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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/08/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Rodolfo Magrì Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: revoca dell'interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Pubblico Ministero: Cont
“Si revochi l'interdizione, disponendo l
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.3.2025, il Pubblico Ministero, su segnalazione del Giudice Tutelare, ha chiesto la revoca dell'interdizione di e la nomina in suo favore di un amministratore Controparte_1 di sostegno, dando atto di un significativo miglioramento delle condizioni economiche e sociali dello stesso.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.5.2025 sono stati sentiti l'interdetto, il tutore Avv.
Enrico Cometto e , madre del tutelato. Persona_1
pagina 1 di 3 All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite si impone l'accoglimento del ricorso e la revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti di . Controparte_1
È infatti in atti relazione del 14.1.2025 redatta dagli operatori della comunità Cufrad, in cui si trova attualmente collocato l'interdetto, da cui emerge che “nel corso della permanenza all'interno della SRLA il sig. ha recuperato una buona condizione psicofisica, ha raggiunto una stabile CP_1 autonomia nella gestione del quotidiano e della propria salute, ha dimostrato di possedere valide risorse pratico-manuali, acquisendo anche una maggiore consapevolezza globale sul proprio funzionamento psichico e comportamentale;
i risultati raggiunti all'interno del percorso di cura hanno permesso al Magistrato di Sorveglianza di Torino di dichiarare cessate la pericolosità sociale
e la correlata misura di sicurezza della libertà vigilata a carico del sig. con Ordinanza n. CP_1
2023/3988 del 26/10/2023; nel tempo il sig. ha manifestato un crescente desiderio di poter CP_1 sperimentare maggiori gradi di autonomia e, da parte nostra, abbiamo fornito la disponibilità allo sviluppo di un progetto alternativo a maggiore autonomia, che consenta l'inserimento dell'interessato all'interno di un gruppo di cura afferente al Servizio Terapeutico-Riabilitativo a
“bassa protezione”, previa la cessazione del vincolo dell'interdizione”.
Nel corso dell'esame, l'interdetto è apparso lucido e orientato nel tempo e nello spazio, ha fornito precise indicazioni in ordine alle sue condizioni economiche e sociali e si è dichiarato favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno in proprio favore. Il tutore ha a sua volta dichiarato di essere favorevole alla revoca della tutela e ha dichiarato che la sostituzione dell'interdizione con l'amministrazione di sostegno potrebbe incentivare ulteriormente il percorso di crescita del
. Tali affermazioni sono state condivise anche dalla madre del tutelato. CP_1
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato il evidenzia una situazione psichica che, sebbene parzialmente compromessa, CP_1 non è tale da comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi. Poiché l'interdetto necessita di una protezione giuridica attenuata e modulata, deve essere revocata l'interdizione pronunciata con sentenza n. 898/2019 emessa dal Tribunale di
Cuneo, apparendo misura adeguata quella dell'amministrazione di sostegno, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito, infatti, che
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire,
pagina 2 di 3 distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Le spese seguono il regime di cui agli artt. 131 e 145 d.p.r. 115/2002, essendo il ricorso stato presentato dal Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
REVOCA l'interdizione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 898/2019 nei confronti di , nato a [...] il [...], Controparte_1
DISPONE con separata ordinanza la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Spese ai sensi degli artt. 131 e 145 d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7.8.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Rodolfo Magrì Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: revoca dell'interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Pubblico Ministero: Cont
“Si revochi l'interdizione, disponendo l
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.3.2025, il Pubblico Ministero, su segnalazione del Giudice Tutelare, ha chiesto la revoca dell'interdizione di e la nomina in suo favore di un amministratore Controparte_1 di sostegno, dando atto di un significativo miglioramento delle condizioni economiche e sociali dello stesso.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.5.2025 sono stati sentiti l'interdetto, il tutore Avv.
Enrico Cometto e , madre del tutelato. Persona_1
pagina 1 di 3 All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite si impone l'accoglimento del ricorso e la revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti di . Controparte_1
È infatti in atti relazione del 14.1.2025 redatta dagli operatori della comunità Cufrad, in cui si trova attualmente collocato l'interdetto, da cui emerge che “nel corso della permanenza all'interno della SRLA il sig. ha recuperato una buona condizione psicofisica, ha raggiunto una stabile CP_1 autonomia nella gestione del quotidiano e della propria salute, ha dimostrato di possedere valide risorse pratico-manuali, acquisendo anche una maggiore consapevolezza globale sul proprio funzionamento psichico e comportamentale;
i risultati raggiunti all'interno del percorso di cura hanno permesso al Magistrato di Sorveglianza di Torino di dichiarare cessate la pericolosità sociale
e la correlata misura di sicurezza della libertà vigilata a carico del sig. con Ordinanza n. CP_1
2023/3988 del 26/10/2023; nel tempo il sig. ha manifestato un crescente desiderio di poter CP_1 sperimentare maggiori gradi di autonomia e, da parte nostra, abbiamo fornito la disponibilità allo sviluppo di un progetto alternativo a maggiore autonomia, che consenta l'inserimento dell'interessato all'interno di un gruppo di cura afferente al Servizio Terapeutico-Riabilitativo a
“bassa protezione”, previa la cessazione del vincolo dell'interdizione”.
Nel corso dell'esame, l'interdetto è apparso lucido e orientato nel tempo e nello spazio, ha fornito precise indicazioni in ordine alle sue condizioni economiche e sociali e si è dichiarato favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno in proprio favore. Il tutore ha a sua volta dichiarato di essere favorevole alla revoca della tutela e ha dichiarato che la sostituzione dell'interdizione con l'amministrazione di sostegno potrebbe incentivare ulteriormente il percorso di crescita del
. Tali affermazioni sono state condivise anche dalla madre del tutelato. CP_1
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato il evidenzia una situazione psichica che, sebbene parzialmente compromessa, CP_1 non è tale da comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi. Poiché l'interdetto necessita di una protezione giuridica attenuata e modulata, deve essere revocata l'interdizione pronunciata con sentenza n. 898/2019 emessa dal Tribunale di
Cuneo, apparendo misura adeguata quella dell'amministrazione di sostegno, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito, infatti, che
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire,
pagina 2 di 3 distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Le spese seguono il regime di cui agli artt. 131 e 145 d.p.r. 115/2002, essendo il ricorso stato presentato dal Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
REVOCA l'interdizione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 898/2019 nei confronti di , nato a [...] il [...], Controparte_1
DISPONE con separata ordinanza la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Spese ai sensi degli artt. 131 e 145 d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7.8.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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