TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2300/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giannetti Francesca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via
SA ST n. 3, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bortone CP_1 C.F._2
RI IZ e dall'avv. Buffardi Emiliano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Fondi, Via S. Bartolomeo 43, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. – in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, esponendo che aveva contratto matrimonio con il 22 CP_1 settembre 2001 e che dall'unione erano nati tre figli: e nel 2008 e Persona_1 Per_2 Per_3 nel 2013. I coniugi avevano fissato la dimora familiare in Fondi, in un immobile di proprietà della madre del ricorrente, arredato e rifinito con le risorse di quest'ultimo. Entrambi provvedevano alle necessità del nucleo con i rispettivi redditi: il ricorrente lavorava come operaio presso una società edile, mentre la coniuge svolgeva attività nel settore delle pulizie.
Esponeva che, a causa del carattere dispotico della moglie e dei suoi molteplici tradimenti – tra cui una relazione con un uomo dal quale aveva avuto una figlia e con cui conviveva – si era determinata una frattura irreversibile del rapporto coniugale. Nel febbraio 2016 la si CP_1 trasferiva con i figli in altra abitazione, individuata e sistemata dal ricorrente, e i genitori si accordavano per una gestione paritaria dei tempi di permanenza dei minori.
Successivamente, la moglie proponeva ricorso per separazione giudiziale, cui il ricorrente si costituiva, illustrando le ragioni della crisi. Nel 2018 la separazione veniva convertita in consensuale, con omologa delle condizioni: affidamento congiunto dei figli, collocamento prevalente presso la madre, contributo di mantenimento di €700 mensili a carico del padre, oltre alle spese straordinarie al 50%. Tale importo era stato determinato considerando che il ricorrente continuasse a percepire gli assegni familiari per l'intero nucleo.
Il ricorrente precisava che, in mancanza di tali assegni, non avrebbe potuto sostenere la somma pattuita, gravato com'era da finanziamenti contratti per esigenze familiari. Gli accordi venivano rispettati sino a quando la avviava plurimi contenziosi, assumendo atteggiamenti ostativi CP_1 nei rapporti padre-figli. Inoltre, la ex coniuge otteneva la percezione diretta degli assegni familiari e intraprendeva azioni esecutive sullo stipendio del ricorrente, riducendo drasticamente le sue risorse economiche.
Esponeva che il proprio reddito, già intaccato da trattenute e finanziamenti, si era ridotto a circa
€1.200 netti, mentre la ex coniuge aveva migliorato la propria situazione economica, riprendendo l'attività lavorativa, beneficiando del contributo del nuovo compagno e degli assegni familiari, oltre ad essere assegnataria di alloggio popolare. Il ricorrente, per contro, doveva affrontare problemi di salute che lo avevano costretto a rinunciare a ulteriori attività lavorative e a sostenere spese mediche.
pagina 2 di 8 Alla luce di tali circostanze, il ricorrente riteneva venuto meno ogni rapporto affettivo tra i coniugi e chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la revisione delle condizioni patrimoniali, con riduzione del contributo di mantenimento a €400 mensili e regolamentazione delle visite con i figli in modo libero e senza interferenze.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale Civile di Latina, previa fissazione dell'udienza presidenziale e verifica delle condizioni di legge, Voglia, contrariis rejectis: − dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fondi (LT) il
22.09.2001 tra e , iscritto nel relativo registro degli Atti Parte_1 CP_1 dello Stato Civile al n.87, Parte 2, Serie A, anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fondi di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
− disporre a carico del un contributo di mantenimento a favore esclusivo dei figli minori in Parte_1 misura non superiore ad €400,00 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia ed equità, oltre al
50%, alle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo, occorrenti per i figli stessi;
− disporre, altresì, nel senso delle più ampie possibilità di visita tra il padre ed i figli, dettando comunque un regime minino di visite;
− vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, poiché alcuna riappacificazione era mai intervenuta tra le parti sin dalla trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, omologata nel maggio 2018.
Nel merito, la resistente contestava le ricostruzioni del ricorrente, ritenendole infondate e volte a fuorviare il Giudice. Precisava che la crisi coniugale si era consolidata ben prima della sua relazione con , iniziata quando la convivenza era già cessata nel febbraio 2016. CP_2
Sosteneva che il ricorrente, con condotte omissive e dispotiche, aveva violato gli obblighi coniugali, disinteressandosi ai bisogni della moglie e dei figli, creando una distanza incolmabile.
La , al contrario, si era sempre dedicata alla cura della casa e all'assistenza dei tre figli, CP_1
Per_ tra cui , affetta da grave handicap.
Contestava inoltre che gli assegni familiari fossero stati considerati nella quantificazione del mantenimento, richiamando giurisprudenza secondo cui tali somme spettavano al genitore collocatario. Sosteneva di aver agito legittimamente per ottenere la corresponsione degli ANF e l'indennità di frequenza della figlia disabile, mai versata dal ricorrente. Negava che vi fosse stato accordo per imputare parte del mantenimento al pagamento del canone di locazione,
pagina 3 di 8 evidenziando che il ricorrente si era spesso reso inadempiente, costringendola ad azioni esecutive e a sporgere querela per violazione degli obblighi di assistenza.
Rilevava che le accuse di maltrattamenti mosse dal ricorrente erano risultate infondate, come accertato dal decreto di archiviazione del procedimento penale, che aveva evidenziato la strumentalità delle denunce e la condotta manipolatoria del padre nei confronti dei figli. Alla luce di tali elementi, insisteva per l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Quanto alle condizioni economiche, la resistente contestava il presunto depauperamento del ricorrente, rilevando che questi continuava a percepire reddito da lavoro e svolgeva attività in nero, mentre lei era disoccupata, priva di beni immobili e in attesa di trasferirsi in alloggio popolare. Chiedeva pertanto un assegno di mantenimento per i figli non inferiore a €700 mensili, oltre alle spese straordinarie e agli ANF, nonché un assegno divorzile di €200 mensili.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Fondi (LT) il CP_1 Parte_1
22/09/2001, iscritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile al n. 87, Parte 2, serie A, anno 2001, mandando alla Cancelleria per le annotazioni ed ogni altro incombente di rito, agli Uffici competenti del Comune di Fondi. 2) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori Persona_4
e alla madre, anche previa indagine
[...] Persona_5 Controparte_3 psicologica, se ritenuta necessaria dal Giudicante, stabilendo le modalità più consone per
l'esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto delle esigenze di vita, di studio e degli impegni extrascolastici dei minori . 3) Disporre a carico di un assegno Parte_1 mensile di mantenimento per i figli minori non inferiore ad euro 700,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi come da protocollo (spese mediche, libri scuola, attività sportive, gite scolastiche, doposcuola ecc.), oltre la corresponsione sempre in favore della delle somme percepite a titolo di assegni CP_1
ANF per i figli, e stabilire che l'indennità di frequenza della minore Persona_4 venga versata alla madre presso la quale la minore è collocata;
4) Disporre a carico di la corresponsione in favore di di un assegno mensile di Parte_1 CP_1 mantenimento/divorzile non inferiore ad €.200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
pagina 4 di 8 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza presidenziale del 29.04.2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “affida i minori in via esclusiva alla madre, dovendo comunque le decisioni di maggior interesse per la prole essere adottate congiuntamente dai genitori;
colloca i minori in via prevalente presso la madre;
prevede il diritto-dovere del padre di avere con sé i minori, salvi diversi accordi tra le parti, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 16 alle ore 20, a settimane alterne dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o
Pasquetta dalle ore 10 alle ore 22 nonché per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del padre
l'assegno in favore della prole di € 233,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina”. Quindi, designato il Giudice relatore, in via istruttoria si procedeva all'audizione dei minori, all'espletamento di prove orali, per interrogatorio e per testi;
veniva, altresì, dato mandato ai
Servizi Sociali competenti di prendere in carico il nucleo familiare, nonché disposte indagini di polizia tributaria a mezzo della Guardia di Finanza ed espletata consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a valutare le competenze genitoriali delle parti e all'individuazione del miglior regime di affido dei figli minori.
In esito al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per definire bonariamente le condizioni di divorzio, formulando istanza di conversione del rito da contenzioso a congiunto;
la causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 17.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti, stanti le conclusioni congiunte, del solo termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Tanto premesso, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Fondi (LT), in data 22 settembre 2001, matrimonio iscritto al Registro Atti di pagina 5 di 8 Matrimonio del Comune di Fondi (LT), al n. 87, parte II, S.A. anno 2001; risulta versato in atti, inoltre, il decreto di omologa della separazione consensuale (R.G. 5710/2017) del Tribunale di
Latina, n. 3772/2018, depositato in Cancelleria in data 14.05.2018.
