Articolo 10 della Legge 18 maggio 1967, n. 394
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 luglio 1967
Art. 10.
Il patrimonio della Scuola e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle liberalita' destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;
c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.
Entrata in vigore il 1 luglio 1967