Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 03/02/2026, n. 31
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Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dei criteri di calcolo dell'indebito

    La Corte ha ritenuto corretto il criterio di calcolo utilizzato dall'INPS, basato sull'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, che prevede la considerazione dei redditi dell'anno precedente per le prestazioni già in godimento.

  • Rigettato
    Irripetibilità dell'indebito per buona fede

    La Corte ha escluso l'applicabilità della normativa sull'irripetibilità dell'indebito, in quanto l'operato dell'INPS è risultato corretto e non imputabile a errore o ritardo dell'Ente, e ha evidenziato la provvisorietà delle liquidazioni automatizzate.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di restituzione

    La domanda di restituzione è stata respinta in quanto la domanda principale di annullamento del provvedimento di recupero è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 03/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 31
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo