TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8152/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.7.2024 da
1) Parte_1
Nata a Sesto San Giovanni il 7.3.1991 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Consiglio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 10.6.1991
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Consiglio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.5.2018 in Caravaggio
(anno 2018 atto n. 3 parte II serie A)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: , nata in [...]5.2016, cittadinanza italiana Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.7.2024 (e successive integrazione) contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la IA sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, a cui sarà assegnata la casa coniugale (di proprietà della madre della sig.ra sita in Milano alla Via San Miniato 8. Il sig. dà atto di aver già Parte_1 CP_1
asportato i propri oggetti ed effetti personali;
3. i ricorrenti si impegnano a far mantenere alla IA un legame equilibrato e Per_1
continuativo con entrambi i genitori, i quali si impegnano a favorire un sereno svolgimento del rapporto con la IA, oltre che a rispettarsi reciprocamente evitando discussioni e situazioni di tensione nel prevalente interesse della minore. I ricorrenti precisano che in caso di decesso di uno dei due, l'altro si impegnerà a far frequentare ad i nonni (genitori della persona Per_1
deceduta), almeno una volta durante la settimana;
4. tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la frequenza di attività sportive, attività di ricreazione, percorso medico ecc., salvo emergenze, verranno prese dai ricorrenti di comune accordo;
5. quale contributo per il mantenimento della IA minore , il sig. verserà alla sig.ra Per_1 CP_2 entro il giorno 15 di ogni mese un contributo mensile di €. 250,00 = (rivalutato ogni Parte_1 anno in proporzione dell'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici Istat) di cui €
50,00 verranno bonificati su un conto corrente acceso presso poste italiane in favore di Per_1 ed €. 200,00 sul conto corrente intestato alla sig.ra e acceso presso Banca Parte_1
Popolare di Sondrio, filiale di Sesto San Giovanni, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dalle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, che si allegano come parte integrante del presente ricorso (doc. 5). Le spese straordinare verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate secondo le modalità previste dalle Linee guida allegate;
6. l'assegno unico per la IA sarà percepito dalla si.gra Parte_1
7. la IA verrà indicata nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori a carico Per_1
nella misura del 100% alla sig. la quale detrarrà conseguentemente il 100% delle Parte_1
spese relative, salvo diversi accordi che potranno intercorrere direttamente tra gli stessi;
pagina 2 di 5 8. i ricorrenti, a settimane alternate, terranno secondo la seguente frequentazione, il tutto, Per_1
salvo diversi accordi, presi di volta in volta dai genitori:
- lunedì e giovedì il sig. terrà dalle ore 16:30 circa e poi la riporterà presso CP_2 Per_1
l'abitazione della madre per le ore 21:15 circa;
il sabato starà con il padre dalle ore Per_1
18:00, che la riporterà presso l'abitazione della madre la domenica sera per le ore 18:00;
- il lunedì il sig. terrà dalle ore 16:30 e poi la riporterà presso presso l'abitazione CP_2 Per_1
della madre per le ore 21:15; il venerdì starà con il padre dalle ore 16:30, che poi la Per_1 riporterà presso l'abitazione della madre il sabato sera per le ore 18:00;
- il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
9. i ricorrenti trascorrerrano le festività (Natale, capodanno e Pasqua) con insieme. In Per_1
caso di impossibilità, trascorrerà le festività nel seguente modo, ad anni alternati, salvo Per_1
diverso accordo tra i genitori:
- dal 30.12 al 06.01 con la madre (festività Natale);
- dal 23.12 al 29.12 con il padre (festività Natale);
- le altre festività ed i c.d. ponti secondo l'alternanza annuale e con un'equa ripartizione tra i genitori;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
-il sig. avrà diritto a tenere la IA durante il periodo estivo per almeno 15 giorni CP_2
continuativi, che dovranno essere stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno;
per i restanti periodi di vacanza la IA resterà con la madre. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo della vacanza e un recapito diverso dal telefonino. Resta inteso che ciascun genitore sosterrà i costi delle vacanze che la IA trascorrerà con lui;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
10. i cani di proprietà dei ricorrenti saranno collocati presso l'abitazione della sig.ra e le Parte_1
spese veterinarie e per il loro mantenimento verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti. Nel caso in cui la sig.ra dovesse trascorrere il weekend lontano da casa, i cani resteranno in una Parte_1
struttura idonea, scelta da entrambi e le spese saranno totalmente a carico del sig. Per CP_2
quanto riguarda le ferie estive, se i ricorrenti non riuscissero a portare con loro i cani, si impegneranno a portarli presso una struttura idonea, scelta da entrambi e le spese saranno totalmente a carico del sig. per i primi 15 giorni, trascorsi i 15 giorni le spese verranno CP_2
divise al 50%;
11. i ricorrenti resteranno proprietari delle autovetture che hanno in uso;
12. i ricorrenti restano intestatari dei propri conti correnti personali;
pagina 3 di 5 13. i signori e che hanno già provveduto alla separazione dei rispettivi patrimoni e Parte_1 CP_2
conti correnti, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento o di natura alimentare, dichiarando di non aver nulla da pretendere l'un l'altro per qualsivoglia ragione o titolo;
14. i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della IA minore.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in Caravaggio, in data 26.5.2018. Controparte_3
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caravaggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5