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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di conSIlio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1662/2024 R.G.A.C., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26.11.1969, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Gualdi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via giovan Pietro n. 2/C attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.09.1961, (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Giuliana Mariotti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Aulla (MS), Via Resistenza n. 40 convenuta
P.M., informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 ultimo inciso depositate il 28.01.2025, in sostituzione dell'udienza del
13.02.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto sul decreto di fissazione di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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e , nel contesto del procedimento contenzioso in Parte_1 Controparte_1
origine introdotto dalla primo nei confronti della seconda - avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti in
Aulla (MS), il 28.05.1995 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, Serie A), la pretesa di assegno divorzile della moglie e la domanda di contribuzione al mantenimento delle figlie ed , entrambe maggiorenni ma Per_1 Per_2 non aocora economicamente autosufficienti , nonchè l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, essendo la stessa con queste ultime convivente - con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto.
La causa è quindi pervenuta in decisione dinanzi al Collegio in camera di conSIlio.
§§§§§§§§§§§
Il fallimento del tentativo di conciliazione, esperito all'udienza di comparizione del
13.02.2025, l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo coniugale e la concorde prospettazione della sopravvenuta e persistente reciproca disaffezione costituiscono conferma del venir meno della comunione spirituale e materiale tra le parti, sussistendo, altresì, il presupposto temporale occorrente ai fini della pronuncia di divorzio, essendo trascorso, senza soluzione di continuità, il tempo previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioniai fini dello scioglimento del vincolo coniugale, in difetto di riconciliazioen di sorta.
L'intesa tra le parti relativa al concordato assegno divorzile in favore della IG.ra ed a carico del IG. condizioni attiene a diritto disponibile e può CP_1 Parte_1
essere recepita nella presente sentenza, mentre quelle concernenti il mantenimento delle figlie ed , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti risultano Per_1 Per_2
aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive effettive capacità
3 patrimoniali dei genitori (ex art. 316 comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione prodotta in atti.
Pur in difetto di espressa previsione nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, il tenore logico delle condizioni condivise rassegnate comporta l'implicita (ma inequivoca) conferma della facoltà delle parti di vivere separatamente, della quale le stesse risultano essersi già avvalse.
Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale inter partes, in conformità alle conclusioni congiunte, con spese compensate, in conformità all'accordo raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e Aulla (MS), il 28.05.1995, trascritto nel Registro degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio dell'anno 2006 di detto Comune, al n. 6, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. L'abitazione coniugale sita ad Aulla (MS), in via Felice Pioli 44, già in locazione alla SI.ra , rimarrà alla stessa, che continuerà a viverci con le due figlie. Controparte_1
2. Il IG. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00, (trecento/00), entro il giorno 13 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta scritta.
3. Il IG. corrisponderà alla IA , maggiorenne ma non Parte_1 Per_2
indipendente economicamente perché studentessa universitaria, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00, (trecento/00), entro il giorno
4 13 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta scritta.
4. Quanto alla IA anch'ella maggiorenne, attualmente occupata con contratto Per_1
di lavoro a tempo determinato (periodo di prova), qualora detto rapporto non dovesse essere confermata e/o ella non trovasse nell'immediato un'altra occupazione, il IG.
, in conformità all'impegno dal medesimo assunto, provvederà a Parte_1 corrisponderle, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00
(cento/00,) anch'essa rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il IG. , in conformità all'impegno dallo stesso assunto, dovrà Parte_1 corrispondere la somma necessaria per l'acquisto dell'abbonamento periodico per gli spostamenti di da e per l'Università, mentre la IG.ra , in Per_2 Controparte_1 conformità all'impegno dalla stessa assunto, dovrà corrispondere le tasse universitarie in toto (fino a quando potrà usufruire delle agevolazioni legate al reddito, diversamente saranno ripartite al 50%).
Le eventuali spese straordinarie necessarie per il mantenimento della IA Per_2
saranno divise tra i coniugi per la quota del 50%, ciascuno secondo le linee guida del
Protocollo del Tribunale di Massa.
6. Il IG. è tenuto a versare alla SI.ra la somma Parte_1 Controparte_1 omnia di € 3.100,00, a titolo di arretrati Istat e differenze per somme mantenimento non versate, (così rinunciando, a fronte del pagamento puntuale e completo soddisfo della somma così pattuita, la SI.ra ad ogni altra richiesta come Controparte_1
formulata nel suo atto di costituzione in giudizio del 10.01.2025); detta somma sarà corrisposta in forma rateale nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) mensili.
8. Le somme sopra indicate e partitamente ai punti 2-3-4-5-6 saranno versate sul conto corrente postale intestato alla IGnora e noto al IGnor Controparte_1 Parte_1
7. La IG.ra in conformità all'impegno dalla stessa assunto, Controparte_1
favorirà e non ostacolerà il rapporto padre-figlie, pur nel rispetto delle loro volontà.
Dà atto che i IGg.ri e hanno prestano il proprio Parte_1 Controparte_1
consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, impegnandosi a comunicare ed informarsi reciprocamente di ogni spostamento al di fuori del territorio italiano.
5 Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aulla di annotare la presente sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge conseguenti.
Compensa tra le parti le spese processuali, come da intesa raggiunta dalle stesse sul punto.
Così deciso in Massa, nella camera di ConSIlio del 08.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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