Articolo 298 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 298.
(Comando della nave in navigazione).

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficolta'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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