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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 186 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA CENTONZE , N C.F._1
66 98122 MESSINA ITALIA presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO
ASSUNTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. BELLI FRANCESCA ROMANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.01.2022 parte ricorrente proponeva azione ex art. 442 c.p.c. per ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore a decorrere dal 24 luglio 2018, sulla base del Persona_1 decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro in data
20.08.2021 nel proc. N. 1230/2019 Rg. che ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali previsti dalla legge n. 118/1971.
Deduceva che nonostante la notifica del decreto in data 09.09.2021 l' non CP_2 aveva provveduto alla dovuta liquidazione. In data 29.06.2022 si costituiva in giudizio l' che depositava CP_2 documentazione attestante l'avvenuta liquidazione in favore del minore in data
20.05.2022, con decorrenza dal 1 agosto 2018 per un importo complessivo di €
2.654,58 (Mod. TE08), oltre interessi legali pari a € 12,64, determinando così la cessazione del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva decisa.
La totale soddisfazione della pretesa della ricorrente impone una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni di parte ricorrente e dalla tardività del provvedimento di liquidazione, come anche affermato dall' che ha riconosciuto il pagamento CP_2 solo nel maggio del 2022.
Le stesse vanno quindi liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. modificazioni avuto riguardo al valore della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Opera la distrazione richiesta dal procuratore di parte ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 nell'interesse del minore sentite le parti, così provvede: Persona_1
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 886,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo