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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa DA D'RI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1419 /2021 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1619/20 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, assegnata in decisione all'udienza dell'11.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190
c.p.c. ridotti di 30 giorni, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Lucia Piscitelli (
[...]
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata C.F._1 della predetta- PEC: ; Email_1
[...]
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso come da Parte_3 C.F._2 mandato in atti dall'Avv. Tommaso Cavallo (c.f. elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto - PEC:
; Email_2
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa come da Parte_4 C.F._4 mandato in atti dall'Avv. Giuseppe Luigi Sgalia (c.f. C.F._5 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto-
PEC: ; Email_3
1 -APPELLATA
NONCHE'
DI TELLA CP_1
-APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti;
Motivi in fatto e in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 1619/2020, emessa in data 17.12.2020, con la quale il Giudice di
Pace di Carinola aveva accolto la domanda proposta da e Parte_4 Parte_3
volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro
[...] stradale avvenuto in data 31.07.2014 alle ore 10:40 circa, in Carinola (CE).
Nel giudizio di primo grado aveva dedotto che, in dette circostanze di Parte_4 tempo e di luogo, era trasportata nella vettura Peugeot tg. DP177JF, di proprietà e condotta da la quale mentre percorreva Corso Umberto, in Carinola Controparte_2
(CE), tamponava violentemente da tergo l'autovettura Lancia Y tg. EN028NN, che a sua volta a causa del forte urto colpiva l'autovettura che la precedeva, Fiat Punto tg.
EF142JV, era ferma ad uno Stop.
Si costituiva in giudizio con intervento volontario , per il ristoro dei Parte_3 danni subiti in seguito al sinistro stradale, in qualità di terzo trasportato del veicolo Fiat
Punto tg. EF142JV.
Gli attori, pertanto, convenivano in giudizio , quale proprietaria della Controparte_3 vettura Peugeot, nonché la compagnia assicurativa , innanzi al G.d.P. di Parte_2
Carinola, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, l'escussione testi e la CTU medico- legale quantificativa dei danni, il G.d.P. di Carinola aveva dichiarato la contumacia di
[...]
e aveva condannato la convenuta quale garante per CP_3 Parte_2 circolazione dell'autovettura della predetta, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, al pagamento delle spese di lite, nonché delle spese relative alla CTU.
-2. Avverso detta sentenza , ha proposto appello la deducendo l'erroneità Parte_2 della decisione impugnata sotto diversi profili, ed in particolare eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo a , atteso che il presunto responsabile Controparte_3 civile, proprietario del veicolo Fiat Bravo tg DP177JF, non era mai CP_4 stato citato in giudizio;
inattendibilità della testimonianza resa da , escusso Tes_1 in data 13.11.2019.
2 La società appellante ha censurato, inoltre , la omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del disconoscimento del sinistro da parte di e del report CP_4 relativo al dispositivo satellitare apposto al veicolo di proprietà di quest'ultimo; ha criticato la valutazione degli esiti istruttori ed il mancato riconoscimento del concorso di colpa degli attori nella causazione dei danni per non aver utilizzato le cinture di sicurezza al momento del sinistro;
infine ha censurato l'erroneo riconoscimento del danno morale in favore degli attori da parte del G.d.P di Carinola ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito,
l'accoglimento del gravame con conseguente riforma ella sentenza impugnata con condanna degli appellati al pagamento delle spese relative alle due consulenze medico- legali.
La parte appellante, in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un concorso di colpa in capo agli appellati, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con conseguente riduzione delle somme risarcitorie liquidate dal giudice di primo grado a titolo di danno morale con condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , deducendo l'infondatezza dell'eccezione di carenza di Parte_3 legittimazione passiva della convenuta, rilevando come l'errore materiale nell'indicazione della targa del veicolo (riportata come DP177JF anziché DP177JJ) non avesse generato alcuna incertezza sull'identificazione del responsabile civile, correttamente individuato in , proprietaria del veicolo e assicurata con Controparte_3
come comprovato dalla documentazione in atti. Parte_2
L'appellato ha inoltre contestato le censure alla valutazione delle prove testimoniali operata dal primo giudice, richiamando la coerenza della medesima deposizione già resa in altro giudizio tra le stesse parti e definito con sentenza n. 1210/18 del Giudice di Pace di Carinola, e passata in giudicato, ed ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Si è costituita che ha formulato le medesime censure chiedendo il Parte_4 rigetto dell'appello.
Non si è costituita, invece, , malgrado la regolare notifica dell'atto di Controparte_3 gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice istruttore, all'udienza del 11.09.2025 riservava la causa in decisione, previa concessione alle parti, di gg. 30 per il deposito di memorie conclusionali come dalle stesse richiesti.
3 L'appello risulta parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti e per le ragioni che si espongono di seguito.
-3. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver rilevato il Giudice di primo grado la dedotta carenza di legittimazione passiva in capo a , sostenendo che il reale proprietario del veicolo coinvolto nel Controparte_3 sinistro sarebbe il quale, peraltro, avrebbe disconosciuto la propria CP_4 partecipazione al sinistro per cui è causa.
La doglianza è infondata e deve essere rigettata.
Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'indicazione della targa DP177JF contenuta nell'atto di citazione costituisca un mero errore materiale, essendo stato correttamente individuato, sin dal modello CAI allegato nonché nella visura ACI e del
PRA, libretto di circolazione nonché infine nella polizza assicurativa- il veicolo Peugeot targato DP177JJ, di proprietà e condotto di , regolarmente assicurato Controparte_3 con Parte_2
L'errore concernente l'ultima lettera della targa, quale dedotto, invero non ha generato incertezza sull'identità del veicolo coinvolto, né tantomeno sul soggetto legittimato passivamente, avendo parte attrice in primo grado fatto sempre riferimento a CP_3 quale proprietaria del veicolo.
[...]
Il disconoscimento del sinistro da parte di soggetto estraneo alla CP_4 titolarità del veicolo effettivamente coinvolto, risulta pertanto privo di efficacia dirimente ai fini della decisione.
Ne consegue che la pretesa carenza di legittimazione passiva non trova riscontro alcuno nei fatti di causa e deve, pertanto, essere disattesa.
-4. Con il secondo e terzo e motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, sostenendo che si tratterebbe di dichiarazioni generiche e prive di rilevanza Tes_1 probatoria.
Al riguardo, parte appellante ha dedotto che quanto riferito dal teste sarebbe in contrasto con i dati risultanti dal report del dispositivo satellitare installato sul veicolo FIAT
BRAVO targato DP177JF, di proprietà di CP_4
Secondo tale documentazione, alla data e all'ora indicate in citazione, il veicolo in questione non avrebbe registrato alcun evento di crash, né sarebbe risultato geolocalizzato nel luogo del sinistro (avvenuto in Carinola), essendo invece in circolazione a Napoli.
Anche tale doglianza risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
4 La deposizione resa dal teste si reputa precisa e coerente con il contesto Tes_1 probatorio complessivo nonché circostanziata in quanto resa con puntuale riferimento alla dinamica del sinistro, al luogo dello stesso nonché ai veicoli ed ai soggetti coinvolti. Tes_ Il teste infatti riferiva : “ADR. Ricordo che era a fine luglio del 2012, verso le ore
10:30 del mattino, in Carinola, presso Corso Umberto, all'altezza dell'ufficio postale.
Assistevo a un tamponamento a catena tra tre vetture. ADR. Ricordo che una Peugeot di colore scuro tamponava da tergo una Lancia Y di colore scuro, che a sua volta urtava da tergo una Fiat Punto di colore grigio. ADR. Ricordo che nella Peugeot c'era, oltre al conducente, una donna come passeggera, mentre nella Lancia Y vi era solo il conducente
e nella Fiat vi erano il conducente e un altro uomo come trasportato.”
La deposizione richiamata risulta altresì attendibile in quanto il medesimo teste aveva già reso dichiarazioni del tutto analoghe in un altro procedimento, concernente il medesimo sinistro, conclusosi con sentenza passata in giudicato, , ove veniva accertata la responsabilità esclusiva del veicolo Peugeot di proprietà di nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo.
Occorre inoltre precisare che il preteso contrasto tra le dichiarazioni del teste e i dati del dispositivo satellitare installato sul veicolo Fiat Bravo targato DP177JF, intestato a
è privo di rilievo, in quanto tale veicolo non risulta essere coinvolto CP_4 nel sinistro per cui è causa.
-5. Col quarto, quinto e sesto motivo di gravame - che per la loro stretta connessione meritano una valutazione congiunta- l'appellante contesta la quantificazione del risarcimento operata dal giudice di primo grado, sostenendo che gli originari attori, trasportati su veicoli diversi al momento del sinistro, non indossassero le cinture di sicurezza, circostanza che avrebbe dovuto condurre a un riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. Viene inoltre censurata la quantificazione del danno morale operata nella misura del 25%, la condanna alle spese di lite, così come la condanna ai costi delle due consulenze medico-legali svolte nei confronti di entrambi gli attori.
Le doglianze sono fondate.
-5.1. Nel giudizio di primo grado, aveva sollevato, fin dalla comparsa di Parte_2 costituzione, l'eccezione di presunzione di concorso di colpa a carico dei terzi trasportati, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Tuttavia, a fronte di tale eccezione, parte attrice in primo grado non ha allegato alcuna prova contraria in fase istruttoria, volta a dimostrare la propria ordinaria diligenza.
5 Non essendo emerso sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso che gli attori avessero indossato le cinture di sicurezza non vi è prova che i medesimi non abbiano concorso nella causazione dei pregiudizi subiti.
Ciò posto occorre rilevare, al riguardo che il mancato impiego delle cinture di sicurezza integra un comportamento colposo concorrente, che legittima la riduzione dell'indennizzo in ragione del nesso di causalità tra omissione e aggravamento delle lesioni. Nonostante ciò, il comportamento colpevole del danneggiato non consente di ritenere interrotto il nesso causale tra il danno la condotta del conducente, responsabile anch'egli dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri (cfr. Cass. civ., sez. III, n 2531/2019).
Occorre inoltre sottolineare che, benché il passeggero accetti il rischio della circolazione non premurandosi di allacciare le cinture, il conducente deve comunque controllare che la marcia avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza.
Al riguardo va rilevato che il codice della strada impone un generico obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, non effettuando distinzioni tra i passeggeri seduti sui sedili anteriori e quelli seduti sui sedili posteriori.
Tanto premesso, a fronte della specifica contestazione formulata e non essendo stata raggiunta la prova di una condotta diligente dei trasportati, odierni appellati, mediante l'utilizzo in auto delle cinture di sicurezza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., detta condotta ha indubbiamente avuto un'efficienza causale nella produzione del fatto dannoso.
Ne discende che a carico a carico dei trasportati e Parte_4 Parte_3 deve ascriversi la responsabilità nella misura dell'50%, nella causazione dei danni subiti a causa del sinistro,
-5.2. Parimenti fondata si reputa l'ulteriore censura di appello con la quale si critica l'impugnata sentenza, nella parte in cui il giudice di primo grado ha liquidato in favore degli attori un importo a titolo di risarcimento del danno morale in quanto erano stati riconosciuti postumi invalidanti pari, rispettivamente, al 5% per e al Parte_3
6% per Parte_4
Il motivo di gravame è fondato.
Al riguardo deve premettersi che, come noto, con la sentenza n. 26972/08, le sezioni unite della Cassazione avevano, tra l'altro, affermato che: “.. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre .. il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da
6 rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza ..” ( cfr. Sezioni Unite della SC. n. 29672-5 del
2008,).
D'altra parte, non può sottacersi che, nella successiva giurisprudenza della Cassazione, numerose pronunce abbiano nuovamente posto in discussione i principi espressi dalle sezioni unite, anche alla luce di interventi normativi frattanto intervenuti.
In particolare, Cassazione n. 18641 del 2011 ha affermato che: “ In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, successivamente alle sentenze del 2008 delle sezioni unite, si è manifestata — con recenti interventi normativi (in particolare, con il d.P.R. 3 marzo
2009 n. 37 e il d.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181) — la volontà del legislatore di distinguere,
7 concettualmente prima ancora che giuridicamente, tra la voce di « danno biologico », da un canto, e la voce di « danno morale », dall'altro, distinzione dalla quale il giudice di merito non può prescindere in sede di liquidazione del danno non patrimoniale”.
Analogamente, Cass. civ. sez. lav. n. 5473/12 ha ribadito il principio, affermando che
“alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come
"voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n.
37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono tra la "voce" di danno c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale “.
Ed ancora, Cass. Civ. n. 23147/13 ha affermato che il “danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale
(altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti. Se non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art.
2059 c.c. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria) mentre qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale". Ed invero,
8 l'erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere
l'illegittimità della loro liquidazione”.
Tuttavia, non può sostenersi che, sulla scorta dei precedenti da ultimo richiamati, i principi espressi dalle sezioni unite nel 2008 non debbano più trovare applicazione, nel senso cioè, che il Giudice debba comunque, ed a prescindere dagli oneri di allegazione e di prova gravanti sulla parte, riconoscere in maniera automatica una posta risarcitoria ulteriore, a titolo di danno morale, distinta dal cd. danno biologico.
Infatti, non va sottaciuto come lo stesso articolo 5 del sopra richiamato d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “ha
Resta, quindi, fermo che, il riconoscimento di una posta risarcitoria ulteriore, rispetto a quella volta a compensare la lesione alla salute, in funzione di una personalizzazione del risarcimento, non possa, pure alla luce dei più recenti arresti della S.C., prescindere dall'assolvimento di quegli oneri di allegazione e di prova di cui alla sentenza n.
26972/08.
