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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale dott. Romano Gibboni ha pronunziato all'udienza del 20.2.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2008 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giorgio Zeoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via G. Mogavero n. 3;
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui è
domiciliato, ope legis, in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
1 Resistente
OGGETTO: Esclusione dal ruolo del personale A.T.A. e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.4.2024 , premesso di essere Parte_1
stato “destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, dal 12.9.2018 al 30.6.2019, in qualità di collaboratore scolastico”,
esponeva:
- che con decreto dell'Istituto Comprensivo di Santena n. 63 del 9.6.2023 era stato escluso, “ora per allora”, dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. 2017-2020, per aver reso asserite e non meglio specificate “dichiarazioni mendaci”, richiamate nella nota dell'
[...]
del 2.3.2023; Parte_2
- che detta nota aveva tratto origine dall'ordinanza emessa dall'Ufficio G.I.P.
del Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito del proc. iscritto al n. 4756/2018
R.G.N.R., nella quale figurava, ex aliis, anche il suo nominativo;
- che dalla citata ordinanza sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione in alcune scuole paritarie, tra cui quella denominata “Mini club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore, presso cui egli aveva prestato servizio dal 2.1.2014 al 30.10.2016;
- che, secondo quanto asserito dall'amministrazione scolastica, il servizio de
quo era stato valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio ed era stato
2 determinante per l'assunzione alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo di
Santena dal 20.9.2018 al 31.8.2019;
- che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria era palesemente illegittimo, dal momento che egli non era imputato e/o indagato nel prefato procedimento penale, né era stato destinatario di misure restrittive, bensì
risultava inserito in un elenco di persone che avevano prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine;
- che, peraltro, in data 27.1.2023 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale era stata riconosciuta la sussistenza del suo rapporto di lavoro a tempo determinato con la predetta scuola per il periodo dal
2.1.2014 al 30.11.2017;
- che, in ogni caso, la “presunta” dichiarazione non veritiera, lungi dall'impedire l'inserimento di esso ricorrente nella graduatoria di circolo e d'istituto, avrebbe potuto comportare esclusivamente la rettifica del punteggio, senza esplicare efficacia ostativa all'accesso alle nomine scolastiche;
- che, infatti, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con il punteggio di
10,05, egli avrebbe comunque ottenuto la supplenza (o altra nomina) nelle scuole della provincia di Torino, sicché non aveva tratto alcun vantaggio dalla asserita dichiarazione falsa.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale Parte_1
di Salerno chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità
e/o l'inefficacia del provvedimento emesso dall'I.C. di Santena in data
3 9.6.2023, dal quale era scaturita la sua esclusione dal ruolo del personale
A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023, nonchè degli atti ad esso conseguenti e/o presupposti, e che, per l'effetto, fosse ordinata la “retrogradazione della sanzione da licenziamento a sospensione dal servizio”, come previsto dagli art. 25, comma 8, lett. h), del c.c.n.l. 2019/2021 comparto “Istruzione e Ricerca”,
con riconoscimento in fatto e in diritto dei servizi da lui effettuati nel triennio
2017/2020 nella provincia di Torino.
Chiedeva, altresì, che il fosse condannato Controparte_1
a reinserire il suo nominativo nelle graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti al ruolo della provincia di Torino, con il punteggio corrispondente ai titoli da lui effettivamente posseduti, con ogni conseguenza di legge e, in particolare, con il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio precedentemente espletato presso l'amministrazione convenuta per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 12.4.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
si costituiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle
[...]
pretese ex adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
4 In particolare, l'amministrazione scolastica poneva in risalto che il ricorrente aveva reso una dichiarazione mendace all'atto della presentazione della domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria afferente al personale A.T.A.,
asserendo di possedere una determinata anzianità di servizio, per aver lavorato presso una scuola paritaria, circostanza, questa, risultata non veritiera all'esito delle verifiche disposte dall'ispettorato di vigilanza e delle CP_3
conseguenti indagini espletate dagli organi inquirenti.