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato il comportamento tenuto e le rispettive allegazioni che evidenziano una persistente ed irreversibile rottura del rapporto, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto all'accordo raggiunto tra le parti, se ne riportano di seguito le relative condizioni: “1) previsione del regime di affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_1 Per_2 entrambi di anni 17, e , di anni 12, con loro collocazione prevalente presso la dimora Per_3 materna;
2) quanto al regime di visite del genitore non collocatario, si chiede di disporre, nel rispetto dei desideri e delle diverse esigenze eventualmente dagli stessi espressi e salvo diverso accordo tra le parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e giovedi dalle ore 16.00 alle ore 21.00; prevedere altresi un fine settimana alternato, dal sabato alle ore 16.00 alle ore 21.00 della domenica;
quanto alle festività, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, secondo un criterio di alternanza con l'altro genitore;
quanto alle vacanze estive, disporre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) le parti si impegnano espressamente a favorire un progressivo e graduale ampliamento delle visite tra il padre ed i figli minori di modo da pervenire al regime minimo di frequentazione sopra detto, attivando allo stesso tempo ogni più utile percorso al fine di favorire una condivisa genitorialità nonché un programma di sostegno psicologico per la figlia anche per il Per_3 tramite dei locali Servizi Sociali;
4) previsione di un contributo di mantenimento dei minori da parte del pidre di €550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTÂT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Latina, da allegarsi alla convenzione, formandone parte;
5) il sig. presta inoltre, sin da ora, il proprio Parte_1 consenso alla richiesta ed alla diretta percezione dell'assegno unico e di ogni ulteriore eventuale provvidenza concedibile in ragione dei figli, in favore della sig.ra , nella misura CP_1 del 100%; 6) Spese di lite compensate”.
pagina 6 di 8 Ebbene, ritiene il Collegio che le stesse siano meritevoli di accoglimento, in quanto conformi all'interesse dei figli minori delle parti, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Va infatti evidenziato come l'accordo raggiunto dalle parti ricalchi fedelmente le conclusioni cui
è pervenuta la CTU, che ha individuato come soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori un regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, garantendo così stabilità e continuità affettiva in un contesto familiare percepito dai ragazzi come sicuro e protettivo. La CTU ha sottolineato l'importanza di preservare la bigenitorialità, pur nel rispetto delle diverse esigenze manifestate dai figli, e di procedere con gradualità nel riavvicinamento alla figura paterna, evitando forzature che potrebbero generare ulteriore disagio.
In tale prospettiva, il diritto di visita del padre, come proposto dalla consulente e recepito nell'accordo, risponde alla necessità di garantire ai minori tempi certi e modalità equilibrate di incontro con il padre, favorendo al contempo un progressivo ampliamento delle visite.
Significativo risulta, altresì, l'impegno delle parti ad attivare percorsi di sostegno psicologico per la figlia , che presenta maggiore fragilità emotiva, e a collaborare con i Servizi Sociali per Per_3 promuovere una genitorialità condivisa.
Tali previsioni trovano ulteriore conferma nell'ultima relazione dei Servizi Sociali versata in atti, risalente al mese di aprile 2024, che ha evidenziato la necessità di non forzare i minori nelle frequentazioni con il padre, sottolineando l'importanza di monitorare il benessere emotivo dei minori, con particolare attenzione alla situazione di . Per_3
Infine, sul piano economico, il contributo di mantenimento concordato, pari a € 550 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito integralmente dalla madre, appare proporzionato alle condizioni delle parti e idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze dei minori.
Pertanto, l'accordo, nel suo complesso, si pone in linea con le indicazioni peritali e con il superiore interesse dei minori, coniugando la tutela della loro stabilità affettiva con la necessità di ricostruire gradualmente la relazione con il padre. Tuttavia, pur recependosi integralmente l'accordo delle parti, va condiviso il suggerimento della CTU e, conseguentemente, si dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, al fine di verificare l'andamento del progetto di riavvicinamento e il benessere psicofisico dei minori, con particolare attenzione alla situazione di . Per_3
pagina 7 di 8 Infine, visto l'esito del giudizio e l'accordo intervenuto dalle parti, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
22.09.2001 a Fondi (LT), matrimonio iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Fondi al n.87, Parte II, Serie 2001, alle condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto e versato in atti il 24.03.2025, da intendersi integralmente riportato e trascritto;
- Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Fondi, anche mediante il coinvolgimento di risorse di rete esterne al servizio, quali i Consultori familiari sul territorio, proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2300/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giannetti Francesca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via
SA ST n. 3, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bortone CP_1 C.F._2
RI IZ e dall'avv. Buffardi Emiliano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Fondi, Via S. Bartolomeo 43, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. – in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, esponendo che aveva contratto matrimonio con il 22 CP_1 settembre 2001 e che dall'unione erano nati tre figli: e nel 2008 e Persona_1 Per_2 Per_3 nel 2013. I coniugi avevano fissato la dimora familiare in Fondi, in un immobile di proprietà della madre del ricorrente, arredato e rifinito con le risorse di quest'ultimo. Entrambi provvedevano alle necessità del nucleo con i rispettivi redditi: il ricorrente lavorava come operaio presso una società edile, mentre la coniuge svolgeva attività nel settore delle pulizie.
Esponeva che, a causa del carattere dispotico della moglie e dei suoi molteplici tradimenti – tra cui una relazione con un uomo dal quale aveva avuto una figlia e con cui conviveva – si era determinata una frattura irreversibile del rapporto coniugale. Nel febbraio 2016 la si CP_1 trasferiva con i figli in altra abitazione, individuata e sistemata dal ricorrente, e i genitori si accordavano per una gestione paritaria dei tempi di permanenza dei minori.
Successivamente, la moglie proponeva ricorso per separazione giudiziale, cui il ricorrente si costituiva, illustrando le ragioni della crisi. Nel 2018 la separazione veniva convertita in consensuale, con omologa delle condizioni: affidamento congiunto dei figli, collocamento prevalente presso la madre, contributo di mantenimento di €700 mensili a carico del padre, oltre alle spese straordinarie al 50%. Tale importo era stato determinato considerando che il ricorrente continuasse a percepire gli assegni familiari per l'intero nucleo.
Il ricorrente precisava che, in mancanza di tali assegni, non avrebbe potuto sostenere la somma pattuita, gravato com'era da finanziamenti contratti per esigenze familiari. Gli accordi venivano rispettati sino a quando la avviava plurimi contenziosi, assumendo atteggiamenti ostativi CP_1 nei rapporti padre-figli. Inoltre, la ex coniuge otteneva la percezione diretta degli assegni familiari e intraprendeva azioni esecutive sullo stipendio del ricorrente, riducendo drasticamente le sue risorse economiche.
Esponeva che il proprio reddito, già intaccato da trattenute e finanziamenti, si era ridotto a circa
€1.200 netti, mentre la ex coniuge aveva migliorato la propria situazione economica, riprendendo l'attività lavorativa, beneficiando del contributo del nuovo compagno e degli assegni familiari, oltre ad essere assegnataria di alloggio popolare. Il ricorrente, per contro, doveva affrontare problemi di salute che lo avevano costretto a rinunciare a ulteriori attività lavorative e a sostenere spese mediche.
pagina 2 di 8 Alla luce di tali circostanze, il ricorrente riteneva venuto meno ogni rapporto affettivo tra i coniugi e chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la revisione delle condizioni patrimoniali, con riduzione del contributo di mantenimento a €400 mensili e regolamentazione delle visite con i figli in modo libero e senza interferenze.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale Civile di Latina, previa fissazione dell'udienza presidenziale e verifica delle condizioni di legge, Voglia, contrariis rejectis: − dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fondi (LT) il
22.09.2001 tra e , iscritto nel relativo registro degli Atti Parte_1 CP_1 dello Stato Civile al n.87, Parte 2, Serie A, anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fondi di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
− disporre a carico del un contributo di mantenimento a favore esclusivo dei figli minori in Parte_1 misura non superiore ad €400,00 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia ed equità, oltre al
50%, alle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo, occorrenti per i figli stessi;
− disporre, altresì, nel senso delle più ampie possibilità di visita tra il padre ed i figli, dettando comunque un regime minino di visite;
− vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, poiché alcuna riappacificazione era mai intervenuta tra le parti sin dalla trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, omologata nel maggio 2018.
Nel merito, la resistente contestava le ricostruzioni del ricorrente, ritenendole infondate e volte a fuorviare il Giudice. Precisava che la crisi coniugale si era consolidata ben prima della sua relazione con , iniziata quando la convivenza era già cessata nel febbraio 2016. CP_2
Sosteneva che il ricorrente, con condotte omissive e dispotiche, aveva violato gli obblighi coniugali, disinteressandosi ai bisogni della moglie e dei figli, creando una distanza incolmabile.
La , al contrario, si era sempre dedicata alla cura della casa e all'assistenza dei tre figli, CP_1
Per_ tra cui , affetta da grave handicap.
Contestava inoltre che gli assegni familiari fossero stati considerati nella quantificazione del mantenimento, richiamando giurisprudenza secondo cui tali somme spettavano al genitore collocatario. Sosteneva di aver agito legittimamente per ottenere la corresponsione degli ANF e l'indennità di frequenza della figlia disabile, mai versata dal ricorrente. Negava che vi fosse stato accordo per imputare parte del mantenimento al pagamento del canone di locazione,
pagina 3 di 8 evidenziando che il ricorrente si era spesso reso inadempiente, costringendola ad azioni esecutive e a sporgere querela per violazione degli obblighi di assistenza.
Rilevava che le accuse di maltrattamenti mosse dal ricorrente erano risultate infondate, come accertato dal decreto di archiviazione del procedimento penale, che aveva evidenziato la strumentalità delle denunce e la condotta manipolatoria del padre nei confronti dei figli. Alla luce di tali elementi, insisteva per l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Quanto alle condizioni economiche, la resistente contestava il presunto depauperamento del ricorrente, rilevando che questi continuava a percepire reddito da lavoro e svolgeva attività in nero, mentre lei era disoccupata, priva di beni immobili e in attesa di trasferirsi in alloggio popolare. Chiedeva pertanto un assegno di mantenimento per i figli non inferiore a €700 mensili, oltre alle spese straordinarie e agli ANF, nonché un assegno divorzile di €200 mensili.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Fondi (LT) il CP_1 Parte_1
22/09/2001, iscritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile al n. 87, Parte 2, serie A, anno 2001, mandando alla Cancelleria per le annotazioni ed ogni altro incombente di rito, agli Uffici competenti del Comune di Fondi. 2) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori Persona_4
e alla madre, anche previa indagine
[...] Persona_5 Controparte_3 psicologica, se ritenuta necessaria dal Giudicante, stabilendo le modalità più consone per
l'esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto delle esigenze di vita, di studio e degli impegni extrascolastici dei minori . 3) Disporre a carico di un assegno Parte_1 mensile di mantenimento per i figli minori non inferiore ad euro 700,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi come da protocollo (spese mediche, libri scuola, attività sportive, gite scolastiche, doposcuola ecc.), oltre la corresponsione sempre in favore della delle somme percepite a titolo di assegni CP_1
ANF per i figli, e stabilire che l'indennità di frequenza della minore Persona_4 venga versata alla madre presso la quale la minore è collocata;
4) Disporre a carico di la corresponsione in favore di di un assegno mensile di Parte_1 CP_1 mantenimento/divorzile non inferiore ad €.200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
pagina 4 di 8 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza presidenziale del 29.04.2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “affida i minori in via esclusiva alla madre, dovendo comunque le decisioni di maggior interesse per la prole essere adottate congiuntamente dai genitori;
colloca i minori in via prevalente presso la madre;
prevede il diritto-dovere del padre di avere con sé i minori, salvi diversi accordi tra le parti, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 16 alle ore 20, a settimane alterne dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o
Pasquetta dalle ore 10 alle ore 22 nonché per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del padre
l'assegno in favore della prole di € 233,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina”. Quindi, designato il Giudice relatore, in via istruttoria si procedeva all'audizione dei minori, all'espletamento di prove orali, per interrogatorio e per testi;
veniva, altresì, dato mandato ai
Servizi Sociali competenti di prendere in carico il nucleo familiare, nonché disposte indagini di polizia tributaria a mezzo della Guardia di Finanza ed espletata consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a valutare le competenze genitoriali delle parti e all'individuazione del miglior regime di affido dei figli minori.
In esito al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per definire bonariamente le condizioni di divorzio, formulando istanza di conversione del rito da contenzioso a congiunto;
la causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 17.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti, stanti le conclusioni congiunte, del solo termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Tanto premesso, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Fondi (LT), in data 22 settembre 2001, matrimonio iscritto al Registro Atti di pagina 5 di 8 Matrimonio del Comune di Fondi (LT), al n. 87, parte II, S.A. anno 2001; risulta versato in atti, inoltre, il decreto di omologa della separazione consensuale (R.G. 5710/2017) del Tribunale di
Latina, n. 3772/2018, depositato in Cancelleria in data 14.05.2018.
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato il comportamento tenuto e le rispettive allegazioni che evidenziano una persistente ed irreversibile rottura del rapporto, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto all'accordo raggiunto tra le parti, se ne riportano di seguito le relative condizioni: “1) previsione del regime di affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_1 Per_2 entrambi di anni 17, e , di anni 12, con loro collocazione prevalente presso la dimora Per_3 materna;
2) quanto al regime di visite del genitore non collocatario, si chiede di disporre, nel rispetto dei desideri e delle diverse esigenze eventualmente dagli stessi espressi e salvo diverso accordo tra le parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e giovedi dalle ore 16.00 alle ore 21.00; prevedere altresi un fine settimana alternato, dal sabato alle ore 16.00 alle ore 21.00 della domenica;
quanto alle festività, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, secondo un criterio di alternanza con l'altro genitore;
quanto alle vacanze estive, disporre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) le parti si impegnano espressamente a favorire un progressivo e graduale ampliamento delle visite tra il padre ed i figli minori di modo da pervenire al regime minimo di frequentazione sopra detto, attivando allo stesso tempo ogni più utile percorso al fine di favorire una condivisa genitorialità nonché un programma di sostegno psicologico per la figlia anche per il Per_3 tramite dei locali Servizi Sociali;
4) previsione di un contributo di mantenimento dei minori da parte del pidre di €550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTÂT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Latina, da allegarsi alla convenzione, formandone parte;
5) il sig. presta inoltre, sin da ora, il proprio Parte_1 consenso alla richiesta ed alla diretta percezione dell'assegno unico e di ogni ulteriore eventuale provvidenza concedibile in ragione dei figli, in favore della sig.ra , nella misura CP_1 del 100%; 6) Spese di lite compensate”.
pagina 6 di 8 Ebbene, ritiene il Collegio che le stesse siano meritevoli di accoglimento, in quanto conformi all'interesse dei figli minori delle parti, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Va infatti evidenziato come l'accordo raggiunto dalle parti ricalchi fedelmente le conclusioni cui
è pervenuta la CTU, che ha individuato come soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori un regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, garantendo così stabilità e continuità affettiva in un contesto familiare percepito dai ragazzi come sicuro e protettivo. La CTU ha sottolineato l'importanza di preservare la bigenitorialità, pur nel rispetto delle diverse esigenze manifestate dai figli, e di procedere con gradualità nel riavvicinamento alla figura paterna, evitando forzature che potrebbero generare ulteriore disagio.
In tale prospettiva, il diritto di visita del padre, come proposto dalla consulente e recepito nell'accordo, risponde alla necessità di garantire ai minori tempi certi e modalità equilibrate di incontro con il padre, favorendo al contempo un progressivo ampliamento delle visite.
Significativo risulta, altresì, l'impegno delle parti ad attivare percorsi di sostegno psicologico per la figlia , che presenta maggiore fragilità emotiva, e a collaborare con i Servizi Sociali per Per_3 promuovere una genitorialità condivisa.
Tali previsioni trovano ulteriore conferma nell'ultima relazione dei Servizi Sociali versata in atti, risalente al mese di aprile 2024, che ha evidenziato la necessità di non forzare i minori nelle frequentazioni con il padre, sottolineando l'importanza di monitorare il benessere emotivo dei minori, con particolare attenzione alla situazione di . Per_3
Infine, sul piano economico, il contributo di mantenimento concordato, pari a € 550 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito integralmente dalla madre, appare proporzionato alle condizioni delle parti e idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze dei minori.
Pertanto, l'accordo, nel suo complesso, si pone in linea con le indicazioni peritali e con il superiore interesse dei minori, coniugando la tutela della loro stabilità affettiva con la necessità di ricostruire gradualmente la relazione con il padre. Tuttavia, pur recependosi integralmente l'accordo delle parti, va condiviso il suggerimento della CTU e, conseguentemente, si dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, al fine di verificare l'andamento del progetto di riavvicinamento e il benessere psicofisico dei minori, con particolare attenzione alla situazione di . Per_3
pagina 7 di 8 Infine, visto l'esito del giudizio e l'accordo intervenuto dalle parti, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
22.09.2001 a Fondi (LT), matrimonio iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Fondi al n.87, Parte II, Serie 2001, alle condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto e versato in atti il 24.03.2025, da intendersi integralmente riportato e trascritto;
- Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Fondi, anche mediante il coinvolgimento di risorse di rete esterne al servizio, quali i Consultori familiari sul territorio, proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8