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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 504/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Iolanda Barone del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTE
e
, nato ad [...] il giorno 8 marzo 1983 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: all'udienza del 7 gennaio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 16 febbraio 2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio in Lauro (AV) il 18 luglio Controparte_1
2013, formulando ad un tempo domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato, in particolare, il sopravvenuto legame extraconiugale allacciato dal marito con altra donna.
All'udienza di comparizione tenuta il 7 gennaio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale ha ribadito la volontà di non conciliarsi con il marito. Parte_1 Escluse pertanto ipotesi conciliative, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, della incontroversa cessazione del legame di coabitazione tra le parti – comprovata, tra l'altro, dai rispettivi certificati di residenza – e delle stesse, comprensibili, dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o,
meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata e coeva ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Lauro (AV) il 18 luglio 2013, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio dello stesso
Comune al Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lauro (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata e coeva ordinanza.
Così deciso in Parma il 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 504/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Iolanda Barone del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTE
e
, nato ad [...] il giorno 8 marzo 1983 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: all'udienza del 7 gennaio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 16 febbraio 2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio in Lauro (AV) il 18 luglio Controparte_1
2013, formulando ad un tempo domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato, in particolare, il sopravvenuto legame extraconiugale allacciato dal marito con altra donna.
All'udienza di comparizione tenuta il 7 gennaio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale ha ribadito la volontà di non conciliarsi con il marito. Parte_1 Escluse pertanto ipotesi conciliative, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, della incontroversa cessazione del legame di coabitazione tra le parti – comprovata, tra l'altro, dai rispettivi certificati di residenza – e delle stesse, comprensibili, dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o,
meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata e coeva ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Lauro (AV) il 18 luglio 2013, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio dello stesso
Comune al Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lauro (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata e coeva ordinanza.
Così deciso in Parma il 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto