità delle deliberazioni (cfr. Cass. ss.uu. 9839/2021). Criterio che, peraltro, risulta corretto, come ben evidenziato nella sentenza gravata con pertinenti citazioni giurisprudenziali.
9. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce l'illogicità e/o l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'asserita estinzione, inesigibilità ovvero inesistenza dei crediti azionati atteso che l'azione monitoria è stata esercitata quando la condomina morosa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale del debito a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nella procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 203/2019; in tal modo, poiché le spese e le competenze legali poste a carico dell'appellante (relative al decreto ingiuntivo n.
871/2015) erano quasi per intero ricomprese nel pagamento rateale disposto nel corso dell'esecuzione
(promossa proprio sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n. 817/2015), si era determinata una indebita e ingiustificata duplicazione di oneri a discapito della medesima appellante.
24 9.1. La doglianza è fondata.
9.2 Il motivo di opposizione in parola non è stato valutato, in modo autonomo e specifico, dal giudice di prime cure sull'assunto implicito che anche la predetta questione avrebbe dovuto essere sollevata mediante azione di annullamento delle deliberazioni condominiali. L'assunto non può essere però condiviso in quanto, in tal caso, non si tratta di sindacare la validità delle deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi che riportano le voci di spese in questione, bensì di valutare una sopravvenuta causa di parziale estinzione del debito e, quindi, di assolvere alla funzione di verifica della perdurante esistenza del credito propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come dianzi illustrato. Non è, in altri termini, in discussione la legittimità dell'annotazione del debito nei bilanci consuntivi – in effetti, corretta poiché il debito non era stato integralmente pagato dalla condomina –, ma se il debito, dopo l'approvazione del rendiconto (l'ultimo risale al 2020), sia stato pagato dall'appellante.
9.3 Ebbene, dalla documentazione prodotta primo grado, risulta che, a seguito di decreto ingiuntivo n. 871/2015 (r.g. 1599/2015) relativo a oneri condominiali dovuti dalla fino al 1° aprile Pt_1
2015, emesso dal Giudice di Pace di Pescara in favore del appellato, quest'ultimo CP_1 proponeva procedura esecutiva mobiliare (infruttuosa) e successiva procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019; nel corso di quest'ultima la debitrice esecutava proponeva istanza di conversione, autorizzata dal GE con ordinanza del 9.11.2020 (poi rettificata a seguito di istanza di correzione di errore materiale in data 7.1.2022); con il provvedimento autorizzativo veniva assegnata al creditore procedente non soltanto la sorte capitale (originariamente indicata in € 5.739,00 e poi corretta in
€ 4.111,6) ma anche gli importi successivi, come da precisazione del credito, ove erano inserite le seguenti somme: € 73,38 per interessi legali, € 400,00 per spese di registrazione, € 1.794,24 per competenze di monitorio e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia ed € 1.239,75 per competenze del perito liquidate comprensive delle spese vive sostenute per un totale di € 9.444,55 ( di cui € 4.111,63 per sorte capitale e interessi ed € 5.259,54 per spese successive).
9.4 Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, n. 86/22, ha ad oggetto oneri condominiali dovuti dall'appellante relativi agli anni 2015, 2017 (bilancio ordinario e straordinario), 2018, 2019 e
2020 costituiti sia da spese ordinarie inerenti la gestione delle parti comuni sia da spese relative il recupero del credito dovuto dall'appellante, condomina morosa.
9.5. L'appellato, in ordine alla contestazione ora in esame, sia in primo che in secondo grado, si è limitata a sostenere la correttezza del proprio operato attesa l'obbligatorietà di riportare nei bilanci
25 condominiali tutti i debiti maturati dal singolo condomino sino alla data di pagamento delle somme, deducendo che la concessione della conversione del pignoramento non è indicativa dell'automatica estinzione;
in sede di comparsa di costituzione in primo grado, ha puntualmente precisato che “nel bilancio consuntivo 2015: le spese singole addebitate alla SI.ra riguardano le competenze Pt_1 legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 871/2015 emesso nei confronti dell'opponente, così come
l'imposta di registro dello stesso addebitabile, per legge, alla parte soccombente, dunque liquidate con provvedimento giudiziale a carico della SI.ra , nei bilanci consuntivi di gestione Pt_1 ordinaria 2017-2018-2019-2020: le spese singole addebitate alla SI.ra , attengono alla fase Pt_1 esecutiva relativa al decreto ingiuntivo 871/2015, liquidate a carico dell'opponente nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 203/2019 – Tribunale di
Pescara; sono state addebitate alla SI.ra , conformemente ai criteri di legge, anche le spese Pt_1 postali ad ella imputabili”.
9.6. L'appellato non ha, quindi, specificamente contestato che:
a) gli esborsi riportati nei bilanci consuntivi azionati in via monitoria (-“imposta di registro sul decreto ingiuntivo” € 468,00; -“acconto competenze legali avv. Savini per decreto ingiuntivo condomino moroso” € 231,88; -“competenze legali Avv. Savini per azione legale contro condomino moroso” €
1.298,93; -“spese legali vive su contenzioso condomino moroso” € 305,00; - “imposta trascrizione pignoramento” € 294,00; -“saldo fattura Notaio per certificazione condomino moroso ai fini della trascrizione” € 650,00; -“visure ipocatastali per uso legale per trascrizione ipoteca” € 63,44; -“saldo fattura CTU Arch. decreto liquidazione Tribunale di Pescara del 9.11.20” € 521,49; - Per_1
“compenso custode giudiziale nominato dal Tribunale di Pescara” € 576,55), sono tutte voci comprese nel provvedimento di conversione del pignoramento del 7.1.2022 (che, come si è sopra evidenziato, conteggia € 400,00 per imposta di registro, € 1.794,24 per competenze per d.i. 817/2015 e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia,
€ 1.239,75 per competenze perito estimatore;
per un totale di € 5.259,54);
b) l'esecuzione del pagamento rateale da parte dell'esecutata in sede di conversione né l'ottenimento semestrale con le verifiche del giudice dell'esecuzione delle somme accantonate sul libretto della procedura esecutiva.
9.7 Ne segue che la circostanza del pagamento rateale delle predette somme nel corso della procedura esecutiva deve ritenersi ammessa da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Del CP_1 resto, l'appellante, nel giudizio di primo grado, ha prodotto documentazione attestante il pagamento in corso di esecuzione (v. ordinanza giudice esecuzione del 7.1.2022 dove si dava atto del pagamento di n. 13 rate) e, nel presente giudizio, ha prodotto il libretto di deposito attestante il pagamento di 26 ulteriori somme oggetto di conversione del pignoramento immobiliare sino alla data del 18.3.2024, assolvendo l'onere probatorio a proprio carico in ordine all'avvenuta estinzione, seppur parziale, del debito oggetto della ingiunzione.
9.8 Ciò comporta che la somma di € 5.259,54 già corrisposta in sede di conversione di pignoramento andrà decurtata dalla somma di euro 12.078,62 riconosciuta in via monitoria dal Tribunale di Pescara, con conseguente rideterminazione del credito ingiunto in favore del condominio appellato.
10. Con il quinto motivo di appello, si deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, sebbene avesse al contempo decurtato dall'importo ingiunto la somma di euro 3.251,90 che non risultava dovuta in quanto oggetto di apposita transazione intervenuta tra le parti e, pertanto, da ritenersi estinta. La parziale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto comportare in coerenza con i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca integrale del provvedimento monitorio piuttosto che la sua conferma con mera decurtazione dell'importo non dovuto, secondo quanto statuito da costante Giurisprudenza.
10.1 Il motivo è fondato.
10.2 Come accertato in primo grado e non in contestazione tra le parti, l'importo di € 3.251,90 inserito in bilancio e nelle somme ingiunte era stato oggetto di accordo transattivo già nel 2019 tra la debitrice e la società Il Tribunale ha disposto la defalcazione della somma dall'importo Parte_3 ingiunto – facendo, peraltro, notare che l'importo non “poteva essere non computata in quanto non risulta dagli atti che il Condominio fosse stato messo al corrente di tale soluzione transattiva” – pur rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
10.3. La conclusione del giudice di prime cure è, però effettivamente contraddittoria. È noto che il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento soltanto parziale del credito, con questo azionato, con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 7 luglio 1993 n.
7448 ove si è affermato il principio, oramai consolidato, per il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora
27 riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (arresto che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, tra le più recenti).
10.4. Ne segue che il Tribunale, riconosciuta non dovuta la somma di € 3.251,90, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la debitrice opponente al pagamento della somma conseguentemente rideterminata in favore del creditore opposto.
11. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (segnatamente del quarto e quinto motivo) ed in parziale riforma della sentenza appellata – parziale poiché, pur tenendosi ferma l'obbligazione di pagamento dell'appellante, viene modificato il quantum debeatur –, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante condannata a pagare in favore dell'appellato la somma di € 3.567,18 (pari all'importo ingiunto di € 12.078,62, meno l'importo di € 3.251,90 e l'importo di € 5.259,54). A tale somma in linea capitale, vanno aggiunte le somme accessorie incontestate degli interessi maggiorati ex art. 6 d.lgs. n.231/2002.
12. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese sia del primo (inclusa la fase monitoria) che del secondo grado secondo un criterio unitario e globale, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
12.1. La parte appellante resta, comunque, soccombente. L'accoglimento parziale della domanda del appellato non determina, infatti, soccombenza (v. Cass. ss.uu. n. 36061/22). Né vi sono CP_1 concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche in via parziale, le spese di lite (peraltro, l'appello è stato accolto solo parzialmente).
12.2. Dunque, le spese, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del
13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi.
36. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti non ravvisandosi né male fede o colpa grave nelle rispettive condotte processuali.
P.Q.M.
28 la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato la somma Parte_1 CP_1 di € 3.567,18, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002;
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'appellato liquidate, quanto al primo grado in € 473,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per legge, per compenso, per la fase monitoria, e in € 2.552,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed iva cpa come per legge per compenso, e in € 145,50 per esborsi, per la fase di opposizione, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.915,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per legge, per compenso.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO BA ES S. AM
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
R.G. 321/2024
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
ES S. AM Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
CO BA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 321/24 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Adriano Di Parte_1
Donato sito in Pescara, C.so G. Manthonè n. 37 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Scannella sito in Montesilvano (Pe) C.so Umberto I n.103 dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. CO Savini, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 330/2024 pubblicata in
13.2.2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in pari data nel procedimento n.708/2022
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 330/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione
Civile, GOP Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, nell'ambito del giudizio R.G. N. 708/2022, e notificata a mezzo pec il 28.2.2024, o, comunque riformarla per i motivi in atto e accogliere
l'opposizione avanzata nel giudizio di primo grado, e dunque:
Dichiarare nulle le delibere assembleari del 18.11.2015; dell'11.02.2016; del 04.7.2018; del
17.11.2020; nonché del 20.10.2021;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata con procedimento monitorio nei confronti dell'opponente, per i motivi analiticamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 86/2022 emesso dal Tribunale di Pescara, con refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge;
In via subordinata, revocare il D.I. n. 86/2022, dichiarando dovuta dall'appellante la minor somma, calcolata sottraendo all'importo quantificato dal Giudice di primo grado in € 8.826,72 l'importo di
€ 5.110,30, per complessivi dovuti pari a € 3.716,42;
- Condannare il alla somma che verrà ritenuta congrua, secondo giustizia, per Controparte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., contenuta comunque entro il limite di valore relativo allo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: Voglia l'adita Corte di Appello: in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, essendo il gravame manifestamente infondato sia nell'esistenza del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
in via principale in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado
2 iscritto al nr.708/2022 r.g. con vittoria di spese e compenso professionale di causa, e con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti. in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto, giacché improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal Tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado iscritto al nr.708/2022 r.g. con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti del confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 86/2022 per la minor somma di euro 8.826,72 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
1.1 in particolare, aveva contestato l'ingiunzione (per oneri condominiali dovuti) Parte_1 per le seguenti ragioni: a) difetto di prova scritta ex art. 633 n. 1 c.p.c. per non avere l'ingiungente offerto alcuna prova dell'avvenuta approvazione dei rendiconti allegati alla domanda monitoria non essendo state prodotte le relative deliberazioni;
b) nullità delle deliberazioni assembleari avendo l'assemblea, al di fuori dei propri poteri ex art 1135 c.c. addebitato all'opponente spese di natura personale;
c) estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti vantati poiché le spese e competenze legali ad essa addebitate nei bilanci erano già ricomprese nel pagamento rateale disposto dal Giudice dell'Esecuzione in sede di conversione del pignoramento nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare promossa dal . CP_1
1.2 Il costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Pescara ha proposto appello articolando Parte_1 cinque motivi di seguito riassunti.
2.1 Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. avendo il giudice disatteso il paradigma processuale in quanto la sentenza veniva
3 depositata non il giorno stesso dell'udienza all'esito della camera di consiglio svoltasi il 13.2.2024 ma solo dopo sette giorni ovvero in data 20.2.2024.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta la carenza di prova scritta del credito non avendo il allegato al ricorso monitorio le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi, peraltro, CP_1 ad essa mai notificate in quanto assente. Inoltre, i bilanci prodotti sono privi della sottoscrizione del
Presidente e del Segretario dell'assemblea ed in ogni caso non vi è certezza che gli stessi erano stati oggetti di approvazione in sede assembleare.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art.1137
c.c. per avere statuito che l'opponente avrebbe dovuto spiegare tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art 1137 c.c., invece, di richiedere la pronuncia di nullità solo con la comparsa conclusionale;
in realtà la nullità era stata eccepita sia in sede di atto di opposizione che nella prima memoria ex art 183 1 c c.p.c.
2.3.1. L'appellante, in particolare, si duole che la pronuncia gravata avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi 2015, 2017 (ordinario), 2018, 2019 e
2020 per avere l'assemblea, all'interno delle stesse, approvato l'addebito nei propri confronti di spese di natura personale ed irrecuperabili costituite dalle spese relative alla procedura esecutiva mobiliare n. 1076/2015 e alla procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019, promosse nei suoi confronti
, nonché relative agli onorari liquidati nel D.I. n. 871/2015 del G.d.P. di Pescara (per CP_1
€ 450,00 più accessori per onorari e € 76,00 per esborsi).
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'illogicità e/o insufficienza della motivazione in riferimento alla dedotta estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti laddove il decreto ingiuntivo era stato emesso allorquando essa stessa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 203/2019 (il cui titolo esecutivo è costituito dal citato D.I. 871/2015). In sintesi, con il decreto ingiuntivo opposto sono state poste a carico della spese e competenze legali Pt_1 già ricomprese nella predetta procedura esecutiva e, quindi, erroneamente duplicate.
2.5 Infine, con il quinto motivo, si lamenta la contraddittorietà ed illogicità del dispositivo: il
Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto pur avendo decurtato dall'importo ingiunto la somma di € 3.251,90 (non dovuta in quanto l'importo doveva considerarsi estinto in quanto oggetto di apposita transazione).
4 2.6 A parere dell'impugnante in particolare, la parziale fondatezza dell'impugnazione avrebbe dovuto determinare la revoca in toto del decreto ingiuntivo e non la conferma con separata decurtazione di parte delle somme ingiunte, atteso che “se l'opposizione è accolta pur “solo in parte” il portato esecutivo viene attratto esclusivamente dalla sentenza, la quale sostituisce il decreto ingiuntivo opposto che non sopravvive neppure in parte qua”.
3. Si è costituito il insistendo, preliminarmente, per l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'atto di appello e, nel merito, concludendo per il rigetto con integrale conferma della sentenza gravata.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli difensivi, il procedimento
è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. ( nel testo novellato dall'art.3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 24.09.2025 sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
5.1. Quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente, infatti, di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
5.2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
6. Passando alla disamina dei motivi di appello, con il primo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. per avere il giudice di prime cure sottoscritto e depositato in
Cancelleria il verbale di udienza contenente la sentenza in data 13.2.2024, non contestualmente alla celebrazione dell'udienza ed alla camera di consiglio, ma soltanto successivamente in data 20.2.2024.
Tale discrasia, per l'appellante, “toglie ogni eventuale fidefacenza all'atto”.
5 6.1. La doglianza manca del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo l'appellante indicato il riflesso della violazione procedimentale sul contenuto della decisione sicché essa è inammissibile (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019).
6.2. La doglianza è, comunque, infondata.
6.3. Nel verbale relativo all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.2.2024, si legge: “il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art 281 sexies la seguente sentenza”. Il verbale risulta sottoscritto in data 20.2.2024, data nella quale risulta depositato;
la sentenza è stata numerata come sentenza a verbale con il n. 330/2024 e annotata al repert. n. 397/2024 del 21/02/2024. Pertanto, la sentenza non è stata pronunciata all'udienza del 13.2.2024, come previsto inizialmente dal giudice.
6.4. Ciò posto, l'art. 281-sexie c.p.c. prevede che all'esito della discussione orale il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatt5o e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (commi 1 e 2). Al termine della discussione orale, se non provvede ai sensi del primo comma, il giudice deposita la sentenza nei successivi trenta giorni (comma 3). La norma contempla, dunque, una decisione “a motivazione contestuale”, pronunciata in udienza, che acquista efficacia con la lettura pubblica ma tale modello, tuttavia, non esclude che il giudice possa in ogni caso depositare la sentenza nei successivi 30 giorni.
Difatti, la disposizione è stata modificata dal d.lgs. n. 149/2022 con l'aggiunta di un terzo comma che, del tutto analogamente a quanto stabilito per le cause a decisione collegiale dall'ultimo comma del nuovo art. 275-bis c.p.c., consente al giudice, al termine della discussione orale, di non provvedere a pronunciare immediatamente sentenza ma di depositarla nei successivi trenta giorni. La norma introdotta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 164/2024 (che deroga all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022), si applica a tutti i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 (come quello odierno). Ne segue che la pronuncia di primo grado, al contrario di quanto sostiene l'appellante, è conforme al modello legale.
6 6.5. Peraltro, sul tema in esame, è noto l'indirizzo della Suprema Corte la quale, affrontando questioni analoghe, ha avuto modo di escludere il prodursi delle nullità evocate dall'appellante affermando che
<La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione
e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge>> (v. Cass. civ. ordinanza n. 19338/2020).
6.6. Dunque, nel caso in esame, non soltanto il provvedimento è stato depositato conformemente alle disposizioni normative, ma quand'anche non lo fosse, la dedotta nullità non potrebbe essere dichiarata sia perché non prevista dalla legge sia perché le forme adottate risultano aver raggiunto lo scopo.
7. Con il secondo motivo, contesta la carenza di prova scritta del credito azionato Parte_1 in sede monitoria, rilevando come il , con il ricorso monitorio, non abbia allegato le CP_1 delibere di approvazione dei bilanci consuntivi (peraltro, mai notificate alla pur se assente). Pt_1
Inoltre, i bilanci prodotti risultano privi della sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'assemblea, elemento necessario ai fini della loro validità formale. Il giudice di prime cure, ritenendo che l'onere probatorio del possa essere soddisfatto con la produzione del CP_1 verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese nel giudizio di opposizione in quanto il decreto ingiuntivo può essere ottenuto sulla base dello stato di ripartizione approvato ex art. 63 disp. att. c.c., ha giudicato, secondo l'appellante, in contrasto con il principio sancito dall'art. 63 citato per cui l'azione nei confronti del condomino moroso postula l'approvazione del bilancio
(preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea; nella specie, tra i documenti allegati al ricorso ex art. 633 c.p.c. mancavano quelle delibere di approvazione. La loro successiva produzione non ha potuto colmare tale lacuna probatoria poiché <Non vi è, infatti, alcuna certezza che i documenti ex adverso allegati quali rendiconti del … privi delle sottoscrizioni normalmente apposte CP_1 in sede di approvazione, siano stati effettivamente approvati in sede assembleare, non essendo dimostrato il collegamento tra quelle delibere … e i rendiconti prodotti, ben potendo questi ultimi essere stati “abbinati” ex post al verbale assembleare.>>.
7.1 Le doglianze non hanno pregio.
7.2 La questione relativa alla produzione, in allegato al ricorso monitorio, dei bilanci consuntivi di gestione ordinaria dal 2015 al 2020 e del bilancio consuntivo di gestione straordinaria del 2017, tutti con rispettivi riparti, e non anche delle relative delibere di approvazione assembleare è irrilevante in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale
7 giudizio di cognizione nel quale si deve provvedere all'accertamento delle pretese creditorie e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni di legittimità del decreto opposto che non costituiscono, appunto, l'oggetto del giudizio. Ciò che rileva è se il , all'esito di tale CP_1 giudizio, abbia o meno dato prova del proprio credito.
7.3. L'eccezione relativa alla non sottoscrizione dei bilanci allegati al ricorso monitorio da parte del
Presidente e del Segretario dell'assemblea – eccezione avanzata con l'atto di citazione di primo grado
(“ … I files allegati quali bilanci non recano, inoltre, le firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea, che normalmente siglano la copia cartacea del bilancio approvato da allegare al verbale di assemblea …”; v. p. 2) e riproposta con l'atto di appello – è, inoltre, generica e, quindi, inammissibile poiché non sono state specificate le conseguenze, sia formali che sostanziali, della circostanza. Peraltro, le deliberazioni di approvazione dei predetti bilanci – prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del – risultano sottoscritte dal Presidente e dal CP_1
Segretario nonché dai partecipanti alle sedute assembleari. L'ulteriore contestazione circa il
“collegamento tra le delibere assembleari di approvazione e i bilanci prodotti”, in quanto nuova, è inammissibile ex art. 345 c.p.c.; in ogni caso, la questione – in buona sostanza, la falsità della documentazione prodotta ex adverso – avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestivo atto di disconoscimento. Del pari, del tutto nuova, è la deduzione dell'omessa comunicazione delle delibere all'appellante.
7.4. Per completezza, resta da evidenziare che il giudice di prime cure, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta dal nel corso del giudizio di opposizione, si è CP_1 attenuto a principi giurisprudenziali consolidati. Invero, è noto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il proprio CP_1 onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce così titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (v. Cass. SS. UU. n. 26629/2009; Cass.4672/2017); il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata
8 in giudicato, annullato la deliberazione (v. Cass. 19938/212; Cass. 7741/2017; i predetti principi sono stati ribaditi, più di recente, da Cass. 10101/2023).
8. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'eccezione d'invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali, sul presupposto che l'opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137 c.c. e non limitarsi a sollevare la questione soltanto in sede di comparsa conclusionale. In particolare, l'eccezione aveva ad oggetto l'inclusione nei bilanci consuntivi per gli esercizi 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 di spese personali e irripetibili derivanti da pregresse procedure esecutive individuali che non potevano costituire oggetto di riparto con addebito in sede condominiale. Si tratta, secondo l'appellante, di una eccezione di nullità – e non di annullabilità – avanzata con l'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 E' tra le parti indiscusso il principio, correttamente affermato anche nella sentenza gravata, per il quale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, sia l'annullabilità della stessa, in quest'ultima evenienza però a condizione che sia stata fatta valere tempestivamente in via di azione, ossia a condizione che l'azione di annullamento sia esercitata con apposita domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così, tra le più recenti, v. Cass. 2460/2025).
8.3 Ciò posto, poiché nel caso di specie non è stata proposta alcuna azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. – né in separata sede né nel primo grado del giudizio – risulta rilevante verificare se l'invalidità dedotta dalla condomina costituisca una ipotesi di nullità.
8.4 La risposta negativa fornita dal giudice di prime cure è condivisa dalla Corte.
8.5 Secondo l'indirizzo richiamato nella sentenza gravata (Cass. ss.uu. 9839/2021) < l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da
9 valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume">>.
8.6 Ebbene, l'inserimento di tutti gli esborsi effettuati dal in relazione alla morosità della CP_1 appellante nei bilanci consuntivi in questione e nei rispettivi riparti di spesa non integra Parte_2 alcuna delle predette ipotesi né specificamente quella dedotta della “carenza di potere” per il fatto che si tratterebbe di “spese di natura personale”. In realtà, sono crediti del Condominio nei confronti della condomina morosa e, dunque, da riportarsi nel rendiconto che, come è appena il caso di accennare, è il documento descrittivo della situazione patrimoniale del condominio, ove tra l'altro sono e devono essere indicati i crediti/debiti del condominio e dettagliatamente tutti i debiti ancora da saldare dei condomini, inclusi quelli relativi alle annualità precedenti (su questo punto, cfr. Cass. 27849/2021, oltre a Cass. 3847/2021 e Cass. 15401/2014 citate dal Tribunale) che andavano di conseguenza inseriti nei riparti delle spese tra i condomini.
8.7 Poi, la contestazione del criterio di riparto adottato – l'addebito all'appellante in via integrale – in quanto difforme al criterio generale dell'art. 1123 c.c. introduce un motivo di annullabilità e non di nullità delle deliberazioni (cfr. Cass. ss.uu. 9839/2021). Criterio che, peraltro, risulta corretto, come ben evidenziato nella sentenza gravata con pertinenti citazioni giurisprudenziali.
9. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce l'illogicità e/o l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'asserita estinzione, inesigibilità ovvero inesistenza dei crediti azionati atteso che l'azione monitoria è stata esercitata quando la condomina morosa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale del debito a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nella procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 203/2019; in tal modo, poiché le spese e le competenze legali poste a carico dell'appellante (relative al decreto ingiuntivo n.
871/2015) erano quasi per intero ricomprese nel pagamento rateale disposto nel corso dell'esecuzione
(promossa proprio sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n. 817/2015), si era determinata una indebita e ingiustificata duplicazione di oneri a discapito della medesima appellante.
9.1. La doglianza è fondata.
9.2 Il motivo di opposizione in parola non è stato valutato, in modo autonomo e specifico, dal giudice di prime cure sull'assunto implicito che anche la predetta questione avrebbe dovuto essere sollevata mediante azione di annullamento delle deliberazioni condominiali. L'assunto non può essere però condiviso in quanto, in tal caso, non si tratta di sindacare la validità delle deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi che riportano le voci di spese in questione, bensì di valutare
10 una sopravvenuta causa di parziale estinzione del debito e, quindi, di assolvere alla funzione di verifica della perdurante esistenza del credito propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come dianzi illustrato. Non è, in altri termini, in discussione la legittimità dell'annotazione del debito nei bilanci consuntivi – in effetti, corretta poiché il debito non era stato integralmente pagato dalla condomina –, ma se il debito, dopo l'approvazione del rendiconto (l'ultimo risale al 2020), sia stato pagato dall'appellante.
9.3 Ebbene, dalla documentazione prodotta primo grado, risulta che, a seguito di decreto ingiuntivo n. 871/2015 (r.g. 1599/2015) relativo a oneri condominiali dovuti dalla fino al 1° aprile Pt_1
2015, emesso dal Giudice di Pace di Pescara in favore del appellato, quest'ultimo CP_1 proponeva procedura esecutiva mobiliare (infruttuosa) e successiva procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019; nel corso di quest'ultima la debitrice esecutava proponeva istanza di conversione, autorizzata dal GE con ordinanza del 9.11.2020 (poi rettificata a seguito di istanza di correzione di errore materiale in data 7.1.2022); con il provvedimento autorizzativo veniva assegnata al creditore procedente non soltanto la sorte capitale (originariamente indicata in € 5.739,00 e poi corretta in
€ 4.111,6) ma anche gli importi successivi, come da precisazione del credito, ove erano inserite le seguenti somme: € 73,38 per interessi legali, € 400,00 per spese di registrazione, € 1.794,24 per competenze di monitorio e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia ed € 1.239,75 per competenze del perito liquidate comprensive delle spese vive sostenute per un totale di € 9.444,55 ( di cui € 4.111,63 per sorte capitale e interessi ed € 5.259,54 per spese successive).
9.4 Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, n. 86/22, ha ad oggetto oneri condominiali dovuti dall'appellante relativi agli anni 2015, 2017 (bilancio ordinario e straordinario), 2018, 2019 e
2020 costituiti sia da spese ordinarie inerenti la gestione delle parti comuni sia da spese relative il recupero del credito dovuto dall'appellante, condomina morosa.
9.5. L'appellato, in ordine alla contestazione ora in esame, sia in primo che in secondo grado, si è limitata a sostenere la correttezza del proprio operato attesa l'obbligatorietà di riportare nei bilanci condominiali tutti i debiti maturati dal singolo condomino sino alla data di pagamento delle somme, deducendo che la concessione della conversione del pignoramento non è indicativa dell'automatica estinzione;
in sede di comparsa di costituzione in primo grado, ha puntualmente precisato che “nel bilancio consuntivo 2015: le spese singole addebitate alla SI.ra riguardano le competenze Pt_1 legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 871/2015 emesso nei confronti dell'opponente, così come
l'imposta di registro dello stesso addebitabile, per legge, alla parte soccombente, dunque liquidate con provvedimento giudiziale a carico della SI.ra , nei bilanci consuntivi di gestione Pt_1
11 ordinaria 2017-2018-2019-2020: le spese singole addebitate alla SI.ra , attengono alla fase Pt_1 esecutiva relativa al decreto ingiuntivo 871/2015, liquidate a carico dell'opponente nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 203/2019 – Tribunale di
Pescara; sono state addebitate alla SI.ra , conformemente ai criteri di legge, anche le spese Pt_1 postali ad ella imputabili”.
9.6. L'appellato non ha, quindi, specificamente contestato che:
a) gli esborsi riportati nei bilanci consuntivi azionati in via monitoria (-“imposta di registro sul decreto ingiuntivo” € 468,00; -“acconto competenze legali avv. Savini per decreto ingiuntivo condomino moroso” € 231,88; -“competenze legali Avv. Savini per azione legale contro condomino moroso” €
1.298,93; -“spese legali vive su contenzioso condomino moroso” € 305,00; - “imposta trascrizione pignoramento” € 294,00; -“saldo fattura Notaio per certificazione condomino moroso ai fini della trascrizione” € 650,00; -“visure ipocatastali per uso legale per trascrizione ipoteca” € 63,44; -“saldo fattura CTU Arch. decreto liquidazione Tribunale di Pescara del 9.11.20” € 521,49; - Per_1
“compenso custode giudiziale nominato dal Tribunale di Pescara” € 576,55), sono tutte voci comprese nel provvedimento di conversione del pignoramento del 7.1.2022 (che, come si è sopra evidenziato, conteggia € 400,00 per imposta di registro, € 1.794,24 per competenze per d.i. 817/2015 e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia,
€ 1.239,75 per competenze perito estimatore;
per un totale di € 5.259,54);
b) l'esecuzione del pagamento rateale da parte dell'esecutata in sede di conversione né l'ottenimento semestrale con le verifiche del giudice dell'esecuzione delle somme accantonate sul libretto della procedura esecutiva.
9.7 Ne segue che la circostanza del pagamento rateale delle predette somme nel corso della procedura esecutiva deve ritenersi ammessa da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Del CP_1 resto, l'appellante, nel giudizio di primo grado, ha prodotto documentazione attestante il pagamento in corso di esecuzione (v. ordinanza giudice esecuzione del 7.1.2022 dove si dava atto del pagamento di n. 13 rate) e, nel presente giudizio, ha prodotto il libretto di deposito attestante il pagamento di ulteriori somme oggetto di conversione del pignoramento immobiliare sino alla data del 18.3.2024, assolvendo l'onere probatorio a proprio carico in ordine all'avvenuta estinzione, seppur parziale, del debito oggetto della ingiunzione.
9.8 Ciò comporta che la somma di € 5.259,54 già corrisposta in sede di conversione di pignoramento andrà decurtata dalla somma di euro 12.078,62 riconosciuta in via monitoria dal Tribunale di Pescara, con conseguente rideterminazione del credito ingiunto in favore del condominio appellato.
12 10. Con il quinto motivo di appello, si deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, sebbene avesse al contempo decurtato dall'importo ingiunto la somma di euro 3.251,90 che non risultava dovuta in quanto oggetto di apposita transazione intervenuta tra le parti e, pertanto, da ritenersi estinta. La parziale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto comportare in coerenza con i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca integrale del provvedimento monitorio piuttosto che la sua conferma con mera decurtazione dell'importo non dovuto, secondo quanto statuito da costante Giurisprudenza.
10.1 Il motivo è fondato.
10.2 Come accertato in primo grado e non in contestazione tra le parti, l'importo di € 3.251,90 inserito in bilancio e nelle somme ingiunte era stato oggetto di accordo transattivo già nel 2019 tra la debitrice e la società Il Tribunale ha disposto la defalcazione della somma dall'importo Parte_3 ingiunto – facendo, peraltro, notare che l'importo non “poteva essere non computata in quanto non risulta dagli atti che il Condominio fosse stato messo al corrente di tale soluzione transattiva” – pur rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
10.3. La conclusione del giudice di prime cure è, però effettivamente contraddittoria. È noto che il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento soltanto parziale del credito, con questo azionato, con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 7 luglio 1993 n.
7448 ove si è affermato il principio, oramai consolidato, per il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (arresto che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, tra le più recenti).
13 10.4. Ne segue che il Tribunale, riconosciuta non dovuta la somma di € 3.251,90, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la debitrice opponente al pagamento della somma conseguentemente rideterminata in favore del creditore opposto.
11. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (segnatamente del quarto e quinto motivo) ed in parziale riforma della sentenza appellata – parziale poiché, pur tenendosi ferma l'obbligazione di pagamento dell'appellante, viene modificato il quantum debeatur –, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante condannata a pagare in favore dell'appellato la somma di € 3.567,18 (pari all'importo ingiunto di € 12.078,62, meno l'importo di € 3.251,90 e l'importo di € 5.259,54). A tale somma in linea capitale, vanno aggiunte le somme accessorie incontestate degli interessi maggiorati ex art. 6 d.lgs. n.231/2002.
12. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese sia del primo (inclusa la fase monitoria) che del secondo grado secondo un criterio unitario e globale, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
12.1. La parte appellante resta, comunque, soccombente. L'accoglimento parziale della domanda del appellato non determina, infatti, soccombenza (v. Cass. ss.uu. n. 36061/22). Né vi sono CP_1 concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche in via parziale, le spese di lite (peraltro, l'appello è stato accolto solo parzialmente).
12.2. Dunque, le spese, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del
13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi.
36. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti non ravvisandosi né male fede o colpa grave nelle rispettive condotte processuali.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato la somma Parte_1 CP_1 di € 3.567,18, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002;
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'appellato liquidate, quanto al primo grado in € 473,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per 14 legge, per compenso, per la fase monitoria, e in € 2.552,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed iva cpa come per legge per compenso, e in € 145,50 per esborsi, per la fase di opposizione, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.915,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per legge, per compenso.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO BA ES S. AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
R.G. 321/2024
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
ES S. AM Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
CO BA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 321/24 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Adriano Di Parte_1
Donato sito in Pescara, C.so G. Manthonè n. 37 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello
15 APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Controparte_1
Scannella sito in Montesilvano (Pe) C.so Umberto I n.103 dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. CO Savini, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 330/2024 pubblicata in
13.2.2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in pari data nel procedimento n.708/2022
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 330/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione
Civile, GOP Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, nell'ambito del giudizio R.G. N. 708/2022, e notificata a mezzo pec il 28.2.2024, o, comunque riformarla per i motivi in atto e accogliere
l'opposizione avanzata nel giudizio di primo grado, e dunque:
Dichiarare nulle le delibere assembleari del 18.11.2015; dell'11.02.2016; del 04.7.2018; del
17.11.2020; nonché del 20.10.2021;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata con procedimento monitorio nei confronti dell'opponente, per i motivi analiticamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 86/2022 emesso dal Tribunale di Pescara, con refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge;
In via subordinata, revocare il D.I. n. 86/2022, dichiarando dovuta dall'appellante la minor somma, calcolata sottraendo all'importo quantificato dal Giudice di primo grado in € 8.826,72 l'importo di
€ 5.110,30, per complessivi dovuti pari a € 3.716,42;
- Condannare il alla somma che verrà ritenuta congrua, secondo giustizia, per Controparte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., contenuta comunque entro il limite di valore relativo allo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00;
16 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: Voglia l'adita Corte di Appello: in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, essendo il gravame manifestamente infondato sia nell'esistenza del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
in via principale in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado iscritto al nr.708/2022 r.g. con vittoria di spese e compenso professionale di causa, e con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti. in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto, giacché improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza numero 330/2024 del 13.02.2024 resa dal Tribunale di Pescara in persona della dott.ssa a.m. Bertucci Bellafante nel giudizio di primo grado iscritto al nr.708/2022 r.g. con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno ed al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti del confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 86/2022 per la minor somma di euro 8.826,72 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
1.1 in particolare, aveva contestato l'ingiunzione (per oneri condominiali dovuti) Parte_1 per le seguenti ragioni: a) difetto di prova scritta ex art. 633 n. 1 c.p.c. per non avere l'ingiungente offerto alcuna prova dell'avvenuta approvazione dei rendiconti allegati alla domanda monitoria non essendo state prodotte le relative deliberazioni;
b) nullità delle deliberazioni assembleari avendo l'assemblea, al di fuori dei propri poteri ex art 1135 c.c. addebitato all'opponente spese di natura personale;
c) estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti vantati poiché le spese e competenze legali ad essa addebitate nei bilanci erano già ricomprese nel pagamento rateale disposto dal Giudice
17 dell'Esecuzione in sede di conversione del pignoramento nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare promossa dal . CP_1
1.2 Il costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Pescara ha proposto appello articolando Parte_1 cinque motivi di seguito riassunti.
2.1 Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. avendo il giudice disatteso il paradigma processuale in quanto la sentenza veniva depositata non il giorno stesso dell'udienza all'esito della camera di consiglio svoltasi il 13.2.2024 ma solo dopo sette giorni ovvero in data 20.2.2024.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta la carenza di prova scritta del credito non avendo il allegato al ricorso monitorio le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi, peraltro, CP_1 ad essa mai notificate in quanto assente. Inoltre, i bilanci prodotti sono privi della sottoscrizione del
Presidente e del Segretario dell'assemblea ed in ogni caso non vi è certezza che gli stessi erano stati oggetti di approvazione in sede assembleare.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art.1137
c.c. per avere statuito che l'opponente avrebbe dovuto spiegare tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art 1137 c.c., invece, di richiedere la pronuncia di nullità solo con la comparsa conclusionale;
in realtà la nullità era stata eccepita sia in sede di atto di opposizione che nella prima memoria ex art 183 1 c c.p.c.
2.3.1. L'appellante, in particolare, si duole che la pronuncia gravata avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi 2015, 2017 (ordinario), 2018, 2019 e
2020 per avere l'assemblea, all'interno delle stesse, approvato l'addebito nei propri confronti di spese di natura personale ed irrecuperabili costituite dalle spese relative alla procedura esecutiva mobiliare n. 1076/2015 e alla procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019, promosse nei suoi confronti
, nonché relative agli onorari liquidati nel D.I. n. 871/2015 del G.d.P. di Pescara (per CP_1
€ 450,00 più accessori per onorari e € 76,00 per esborsi).
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'illogicità e/o insufficienza della motivazione in riferimento alla dedotta estinzione, inesigibilità o inesistenza dei crediti laddove il decreto ingiuntivo era stato emesso allorquando essa stessa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nell'ambito della procedura esecutiva
18 immobiliare R.G.E. n. 203/2019 (il cui titolo esecutivo è costituito dal citato D.I. 871/2015). In sintesi, con il decreto ingiuntivo opposto sono state poste a carico della spese e competenze legali Pt_1 già ricomprese nella predetta procedura esecutiva e, quindi, erroneamente duplicate.
2.5 Infine, con il quinto motivo, si lamenta la contraddittorietà ed illogicità del dispositivo: il
Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto pur avendo decurtato dall'importo ingiunto la somma di € 3.251,90 (non dovuta in quanto l'importo doveva considerarsi estinto in quanto oggetto di apposita transazione).
2.6 A parere dell'impugnante in particolare, la parziale fondatezza dell'impugnazione avrebbe dovuto determinare la revoca in toto del decreto ingiuntivo e non la conferma con separata decurtazione di parte delle somme ingiunte, atteso che “se l'opposizione è accolta pur “solo in parte” il portato esecutivo viene attratto esclusivamente dalla sentenza, la quale sostituisce il decreto ingiuntivo opposto che non sopravvive neppure in parte qua”.
3. Si è costituito il insistendo, preliminarmente, per l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'atto di appello e, nel merito, concludendo per il rigetto con integrale conferma della sentenza gravata.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli difensivi, il procedimento
è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. ( nel testo novellato dall'art.3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 24.09.2025 sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
5.1. Quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente, infatti, di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
19 5.2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
6. Passando alla disamina dei motivi di appello, con il primo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. per avere il giudice di prime cure sottoscritto e depositato in
Cancelleria il verbale di udienza contenente la sentenza in data 13.2.2024, non contestualmente alla celebrazione dell'udienza ed alla camera di consiglio, ma soltanto successivamente in data 20.2.2024.
Tale discrasia, per l'appellante, “toglie ogni eventuale fidefacenza all'atto”.
6.1. La doglianza manca del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo l'appellante indicato il riflesso della violazione procedimentale sul contenuto della decisione sicché essa è inammissibile (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019).
6.2. La doglianza è, comunque, infondata.
6.3. Nel verbale relativo all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.2.2024, si legge: “il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art 281 sexies la seguente sentenza”. Il verbale risulta sottoscritto in data 20.2.2024, data nella quale risulta depositato;
la sentenza è stata numerata come sentenza a verbale con il n. 330/2024 e annotata al repert. n. 397/2024 del 21/02/2024. Pertanto, la sentenza non è stata pronunciata all'udienza del 13.2.2024, come previsto inizialmente dal giudice.
6.4. Ciò posto, l'art. 281-sexie c.p.c. prevede che all'esito della discussione orale il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatt5o e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (commi 1 e 2). Al termine della discussione orale, se non provvede ai sensi del primo comma, il giudice deposita la sentenza nei successivi trenta giorni (comma 3). La norma contempla, dunque, una decisione “a motivazione contestuale”, pronunciata in udienza, che acquista efficacia con la lettura pubblica ma tale modello, tuttavia, non esclude che il giudice possa in ogni caso depositare la sentenza nei successivi 30 giorni.
20 Difatti, la disposizione è stata modificata dal d.lgs. n. 149/2022 con l'aggiunta di un terzo comma che, del tutto analogamente a quanto stabilito per le cause a decisione collegiale dall'ultimo comma del nuovo art. 275-bis c.p.c., consente al giudice, al termine della discussione orale, di non provvedere a pronunciare immediatamente sentenza ma di depositarla nei successivi trenta giorni. La norma introdotta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 164/2024 (che deroga all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022), si applica a tutti i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 (come quello odierno). Ne segue che la pronuncia di primo grado, al contrario di quanto sostiene l'appellante, è conforme al modello legale.
6.5. Peraltro, sul tema in esame, è noto l'indirizzo della Suprema Corte la quale, affrontando questioni analoghe, ha avuto modo di escludere il prodursi delle nullità evocate dall'appellante affermando che
<La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione
e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge>> (v. Cass. civ. ordinanza n. 19338/2020).
6.6. Dunque, nel caso in esame, non soltanto il provvedimento è stato depositato conformemente alle disposizioni normative, ma quand'anche non lo fosse, la dedotta nullità non potrebbe essere dichiarata sia perché non prevista dalla legge sia perché le forme adottate risultano aver raggiunto lo scopo.
7. Con il secondo motivo, contesta la carenza di prova scritta del credito azionato Parte_1 in sede monitoria, rilevando come il , con il ricorso monitorio, non abbia allegato le CP_1 delibere di approvazione dei bilanci consuntivi (peraltro, mai notificate alla pur se assente). Pt_1
Inoltre, i bilanci prodotti risultano privi della sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'assemblea, elemento necessario ai fini della loro validità formale. Il giudice di prime cure, ritenendo che l'onere probatorio del possa essere soddisfatto con la produzione del CP_1 verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese nel giudizio di opposizione in quanto il decreto ingiuntivo può essere ottenuto sulla base dello stato di ripartizione approvato ex art. 63 disp. att. c.c., ha giudicato, secondo l'appellante, in contrasto con il principio sancito dall'art. 63 citato per cui l'azione nei confronti del condomino moroso postula l'approvazione del bilancio
(preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea; nella specie, tra i documenti allegati al ricorso ex art. 633 c.p.c. mancavano quelle delibere di approvazione. La loro successiva produzione non ha potuto colmare tale lacuna probatoria poiché <Non vi è, infatti, alcuna certezza che i documenti ex adverso allegati quali rendiconti del … privi delle sottoscrizioni normalmente apposte CP_1
21 in sede di approvazione, siano stati effettivamente approvati in sede assembleare, non essendo dimostrato il collegamento tra quelle delibere … e i rendiconti prodotti, ben potendo questi ultimi essere stati “abbinati” ex post al verbale assembleare.>>.
7.1 Le doglianze non hanno pregio.
7.2 La questione relativa alla produzione, in allegato al ricorso monitorio, dei bilanci consuntivi di gestione ordinaria dal 2015 al 2020 e del bilancio consuntivo di gestione straordinaria del 2017, tutti con rispettivi riparti, e non anche delle relative delibere di approvazione assembleare è irrilevante in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale si deve provvedere all'accertamento delle pretese creditorie e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni di legittimità del decreto opposto che non costituiscono, appunto, l'oggetto del giudizio. Ciò che rileva è se il , all'esito di tale CP_1 giudizio, abbia o meno dato prova del proprio credito.
7.3. L'eccezione relativa alla non sottoscrizione dei bilanci allegati al ricorso monitorio da parte del
Presidente e del Segretario dell'assemblea – eccezione avanzata con l'atto di citazione di primo grado
(“ … I files allegati quali bilanci non recano, inoltre, le firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea, che normalmente siglano la copia cartacea del bilancio approvato da allegare al verbale di assemblea …”; v. p. 2) e riproposta con l'atto di appello – è, inoltre, generica e, quindi, inammissibile poiché non sono state specificate le conseguenze, sia formali che sostanziali, della circostanza. Peraltro, le deliberazioni di approvazione dei predetti bilanci – prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del – risultano sottoscritte dal Presidente e dal CP_1
Segretario nonché dai partecipanti alle sedute assembleari. L'ulteriore contestazione circa il
“collegamento tra le delibere assembleari di approvazione e i bilanci prodotti”, in quanto nuova, è inammissibile ex art. 345 c.p.c.; in ogni caso, la questione – in buona sostanza, la falsità della documentazione prodotta ex adverso – avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestivo atto di disconoscimento. Del pari, del tutto nuova, è la deduzione dell'omessa comunicazione delle delibere all'appellante.
7.4. Per completezza, resta da evidenziare che il giudice di prime cure, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta dal nel corso del giudizio di opposizione, si è CP_1 attenuto a principi giurisprudenziali consolidati. Invero, è noto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il proprio CP_1 onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
la delibera condominiale di approvazione della
22 spesa costituisce così titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo CP_1 oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (v. Cass. SS. UU. n. 26629/2009; Cass.4672/2017); il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (v. Cass. 19938/212; Cass. 7741/2017; i predetti principi sono stati ribaditi, più di recente, da Cass. 10101/2023).
8. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'eccezione d'invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali, sul presupposto che l'opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137 c.c. e non limitarsi a sollevare la questione soltanto in sede di comparsa conclusionale. In particolare, l'eccezione aveva ad oggetto l'inclusione nei bilanci consuntivi per gli esercizi 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 di spese personali e irripetibili derivanti da pregresse procedure esecutive individuali che non potevano costituire oggetto di riparto con addebito in sede condominiale. Si tratta, secondo l'appellante, di una eccezione di nullità – e non di annullabilità – avanzata con l'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 E' tra le parti indiscusso il principio, correttamente affermato anche nella sentenza gravata, per il quale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, sia l'annullabilità della stessa, in quest'ultima evenienza però a condizione che sia stata fatta valere tempestivamente in via di azione, ossia a condizione che l'azione di annullamento sia esercitata con apposita domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così, tra le più recenti, v. Cass. 2460/2025).
8.3 Ciò posto, poiché nel caso di specie non è stata proposta alcuna azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. – né in separata sede né nel primo grado del giudizio – risulta rilevante verificare se l'invalidità dedotta dalla condomina costituisca una ipotesi di nullità.
23 8.4 La risposta negativa fornita dal giudice di prime cure è condivisa dalla Corte.
8.5 Secondo l'indirizzo richiamato nella sentenza gravata (Cass. ss.uu. 9839/2021) < l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume">>.
8.6 Ebbene, l'inserimento di tutti gli esborsi effettuati dal in relazione alla morosità della CP_1 appellante nei bilanci consuntivi in questione e nei rispettivi riparti di spesa non integra Parte_2 alcuna delle predette ipotesi né specificamente quella dedotta della “carenza di potere” per il fatto che si tratterebbe di “spese di natura personale”. In realtà, sono crediti del Condominio nei confronti della condomina morosa e, dunque, da riportarsi nel rendiconto che, come è appena il caso di accennare, è il documento descrittivo della situazione patrimoniale del condominio, ove tra l'altro sono e devono essere indicati i crediti/debiti del condominio e dettagliatamente tutti i debiti ancora da saldare dei condomini, inclusi quelli relativi alle annualità precedenti (su questo punto, cfr. Cass. 27849/2021, oltre a Cass. 3847/2021 e Cass. 15401/2014 citate dal Tribunale) che andavano di conseguenza inseriti nei riparti delle spese tra i condomini.
8.7 Poi, la contestazione del criterio di riparto adottato – l'addebito all'appellante in via integrale – in quanto difforme al criterio generale dell'art. 1123 c.c. introduce un motivo di annullabilità e non di nullità delle deliberazioni (cfr. Cass. ss.uu. 9839/2021). Criterio che, peraltro, risulta corretto, come ben evidenziato nella sentenza gravata con pertinenti citazioni giurisprudenziali.
9. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce l'illogicità e/o l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'asserita estinzione, inesigibilità ovvero inesistenza dei crediti azionati atteso che l'azione monitoria è stata esercitata quando la condomina morosa stava beneficiando da oltre un anno del pagamento rateale del debito a seguito di conversione del pignoramento autorizzata nella procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 203/2019; in tal modo, poiché le spese e le competenze legali poste a carico dell'appellante (relative al decreto ingiuntivo n.
871/2015) erano quasi per intero ricomprese nel pagamento rateale disposto nel corso dell'esecuzione
(promossa proprio sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n. 817/2015), si era determinata una indebita e ingiustificata duplicazione di oneri a discapito della medesima appellante.
24 9.1. La doglianza è fondata.
9.2 Il motivo di opposizione in parola non è stato valutato, in modo autonomo e specifico, dal giudice di prime cure sull'assunto implicito che anche la predetta questione avrebbe dovuto essere sollevata mediante azione di annullamento delle deliberazioni condominiali. L'assunto non può essere però condiviso in quanto, in tal caso, non si tratta di sindacare la validità delle deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi che riportano le voci di spese in questione, bensì di valutare una sopravvenuta causa di parziale estinzione del debito e, quindi, di assolvere alla funzione di verifica della perdurante esistenza del credito propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come dianzi illustrato. Non è, in altri termini, in discussione la legittimità dell'annotazione del debito nei bilanci consuntivi – in effetti, corretta poiché il debito non era stato integralmente pagato dalla condomina –, ma se il debito, dopo l'approvazione del rendiconto (l'ultimo risale al 2020), sia stato pagato dall'appellante.
9.3 Ebbene, dalla documentazione prodotta primo grado, risulta che, a seguito di decreto ingiuntivo n. 871/2015 (r.g. 1599/2015) relativo a oneri condominiali dovuti dalla fino al 1° aprile Pt_1
2015, emesso dal Giudice di Pace di Pescara in favore del appellato, quest'ultimo CP_1 proponeva procedura esecutiva mobiliare (infruttuosa) e successiva procedura esecutiva immobiliare n. 203/2019; nel corso di quest'ultima la debitrice esecutava proponeva istanza di conversione, autorizzata dal GE con ordinanza del 9.11.2020 (poi rettificata a seguito di istanza di correzione di errore materiale in data 7.1.2022); con il provvedimento autorizzativo veniva assegnata al creditore procedente non soltanto la sorte capitale (originariamente indicata in € 5.739,00 e poi corretta in
€ 4.111,6) ma anche gli importi successivi, come da precisazione del credito, ove erano inserite le seguenti somme: € 73,38 per interessi legali, € 400,00 per spese di registrazione, € 1.794,24 per competenze di monitorio e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia ed € 1.239,75 per competenze del perito liquidate comprensive delle spese vive sostenute per un totale di € 9.444,55 ( di cui € 4.111,63 per sorte capitale e interessi ed € 5.259,54 per spese successive).
9.4 Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, n. 86/22, ha ad oggetto oneri condominiali dovuti dall'appellante relativi agli anni 2015, 2017 (bilancio ordinario e straordinario), 2018, 2019 e
2020 costituiti sia da spese ordinarie inerenti la gestione delle parti comuni sia da spese relative il recupero del credito dovuto dall'appellante, condomina morosa.
9.5. L'appellato, in ordine alla contestazione ora in esame, sia in primo che in secondo grado, si è limitata a sostenere la correttezza del proprio operato attesa l'obbligatorietà di riportare nei bilanci
25 condominiali tutti i debiti maturati dal singolo condomino sino alla data di pagamento delle somme, deducendo che la concessione della conversione del pignoramento non è indicativa dell'automatica estinzione;
in sede di comparsa di costituzione in primo grado, ha puntualmente precisato che “nel bilancio consuntivo 2015: le spese singole addebitate alla SI.ra riguardano le competenze Pt_1 legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 871/2015 emesso nei confronti dell'opponente, così come
l'imposta di registro dello stesso addebitabile, per legge, alla parte soccombente, dunque liquidate con provvedimento giudiziale a carico della SI.ra , nei bilanci consuntivi di gestione Pt_1 ordinaria 2017-2018-2019-2020: le spese singole addebitate alla SI.ra , attengono alla fase Pt_1 esecutiva relativa al decreto ingiuntivo 871/2015, liquidate a carico dell'opponente nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 203/2019 – Tribunale di
Pescara; sono state addebitate alla SI.ra , conformemente ai criteri di legge, anche le spese Pt_1 postali ad ella imputabili”.
9.6. L'appellato non ha, quindi, specificamente contestato che:
a) gli esborsi riportati nei bilanci consuntivi azionati in via monitoria (-“imposta di registro sul decreto ingiuntivo” € 468,00; -“acconto competenze legali avv. Savini per decreto ingiuntivo condomino moroso” € 231,88; -“competenze legali Avv. Savini per azione legale contro condomino moroso” €
1.298,93; -“spese legali vive su contenzioso condomino moroso” € 305,00; - “imposta trascrizione pignoramento” € 294,00; -“saldo fattura Notaio per certificazione condomino moroso ai fini della trascrizione” € 650,00; -“visure ipocatastali per uso legale per trascrizione ipoteca” € 63,44; -“saldo fattura CTU Arch. decreto liquidazione Tribunale di Pescara del 9.11.20” € 521,49; - Per_1
“compenso custode giudiziale nominato dal Tribunale di Pescara” € 576,55), sono tutte voci comprese nel provvedimento di conversione del pignoramento del 7.1.2022 (che, come si è sopra evidenziato, conteggia € 400,00 per imposta di registro, € 1.794,24 per competenze per d.i. 817/2015 e procedimento esecutivo, € 1.249,00 per spese vive documentate, € 576,55 per competenze di custodia,
€ 1.239,75 per competenze perito estimatore;
per un totale di € 5.259,54);
b) l'esecuzione del pagamento rateale da parte dell'esecutata in sede di conversione né l'ottenimento semestrale con le verifiche del giudice dell'esecuzione delle somme accantonate sul libretto della procedura esecutiva.
9.7 Ne segue che la circostanza del pagamento rateale delle predette somme nel corso della procedura esecutiva deve ritenersi ammessa da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Del CP_1 resto, l'appellante, nel giudizio di primo grado, ha prodotto documentazione attestante il pagamento in corso di esecuzione (v. ordinanza giudice esecuzione del 7.1.2022 dove si dava atto del pagamento di n. 13 rate) e, nel presente giudizio, ha prodotto il libretto di deposito attestante il pagamento di 26 ulteriori somme oggetto di conversione del pignoramento immobiliare sino alla data del 18.3.2024, assolvendo l'onere probatorio a proprio carico in ordine all'avvenuta estinzione, seppur parziale, del debito oggetto della ingiunzione.
9.8 Ciò comporta che la somma di € 5.259,54 già corrisposta in sede di conversione di pignoramento andrà decurtata dalla somma di euro 12.078,62 riconosciuta in via monitoria dal Tribunale di Pescara, con conseguente rideterminazione del credito ingiunto in favore del condominio appellato.
10. Con il quinto motivo di appello, si deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, sebbene avesse al contempo decurtato dall'importo ingiunto la somma di euro 3.251,90 che non risultava dovuta in quanto oggetto di apposita transazione intervenuta tra le parti e, pertanto, da ritenersi estinta. La parziale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto comportare in coerenza con i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca integrale del provvedimento monitorio piuttosto che la sua conferma con mera decurtazione dell'importo non dovuto, secondo quanto statuito da costante Giurisprudenza.
10.1 Il motivo è fondato.
10.2 Come accertato in primo grado e non in contestazione tra le parti, l'importo di € 3.251,90 inserito in bilancio e nelle somme ingiunte era stato oggetto di accordo transattivo già nel 2019 tra la debitrice e la società Il Tribunale ha disposto la defalcazione della somma dall'importo Parte_3 ingiunto – facendo, peraltro, notare che l'importo non “poteva essere non computata in quanto non risulta dagli atti che il Condominio fosse stato messo al corrente di tale soluzione transattiva” – pur rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
10.3. La conclusione del giudice di prime cure è, però effettivamente contraddittoria. È noto che il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento soltanto parziale del credito, con questo azionato, con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 7 luglio 1993 n.
7448 ove si è affermato il principio, oramai consolidato, per il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora
27 riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (arresto che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, tra le più recenti).
10.4. Ne segue che il Tribunale, riconosciuta non dovuta la somma di € 3.251,90, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la debitrice opponente al pagamento della somma conseguentemente rideterminata in favore del creditore opposto.
11. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (segnatamente del quarto e quinto motivo) ed in parziale riforma della sentenza appellata – parziale poiché, pur tenendosi ferma l'obbligazione di pagamento dell'appellante, viene modificato il quantum debeatur –, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante condannata a pagare in favore dell'appellato la somma di € 3.567,18 (pari all'importo ingiunto di € 12.078,62, meno l'importo di € 3.251,90 e l'importo di € 5.259,54). A tale somma in linea capitale, vanno aggiunte le somme accessorie incontestate degli interessi maggiorati ex art. 6 d.lgs. n.231/2002.
12. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese sia del primo (inclusa la fase monitoria) che del secondo grado secondo un criterio unitario e globale, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
12.1. La parte appellante resta, comunque, soccombente. L'accoglimento parziale della domanda del appellato non determina, infatti, soccombenza (v. Cass. ss.uu. n. 36061/22). Né vi sono CP_1 concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche in via parziale, le spese di lite (peraltro, l'appello è stato accolto solo parzialmente).
12.2. Dunque, le spese, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del
13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi.
36. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti non ravvisandosi né male fede o colpa grave nelle rispettive condotte processuali.
P.Q.M.
28 la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato la somma Parte_1 CP_1 di € 3.567,18, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002;
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'appellato liquidate, quanto al primo grado in € 473,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per legge, per compenso, per la fase monitoria, e in € 2.552,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed iva cpa come per legge per compenso, e in € 145,50 per esborsi, per la fase di opposizione, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.915,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e iva e cpa come per legge, per compenso.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO BA ES S. AM
29