Art. 47. Norme finanziarie
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.