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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 7245/2025 R.G.
All'udienza del 14.10.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA PE viene chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 sono presenti: per l'Avvocatura dello Stato, il procuratore dello Stato Emanuele Florio;
l'avv. Pietro Carinzio, in sostituzione dell'avv. Giuseppe CO, per il convenuto.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando le conclusioni adottate in precedenza. Chiedono che la causa sia decisa dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA PE - G.O.T.
1 Alle ore 17.00, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c.
IA PE G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo – Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa IA
PE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, posta in deliberazione e decisa il 14.10.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. e avente ad oggetto “rapporti condominiali”
TRA
(cod. fisc. , in persona del Ministro Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – presso i cui uffici distrettuali di è ope legis domiciliato (domicilio digitale: CP_1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
CO (domicilio digitale: ), che lo rappresenta e difende per procura ad Email_2 litem in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Fatti controversi
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13.6.2025 e notificato il 23.6.2025, il nel convenire in giudizio inn\anzi al Tribunale di Palermo il Parte_2
[d'ora in avanti anche solo il ] Controparte_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1474/2025 reso nel proced. N. 3309/2025 R.G. dal
Tribunale di Palermo il 5.5.2025, notificato il 7.5.2025, chiedendo la revoca del D.I., previa sua sospensione ex art. 649 c.p.c., adducendo nello specifico il suo difetto di legittimazione passiva, o comunque la sua carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 23.9.2025, il contestava CP_1
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti. Indi,
2 all'esito di trattative, le parti allegavano di avere transatto la lite e all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.10.2025, concludevano perché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di lite.
2.- Merito della lite.
Conformemente alla richiesta formulata dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendosi all'evidenza venuta a concretizzare un'ipotesi di caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n.
18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione di essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del D.I. opposto.
L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato infatti alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza: ne inferisce, che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
3.- Spese.
Le spese di lite, giusti accordi intervenuti in tal senso, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il D.I. n. 1474/2025 reso tra le parti dal Tribunale di Palermo il 5.5.2025 nel proced. N.
3309/2025 R.G.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palermo, li 14.10.2025
IA PE – G.O.T.
3
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 7245/2025 R.G.
All'udienza del 14.10.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA PE viene chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 sono presenti: per l'Avvocatura dello Stato, il procuratore dello Stato Emanuele Florio;
l'avv. Pietro Carinzio, in sostituzione dell'avv. Giuseppe CO, per il convenuto.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando le conclusioni adottate in precedenza. Chiedono che la causa sia decisa dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA PE - G.O.T.
1 Alle ore 17.00, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c.
IA PE G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo – Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa IA
PE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, posta in deliberazione e decisa il 14.10.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. e avente ad oggetto “rapporti condominiali”
TRA
(cod. fisc. , in persona del Ministro Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – presso i cui uffici distrettuali di è ope legis domiciliato (domicilio digitale: CP_1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
CO (domicilio digitale: ), che lo rappresenta e difende per procura ad Email_2 litem in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Fatti controversi
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13.6.2025 e notificato il 23.6.2025, il nel convenire in giudizio inn\anzi al Tribunale di Palermo il Parte_2
[d'ora in avanti anche solo il ] Controparte_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1474/2025 reso nel proced. N. 3309/2025 R.G. dal
Tribunale di Palermo il 5.5.2025, notificato il 7.5.2025, chiedendo la revoca del D.I., previa sua sospensione ex art. 649 c.p.c., adducendo nello specifico il suo difetto di legittimazione passiva, o comunque la sua carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 23.9.2025, il contestava CP_1
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti. Indi,
2 all'esito di trattative, le parti allegavano di avere transatto la lite e all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.10.2025, concludevano perché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di lite.
2.- Merito della lite.
Conformemente alla richiesta formulata dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendosi all'evidenza venuta a concretizzare un'ipotesi di caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n.
18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione di essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del D.I. opposto.
L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato infatti alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza: ne inferisce, che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
3.- Spese.
Le spese di lite, giusti accordi intervenuti in tal senso, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il D.I. n. 1474/2025 reso tra le parti dal Tribunale di Palermo il 5.5.2025 nel proced. N.
3309/2025 R.G.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palermo, li 14.10.2025
IA PE – G.O.T.
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