Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2234/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del CP_1 Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MANCINI
LUIGI e PEDRETTI FEDERICA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. MANCINI LUIGI, giusta procura;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. KRON MORELLI
STEFANO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR 39, VEROLANUOVA, presso e nello studio dell'avv. KRON MORELLI STEFANO, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. - annullare le Controparte_3
deliberazioni assunte dall'assemblea dei condomini del Controparte_2
pagina 1 di 8
2021/2022 e del preventivo delle spese comuni dell'esercizio 2022/2023, ponendo pro quota a carico della , per gli interni 2 e 5, il contributo CP_1
alle spese giudiziali relative a cause promosse dalla contro il Parte_2
nelle quali quest'ultimo è rimasto soccombente ed è Controparte_2
stato condannato a rifondere le spese alla;
- annullare le Parte_2
suddette deliberazioni nella parte in cui, nell'approvare il bilancio e il preventivo suddetti, con i relativi riparti, hanno posto a carico della quale Parte_2
proprietaria dell'appartamento interno 5 la contribuzione pro quota alle spese ordinarie, mentre il suddetto appartamento è inagibile per fatto e colpa del
Condominio; - condannare il a risarcire all'attrice i CP_2 CP_2
danni subìti a partire dal 6.3.2020 per la protratta inagibilità dell'appartamento interno 5; danni da liquidarsi in misura pari al valore locativo di detto appartamento, da determinarsi a mezzo CTU;
- condannare il CP_2
convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipate le prime e non riscossi i secondi.
In via principale, - respingere perché infondata in Controparte_2
fatto e diritto la domanda di dichiarazione di nullità della delibera impugnata in ragione dell'asserita inagibilità dell'immobile identificato all'interno 5 del
- respingere la domanda di risarcimento del danno Controparte_2
formulata da parte attrice posto che essa è già stata formulata ed accolta nel giudizio avanti al Tribunale di Brescia RG n. 18286/2014 definito con sentenza n.
524/2020, passata in giudicato;
- accogliere la domanda di dichiarazione di nullità della delibera impugnata, nei limiti di cui alla domanda, in ragione dell'errata pagina 2 di 8 imputazione pro quota a parte attrice delle spese relative alle cause promosse dalla stessa contro il che hanno visto CP_1 Controparte_2
quest'ultimo parte soccombente ed obbligato alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno. Spese di lite rifuse.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2023 l'attrice Controparte_3
ha citato in giudizio il per sentire
[...] Controparte_2
annullare le delibere condominiali assunte in data 29/12/2022 nella parte in cui
“deliberando sui punti 1 e 5 dell'Ordine del Giorno, hanno approvato il riparto del bilancio dell'esercizio 2021/2022 e del preventivo delle spese comuni dell'esercizio 2022/2023, ponendo pro quota a carico della , per gli CP_1
interni 2 e 5, il contributo alle spese giudiziali relative a cause promosse dalla contro il nelle quali quest'ultimo è Parte_2 Controparte_2
rimasto soccombente ed è stato condannato a rimborsare le spese alla
[...]
; annullare le suddette deliberazioni nella parte in cui, nell'approvare Parte_2
il bilancio e il preventivo suddetti, con i relativi riparti, hanno posto a carico della quale proprietaria dell'appartamento interno 5 la contribuzione Parte_2
pro quota delle spese ordinarie, mentre il suddetto appartamento è inagibile per fatto e colpa del Condominio;
condannare il a risarcire CP_2 CP_2
all'attrice i danni subiti a partire dal 6/3/2020 per la protratta inagibilità dell'appartamento interno 5; danni da liquidarsi in misura pari al valore locativo di detto appartamento, da determinarsi a mezzo di CTU;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi del presente CP_2
giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipate le prime e non riscossi i secondi”. Il si è Controparte_2
ritualmente costituito in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione pagina 3 di 8 e risposta, resistendo alle domande avversarie. Il giudizio è stato rinviato per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Successivamente sono state depositate le memorie ex art. 183 VI° c.p.c. ed all'udienza del 7/02/2024 il giudizio è stato ritenuto di natura documentale, senza necessità di attività istruttorie e, conseguentemente, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 7/10/2024, nella cui sede il giudizio è stato trattenuto in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice chiede l'annullamento della delibera assembleare impugnata nella parte in cui pone anche a suo carico le spese per un contenzioso giudiziale tra le odierne parti, nonché nella parte in cui vengono chieste le spese condominiale per l'unità immobiliare non agibile a causa dei mancati interventi del Condominio in forza di sentenza già passata in giudicato. Infine, si chiede la condanna al risarcimento per il ritardo nell'esecuzione dei suddetti lavori e per il conseguente mancato godimento del bene.
La difesa convenuta chiede la cessazione della materia del contendere con riferimento alla prima doglianza, si oppone alle altre assumendo che comunque parte attrice è tenuta al pagamento delle spese condominiali, mentre con riferimento alla richiesta risarcitoria, questa è già stata liquidata in € 2.000,00 nella citata sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e passata in giudicato.
Orbene, si può dichiarare cessata la materia del contendere per quanto concerne l'imputazione delle spese giudiziali anche a carico della per il Controparte_3
contenzioso dalla stessa intentata contro il conclusosi Controparte_2
con la soccombenza del convenuto. CP_2
pagina 4 di 8 Sul punto, il ha rettificato la propria posizione riconoscendo la CP_2
separazione dei rispettivi centri di interessi e la conseguente non debenza da parte della società attrice.
Infatti, è evidente che la rappresentanza dell'amministratore nel giudizio promosso dall'odierna parte attrice non si può intendere anche nell'interesse della stessa, ma al contrario, nell'interesse esclusivo degli altri condòmini, portatori di un interesse contrapposto a quello vantato dalla e non possono Controparte_3
essere posti a carico di chi è portatori dell'interesse opposto rispetto a quello del
. CP_2
In proposito, si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, in base al quale risulta pacifico che le spese legali non possono essere ripartite pro quota nell'ipotesi in cui si determina una separazione di interessi e le stesse non possono essere poste a carico dei condòmini portatori dell'interesse opposto (Trib. Milano 27.02.2003; Trib. Milano 2.03.1992; Trib. Milano
13.04.1989; Trib. Roma 22.05.1986). Inoltre, anche la Suprema Corte ha più volte statuito che la contrapposizione di due centri di interessi, tra un singolo condomino ed il resto del , riconosce a quest'ultimo il diritto di CP_2
sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto (Cass.
15.05.2006 n. 11126; Cass.
8.6.1996 n. 334).
Conseguentemente, i poteri dell'assemblea condominiale, infatti, non possono esorbitare dai limiti della disciplina delle cose comuni, invadendo la sfera dei diritti individuali dei singoli condomini. In tal modo, quindi, la volontà assembleare realizza fini estranei alla disciplina delle cose comuni deviando dai propri poteri decisionali.
Sul punto, è comunque cessata la materia del contendere a seguito dell'assemblea del 19/08/2023 con cui si pone rimedio all'errata imputazione delle spese di lite pagina 5 di 8 correlate ai giudizi promossi dalla nei confronti del Controparte_3 [...]
CP_2
Per quanto concerne la seconda richiesta di parte attrice, ovvero la domanda di nullità della delibera impugnata per il solo fatto di aver calcolato le spese condominiali anche alla società attrice, nonostante l'immobile non sia ancora agibile poiché non sono stati ultimati i lavori posti a carico del CP_2
convenuto, non è fondata.
Infatti, l'amministratore del è tenuto alla regolare gestione contabile CP_2
dell'immobile ripartendo le spese condominiali pro quota in base ai rispettivi millesimi di proprietà. Discostarsi da tale basilare principio rischia di causare ulteriori contenziosi oltre ad incrinare la regolarità del fisiologico andamento economico dell'immobile. Eventuali situazioni correttive o patologiche, come quella sottesa nella presente fattispecie, devono essere regolate con atti separati dall'ordinaria gestione contabile.
Si ritiene, pertanto, che a causa dell'inagibilità dell'immobile in oggetto non venga meno l'obbligo di contribuire alle spese condominiali.
Tuttavia, se, come nel caso in trattazione, l'inagibilità di una unità condominiale deriva dall'inadempimento del stesso, è legittima una domanda CP_2
risarcitoria, come la terza richiesta spiegata in giudizio da parte attrice.
Sul punto la difesa convenuta resiste assumendo che la partita risarcitoria sarebbe già stata tacitata con il precedente giudizio definito dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 524/2020 e passata in giudicato.
Invero, la suddetta sentenza ha condannato il a rifondere i danni CP_2
subiti dalla a causa dell'inagibilità dell'immobile, ma non poteva Controparte_3
certo liquidare i danni futuri, non potendo immaginare che a distanza di quasi cinque anni i prescritti lavori non sarebbero ancora stati effettuati. Pertanto, in pagina 6 di 8 assenza di elementi oggettivi per la quantificazione del presente danno, si ritiene giustificato il ricorso alla via equitativa, quantificando il danno nella misura pari agli oneri condominiali afferenti il solo appartamento inagibile ed oggetto dei lavori prescritti con la citata sentenza del 2020, fino al termine degli interventi disposti con la menzionata sentenza di codesto Tribunale emessa tra le medesime parti nel 2020.
Infine, per quanto concerne la statuizione sulle spese di lite, si ritiene che le stesse possano essere solo parzialmente compensate a seguito del mancato pieno accoglimento delle domande di parte attrice, valutando parzialmente positivo il comportamento del di porre rimedio all'errata imputazione delle CP_2
spese di lite dopo la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, e possono essere liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera del 29/12/2022 nella parte della errata ripartizione delle spese di lite anche a carico della per i giudizi dalla stessa Controparte_3
promossi contro il Controparte_2
Rigetta le ulteriori richieste di annullamento della delibera impugnata;
Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte attrice per la protratta inagibilità della propria unità condominiale e condanna il Controparte_2
in persona dell'amministratore pro tempore a non richiedere il pagamento
[...]
delle quote condominiali afferenti l'unità condominiale inagibile di parte attrice sino al termine degli interventi disposti con la sentenza n. 524/2020 del Tribunale di Brescia;
pagina 7 di 8 Condanna altresì la parte il in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore a rimborsare parzialmente alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per la fase di mediazione e per le fasi giudiziali effettivamente espletate, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore legale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 14 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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