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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11062/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11062/2017 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da:
e , in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore rappresentato e difeso dall'avv. Lemma Luigi, come da Persona_1
mandato in atti
- parte attrice –
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...]
- convenuti-
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. de Nicolo Pietro Augusto, come da mandato in atti
-terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale del 9.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 14/22 giugno 2017, gli attori, nelle suddette qualità, hanno convenuto in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
affinché l'intestato Tribunale provvedesse ad “accertare e dichiarare la responsabilità,
[...]
per i motivi di fatto e di diritto ampiamente dedotti nella prefata narrativa, degli odierni convenuti per
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori, in qualità di genitori esercenti la patria
pagina 1 di 7 potestà sul figlio minore per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di Persona_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori nelle prefate qualità, quantificabili in €
51.121,40=salvo diversa personalizzazione che si rimette all'adito Giudicante sulla scorta delle
Tabelle milanesi, o quell'altra maggiore o minore che codesto Giudicante riterrà legittimo liquidare anche a seguito di CTU medico legale, con rimborso a tutte le spese mediche e non sostenute: condannare i convenuti alla refusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come per legge”.
In particolare, gli attori hanno allegato che nel corso dell'ultimo anno di scuola media, frequentato Co presso la Scuola Secondaria Statale di 1° grado “in data 16.06.2015, alle ore 8:25 CP_2
circa, in concomitanza del II giorno di esami di scuola media di primo grado, durante l'orario scolastico, il giovane nel mentre -già penetrato nella scuola- si apprestava ad Persona_1
entrare nella propria aula per poter accedere al proprio banco per sostenere la prova di inglese degli esami di scuola media facendosi strada nella calca delle decine e decine di studenti, che senza ordine alcuno e senza regolamentazione ivi accedevano, sospinto dalla ressa di alunni agitati per la prova finale, di inglese e così strattonato, cadeva al suolo lì dove impattava violentemente il gomito destro”.
Richiesto il pronto intervento del 118, il minore veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Andria, ove giunse con una diagnosi in sede di ingresso di trauma contusivo del gomito destro.
A seguito di controllo medico e di indagine radiologica, seguì la più infausta diagnosi di lussazione completa del gomito, in ragione della quale “si provvide alla pronta immobilizzazione provvisoria dell'arto”.
In data 17.6.2015 veniva dimesso con indicazione “ad eseguire un nuovo controllo clinico strumentale dopo tre settimane, con prognosi iniziale di complessivi gg. 30”; tuttavia, durante un successivo controllo ortopedico “fu rilevata una limitazione funzionale ai gradi medi con persistenza di dolenzia pressoria sul comparto laterale”, sicché “la prognosi fu ancora prorogata di ulteriori 30 gg.” e, in seguito ad ulteriore controllo ortopedico “per ancora 20 gg.” , successivamente, stante il persistere “di postumi della lussazione di gomito con associato distacco parcellare” il 28.9.2015 fu data indicazione di eseguire esame RMN quale approfondimento diagnostico e “la prognosi fu nuovamente rinnovata di gg. 30”.
Sicché il minore si ricoverò dal 27.1.2016 al 28.1.2016 presso la U.O di Ortopedia VIII dell'IRCS
Humanitas di Rozzano, ove giunse con la diagnosi di gomito destro doloroso per sospetti corpi mobili.
“Alla dimissione fu rinnovata la prognosi per complessivi 45 gg”.
pagina 2 di 7 In seguito a successivi controlli, era giudicato clinicamente guarito “con postumi Persona_1 della misura non inferiore al 10%”. In ragione di tanto, gli attori hanno concluso come in epigrafe riportato.
Il e l'Istituto scolastico convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno in via preliminare CP_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico ”, evidenziando che CP_2
“a seguito del riconoscimento della personalità giuridica in capo agli Istituti Scolastici, il potere disciplinare e la gestione dell'aspetto economico del rapporto continuano a far capo all'organo ministeriale centrale”.
Ne discenderebbe che “il datore di lavoro del personale scolastico è lo Stato, nella sua personificazione del ”, cui conseguirebbe “il Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, o meglio, il difetto di titolarità passiva del diritto controverso in capo all convenuto”. Controparte_5
Sempre in via preliminare, hanno poi chiesto di differire la prima udienza per essere autorizzati alla chiamata in causa della per essere da questa garantiti e manlevati “da Controparte_3 ogni responsabilità per i danni derivati all'attrice, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa”. Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda attrice per infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Hanno, quindi, concluso domandando di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Scuola Secondaria di 1° grado di Barletta, di autorizzare “la chiamata in causa della CP_2
Compagnia e, nel merito, il rigetto della pretesa attorea o, in Controparte_3 subordine, in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, di “condannare la CP_6
a garantire e manlevare l'Amministrazione convenuta, da ogni somma Controparte_3
che dovesse essere condannata a corrispondere alla parte attrice, anche in ordine alle spese e competenze di causa”. Vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 5.8.2018 si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa, in via preliminare eccependo la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa e nel merito ha istato per la reiezione della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Con la prima memoria ex ar5t. 183 cpc parte attrice ha precisato la dinamica del sinistro deducendo che
“nel mentre il giovane si apprestava ad entrare nell'aula per sostenere la prova Persona_1
d'esame di inglese, si faceva strada nella calca di decine di studenti che, senza alcun ordine e/o regolamentazione da parte del personale scolastico, ivi accedevano, e qui spinto da altri alunni – così lasciati senza controllo - cadeva al suolo impattando violentemente il gomito sinistro”.
pagina 3 di 7 Istruita con prove documentali, prove orali la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
Preliminarmente, va chiarito che, considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del
11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Sicché, senza alcun vaglio delle eccezioni preliminari sollevate, si procederà all'esame del merito della domanda.
La domanda è infondata e va respinta.
È noto che, secondo la giurisprudenza più recente, nel caso in cui l'alunno cagioni un danno ad altri è applicabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (Cass. 24 aprile 2019 n. 11198).
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità presunta ex art. art. 2048 c.c. perché la colpa (il difetto di educazione di genitori del danneggiante o di vigilanza dell'insegnante) si presume, salvo prova contraria.
Allorché, quindi, un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola, sia che gli venga procurato da altro alunno sia che derivi da altra circostanza, vi è un concorso di titoli di responsabilità: sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3680/2011) ha precisato che “lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità per fatto illecito (...) ed il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue”.
Sul piano pratico, non è indifferente la sussunzione della fattispecie in termini di responsabilità contrattuale o, al contrario, extracontrattuale poiché mutano, per esempio, il regime della prescrizione nonché il regime probatorio;
ad ogni modo, in entrambi i casi il danneggiato deve provare il fatto lesivo e la circostanza che esso si sia verificato durante il periodo di affidamento dell'alunno alla scuola, mentre incombe sul convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria che, in entrambi i casi, si sostanzia pagina 4 di 7 nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non prevenibilità dell'evento nonostante l'applicazione della diligenza dovuta (v. sul punto anche Tribunale Roma sez. II,
27/06/2017).
In altre parole, per andare esenti da responsabilità e per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico, il precettore o il maestro d'arte hanno l'onere di provare che né loro né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., nelle medesime circostanze, avrebbe potuto evitare il danno.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che “durante l'orario scolastico, il giovane ER
(…) si apprestava ad entrare nella propria aula per poter accedere al proprio banco per
[...]
sostenere la prova di inglese degli esami di scuola media, facendosi strada nella calca delle decine e decine di studenti che senza ordine alcuno e senza regolamentazione ivi accedevano, sospinto dalla ressa di alunni agitati per la prova finale, di inglese e così strattonato, cadeva al suolo”
Deve evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti allegata dall'attore nell'atto introduttivo non abbia trovato conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle deposizioni dei testi escussi in corso di causa.
In particolare, non ha trovato conferma la circostanza secondo cui il giovane veniva ER
“sospinto dalla ressa di alunni agitati” i quali “facendosi strada nella calca delle decine e decine di studenti….senza ordine alcuno e senza regolamentazione…accedevano” all'aula d'esame.
In primo luogo, occorre evidenziare che il dirigente p.t. dell'istituto scolastico, Controparte_7
, ascoltato in corso di causa, nulla ha saputo riferire in ordine alla dinamica del sinistro in
[...]
quanto non era dirigente dell'istituto all'epoca del verificarsi dei fatti per cui è processo.
docente dell'Istituto teatro del sinistro, unica teste ad aver assistito personalmente Testimone_1 all'accaduto, ascoltata all'udienza del 9.4.2019 anche su richiesta di parte attrice, ha affermato credibilmente, in quanto tale circostanza non è stata oggetto di smentita da parte degli altri testimoni, di essere stata presente in aula al momento del verificarsi dei fatti e che “la campana di ingresso era suonata e non c'era confusione nel corridoio e lui il con altri tre alunni furono i primi ad ER arrivare”. Ha anche affermato che “i ragazzi si apprestavano all'aula in modo irruento” mentre lei li esortava a procedere in modo più ordinato. Ha aggiunto che “non c'era calca” ma che “il ER nell'accedere all'aula attraverso il varco di ingresso dell'aula ha avuto la peggio perché di corporatura esile”.
Dalla prova testimoniale è emerso che nelle suddette circostanze quattro alunni, tra cui ER
“si inserivano contemporaneamente nello specchio della porta, spingendosi tra loro” (cfr.
[...]
circostanza n. 4 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 del , confermata dalla di CP_1 Tes_1
pagina 5 di 7 modo che a causare l'incidente non fu una situazione di generale e incontrollata confusione e calca di moltissimi alunni (“…decine e decine di studenti”) ma la malaccorta condotta di (soli) quattro studenti i quali, giunti tranquillamente fino all'ingresso dell'aula, in modo del tutto inaspettato improvvisamente cercarono di entrare contemporaneamente attraverso la porta e il in tale situazione, ebbe la ER
peggio.
La circostanza secondo cui ci fosse una generale calca o ressa è stata smentita anche dalla testimonianza resa da all'udienza del 11.2.2020, alunno della scuola convenuta, il Testimone_2 quale, “seduto al [suo] banco” e presente in aula al momento del sinistro di spalle alla porta, in quanto era stato “tra i primi ad entrare in aula”, ha affermato che “non c'era molta ressa nell'entrare in classe”.
Le altre docenti ascoltate, e non hanno Tes_3 Testimone_4 Controparte_8 saputo riferire nulla in ordine alla dinamica del sinistro poiché non presenti al momento dell'accaduto.
Nessun rilievo ricoprono la circostanza secondo cui i battenti della porta non fossero completamente aperti o che i posti ai banchi non fossero preassegnati perché nessun obbligo cautelare vige in tal senso.
Peraltro, gli attori fanno genericamente riferimento alla inosservanza di una “normativa vigente”, senza indicare specificamente quali norme l'istituto scolastico avrebbe violato nell'organizzazione della sessione d'esame.
Anzi risulta che nonostante la presenza di “duecento-duecentocinquanta” studenti, intenti a sostenere l'esame di III media, questi erano “dislocati all'interno della scuola in vari corridoi” e “le classi
d'esame erano circa dieci” (cfr. testimonianza di all'udienza del 9.4.2019). Tes_3
Non v'è pertanto dubbio che la caduta ebbe a verificarsi non perché vi fosse ressa o calca al momento dell'ingresso degli studenti ma perché il insieme ad altri tre compagni, nel tentativo ER
improvviso di acquisire il posto migliore in aula, imprevedibilmente si affrettava a varcare la soglia dell'aula contemporaneamente ai propri compagni.
Dalle espletate prove testimoniali non è quindi emerso in alcun modo che: a) nella mattinata del
16.6.2015, quando cadde, l'insegnante fosse distratta o assente, essendo anzi emerso il ER
contrario ossia che costei ebbe ad invitare gli alunni ad un maggiore ordine;
b) vi fosse calca o ressa di studenti all'ingresso in aula;
c) vi sia una correlazione tra la condotta dell'insegnante e la caduta del minore;
c) vi fossero circostanze tali da compromettere di per sé la sicurezza dell'alunno.
Né vale a suffragare la tesi attorea la circostanza secondo cui “è invece confermato, dalla stessa insegnante, che gli alunni entravano in maniera troppo irruenta, senza che la stessa intervenisse per calmarne la condotta e comunque per veicolarne l'ingresso in aula”. Al contrario, come detto, è
pagina 6 di 7 risultato che l'ingresso avvenne in modo tranquillo senza calca salvo poi l'improvvisa condotta di soli quattro alunni i quali, ostacolandosi a vicenda, tentarono di entrare contemporaneamente in aula.
Quella osservata dal minore fu, cioè, una condotta imprevedibile e istantaneamente dannosa:
l'insegnante non ha avuto modo e tempo di evitare la caduta del e peraltro l'età dell'alunno, ER
che al momento del sinistro aveva quattordici anni, depone nel senso di ritenere sussistente capacità di autonomia comportamentale che escludeva la necessità di un controllo continuo e costante da parte dell'insegnante.
Dunque, in base al materiale istruttorio acquisito nel corso del processo, è emerso che il personale dell'istituto scolastico convenuto non solo era presente al momento dell'accaduto ma ha, altresì, in concreto adottato una condotta assolutamente diligente.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione della domanda attorea.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, questa segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore indeterminabile di complessità bassa, attesa la scarsa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e da Parte_1 [...]
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore contro il Parte_2 Persona_1
nonché contro la così provvede: Controparte_1 Controparte_3
- Rigetta la domanda;
- Condanna e alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti del convenuto che liquida in € 3.809,00, oltre accessori, se dovuti, come per CP_1
legge;
- Condanna e alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti della che liquida in € 3.809,00, oltre accessori, se Controparte_3
dovuti, come per legge, per compenso di avvocato.
Così deciso in Bari il 9.7.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11062/2017 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da:
e , in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore rappresentato e difeso dall'avv. Lemma Luigi, come da Persona_1
mandato in atti
- parte attrice –
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...]
- convenuti-
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. de Nicolo Pietro Augusto, come da mandato in atti
-terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale del 9.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 14/22 giugno 2017, gli attori, nelle suddette qualità, hanno convenuto in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
affinché l'intestato Tribunale provvedesse ad “accertare e dichiarare la responsabilità,
[...]
per i motivi di fatto e di diritto ampiamente dedotti nella prefata narrativa, degli odierni convenuti per
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori, in qualità di genitori esercenti la patria
pagina 1 di 7 potestà sul figlio minore per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di Persona_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori nelle prefate qualità, quantificabili in €
51.121,40=salvo diversa personalizzazione che si rimette all'adito Giudicante sulla scorta delle
Tabelle milanesi, o quell'altra maggiore o minore che codesto Giudicante riterrà legittimo liquidare anche a seguito di CTU medico legale, con rimborso a tutte le spese mediche e non sostenute: condannare i convenuti alla refusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come per legge”.
In particolare, gli attori hanno allegato che nel corso dell'ultimo anno di scuola media, frequentato Co presso la Scuola Secondaria Statale di 1° grado “in data 16.06.2015, alle ore 8:25 CP_2
circa, in concomitanza del II giorno di esami di scuola media di primo grado, durante l'orario scolastico, il giovane nel mentre -già penetrato nella scuola- si apprestava ad Persona_1
entrare nella propria aula per poter accedere al proprio banco per sostenere la prova di inglese degli esami di scuola media facendosi strada nella calca delle decine e decine di studenti, che senza ordine alcuno e senza regolamentazione ivi accedevano, sospinto dalla ressa di alunni agitati per la prova finale, di inglese e così strattonato, cadeva al suolo lì dove impattava violentemente il gomito destro”.
Richiesto il pronto intervento del 118, il minore veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Andria, ove giunse con una diagnosi in sede di ingresso di trauma contusivo del gomito destro.
A seguito di controllo medico e di indagine radiologica, seguì la più infausta diagnosi di lussazione completa del gomito, in ragione della quale “si provvide alla pronta immobilizzazione provvisoria dell'arto”.
In data 17.6.2015 veniva dimesso con indicazione “ad eseguire un nuovo controllo clinico strumentale dopo tre settimane, con prognosi iniziale di complessivi gg. 30”; tuttavia, durante un successivo controllo ortopedico “fu rilevata una limitazione funzionale ai gradi medi con persistenza di dolenzia pressoria sul comparto laterale”, sicché “la prognosi fu ancora prorogata di ulteriori 30 gg.” e, in seguito ad ulteriore controllo ortopedico “per ancora 20 gg.” , successivamente, stante il persistere “di postumi della lussazione di gomito con associato distacco parcellare” il 28.9.2015 fu data indicazione di eseguire esame RMN quale approfondimento diagnostico e “la prognosi fu nuovamente rinnovata di gg. 30”.
Sicché il minore si ricoverò dal 27.1.2016 al 28.1.2016 presso la U.O di Ortopedia VIII dell'IRCS
Humanitas di Rozzano, ove giunse con la diagnosi di gomito destro doloroso per sospetti corpi mobili.
“Alla dimissione fu rinnovata la prognosi per complessivi 45 gg”.
pagina 2 di 7 In seguito a successivi controlli, era giudicato clinicamente guarito “con postumi Persona_1 della misura non inferiore al 10%”. In ragione di tanto, gli attori hanno concluso come in epigrafe riportato.
Il e l'Istituto scolastico convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno in via preliminare CP_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico ”, evidenziando che CP_2
“a seguito del riconoscimento della personalità giuridica in capo agli Istituti Scolastici, il potere disciplinare e la gestione dell'aspetto economico del rapporto continuano a far capo all'organo ministeriale centrale”.
