TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3483/2018
Oggi 12/11/2025, alle ore 11:05, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Sergio Costabile, per delega degli avv.ti Murano e Centomiglia, per parte opposta, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte, chiede la decisione, con vittoria di spese ed attribuzione;
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3483/2018 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv.to Liborio Paglino;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli CP_1
avv.ti Centomiglia Antonietta e Mario Murano;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice con provvedimento del 27 maggio 2021; la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 844/2018, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare in favore di parte opposta la somma di euro 90.377,24, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
La citava in giudizio la innanzi al Tribunale di Trapani, chiedendo Parte_1 CP_1
che venisse accertata l'insussistenza del credito, fondato sulle fatture numero 31 e 121 del 31 maggio
2017; con ricorso depositato, la ha chiesto ingiungersi il pagamento del credito, addotto con CP_1
le fatture già oggetto di contestazione con l'atto di citazione menzionato. Nel proprio atto di opposizione, l'opponente eccepiva la litispendenza, l'inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del credito, l'inesistenza del credito;
domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Preso atto che non sussiste alcuna ipotesi di litispendenza, tenuto conto delle differenti domande proposte, la sentenza n. 876/21 emessa dal Tribunale di Trapani ha accertato un credito pari ad euro
71.332,44 (“accerta la sussistenza di un credito della nei confronti della CP_1 Parte_1 pari al minor importo di € 71.332,44, rispetto a quello oggetto di diffida stragiudiziale da
[...] parte della .”), somma alla quale parte opponente va condannata, oltre interessi ai sensi del CP_1
d. lgs. n. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al soddisfo, con revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3483/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 844/2018;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad euro
71.332,44 oltre interessi come in motivazione;
3. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 12 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3483/2018
Oggi 12/11/2025, alle ore 11:05, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Sergio Costabile, per delega degli avv.ti Murano e Centomiglia, per parte opposta, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte, chiede la decisione, con vittoria di spese ed attribuzione;
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3483/2018 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv.to Liborio Paglino;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli CP_1
avv.ti Centomiglia Antonietta e Mario Murano;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice con provvedimento del 27 maggio 2021; la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 844/2018, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare in favore di parte opposta la somma di euro 90.377,24, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
La citava in giudizio la innanzi al Tribunale di Trapani, chiedendo Parte_1 CP_1
che venisse accertata l'insussistenza del credito, fondato sulle fatture numero 31 e 121 del 31 maggio
2017; con ricorso depositato, la ha chiesto ingiungersi il pagamento del credito, addotto con CP_1
le fatture già oggetto di contestazione con l'atto di citazione menzionato. Nel proprio atto di opposizione, l'opponente eccepiva la litispendenza, l'inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del credito, l'inesistenza del credito;
domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Preso atto che non sussiste alcuna ipotesi di litispendenza, tenuto conto delle differenti domande proposte, la sentenza n. 876/21 emessa dal Tribunale di Trapani ha accertato un credito pari ad euro
71.332,44 (“accerta la sussistenza di un credito della nei confronti della CP_1 Parte_1 pari al minor importo di € 71.332,44, rispetto a quello oggetto di diffida stragiudiziale da
[...] parte della .”), somma alla quale parte opponente va condannata, oltre interessi ai sensi del CP_1
d. lgs. n. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al soddisfo, con revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3483/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 844/2018;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad euro
71.332,44 oltre interessi come in motivazione;
3. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 12 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio