TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11078 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19085/2023 R.G. promossa
DA
, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale “ ”, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Maria Francesca Soriano e Michele De Zio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 24 in virtù di procura in calce al ricorso
Opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio Per_1
di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29
Opposto
NONCHE' CONTRO cartolarizzazione dei crediti , in persona del Controparte_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore Conclusioni: come in atti
Oggetto: Opposizione ad avviso addebito contributi previdenziali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 9.06.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha impugnato l'avviso di addebito Parte_1
dell' n. 397 2023 00009531 71 000, contenente la richiesta di contributi CP_3
a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2015 in base al maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento
TK501R700172/2021 del 15.09.2021.
Ha sostenuto la prescrizione e l'infondatezza della pretesa contributiva, basata su un accertamento fiscale, per il quale pendeva appello dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
2. Si è costituito in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto e CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il giudizio, dapprima sospeso per la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, è stato successivamente riassunto con ricorso del 5.11.2024.
Con note del 3.10.2025 il ricorrente ha puntualizzato quanto segue:
-che entrambi gli atti presupposti dai quali origina la pretesa dell' sono CP_3
venuti meno e, conseguentemente, l'Avviso di addebito deve considerarsi come privo di ogni fondamento essendone venuto meno il presupposto impositivo;
-che, in particolare, l'avviso di accertamento n. M17150008390U del
16.12.2020 è stato annullato dalla in via di Parte_2
autotutela e la di Roma, con sentenza n. 5652/2022 Controparte_4
(passata in giudicato), ha, pertanto, dichiarato cessata la materia del contendere;
-che di conseguenza l'avviso di accertamento n. TK501R700172/2021, per effetto dell'annullamento dell'atto presupposto, è venuto meno;
2 -di aver inoltre presentato, per l'anzidetto avviso di Accertamento, domanda di definizione agevolata nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Lazio (RGA n. 2602/2023), la quale, con sentenza n.
5152/2024 del 6.8.2024, riconosciuta l'intervenuta definizione delle liti, ha dichiarato l'estinzione del processo;
-che infine ed in via subordinata la pretesa dell' è inevitabilmente CP_3
prescritta.
4. La causa, di natura documentale, all'udienza del 15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Parte opponente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio della
Società di cartolarizzazione dei crediti , in quanto la controversia in esame CP_3
ha ad oggetto crediti maturati ed accertati in epoca successiva al 1° gennaio
2006, non oggetto pertanto di cessione.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sotto il profilo della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
Al riguardo si osserva che la definizione agevolata della controversia, della quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dato atto dichiarando l'estinzione del processo di appello avverso la sentenza n.
11260/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, non incide sul contenuto dell'atto di accertamento presupposto, né può avere l'effetto di escludere il debito contributivo o, in subordine, di ridurlo in misura corrispondente a quella dell'imposta versata per effetto della definizione agevolata.
Al proposito si richiama recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
11157/2025, per la quale “(…) la definizione concordata della lite fiscale
3 persegue l'esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Tale atto conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali, in particolare nel calcolo dei contributi a percentuale sul CP_3
maggior reddito (Cass. nr. 21541 del 2019;Cass. nr. 23301 del 2019).
7. Il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono, però, essere impediti dalla resistenza dell'obbligato e, pertanto, dall'offerta di prove di segno contrario (Cass. nr. 24774 del 2019; Cass. nn. 950 e 3386 del
2021, in motiv.). In assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell'accertamento fiscale, diventano definitivi, con ogni conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva (Cass. nr. 2474 del 2019)”.
Alla luce di tali condivisibili principi, la definizione agevolata ha il solo effetto di porre fine alla lite in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate e non anche quello di interrompere il termine di prescrizione dei contributi previdenziali derivanti dall'accertamento del maggior reddito.
I contributi de quibus, nel caso di specie, sono inevitabilmente decorsi, risalendo all'annualità 2015 ed essendo stati richiesti dall'ente previdenziale con avviso di addebito notificato in data 3.05.2023, dunque oltre il quinquennio decorrente dalla data di scadenza prevista per il versamento dei detti contributi e comprensivo altresì dei due periodi di sospensione previsti dal D.L. n. 27 del
2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Il ricorso merita pertanto accoglimento sotto il profilo della decorsa prescrizione, con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito opposto.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19085/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara l'estromissione dal giudizio della Società di cartolarizzazione dei crediti;
CP_3
-in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei contributi richiesti nell'avviso di addebito n. 397 2023 00009531 71 000, con la conseguenza che nulla è dovuto da;
Parte_1
-condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che CP_3
liquida in € 2100,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso
CU.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma lì 15 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
5