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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2203/2025 R.G. V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa AN DEIANA Presidente
dott.ssa SA ZANDA Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto avente ad oggetto la “regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale” depositato in data 25.06.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Carlo De Cesaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sassari, in viale
Umberto n.108,
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 25.06.2025, i signori Parte_1
e , premettono di essere genitori di (nato a [...] il [...]), di non Parte_2 Per_1
essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio iniziata nell'anno 2020 ed ora giunta al termine, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) disporre l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il [...], c.f. Persona_2
, ad entrambi i genitori, con collocamento principale del minore presso la C.F._3
residenza materna;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, previo Per_1
accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze del minore. In caso di disaccordo tra le parti
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto delle esigenze del minore, il martedì e il
giovedì dalle ore 16.00 quando lo prenderà dall'abitazione materna e sino alle 20.00 quando lo
riaccompagnerà sempre presso l'abitazione della madre, ed il fine settimana, secondo il principio
dell'alternanza, dal sabato dalle ore 11.00 quando lo prenderà dall'abitazione materna e sino alla
domenica alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà sempre presso l'abitazione della madre;
3) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi durante il periodo
estivo, da concordarsi preventivamente tra i genitori. Il padre potrà tenere con sé il minore altresì
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno, così come per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti
ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) disporre che il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, versi alla sig.ra Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente Parte_2
in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
5) disporre che la sig.ra , di comune accordo con il sig. , beneficerà del Parte_2 Parte_1
100% dell'Assegno Unico, e di ogni altro sussidio, in favore del figlio;
Persona_2
6) disporre la compensazione di spese, competenze ed onorari”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 23.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto Per_1
garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa AN AN
Il Giudice rel.
Dott.ssa SA ZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa AN DEIANA Presidente
dott.ssa SA ZANDA Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto avente ad oggetto la “regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale” depositato in data 25.06.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Carlo De Cesaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sassari, in viale
Umberto n.108,
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 25.06.2025, i signori Parte_1
e , premettono di essere genitori di (nato a [...] il [...]), di non Parte_2 Per_1
essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio iniziata nell'anno 2020 ed ora giunta al termine, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) disporre l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il [...], c.f. Persona_2
, ad entrambi i genitori, con collocamento principale del minore presso la C.F._3
residenza materna;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, previo Per_1
accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze del minore. In caso di disaccordo tra le parti
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto delle esigenze del minore, il martedì e il
giovedì dalle ore 16.00 quando lo prenderà dall'abitazione materna e sino alle 20.00 quando lo
riaccompagnerà sempre presso l'abitazione della madre, ed il fine settimana, secondo il principio
dell'alternanza, dal sabato dalle ore 11.00 quando lo prenderà dall'abitazione materna e sino alla
domenica alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà sempre presso l'abitazione della madre;
3) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi durante il periodo
estivo, da concordarsi preventivamente tra i genitori. Il padre potrà tenere con sé il minore altresì
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno, così come per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti
ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) disporre che il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, versi alla sig.ra Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente Parte_2
in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
5) disporre che la sig.ra , di comune accordo con il sig. , beneficerà del Parte_2 Parte_1
100% dell'Assegno Unico, e di ogni altro sussidio, in favore del figlio;
Persona_2
6) disporre la compensazione di spese, competenze ed onorari”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 23.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto Per_1
garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa AN AN
Il Giudice rel.
Dott.ssa SA ZA