Può, di conseguenza, ritenersi che, per un verso, anche nel caso di lesioni micropermanenti, (quali sono quelle che nella specie ha riportato l'appellante), il Giudice debba comunque garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute. Di conseguenza, ove ritenga che la "voce" del danno non patrimoniale, intesa come "sofferenza soggettiva", non sia adeguatamente ristorata, con la sola applicazione dei valori monetari contemplati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, dovrà operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Per altro verso è, tuttavia, indubbio che, come sopra osservato, tanto possa avvenire se e nella misura in cui il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In tal senso, ancora di recente, la S.C. ha affermato il seguente principio: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339 vedi inoltre
9 tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469;
4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444)).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha quindi ribadito il principio (cfr da ultimo Cass. Civ. n. 13383 del 20.05.2025): secondo cui “si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro (acte clair), a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024)”.
Dunque, pur costituendo il danno morale una componente autonoma e distinta del danno alla persona, esso non può essere riconosciuto in via automatica, ma deve formare oggetto di specifica allegazione e rigorosa prova, specie nei casi in cui il danno biologico accertato sia di lieve entità.
In applicazione dei richiamati principi, la sentenza deve, in parte qua, essere riformata.
Ed invero, l'istanza risarcitoria, inerente il cd. danno morale, avanzata dagli attori in primo grado, risulta carente sul piano assertivo, posto che, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, i predetti si limitavano a domandare il risarcimento di tutti i danni fisici sofferti, compreso il danno biologico e la personalizzazione del danno. Non venivano tuttavia indicate le peculiarità del caso concreto, che avrebbero potuto indurre il Giudice a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Del resto, non avendo l'istante assolto al richiamato onere assertivo, non è al Giudice consentito di procedere d'ufficio a valorizzare le risultanze istruttorie dalle quali potrebbe trarsi la prova dei presupposti, occorrenti per procedere all'invocata personalizzazione.
Nel caso di specie, poi, la sentenza impugnata si è chiaramente discostata dai principi innanzi richiamati, avendo riconosciuto una posta risarcitoria ulteriore, rispetto a quella liquidata a titolo di danno biologico, sul presupposto che l'illecito integrasse astrattamente gli estremi di un fatto penalmente rilevante, senza, tuttavia, evidenziare quali elementi di fatto (entità dei postumi, eventuale sottoposizione ad interventi
10 chirurgici o a trattamenti sanitari, modalità particolarmente cruente del fatti lesivo) consentivano, nel caso di specie, di procedere alla suddetta personalizzazione.
In accoglimento per quanto di ragione dell'appello, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha liquidato in favore degli attori un importo comprensivo anche del cd. danno morale;
la somma liquidata in primo grado deve inoltre essere decurtata della misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa degli appellati.
Ne discende che, in ragione della parziale riforma della sentenza, l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto agli attori in primo grado si riduca, in favore di al minore importo di € 4.185,77 ed in favore di al Parte_4 Parte_3 minore importo di € 3.578,62, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
-6. Alla luce dell'accoglimento del quarto e del quinto motivo di gravame, consegue l'accoglimento del sesto, relativo alla regolazione delle spese, nei termini che verranno precisati nel successivo capo della presente decisione.
-7. Difatti la riforma anche parziale della sentenza impugnata implica una nuova regolamentazione delle spese
Tanto premesso si deve rilevare, difatti, che in tema di liquidazione delle spese giudiziali il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole
( cfr. Cass. Civ n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013).
Ciò posto, l'esito globale della lite tra primo e secondo grado e la parziale che vede gli attori e la società convenuta parzialmente soccombenti (cfr. Cassazione civile sez. III,
15/01/2020, n.516) giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di entrambe le CTU svolte in primo grado posto che l'art. 92 c.p.c. quale riformato risultante dalle modifiche introdotte con il D.L. n.1322014, convertito con L.
n.164/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o, ne caso di assoluta novità della questione trattata ( cfr. cass.
Civ.n.7630(2019 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto avverso lasentenza n. 1619/20 emessa dal Giudice di
Pace di Carinola dalla società nei confronti di Parte_2 Parte_4
e , nella contumacia di quest'ultima, così decide: Parte_3 Controparte_3
11 - dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_2 sentenza n. 1619/20 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dichiara il concorso di colpa nella misura del 50% di e nella causazione Parte_4 Parte_3 del sinistro per cui è causa e per l'effetto condanna la società al pagamento, Pt_2
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 4.185,77 in favore di Parte_4
e della somma di € 3.578,62 in favore di oltre interessi
[...] Parte_3 dalla sentenza al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- compensa integralmente le spese di CTU sostenute da nel primo grado Parte_2 di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27.10.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'RI
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