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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAVINIA PINI ( Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore sito in Firenze, via Ricasoli n.30, e da (C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FREDI SGHERRI C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2
difensore sito in Empoli, via Sanzio, n. 3/f, avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al
D.lgs. n. 154/2013.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che il 10 gennaio 2018, contraevano in San Miniato Parte_1 Parte_2
(PI) matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San Miniato P. 1 anno 2018 n.1.
- che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scoglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n.
119/2024
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Miniato (PI) tra Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato nel Registro Parte_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, n. 1, parte I,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE - che i figli nato a Bagno a [...] il [...], ed nata a CP_1 Persona_1
Empoli il 29.05.2020 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, ed Parte_2
le sole decisioni di maggior interesse, fra cui quelle inerenti le questioni di Parte_1
salute, di istruzione scolastica e di formazione extrascolastica, dovranno essere assunte concordemente dai genitori;
- Che i figli e rimangono collocati prevalentemente presso la madre CP_1 Persona_1
sig.ra Parte_1
- Che il sig. incontrerà e si occuperà dei figli secondo la seguente cadenza a Parte_2
settimane alternate:
• lunedì pomeriggio e venerdì pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alle ore 19:30 ed il mercoledì fino alle ore 21:30, nella prima settimana;
• lunedì pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alle ore 21:30, mercoledì pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alle 21:30 e dal venerdì dopo l'orario scolastico a domenica ore 21:30 nella seconda settimana.
• Nel tempo di vacanza scolastica, il giorno mercoledì i figli rimarranno a dormire dal Sig.
e saranno riportati alla madre il giovedì dopo pranzo. Quanto alle festività, per tradizioni Pt_2
familiari i figli trascorreranno la Viglia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
il
26 dicembre, il 31 dicembre/1gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore a rotazione ed in alternanza annuale. Il week end di Pasqua e le altre festività civili e religiose saranno disciplinate dal calendario ordinario indicato al punto che precede.
- Che il trascorrerà con i figli un periodo di vacanza per un massimo di sette giorni Pt_2 consecutivi (sei pernottamenti) per l'estate 2024; di dieci giorni anche consecutivi per l'estate
2025; di 15 giorni da fruire anche in due periodi di 7 ciascuno dall'estate 2026;
- Che il pernotterà con i figli presso la casa della propria madre in Fucecchio piazza Pt_2
- della Vergine, salvo trascorra i pernottamenti di sua spettanza in località di vacanza e ferma la previsione di cui ai punti seguenti : Il pernotto dei figli in un luogo diverso da quello della casa familiare e allo stesso modo, dal luogo di residenza del Sig. o della casa familiare Pt_2
dovrà essere convenuto fra le parti;
La frequentazione della nuova compagna del sig. Pt_2
con i figli sarà annunciata preventivamente da questi di persona o per mail quanto alla modalità ed ai tempi e avverrà ove concordata con la sig.ra lo stesso regime si Pt_1
applicherà quando la sig.ra avrà una frequentazione con altra persona. I sigg.ri Pt_1
e si autorizzano a recarsi all'estero per motivi turistici con i figli e si Pt_2 Pt_1 impegnano a comunicarsi con un anticipo di un mese viaggi all'estero con i figli, con specifica di data ed orario di partenza e rientro, mezzo di trasporto, luogo di soggiorno. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento dei Parte_2
figli e la corresponsione della somma mensile di euro 750,00 secondo le seguenti CP_1 Per_1
modalità: versamento dell'importo mensile di € 750,00.= mensili per dodici mensilità entro il giorno
20 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Pt_1
[...] oltre il 50% dei costi della mensa scolastica. Detto importo sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge per gli anni a venire con base marzo 2024, nonché il pagamento per il 50% delle spese straordinarie come individuate dalle linee Guida CNF 2017; sull'accordo delle parti il Tribunale prende altresì atto che:
1) alla sig.ra viene attribuita la quota ex lege a lui spettante dell'AUU, e delle future Pt_1
provvidenze equivalenti e/o analoghe per legge riconosciute ai genitori di figli minori, quindi il coniuge si impegna a rinunciare ad esso e/o a presentare i consensi necessari affinché la signora lo percepisca per intero;
2) I sigg.ri e si impegnano a prestare prontamente il consenso richiesto per il Pt_2 Pt_1 rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto per i figli minori ed CP_1 Per_1
3) I sigg.ri e dichiarano di godere di redditi propri e che non ricorrono le Pt_2 Pt_1 condizioni per la richiesta di assegno di separazione l'uno a carico dell'altro.