Il Ministero deduceva, altresì, che tale falsità documentale aveva necessariamente comportato, dapprima, il depennamento del nominativo del ricorrente dalle graduatorie A.T.A. in cui lo stesso era inserito e, di poi, la risoluzione del suo rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3/1957, nonché dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
è infondato e va, pertanto, rigettato. Controparte_1
Prima di procedere alla compiuta esposizione dei motivi posti dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno dar corso ad un breve excursus dei fatti
5 di causa, al fine di chiarire, da un lato, le ragioni fondanti il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale
A.T.A. della provincia di Torino, afferenti all'arco temporale 2017/2020, nelle quali egli era inserito in virtù di domanda presentata all'Istituto Comprensivo
“Poirino” e assunta al protocollo in data 6.9.2017 e, dall'altro, le cause che hanno dato origine alla cessazione dal ruolo di collaboratore scolastico e alla risoluzione del rapporto di lavoro del , disposta con provvedimento del Pt_1
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “L.
Porzio” dell'8.2.2024.
A tal fine, è opportuno prendere l'abbrivio dalla considerazione che il Pt_1
figura tra i soggetti che hanno falsamente attestato la titolarità di un'anzianità
pregressa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019, prorogate, poi, sino all'anno 2020.
La falsità documentale posta in essere dal ricorrente è emersa all'esito degli accertamenti condotti dall'Ispettorato di Vigilanza dell' , concretatisi in CP_3
dettagliati controlli presso diversi Istituti scolastici paritari operanti nell'agro nocerino sarnese, cui hanno fatto seguito accurate indagini disposte dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Questa articolata attività di verifica, in particolare, ha consentito di accertare l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione, presso alcune scuole paritarie, di ben 1.503 persone.
6 In tale contesto, gli organi inquirenti hanno riscontrato che gli aspiranti lavoratori si erano rivolti a “faccendieri” orbitanti nell'ambito delle predette scuole, costruendosi un apparente e simulato profilo professionale, allo scopo di essere assunti, in seguito, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale.
Nello specifico, i carabinieri territorialmente competenti hanno acclarato che tali condotte delittuose erano state realizzate in concomitanza con la pubblicazione del bando di concorso, indetto dal con Controparte_1
Decreto n. 640/2017, relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale
A.T.A. per il periodo 2017/2020, riguardante, tra gli altri profili, anche quello di collaboratore scolastico.
I soggetti coinvolti nelle vicende de quibus, tra cui rientra il ricorrente, avevano compilato la domanda nel periodo ricompreso tra il 30 settembre e il 30 ottobre del 2017, indicando titoli e periodi lavorativi non veritieri, per poter acquisire un maggior punteggio in graduatoria, così da scavalcare gli altri partecipanti.
Il in particolare, aveva dichiarato di aver già espletato attività Pt_1
lavorativa alle dipendenze della scuola per l'infanzia denominata “Mini Club I
Sogni dei Bimbi s.a.s.”, nel periodo compreso tra il 2.1.2014 e il 30.6.2016,
ottenendo in tal modo 21,55 punti, in luogo di quelli (10,05) che avrebbe conseguito in assenza della dichiarazione non veritiera (v., in proposito,
l'informativa di p.g. del 22.12.2022, indirizzata al Controparte_1
, nonchè l'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il 28.12.2022
[...]
7 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore -
pag. 456, per quanto attiene, nello specifico, al profilo del ricorrente -,
documenti allegati al fascicolo telematico dell'amministrazione scolastica convenuta).
Per quel che concerne la falsità documentale commessa dal , è Pt_1
opportuno focalizzare l'attenzione sull'accertamento condotto dall'Ufficio
Ispettivo dell'Inps di Nocera Inferiore, di cui è menzione a pag. 407 e ss. della richiamata ordinanza.
I funzionari dell'Istituto, invero, si sono recati il 4.6.2018 presso i locali della scuola per l'infanzia paritaria, con sede in Nocera Inferiore, denominata “Mini
Club I Sogni dei Bimbi s.a.s.”, ove il avrebbe prestato la sua attività Pt_1
lavorativa in forza di diversi rapporti a tempo determinato, nel periodo compreso tra il 2.1.2014 e il 30.6.2016.
Sulla scorta delle risultanze di carattere documentale, nonché delle dichiarazioni rese dall'assistente amministrativa , rinvenuta in loco Tes_1
e impiegata presso la suddetta struttura scolastica sin dal 17.10.2014, gli ispettori hanno disconosciuto la quasi totalità dei rapporti di lavoro subordinato formalmente instaurati dalla scuola paritaria con (presunti) collaboratori scolastici, fatta eccezione per i soli e CP_4 Controparte_5
, effettivamente impiegati con tale qualifica nel corso degli anni (si
[...]
rimanda, sul punto, alle pag. 420 e segg. della prefata ordinanza).
8 L'accertamento condotto dagli organi di vigilanza dell' – corroborato, CP_3
peraltro, dalle successive indagini disposte dalla locale Procura della
Repubblica – è stato recepito dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nocera Inferiore, il quale, nell'ordinanza cautelare summenzionata, ha precisato che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla dipendente – concernenti la presenza in servizio di soli due bidelli, Tes_1
alternativamente tra loro, da quando ella era in servizio presso la scuola paritaria de qua – avevano trovato riscontro anche nella documentazione trasmessa da quest'ultima al negli anni scolastici Controparte_1
2014/2015, 2015/2016, 2016/17 e 2017/2018, relativamente al personale impiegato alle sue dipendenze.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che dall'espletata verifica è emerso che la “Mini Club I
Sogni dei Bimbi s.a.s.” era una piccola scuola paritaria per l'infanzia, operante per un numero di bambini (pari a sedici) per i quali erano impegnate due o tre maestre per ogni anno scolastico, unitamente ad uno o, al massimo, due assistenti amministrativi e ad un unico collaboratore scolastico – qualifica,
quest'ultima, che, secondo quanto comunicato dalla scuola al , è stata CP_1
rivestita da una sola unità, in ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2011/2012
( ); 2015/2016 ); 2016/2017 ( Parte_3 CP_4 Per_1
) e 2017/2018 ( ).
[...] Controparte_5
9 Del resto, gli stessi legali rappresentanti della società – tali , con Testimone_2
riguardo agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, e , per quello Persona_2
2014/2015 – hanno trasmesso al dichiarazioni suppletive con le quali CP_1
hanno giustificato l'assenza della figura del collaboratore scolastico presso la scuola per l'infanzia in questi termini: “il servizio di pulizie e di collaboratore
scolastico per l'anno scolastico … viene svolto da familiari senza retribuzione”.
In definitiva, alla luce dell'accertamento ispettivo eseguito dagli organi di vigilanza dell , cui ha fatto seguito il disconoscimento di numerosi rapporti CP_3
di lavoro fittiziamente instaurati con la scuola paritaria in precedenza indicata
– tra i quali va annoverato quello del ricorrente –, e delle indagini condotte dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, non residua dubbio alcuno in ordine alla circostanza che non abbia mai Parte_1
lavorato alle dipendenze della “Mini Club I Sogni dei Bimbi s.a.s.”.
Ne consegue che il possesso del titolo, inerente al servizio espletato presso il suddetto istituto paritario, è stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria A.T.A., presentata dal ricorrente il 6.9.2017.
A tal proposito, è doveroso sottolineare che non può condurre a una diversa conclusione – e, anzi, rafforza quella appena illustrata – il fatto che, in data
27.1.2023, il legale rappresentante della predetta scuola e il ricorrente hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale per dirimere i contrasti insorti in merito alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro.
10 Invero, l'accordo siglato in sede conciliativa, con il quale la “Mini Club I Sogni
dei Bimbi s.a.s.” si è obbligata a corrispondere al la somma di € Pt_1
38.173,00 a titolo di bonus transattivo e di danno emergente derivante dall'eventuale successiva esclusione e/o depennamento dello stesso dalle graduatorie relative al personale A.T.A., altro non è che una modalità,
concordata tra le parti, attraverso reciproche rinunce e concessioni, di componimento dei contrasti originati proprio dal disconoscimento, operato dall' , dell'attività lavorativa del . CP_3 Pt_1
Dunque, certamente esso non può spiegare effetti inter alios e, in specie, nei confronti dell'amministrazione scolastica resistente, né tantomeno è idoneo a dimostrare, ex se, l'esistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, infatti, che un atto di conciliazione ha efficacia solo tra le parti stipulanti e non anche nei riguardi di soggetti estranei all'accordo, che sono terzi rispetto al negozio concluso tra il datore di lavoro ed i propri dipendenti (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2012,
n. 12781; 11 marzo 2004, n. 5009).
Tanto chiarito, occorre ora soffermarsi sulla portata della mendace dichiarazione resa dal ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità
sulla posizione lavorativa dello stesso.
Osserva al riguardo il giudicante che l'accertamento in esame attiene al rapporto di lavoro privatizzato del alle dipendenze della p.a. Pt_1
11 resistente, la quale, nella relazione contrattuale intercorsa con il primo, esercita i poteri propri del datore di lavoro privato.
Tale rapporto si basa, in particolare, sulla correttezza contrattuale e, perciò,
all'atto della sua instaurazione, è doveroso che il lavoratore non rilasci dichiarazioni non veritiere – com'è avvenuto nel caso di specie – relativamente alla sua situazione curriculare.
Pertanto, anche se, come posto in risalto dal egli non risulta Pt_1
attualmente indagato o imputato di alcun reato in relazione alla falsità
documentale commessa, ciò non osta, in ambito civilistico, all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori ad opera della parte datoriale, con specifico riguardo alle condotte antigiuridiche rilevanti nell'ambito del rapporto d'impiego.
In tal senso, l'onere della prova circa il disvalore della condotta – nella specie,
la dichiarazione mendace resa ai fini dell'assunzione – grava sul datore di lavoro, che vi adempie dimostrando l'esistenza del fatto materialmente ascritto al lavoratore e la sua riferibilità psicologica allo stesso.
Questo tipo di indagine si attua mediante la verifica, da parte della p.a., ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, della veridicità dell'autocertificazione in ragione di elementi fondanti la falsità materiale del documento, non contrastata dal ricorrente con la prova della sussistenza del titolo avente valore legale - nel caso in esame, l'anzianità pregressa - (si veda, sul riparto degli oneri probatori,
Cass. Civ., Sez. Lav., 23 novembre 2023 n. 32571, con la quale i giudici di
12 legittimità hanno scrutinato un caso di falsità autodichiarata concernente il possesso del titolo di studio).
Orbene, nella vicenda in esame, il resistente ha adottato i CP_1
provvedimenti di depennamento del ricorrente dalle graduatorie A.T.A., di decadenza dall'immissione in ruolo da lui ingiustamente ottenuta e, da ultimo,
di risoluzione del contratto di lavoro, sulla base dell'accertamento ispettivo e delle indagini di p.g., che hanno portato al disconoscimento del rapporto di lavoro del alle dipendenze della scuola paritaria “Mini Club I Sogni dei Pt_1
Bimbi s.a.s.”.
La falsità documentale, nella sua oggettiva materialità, è da ritenersi pienamente provata, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza.
L'elemento psicologico dell'agente, da intendersi quale consapevolezza e volontà della non veritiera attestazione, è del pari sussistente, avendo il
[...]
intenzionalmente dichiarato di essere in possesso di un titolo giammai Pt_1
conseguito (id est: l'anzianità pregressa maturata in forza dello svolgimento –
per nulla avvenuto – di attività lavorativa presso il suddetto istituto scolastico).
Acclarata, quindi, la non veridicità dell'attestazione resa dal ai fini Pt_1
dell'inserimento, con un punteggio più elevato, nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A per il periodo 2017/2020, non resta che occuparsi, ora, delle conseguenze giuridiche derivanti da tale falsità sul rapporto d'impiego a tempo indeterminato così ottenuto dal ricorrente.
13 A tal fine, occorre innanzitutto richiamare la normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957.
Un ulteriore e doveroso cenno deve poi farsi alla disciplina di settore, prevista,
in particolare, dagli artt. 7 e 8 del Decreto n. 640/2017, emanato dal
[...]
(all'epoca , nell'ambito dell'aggiornamento Controparte_1 CP_6
della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A.
2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità
dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
Da ultimo, è opportuno illustrare l'orientamento delineatosi, in subiecta materia,
in seno alla giurisprudenza di legittimità.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive.
14 In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n.
1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35
e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché
individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
(cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre
2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ. n. 17002 del 2019).
15 Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal
Decreto del n. 640/2017, il quale, all'art. 7, prescrive Controparte_1
che: “… i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente
scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta
sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa
istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni
dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato
incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il
controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In
caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione
scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le
conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di
cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al
successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della
16 corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente
tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e
di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e
contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle
scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente,
l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio
richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di
dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente
scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di
fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere
attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che:
“l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che
abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto
certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost.
17 In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2,
lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Sul punto, è opportuno illustrare come questi princìpi sono stati declinati dalla giurisprudenza di legittimità nei casi portati alla sua attenzione.
