Art. 5.
Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile puo' circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalita' ed una sola. La nazionalita' di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato a termini dei comma 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato.
Tuttavia, se l'aeromobile ha la nazionalita' di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano e' di massima vietata.
Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile puo' circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalita' ed una sola. La nazionalita' di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato a termini dei comma 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato.
Tuttavia, se l'aeromobile ha la nazionalita' di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano e' di massima vietata.