4) I sigg.ri e si impegnano l'uno nei confronti dell'altro a prestare prontamente il Pt_2 Pt_1
consenso richiesto per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto di ciascuno.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di San Miniato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 28/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAVINIA PINI ( Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore sito in Firenze, via Ricasoli n.30, e da (C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FREDI SGHERRI C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2
difensore sito in Empoli, via Sanzio, n. 3/f, avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al
D.lgs. n. 154/2013.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che il 10 gennaio 2018, contraevano in San Miniato Parte_1 Parte_2
(PI) matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San Miniato P. 1 anno 2018 n.1.
- che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scoglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n.
119/2024
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Miniato (PI) tra Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato nel Registro Parte_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, n. 1, parte I,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE - che i figli nato a Bagno a [...] il [...], ed nata a CP_1 Persona_1
Empoli il 29.05.2020 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, ed Parte_2
le sole decisioni di maggior interesse, fra cui quelle inerenti le questioni di Parte_1
salute, di istruzione scolastica e di formazione extrascolastica, dovranno essere assunte concordemente dai genitori;
- Che i figli e rimangono collocati prevalentemente presso la madre CP_1 Persona_1
sig.ra Parte_1
- Che il sig. incontrerà e si occuperà dei figli secondo la seguente cadenza a Parte_2
settimane alternate:
• lunedì pomeriggio e venerdì pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alle ore 19:30 ed il mercoledì fino alle ore 21:30, nella prima settimana;
• lunedì pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alle ore 21:30, mercoledì pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alle 21:30 e dal venerdì dopo l'orario scolastico a domenica ore 21:30 nella seconda settimana.
• Nel tempo di vacanza scolastica, il giorno mercoledì i figli rimarranno a dormire dal Sig.
e saranno riportati alla madre il giovedì dopo pranzo. Quanto alle festività, per tradizioni Pt_2
familiari i figli trascorreranno la Viglia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
il
26 dicembre, il 31 dicembre/1gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore a rotazione ed in alternanza annuale. Il week end di Pasqua e le altre festività civili e religiose saranno disciplinate dal calendario ordinario indicato al punto che precede.
- Che il trascorrerà con i figli un periodo di vacanza per un massimo di sette giorni Pt_2 consecutivi (sei pernottamenti) per l'estate 2024; di dieci giorni anche consecutivi per l'estate
2025; di 15 giorni da fruire anche in due periodi di 7 ciascuno dall'estate 2026;
- Che il pernotterà con i figli presso la casa della propria madre in Fucecchio piazza Pt_2
- della Vergine, salvo trascorra i pernottamenti di sua spettanza in località di vacanza e ferma la previsione di cui ai punti seguenti : Il pernotto dei figli in un luogo diverso da quello della casa familiare e allo stesso modo, dal luogo di residenza del Sig. o della casa familiare Pt_2
dovrà essere convenuto fra le parti;
La frequentazione della nuova compagna del sig. Pt_2
con i figli sarà annunciata preventivamente da questi di persona o per mail quanto alla modalità ed ai tempi e avverrà ove concordata con la sig.ra lo stesso regime si Pt_1
applicherà quando la sig.ra avrà una frequentazione con altra persona. I sigg.ri Pt_1
e si autorizzano a recarsi all'estero per motivi turistici con i figli e si Pt_2 Pt_1 impegnano a comunicarsi con un anticipo di un mese viaggi all'estero con i figli, con specifica di data ed orario di partenza e rientro, mezzo di trasporto, luogo di soggiorno. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento dei Parte_2
figli e la corresponsione della somma mensile di euro 750,00 secondo le seguenti CP_1 Per_1
modalità: versamento dell'importo mensile di € 750,00.= mensili per dodici mensilità entro il giorno
20 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Pt_1
[...] oltre il 50% dei costi della mensa scolastica. Detto importo sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge per gli anni a venire con base marzo 2024, nonché il pagamento per il 50% delle spese straordinarie come individuate dalle linee Guida CNF 2017; sull'accordo delle parti il Tribunale prende altresì atto che:
1) alla sig.ra viene attribuita la quota ex lege a lui spettante dell'AUU, e delle future Pt_1
provvidenze equivalenti e/o analoghe per legge riconosciute ai genitori di figli minori, quindi il coniuge si impegna a rinunciare ad esso e/o a presentare i consensi necessari affinché la signora lo percepisca per intero;
2) I sigg.ri e si impegnano a prestare prontamente il consenso richiesto per il Pt_2 Pt_1 rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto per i figli minori ed CP_1 Per_1
3) I sigg.ri e dichiarano di godere di redditi propri e che non ricorrono le Pt_2 Pt_1 condizioni per la richiesta di assegno di separazione l'uno a carico dell'altro.
4) I sigg.ri e si impegnano l'uno nei confronti dell'altro a prestare prontamente il Pt_2 Pt_1
consenso richiesto per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto di ciascuno.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di San Miniato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 28/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina