Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 03/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n.31/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell’art.
151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32351 del registro di Segreteria promosso da C. F. S., omissis rappresentata e difesa dall’avv. IA CA De SA (c.f.: [...]) e dall’avv. Laura Ferrara (c.f.: [...]), ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: mariaenrica.desalvo@ordineavvocatipadova.it;
CONTRO
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo AG (c.f. [...]– PEC:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;
Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l’Avv. Stefano Costan Davara, giusta delega scritta dell’Avv.
De SA IA CA, per la ricorrente e l’Avv. Angelo AG per INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 la sig.ra C. F. S. rappresentava di essere divenuta titolare di pensione di reversibilità ordinaria, liquidata in via definitiva con provvedimento del 7/10/2020, a decorrere dal giugno 2020, a seguito del decesso del coniuge D. M. P..
Con provvedimento del 21/10/2022, l’INPS comunicava alla ricorrente la sussistenza di un indebito sulla pensione ai superstiti n. 10022109 – Gestione Dipendenti Pubblici – per l’importo di euro 9.688,20, da recuperarsi con trattenute sulla pensione per n. 20 rate mensili, derivante dal presunto superamento del limite di cumulabilità dei redditi di cui all’art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 (tabella F) per il periodo 01/06/2020-31/12/2020.
In data 30/11/2022, quindi, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico, evidenziando l’erroneità dei conteggi effettuati dall’Istituto, avendo lo stesso considerato sia il reddito percepito nell’anno 2019 che il reddito da pensione relativo all’annualità 2020, in violazione di quanto previsto dal messaggio ER dell’INPS n. 5178 del 05/08/2015.
Con delibera n. 24 del 26/09/2023, il Comitato di Vigilanza respingeva il ricorso, ritenendo che la fattispecie fosse diversa da quella oggetto del predetto messaggio ER, e confermava il provvedimento impugnato anche a seguito della valutazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria.
Sosteneva, quindi, la ricorrente che l’INPS avesse erroneamente applicato i criteri previsti dall’art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/08, conv. dalla L. n. 14/09, per l’accertamento delle condizioni reddituali ai fini dei limiti del cumulo tra trattamento pensionistico indiretto e altri redditi, avendo tenuto conto sia del reddito da pensione diretta conseguito nel 2020 che dei redditi diversi da quello da pensione dalla stessa percepiti nell’anno precedente, determinandosi in tal modo un illegittimo incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame.
Ritenuti applicabili alla fattispecie i criteri previsti dal messaggio ER n. 5178 pubblicato dall’INPS il 05/08/2015, secondo il quale, ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito, non dovevano essere sommati i redditi dell’anno precedente con quelli dell’anno in corso, la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di recupero dell’INPS e, per l’effetto, di accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, l’irripetibilità dell’indebito ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989, così come integrato dall’art. 13 della legge n.
412/1991, stante la sua buona fede, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme trattenute, con vittoria delle spese di lite.
II. Con memoria in data 09/07/2025 si è costituito in giudizio l’INPS, affermando la correttezza del proprio operato, considerato che l’indebito, emerso in sede di verifica della misura delle prestazioni legate al reddito per l’anno 2020, a seguito di elaborazione avvenuta in modo automatizzato a livello centrale, era stato determinato facendo applicazione dei criteri esplicitati nel messaggio ER n. 2931 del 2022 e, quindi, tenendo conto, ai fini del cumulo con la pensione di reversibilità, dei redditi diversi da pensione dichiarati all’Agenzia delle Entrate nell’anno 2019, pari ad € 30.226,00, e dei redditi pensionistici nell’anno 2020, relativi alla sola pensione diretta, pari ad € 14.917,00.
Ha escluso l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge n.
207/2008, come precisati nel messaggio INPS 5178 del 2015, in quanto tale disposizione si riferisce a situazioni diverse da quella oggetto del presente ricorso, ossia alle ipotesi in cui i titolari di prestazione collegata al reddito già in godimento o i coniugi degli stessi cessino l’attività lavorativa per acquisire la pensione.
Quanto alle norme invocate dalla ricorrente - al fine di ritenere irripetibile l’indebito in considerazione della buona fede della stessa - ne ha negato l’applicabilità alla fattispecie in esame, anche in considerazione di quanto affermato dalla sentenza n. 4/QM/2008 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
Richiamato un precedente di questa Sezione (n. 93/2021) favorevole alla tesi prospettata, ha concluso per il rigetto del ricorso e delle domande tutte di controparte, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite, oltre agli accessori di legge.
III. All’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, con ordinanza n. 20/2025, è stato disposto il deposito da parte dell’INPS di un prospetto dimostrativo del conteggio effettuato e delle voci reddituali e/o di pensione prese a base di calcolo per la determinazione dell’indebito, nonché il deposito da parte della ricorrente delle CU e delle dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità 2019 e 2020. Con il medesimo provvedimento è stata anche fissata l’udienza del 15 dicembre 2025 per la discussione del giudizio, con termine per note fino a 10 giorni prima di tale data.
IV. In data 13 ottobre 2025, il patrocinio della ricorrente ha depositato: CU2020 relativo ai redditi di pensione dell’anno 2019, CU2021 relativo ai redditi di pensione dell’anno 2020, Unico2020 relativo ai redditi 2019 e Unico2021 relativo ai redditi 2020.
V. In data 21 ottobre 2025, l’INPS ha depositato la nota dell’Inps di Padova datata 14/10/2025.
VI. Con note autorizzate depositate in data 4 dicembre 2025, la difesa della ricorrente ha ribadito l’erroneità della modalità di calcolo utilizzata dall’INPS, sostenendo che l’accertamento dei requisiti costitutivi della prestazione debba avvenire con riferimento all’anno di erogazione della prestazione ai sensi dell’art. 35, comma 9, D.L. n. 207/2008 (al riguardo ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione). Ha insistito, quindi, per l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
VII. Con note autorizzate depositate in data 5 dicembre 2025, l’INPS, nel riportarsi al contenuto della memoria di costituzione in giudizio e della nota della sede Inps di Padova del 14/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge. Ha allegato le certificazioni CU 2020 (redditi 2019)
e CU 2021 (redditi 2021), precisando che la documentazione prodotta dalla ricorrente non era completa, mancando la specificazione dei redditi percepiti a titolo di pensione di reversibilità.
VIII. All’odierna udienza, le parti hanno richiamato le difese in atti e le conclusioni ivi rassegnate, come da verbale. La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’accertamento della sussistenza di un indebito pensionistico, contestato dall’INPS con provvedimento del 21/10/2022 e determinato dal presunto superamento dei limiti di cumulabilità di cui all’art. 41, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n.
335, a mente del quale: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F”.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato nei termini che seguono.
2.1. Nella fattispecie in esame viene in rilievo la previsione contenuta nell’art. 35, commi 8 e 9, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, secondo la quale: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. 9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Dal tenore letterale delle predette disposizioni emerge la regola generale secondo la quale quando si tratta di procedere alla liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nell’anno solare precedente. Costituiscono un’eccezione i redditi relativi a prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati: in tal caso, infatti, assume rilievo il reddito percepito nello stesso anno di erogazione della prestazione collegata al reddito (comma 8). Quando, invece, si procede alla “prima liquidazione” delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito deve farsi riferimento ai redditi relativi all’anno in corso, seppur dichiarati dal beneficiario in via meramente presuntiva (comma 9).
Il suddetto art. 35, dunque, distingue le situazioni in cui la verifica reddituale debba essere fatta al momento del primo riconoscimento della prestazione collegata al reddito dall’ipotesi in cui, invece, tale verifica sia funzionale alla conferma di una prestazione già in pagamento, disciplinando, in tale ultimo caso, i criteri in base ai quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito. Tale verifica viene effettuata, dunque, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), prendendo in considerazione sia i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno, sia i redditi, diversi dai primi, percepiti nell’anno precedente.
2.2. Tanto considerato in via generale, questo Giudice rileva che nel caso di specie la formazione dell’indebito, oggetto della richiesta di restituzione dell’INPS, scaturisce dalla rideterminazione dell’importo della pensione di reversibilità in godimento (già conferita con atto n. PD0962020000388 e liquidata a decorrere dall’01.06.2020, come comunicato all’interessata in data 7.10.2020), effettuata dall’Istituto previdenziale in applicazione dei criteri enunciati dall’art. 35, comma 8, della L. n. 335/1995.
Come si evince dal contenuto del provvedimento adottato dall’INPS, infatti, all’esito della verifica reddituale compiuta dallo stesso Istituto ai fini della determinazione della misura della pensione di reversibilità per l’anno 2020, è emerso che gli importi per redditi di natura non pensionistica conseguiti nell’anno precedente (2019), pari a euro 30.226 (dichiarati all’Agenzia delle entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2020), e i redditi da pensione percepiti nella stessa annualità di decorrenza del trattamento di reversibilità (2020), pari a euro 14.917, hanno superato il limite previsto dalla Tabella F annessa alla L. n. 335/1995
(art. 41, comma 1) e ciò ha comportato la percezione da parte dell’interessata di somme non dovute, per un importo complessivo di euro 9.668,20.
Orbene, il criterio di calcolo utilizzato dall’INPS è chiaramente posto, senza che possano sorgere problemi di natura ermeneutica, dall’art. 35 del D.L. n. 207/2008, così come modificato dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. n 122/2010, più sopra riportato, a mente del quale per i redditi risultanti dal casellario delle pensioni debbono essere presi in considerazione i redditi dell’anno in corso, mentre per tutti gli altri (da lavoro dipendente o assimilati, o diversi da questi ultimi) si fa riferimento a quelli oggetto di dichiarazione (fiscale) per l’anno precedente (cfr., in questo senso, per fattispecie analoga, Sez. giur. Veneto, sent. n. 93/2021).
Il diverso riferimento temporale per l’individuazione dei redditi da computare ai fini del cumulo con il trattamento ai superstiti, infatti, oltre ad essere conforme al tenore letterale della normativa sopra richiamata, corrisponde alla ratio di commisurare la valutazione del rispetto dei limiti di cumulabilità delle prestazioni a redditi certi, in quanto solo l’ancoraggio a dati non meramente presunti consente di erogare trattamenti previdenziali effettivamente adeguati alle necessità economiche del percipiente, potendo i relativi redditi subire variazioni anche significative, non prevedibili a priori, nel corso dell’anno (cfr. Cdc, Sez. I centrale d’appello, sent. 293/2023; Sez. giur. Lazio, sent. n. 286/2024; Sez. Lombardia, sent. n. 212/2020).
Alla luce di tali considerazioni l’operato dell’Istituto appare corretto, tanto più se si considera che, come chiarito da parte resistente, l’indebito oggetto di contestazione si è formato per il fatto che al momento della prima liquidazione della pensione di reversibilità è stato inserito nella banca dati il solo reddito da pensione diretta per l’anno 2020, pari ad euro 14.917,00, corrispondente al valore dichiarato dall’interessata nella domanda di pensione. Pertanto, non essendo ancora disponibili i dati reddituali oggetto di formale dichiarazione per l’anno precedente, la prima liquidazione non poteva che avvenire sulla base di dati meramente presuntivi, da sottoporre a successiva verifica.
2.3. Non è condivisibile, d’altro canto, l’assunto della ricorrente che sostiene la contestualità dell’annualità di riferimento dei redditi con quella di decorrenza della prestazione ai sensi dell’art. 35, comma 9, del citato D.L. n. 207/2008, in quanto, come già chiarito, non si tratta della prima liquidazione di una prestazione collegata al reddito, in cui il reddito di riferimento è, appunto, quello dell’anno in corso alla presentazione della domanda amministrativa “determinato in via presuntiva”. La giurisprudenza cui fa riferimento parte ricorrente è, infatti, chiaramente riferibile alla diversa ipotesi di una prestazione assistenziale in prima liquidazione o, comunque, erogata sulla base della previgente formulazione dell’art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008 e non appare direttamente applicabile al caso che qui ci occupa, riguardante la rideterminazione di una prestazione previdenziale (pensione di reversibilità) già in corso, per la quale si rende necessaria la certezza dei dati reddituali.
Ne consegue che, conformemente al disposto normativo e senza alcun contrasto con i principi sopra citati, la corretta determinazione del trattamento pensionistico non poteva che essere correlata ai redditi dell’anno precedente (2019), consistenti in emolumenti percepiti in qualità di socio di società e redditi di terreni e fabbricati diversi da prima abitazione.
2.4. Tale essendo la corretta ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie in esame, non trova applicazione la normativa richiamata dalla difesa della ricorrente (art. 52 della L. n.
88/1989, come integrato dall’art. 13 della L. n. 412/1991) che presuppone pur sempre un errore o un ritardo imputabili all’Ente erogatore, non ravvisabili nel caso in esame.
Va, piuttosto, applicata, come sottolineato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (n.
4/2008/QM), la normativa di cui all’art. 9 della L. 7 agosto 1985, n. 428 e all’art. 5 del d.P.R.
8 luglio 1986, n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l’azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte, stante la necessità di “tempi tecnici” per l’effettiva acquisizione e per l’immissione nei circuiti di dati reddituali prodotti (art. 9, comma 2, legge n. 428/85: “Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”; art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/86: “Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l’azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”).
Neppure può trovare spazio, alla luce delle considerazioni che precedono, l’invocata buona fede della percipiente, sia in ragione della provvisorietà del trattamento, sia a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere al recupero di un indebito pensionistico, posto che il provvedimento di rideterminazione della pensione di reversibilità è stato disposto dall’INPS a seguito della necessaria verifica dei dati reddituali meramente dichiarati dalla ricorrente nella relativa domanda, non appena sono stati resi disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate quelli effettivamente percepiti e dichiarati a fini fiscali.
2.5. Ne consegue che la condotta amministrativa dell’Istituto previdenziale, oltre che essere fondata sul tenore letterale e sulla corretta interpretazione delle disposizioni citate, non ha nemmeno determinato alcun artificioso incremento dei redditi, non ponendosi in contrasto con il messaggio INPS n. 1578 del 5 agosto 2015, che ha escluso la possibilità di sommare i redditi di anni diversi, ai fini della valutazione dei predetti limiti, limitatamente all’ipotesi in cui il titolare di prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l’attività lavorativa per acquisire la pensione, situazione completamente diversa da quella oggetto dell’atto introduttivo del presente giudizio.
3. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso si appalesa dunque infondato e, come tale, va rigettato.
4. Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità delle controversie previdenziali.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità del caso e della novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Elisa Borelli
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 03/02/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)