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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12279 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. EL CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3658/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. TERESI MASSIMO e con C.F._2
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Foria nr. 93
ATTORI
contro in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
sig (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISCITELLI Controparte_2 P.IVA_1
RU e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via
S. Strato nr. 17
CONVENUTO
avente ad oggetto: altri rapporti condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Si chiede che il Tribunale adito voglia accogliere le richieste formulate con l'atto di citazione, disattendendo le eccezioni formulate dal convenuto perché inammissibili e infondate;
si chiede ancora rigettarsi CP_1
l'avverso deferimento di interrogatorio formale agli attori e l'avversa articolazione di prova per testimoni perché le circostanze dedotte risultano provate documentalmente nonché perché i testi indicati dal sono CP_1
condomini del fabbricato di , e quindi parti in causa. Controparte_1
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare per dichiararsi incompetente a decidere stante la competenza funzionale del Giudice di Pace di Napoli competente ai sensi dell'art.7 cod. proc. civ.; in subordine per il rigetto della domanda perché esula dal sindacato giudiziale ed in via gradata e nel merito per il rigetto in ogni caso della domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
il tutto con condanna degli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il Parte_2
Napoli al fine di sentire accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 A fondamento delle proprie domande esponevano, in sintesi, quanto segue:
- di essere condomini del convenuto in quanto CP_1
comproprietari di un appartamento sito al IV piano, int. 12, adiacente ad un appartamento di proprietà dei germani sig.ri , e e Parte_3 Per_1 Per_2
della madre sig.ra Parte_4
- che, sul pianerottolo antistante i detti appartamenti, era collocata, sino a qualche anno addietro, una statua di bronzo a grandezza umana rappresentante il dio alato, che era stata fatta rimuovere dall'amministratore p.t. del Per_3
pagina 3 di 7 per evitare che intralciasse o fosse Controparte_4
danneggiata da lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi;
- che la statua era stata depositata nel terreno di proprietà dei sito Pt_3
nell'adiacente fabbricato di via Foria nr. 81;
- che terminati i lavori, e nonostante i solleciti degli attori,
l'amministratore non aveva curato il riposizionamento della statua;
- che l'amministratore, con mail del 26.05.22, aveva dapprima confermato che la statua era custodita dalla famiglia e che sarebbe stata Pt_3
riposizionata nel successivo mese di settembre, necessitando di una revisione dell'impianto elettrico;
- che, anche i successivi solleciti, non avevano ottenuto il ripristino del posizionamento della statua;
- che era stata svolta mediazione obbligatoria con esito negativo.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo che la CP_1
controversia, avendo ad oggetto gli arredi delle parti comuni condominiali non poteva essere oggetto di sindacato giurisdizionale, essendo rimessa alla discrezionalità dell'assemblea e, comunque, avendo ad oggetto le modalità
d'uso di beni e servizi comuni era di competenza del Giudice di Pace ex art. 7,
comma 3, c.p.c.. In via gradata e nel merito rilevava che tutte le statue, tranne quella allocata sul pianerottolo del primo piano, erano state trafugate già prima dell'anno 2000 e quella ancora presente non poteva essere allocata al quarto piano in quanto non corrispondente al piedistallo e, trattandosi di bene comune, era l'assemblea a doverne disporre la collocazione, non potendo l'amministratore collocarla al quarto piano, essendo sempre stata collocata al pagina 4 di 7 primo piano. Contestava la domanda risarcitoria in quanto inammissibile e non commisurata al valore del bene.
III. Assegnati i termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.25 dal sottoscritto giudice applicato, con concessione dei termini minimi ex art. 190
c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
IV.
1. Preliminarmente si rileva che non sono fondate le eccezioni del e degli attori. Quanto a quelle del non è fondata CP_1 CP_1
l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale per essere competente il
Giudice di Pace ex art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. in quanto la controversia attiene all'utilizzo di un bene comune del non alla misura e alla modalità CP_1
d'uso di servizio del medesimo, mentre riguardo alla eccepita CP_1
competenza solo assembleare gli attori – correttamente - agiscono a tutela di un bene comune del Condominio (cfr. Cass. 1011/2010: “Configurandosi il come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta CP_1
da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale…”, cfr. anche Cass., S.U., 10934/2019). Riguardo all'eccepito –
dagli attori - difetto di procura del difensore del convenuto lo stesso non sussiste in quanto il legale del era stato incaricato di costituirsi in CP_1
giudizio, tentando la composizione bonaria della lite, la circostanza che abbia o meno tentato la stessa attiene, eventualmente, ai rapporti tra il legale e il pagina 5 di 7 ma non fa venir meno i poteri conferitigli dall'assemblea CP_1
condominiale riguardo la costituzione nel presente giudizio.
IV.
2. Venendo al merito appare provato che le statue sui pianerottoli del siano state trafugate ormai molti anni or sono, infatti, fin dal CP_1
verbale del 14.04.2000, depositato in giudizio dal risultava che, CP_1
all'ordine del giorno dell'assemblea, era stata posta, senza mai essere, tuttavia,
approvata la delibera relativa allo stanziamento di una somma per il
(ri)acquisto delle statue trafugate.
Da quanto emerge in atti si ritiene che l'unica statua rimasta sia quella in possesso dell'attore dal maggio 2023 e da questi riconsegnata al Pt_1
Condominio, in persona di delegato dall'amministratore, nell'aprile 2024, come da allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. degli attori.
Gli attori, in presenza di una sola statua, non possono pretendere che la stessa sia collocata nel proprio pianerottolo, trattandosi di bene comune (del quale anche gli altri condomini potrebbero rivendicare l'uso), bensì solo che l'assemblea, allo scopo interpellata dall'amministratore, decide dell'uso di detto bene, ovvero ove collocarlo e, se del caso, la creazione di copia al fine di permetterne la collocazione su ogni pianerottolo dell'edificio, come era originariamente.
In caso l'amministratore mancasse di provvedere a ciò gli attori potranno adire l'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. trattandosi di mancata adozione di un provvedimento necessario per l'amministrazione della cosa comune.
Nel caso la domanda attorea dovesse essere, invece, intesa come volta alla rivendicazione (e alla conseguente restituzione) di una diversa statua, quella pagina 6 di 7 che ritengono detenuta dai condomini , solo questi e non il Pt_3 CP_1
sarebbero legittimati passivi rispetto alla relativa azione.
In conclusione, essendo allo stato la statua di cui si controverte, rientrata nella materiale disponibilità del le domande attoree, ivi compresa CP_1
quella risarcitoria (peraltro carente di prova, quantomeno sul valore del bene),
debbono essere rigettate.
V. Quanto alle spese di lite, la particolarità della questione oggetto di giudizio e la circostanza che la statua sia rientrata nella disponibilità, prima degli attori e poi del Condominio, successivamente all'instaurazione del presente procedimento, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 27/12/2025
Il Giudice applicato
EL ON
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. EL CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3658/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. TERESI MASSIMO e con C.F._2
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Foria nr. 93
ATTORI
contro in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
sig (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISCITELLI Controparte_2 P.IVA_1
RU e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via
S. Strato nr. 17
CONVENUTO
avente ad oggetto: altri rapporti condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Si chiede che il Tribunale adito voglia accogliere le richieste formulate con l'atto di citazione, disattendendo le eccezioni formulate dal convenuto perché inammissibili e infondate;
si chiede ancora rigettarsi CP_1
l'avverso deferimento di interrogatorio formale agli attori e l'avversa articolazione di prova per testimoni perché le circostanze dedotte risultano provate documentalmente nonché perché i testi indicati dal sono CP_1
condomini del fabbricato di , e quindi parti in causa. Controparte_1
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare per dichiararsi incompetente a decidere stante la competenza funzionale del Giudice di Pace di Napoli competente ai sensi dell'art.7 cod. proc. civ.; in subordine per il rigetto della domanda perché esula dal sindacato giudiziale ed in via gradata e nel merito per il rigetto in ogni caso della domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
il tutto con condanna degli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il Parte_2
Napoli al fine di sentire accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 A fondamento delle proprie domande esponevano, in sintesi, quanto segue:
- di essere condomini del convenuto in quanto CP_1
comproprietari di un appartamento sito al IV piano, int. 12, adiacente ad un appartamento di proprietà dei germani sig.ri , e e Parte_3 Per_1 Per_2
della madre sig.ra Parte_4
- che, sul pianerottolo antistante i detti appartamenti, era collocata, sino a qualche anno addietro, una statua di bronzo a grandezza umana rappresentante il dio alato, che era stata fatta rimuovere dall'amministratore p.t. del Per_3
pagina 3 di 7 per evitare che intralciasse o fosse Controparte_4
danneggiata da lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi;
- che la statua era stata depositata nel terreno di proprietà dei sito Pt_3
nell'adiacente fabbricato di via Foria nr. 81;
- che terminati i lavori, e nonostante i solleciti degli attori,
l'amministratore non aveva curato il riposizionamento della statua;
- che l'amministratore, con mail del 26.05.22, aveva dapprima confermato che la statua era custodita dalla famiglia e che sarebbe stata Pt_3
riposizionata nel successivo mese di settembre, necessitando di una revisione dell'impianto elettrico;
- che, anche i successivi solleciti, non avevano ottenuto il ripristino del posizionamento della statua;
- che era stata svolta mediazione obbligatoria con esito negativo.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo che la CP_1
controversia, avendo ad oggetto gli arredi delle parti comuni condominiali non poteva essere oggetto di sindacato giurisdizionale, essendo rimessa alla discrezionalità dell'assemblea e, comunque, avendo ad oggetto le modalità
d'uso di beni e servizi comuni era di competenza del Giudice di Pace ex art. 7,
comma 3, c.p.c.. In via gradata e nel merito rilevava che tutte le statue, tranne quella allocata sul pianerottolo del primo piano, erano state trafugate già prima dell'anno 2000 e quella ancora presente non poteva essere allocata al quarto piano in quanto non corrispondente al piedistallo e, trattandosi di bene comune, era l'assemblea a doverne disporre la collocazione, non potendo l'amministratore collocarla al quarto piano, essendo sempre stata collocata al pagina 4 di 7 primo piano. Contestava la domanda risarcitoria in quanto inammissibile e non commisurata al valore del bene.
III. Assegnati i termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.25 dal sottoscritto giudice applicato, con concessione dei termini minimi ex art. 190
c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
IV.
1. Preliminarmente si rileva che non sono fondate le eccezioni del e degli attori. Quanto a quelle del non è fondata CP_1 CP_1
l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale per essere competente il
Giudice di Pace ex art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. in quanto la controversia attiene all'utilizzo di un bene comune del non alla misura e alla modalità CP_1
d'uso di servizio del medesimo, mentre riguardo alla eccepita CP_1
competenza solo assembleare gli attori – correttamente - agiscono a tutela di un bene comune del Condominio (cfr. Cass. 1011/2010: “Configurandosi il come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta CP_1
da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale…”, cfr. anche Cass., S.U., 10934/2019). Riguardo all'eccepito –
dagli attori - difetto di procura del difensore del convenuto lo stesso non sussiste in quanto il legale del era stato incaricato di costituirsi in CP_1
giudizio, tentando la composizione bonaria della lite, la circostanza che abbia o meno tentato la stessa attiene, eventualmente, ai rapporti tra il legale e il pagina 5 di 7 ma non fa venir meno i poteri conferitigli dall'assemblea CP_1
condominiale riguardo la costituzione nel presente giudizio.
IV.
2. Venendo al merito appare provato che le statue sui pianerottoli del siano state trafugate ormai molti anni or sono, infatti, fin dal CP_1
verbale del 14.04.2000, depositato in giudizio dal risultava che, CP_1
all'ordine del giorno dell'assemblea, era stata posta, senza mai essere, tuttavia,
approvata la delibera relativa allo stanziamento di una somma per il
(ri)acquisto delle statue trafugate.
Da quanto emerge in atti si ritiene che l'unica statua rimasta sia quella in possesso dell'attore dal maggio 2023 e da questi riconsegnata al Pt_1
Condominio, in persona di delegato dall'amministratore, nell'aprile 2024, come da allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. degli attori.
Gli attori, in presenza di una sola statua, non possono pretendere che la stessa sia collocata nel proprio pianerottolo, trattandosi di bene comune (del quale anche gli altri condomini potrebbero rivendicare l'uso), bensì solo che l'assemblea, allo scopo interpellata dall'amministratore, decide dell'uso di detto bene, ovvero ove collocarlo e, se del caso, la creazione di copia al fine di permetterne la collocazione su ogni pianerottolo dell'edificio, come era originariamente.
In caso l'amministratore mancasse di provvedere a ciò gli attori potranno adire l'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. trattandosi di mancata adozione di un provvedimento necessario per l'amministrazione della cosa comune.
Nel caso la domanda attorea dovesse essere, invece, intesa come volta alla rivendicazione (e alla conseguente restituzione) di una diversa statua, quella pagina 6 di 7 che ritengono detenuta dai condomini , solo questi e non il Pt_3 CP_1
sarebbero legittimati passivi rispetto alla relativa azione.
In conclusione, essendo allo stato la statua di cui si controverte, rientrata nella materiale disponibilità del le domande attoree, ivi compresa CP_1
quella risarcitoria (peraltro carente di prova, quantomeno sul valore del bene),
debbono essere rigettate.
V. Quanto alle spese di lite, la particolarità della questione oggetto di giudizio e la circostanza che la statua sia rientrata nella disponibilità, prima degli attori e poi del Condominio, successivamente all'instaurazione del presente procedimento, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 27/12/2025
Il Giudice applicato
EL ON
pagina 7 di 7