La Corte Regolatrice, pronunciandosi sull'ipotesi di falsità documentale commessa in occasione di lavoro e finalizzata all'assunzione, ha delineato due differenti regole, che operano a seconda che la falsità documentale o la dichiarazione mendace resa sia stata determinante o meno ai fini dell'instaurazione del rapporto.
Il Supremo Collegio ha chiarito, cioè, che, quando la falsità riguarda proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego ed essa viene scoperta, si verifica un'ipotesi di decadenza automatica dall'attività
lavorativa.
Quando, invece, la falsità verte su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti, da verificarsi in base alle regole proprie di cui all'art. 55 quater, comma 1), lett. d), del d. lgs n. 165/2001 (cfr., sul punto, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 novembre 2023, n. 32571; v., altresì,
18 in termini, Sez. Lav., 19 aprile 2022, n. 12460; 8 giugno 2020, n. 10854; 11
luglio 2019 n. 18699).
Nella prima ipotesi, dunque, opera la decadenza dall'attività lavorativa, senza possibilità di diversa valutazione da parte del datore.
Nel secondo caso, invece, occorre avviare il procedimento disciplinare, all'esito del quale può essere irrogato il licenziamento, qualora la violazione commessa dall'aspirante lavoratore rientri tra le ipotesi gravi che prevedono la cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, poiché la dichiarazione mendace resa per iscritto dal
[...]
è stata funzionale all'acquisizione di un punteggio migliore e di gran lunga Pt_1
superiore a quello cui egli avrebbe avuto diritto in assenza della stessa (21,25,
in luogo di 10,05), che gli ha consentito di collocarsi in una posizione certamente più favorevole nella graduatoria afferente al personale A.T.A. per il periodo 2017/2020, è indubbio che detta falsità documentale sia stata determinante ai fini del conseguimento dell'impiego alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale e rientri, pertanto, nell'ipotesi di decadenza automatica dall'attività lavorativa, in applicazione delle regole testé
enunciate.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto,
che è destituita di fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto
19 irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,05 punti, anziché
dei 20,25 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto e di circolo di terza fascia ed avrebbe avuto, quindi, accesso alle nomine scolastiche.
Siffatta prospettazione, in primo luogo, è rimasta priva di qualsivoglia elemento di riscontro e, anzi, ha trovato decisa smentita nella documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente (si vedano, in particolare, gli elenchi dei contratti stipulati dagli Istituti comprensivi di Santena e di Poirino negli aa.ss. 2018/2019
e 2019/2020, da cui emerge che i punteggi minimi conseguiti dai sottoscrittori erano pari, rispettivamente, a 13,50 e a 13,30).
Inoltre, dalle graduatorie relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,
del pari prodotte in giudizio dal ricorrente, a differenza di quella inerente all'a.s.
2018/2019 (il cui esame pure sarebbe stato necessario, avendo egli ottenuto per quella annualità un incarico a tempo determinato – il primo – alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, sulla base del punteggio illegittimamente conseguito), è dato evincere che in esse erano inseriti numerosi altri aspiranti titolari di un punteggio superiore a quello spettante al
(10,05), i quali ben avrebbero potuto sottoscrivere, in sua vece, i Pt_1
contratti di assunzione a tempo determinato, ove mai le due sedi sopra indicate non fossero state a lui assegnate in forza del titolo (inesistente) dichiarato all'atto della presentazione della domanda.
20 In ogni caso, quand'anche volesse prescindersi dalle considerazioni testè
svolte, non potrebbe farsi a meno di rilevare che l'assunto attoreo da ultimo illustrato è, in radice, privo di pregio giuridico, sol che si consideri che – come in precedenza evidenziato – la normativa di settore e, in particolare, l'art. 8,
comma 2, lett. d), del d.m. n. 640/2017 espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano “l'esclusione degli aspiranti”dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall'amministrazione.
Le considerazioni sin qui svolte depongono, all'evidenza, per il riconoscimento della piena legittimità dell'operato del resistente, il quale ha fatto CP_1
corretta applicazione delle disposizioni operanti in subiecta materia, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
Logico e ineludibile corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene,
quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma,
cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2008 del ruolo generale lavoro dell'anno
21 2024, promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del p.t., così provvede: Controparte_1 CP_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento, in favore del resistente, delle Pt_1 CP_1
spese di giudizio, che si liquidano in € 3.643,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 20.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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