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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/02/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16564/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta Napoliello Presidente dott.ssa Paola Cesaroni Giudice dott. Giuseppe Marseglia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16564/2019, vertente tra:
in persona Controparte_1
del Curatore fallimentare, con il patrocinio dell'avv. Pasqualinda Ippedico del Foro di
Trani e con elezione di domicilio in Ruvo di Puglia al Corso Carafa n. 45 presso lo studio del difensore giusta procura speciale in atti;
-ATTRICE- contro
, in atti generalizzato, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Ruccia e CP_2
con elezione di domicilio in Bari alla Via Roberto da Bari n. 119 presso lo studio del difensore giusta procura speciale in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.06.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(fallimento dichiarato dal Tribunale di Trani con la sentenza n.
[...]
53/2016) ha convenuto in giudizio , in qualità di amministratore unico CP_2
della società negli anni 2012, 2013, 2014 e fino al 29.12.2015 (data in cui la società veniva posta in liquidazione), chiedendo la condanna dello stesso ai sensi degli artt. 146
L.F. e 2476 c.c. al risarcimento dei danni causati dalle sue condotte commissive nello svolgimento della carica ricoperta e che avevano comportato un depauperamento del patrimonio sociale, quantificati in € 3.139.341,05 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese processuali.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 6.07.2011 era stato comunicato agli intervenuti che i soci DZH s.r.l., , , CP_2 Parte_2 Parte_3
avevano effettuato in favore della società finanziamenti in conto futuro Parte_4
aumento di capitale che al 31.12.2010 ammontavano a complessivi € 3.884.955,99;
- pertanto, si era deliberato di convertire e cristallizzare tali finanziamenti in aumento di capitale con impegno a formalizzare e stipulare il relativo atto notarile entro il
31.12.2011;
- tuttavia, dall'esame della documentazione contabile e bancaria della società è emerso che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 l'amministratore unico aveva proceduto, con numerose operazioni di bonifico ed emissione di assegni circolari, tutte dettagliatamente indicate e ricostruite, a rimborsare ai predetti soggetti i finanziamenti citati a verbale per la complessiva somma di e 3.139.341,05;
- detti cospicui esborsi avevano gravemente compromesso l'integrità del patrimonio sociale, tanto che nell'ottobre 2016 era intervenuto il fallimento della società;
pagina 2 di 6 - appariva evidente l'intento fraudolento sotteso alle suddette operazioni, in quanto lo era anche Presidente del c.d.a. della DZH s.r.l., holding poi divenuta socio unico CP_2
della e la cui compagine sociale è costituita sempre dai fratelli . CP_1 CP_2
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 27.10.2020, CP_2
contestando preliminarmente la qualificazione giuridica della domanda a suo avviso rientrante esclusivamente nell'ambito applicativo dell'art. 2394 c.c. e conseguentemente già prescritta, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti poiché infondate e non provate, il tutto con vittoria di spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti ed è stata rimessa in decisione sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/--------------------------/
L'eccezione preliminare di prescrizione proposta dal convenuto, peraltro apparentemente solo in via subordinata, non potrà essere scrutinata in quanto tardiva, essendo avvenuta la costituzione dello oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 CP_2
c.p.c. in data 27.10.2020 a fronte di una prima udienza indicata in citazione al
15.04.2020 e poi differita d'ufficio al 28.10.2020.
Ciò premesso, la proposta domanda può trovare accoglimento, nei termini di seguito esposti.
La giurisprudenza di legittimità, da cui questo Collegio non ravvisa obiettive ragioni per discostarsi, ha ormai da tempo ribadito che pur in mancanza di una norma analoga all'art. 2394-bis c.c. dettata per le S.p.a., anche il curatore di una S.r.l. fallita possa esercitare le azioni di responsabilità di cui all'art. 146 L.F. (si veda Cass., S.U., n.
1641/2017 e successive pronunzie conformi ed in particolare Cass. civ., n. 25610/2018 secondo cui “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori
pagina 3 di 6 di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti
eseguiti in violazione della "par condicio creditorum").
Inoltre, anche prima della novella di cui all'art. 378 D.Lgs. n. 14/2019 (che ha introdotto il comma 7 dell'art. 2476 c.c.) la disciplina di cui agli artt. 2394 e 2395 c.c. era ritenuta analogicamente applicabile anche alle S.r.l. (arg. da Cass. civ., n. 23452/2019).
Non può poi non ribadirsi in senso adesivo anche l'ulteriore principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di
conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova
positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.” (si veda
Cass. civ., n. 2975/2020).
Orbene, così ricostruito il quadro di riferimento, dall'esame delle risultanze processuali appare con evidenza che:
- il convenuto non ha contestato di aver effettuato negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 i pagamenti in favore dei soci (taluni nelle more poi usciti dalla compagine sociale) a titolo di rimborso dei finanziamenti che, per espressa deliberazione assembleare,
dovevano considerarsi in conto futuro aumento di capitale;
- peraltro, detti pagamenti, per l'importo complessivo di € 3.139.341,05, sono stati puntualmente comprovati da parte attrice con il deposito della relativa documentazione bancaria;
- lo si è limitato a sostenere che detta condotta non avrebbe violato la regola CP_2
generale della postergazione stabilita dall'art. 2467 c.c. (e che secondo la Suprema
Corte integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, si veda da ultimo Cass. civ., n. 15196/2024) poiché a suo avviso quando i finanziamenti poi rimborsati erano stati effettuati la società non si trovava in una situazione pagina 4 di 6 finanziaria di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, e tuttavia non ha poi fornito alcun concreto elemento (come sarebbe stato suo onere in ossequio ai criteri di riparto di cui all'art. 2697 c.c.) anche indiziario a supporto di tali asserzioni;
- di contro, dall'esame dei bilanci al 31.12.2022 e 31.12.2023, in cui già erano stati effettuati cospicui rimborsi, si evince che gli esercizi erano stati chiusi con una perdita rispettivamente di € 171.327,00 ed € 110.199,00.
- del pari non contestata è la circostanza che , , CP_2 Parte_4
e siano tra loro fratelli nonché soci della Parte_3 Parte_2
DZH s.r.l., poi divenuta socio unico della Parte_1
- sul piano causale, attesa la rilevanza delle somme restituite, appare evidente che dette operazioni poste in essere dall'amministratore integrino una ipotesi di mala gestio in violazione anche del generale dovere di diligenza previsto dall'art. 2476 c.c., avendo irrimediabilmente compromesso l'integrità del patrimonio sociale, non a caso gli ultimi pagamenti risalgono a marzo 2015 e ad ottobre 2016 ne è stato dichiarato il fallimento con conseguente pregiudizio anche per i creditori sociali.
Il danno non potrà che essere quantificato in misura pari agli importi oggetto degli indebiti rimborsi, anche perché nessuna contestazione specifica è stata avanzata dal convenuto in ordine agli aspetti risarcitori e non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2486
c.c. (sulla natura dell'azione del curatore in caso di restituzione dei rimborsi in violazione dell'art. 2467 c.c. si rinvia a Cass. civ., n. 15196/2024).
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come meglio indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 2 applicando i valori medi in relazione allo scaglione individuato sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 16564/2019 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1. accoglie la domanda e, per l'effetto condanna al pagamento in CP_2
favore della in motivazione, per Parte_1
le ragioni di cui in motivazione, della somma di 3.139.341,05 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna a a rimborsare alla curatela attrice le spese legali, che si CP_2
liquidano in complessivi € 25.837,00 di cui € 22.457,00 per compensi professionali ed € 3.380,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024
Il Giudice Relatore dott. Giuseppe Marseglia Il Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta Napoliello Presidente dott.ssa Paola Cesaroni Giudice dott. Giuseppe Marseglia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16564/2019, vertente tra:
in persona Controparte_1
del Curatore fallimentare, con il patrocinio dell'avv. Pasqualinda Ippedico del Foro di
Trani e con elezione di domicilio in Ruvo di Puglia al Corso Carafa n. 45 presso lo studio del difensore giusta procura speciale in atti;
-ATTRICE- contro
, in atti generalizzato, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Ruccia e CP_2
con elezione di domicilio in Bari alla Via Roberto da Bari n. 119 presso lo studio del difensore giusta procura speciale in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.06.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(fallimento dichiarato dal Tribunale di Trani con la sentenza n.
[...]
53/2016) ha convenuto in giudizio , in qualità di amministratore unico CP_2
della società negli anni 2012, 2013, 2014 e fino al 29.12.2015 (data in cui la società veniva posta in liquidazione), chiedendo la condanna dello stesso ai sensi degli artt. 146
L.F. e 2476 c.c. al risarcimento dei danni causati dalle sue condotte commissive nello svolgimento della carica ricoperta e che avevano comportato un depauperamento del patrimonio sociale, quantificati in € 3.139.341,05 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese processuali.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 6.07.2011 era stato comunicato agli intervenuti che i soci DZH s.r.l., , , CP_2 Parte_2 Parte_3
avevano effettuato in favore della società finanziamenti in conto futuro Parte_4
aumento di capitale che al 31.12.2010 ammontavano a complessivi € 3.884.955,99;
- pertanto, si era deliberato di convertire e cristallizzare tali finanziamenti in aumento di capitale con impegno a formalizzare e stipulare il relativo atto notarile entro il
31.12.2011;
- tuttavia, dall'esame della documentazione contabile e bancaria della società è emerso che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 l'amministratore unico aveva proceduto, con numerose operazioni di bonifico ed emissione di assegni circolari, tutte dettagliatamente indicate e ricostruite, a rimborsare ai predetti soggetti i finanziamenti citati a verbale per la complessiva somma di e 3.139.341,05;
- detti cospicui esborsi avevano gravemente compromesso l'integrità del patrimonio sociale, tanto che nell'ottobre 2016 era intervenuto il fallimento della società;
pagina 2 di 6 - appariva evidente l'intento fraudolento sotteso alle suddette operazioni, in quanto lo era anche Presidente del c.d.a. della DZH s.r.l., holding poi divenuta socio unico CP_2
della e la cui compagine sociale è costituita sempre dai fratelli . CP_1 CP_2
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 27.10.2020, CP_2
contestando preliminarmente la qualificazione giuridica della domanda a suo avviso rientrante esclusivamente nell'ambito applicativo dell'art. 2394 c.c. e conseguentemente già prescritta, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti poiché infondate e non provate, il tutto con vittoria di spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti ed è stata rimessa in decisione sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/--------------------------/
L'eccezione preliminare di prescrizione proposta dal convenuto, peraltro apparentemente solo in via subordinata, non potrà essere scrutinata in quanto tardiva, essendo avvenuta la costituzione dello oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 CP_2
c.p.c. in data 27.10.2020 a fronte di una prima udienza indicata in citazione al
15.04.2020 e poi differita d'ufficio al 28.10.2020.
Ciò premesso, la proposta domanda può trovare accoglimento, nei termini di seguito esposti.
La giurisprudenza di legittimità, da cui questo Collegio non ravvisa obiettive ragioni per discostarsi, ha ormai da tempo ribadito che pur in mancanza di una norma analoga all'art. 2394-bis c.c. dettata per le S.p.a., anche il curatore di una S.r.l. fallita possa esercitare le azioni di responsabilità di cui all'art. 146 L.F. (si veda Cass., S.U., n.
1641/2017 e successive pronunzie conformi ed in particolare Cass. civ., n. 25610/2018 secondo cui “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori
pagina 3 di 6 di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti
eseguiti in violazione della "par condicio creditorum").
Inoltre, anche prima della novella di cui all'art. 378 D.Lgs. n. 14/2019 (che ha introdotto il comma 7 dell'art. 2476 c.c.) la disciplina di cui agli artt. 2394 e 2395 c.c. era ritenuta analogicamente applicabile anche alle S.r.l. (arg. da Cass. civ., n. 23452/2019).
Non può poi non ribadirsi in senso adesivo anche l'ulteriore principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di
conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova
positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.” (si veda
Cass. civ., n. 2975/2020).
Orbene, così ricostruito il quadro di riferimento, dall'esame delle risultanze processuali appare con evidenza che:
- il convenuto non ha contestato di aver effettuato negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 i pagamenti in favore dei soci (taluni nelle more poi usciti dalla compagine sociale) a titolo di rimborso dei finanziamenti che, per espressa deliberazione assembleare,
dovevano considerarsi in conto futuro aumento di capitale;
- peraltro, detti pagamenti, per l'importo complessivo di € 3.139.341,05, sono stati puntualmente comprovati da parte attrice con il deposito della relativa documentazione bancaria;
- lo si è limitato a sostenere che detta condotta non avrebbe violato la regola CP_2
generale della postergazione stabilita dall'art. 2467 c.c. (e che secondo la Suprema
Corte integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, si veda da ultimo Cass. civ., n. 15196/2024) poiché a suo avviso quando i finanziamenti poi rimborsati erano stati effettuati la società non si trovava in una situazione pagina 4 di 6 finanziaria di squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, e tuttavia non ha poi fornito alcun concreto elemento (come sarebbe stato suo onere in ossequio ai criteri di riparto di cui all'art. 2697 c.c.) anche indiziario a supporto di tali asserzioni;
- di contro, dall'esame dei bilanci al 31.12.2022 e 31.12.2023, in cui già erano stati effettuati cospicui rimborsi, si evince che gli esercizi erano stati chiusi con una perdita rispettivamente di € 171.327,00 ed € 110.199,00.
- del pari non contestata è la circostanza che , , CP_2 Parte_4
e siano tra loro fratelli nonché soci della Parte_3 Parte_2
DZH s.r.l., poi divenuta socio unico della Parte_1
- sul piano causale, attesa la rilevanza delle somme restituite, appare evidente che dette operazioni poste in essere dall'amministratore integrino una ipotesi di mala gestio in violazione anche del generale dovere di diligenza previsto dall'art. 2476 c.c., avendo irrimediabilmente compromesso l'integrità del patrimonio sociale, non a caso gli ultimi pagamenti risalgono a marzo 2015 e ad ottobre 2016 ne è stato dichiarato il fallimento con conseguente pregiudizio anche per i creditori sociali.
Il danno non potrà che essere quantificato in misura pari agli importi oggetto degli indebiti rimborsi, anche perché nessuna contestazione specifica è stata avanzata dal convenuto in ordine agli aspetti risarcitori e non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2486
c.c. (sulla natura dell'azione del curatore in caso di restituzione dei rimborsi in violazione dell'art. 2467 c.c. si rinvia a Cass. civ., n. 15196/2024).
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come meglio indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 2 applicando i valori medi in relazione allo scaglione individuato sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 16564/2019 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1. accoglie la domanda e, per l'effetto condanna al pagamento in CP_2
favore della in motivazione, per Parte_1
le ragioni di cui in motivazione, della somma di 3.139.341,05 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna a a rimborsare alla curatela attrice le spese legali, che si CP_2
liquidano in complessivi € 25.837,00 di cui € 22.457,00 per compensi professionali ed € 3.380,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024
Il Giudice Relatore dott. Giuseppe Marseglia Il Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello
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