Ne discenderebbe che “il datore di lavoro del personale scolastico è lo Stato, nella sua personificazione del ”, cui conseguirebbe “il Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, o meglio, il difetto di titolarità passiva del diritto controverso in capo all convenuto”. Controparte_5
Sempre in via preliminare, hanno poi chiesto di differire la prima udienza per essere autorizzati alla chiamata in causa della per essere da questa garantiti e manlevati “da Controparte_3 ogni responsabilità per i danni derivati all'attrice, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa”. Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda attrice per infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Hanno, quindi, concluso domandando di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Scuola Secondaria di 1° grado di Barletta, di autorizzare “la chiamata in causa della CP_2
Compagnia e, nel merito, il rigetto della pretesa attorea o, in Controparte_3 subordine, in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, di “condannare la CP_6
a garantire e manlevare l'Amministrazione convenuta, da ogni somma Controparte_3
che dovesse essere condannata a corrispondere alla parte attrice, anche in ordine alle spese e competenze di causa”. Vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 5.8.2018 si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa, in via preliminare eccependo la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa e nel merito ha istato per la reiezione della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Con la prima memoria ex ar5t. 183 cpc parte attrice ha precisato la dinamica del sinistro deducendo che
“nel mentre il giovane si apprestava ad entrare nell'aula per sostenere la prova Persona_1
d'esame di inglese, si faceva strada nella calca di decine di studenti che, senza alcun ordine e/o regolamentazione da parte del personale scolastico, ivi accedevano, e qui spinto da altri alunni – così lasciati senza controllo - cadeva al suolo impattando violentemente il gomito sinistro”.
pagina 3 di 7 Istruita con prove documentali, prove orali la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
Preliminarmente, va chiarito che, considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del
11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Sicché, senza alcun vaglio delle eccezioni preliminari sollevate, si procederà all'esame del merito della domanda.
La domanda è infondata e va respinta.
È noto che, secondo la giurisprudenza più recente, nel caso in cui l'alunno cagioni un danno ad altri è applicabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (Cass. 24 aprile 2019 n. 11198).
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità presunta ex art. art. 2048 c.c. perché la colpa (il difetto di educazione di genitori del danneggiante o di vigilanza dell'insegnante) si presume, salvo prova contraria.
Allorché, quindi, un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola, sia che gli venga procurato da altro alunno sia che derivi da altra circostanza, vi è un concorso di titoli di responsabilità: sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3680/2011) ha precisato che “lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità per fatto illecito (...) ed il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue”.
Sul piano pratico, non è indifferente la sussunzione della fattispecie in termini di responsabilità contrattuale o, al contrario, extracontrattuale poiché mutano, per esempio, il regime della prescrizione nonché il regime probatorio;
ad ogni modo, in entrambi i casi il danneggiato deve provare il fatto lesivo e la circostanza che esso si sia verificato durante il periodo di affidamento dell'alunno alla scuola, mentre incombe sul convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria che, in entrambi i casi, si sostanzia pagina 4 di 7 nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non prevenibilità dell'evento nonostante l'applicazione della diligenza dovuta (v. sul punto anche Tribunale Roma sez. II,
27/06/2017).
In altre parole, per andare esenti da responsabilità e per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico, il precettore o il maestro d'arte hanno l'onere di provare che né loro né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., nelle medesime circostanze, avrebbe potuto evitare il danno.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che “durante l'orario scolastico, il giovane ER
(…) si apprestava ad entrare nella propria aula per poter accedere al proprio banco per
[...]
sostenere la prova di inglese degli esami di scuola media, facendosi strada nella calca delle decine e decine di studenti che senza ordine alcuno e senza regolamentazione ivi accedevano, sospinto dalla ressa di alunni agitati per la prova finale, di inglese e così strattonato, cadeva al suolo”
Deve evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti allegata dall'attore nell'atto introduttivo non abbia trovato conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle deposizioni dei testi escussi in corso di causa.
In particolare, non ha trovato conferma la circostanza secondo cui il giovane veniva ER
“sospinto dalla ressa di alunni agitati” i quali “facendosi strada nella calca delle decine e decine di studenti….senza ordine alcuno e senza regolamentazione…accedevano” all'aula d'esame.
In primo luogo, occorre evidenziare che il dirigente p.t. dell'istituto scolastico, Controparte_7
, ascoltato in corso di causa, nulla ha saputo riferire in ordine alla dinamica del sinistro in
[...]
quanto non era dirigente dell'istituto all'epoca del verificarsi dei fatti per cui è processo.
docente dell'Istituto teatro del sinistro, unica teste ad aver assistito personalmente Testimone_1 all'accaduto, ascoltata all'udienza del 9.4.2019 anche su richiesta di parte attrice, ha affermato credibilmente, in quanto tale circostanza non è stata oggetto di smentita da parte degli altri testimoni, di essere stata presente in aula al momento del verificarsi dei fatti e che “la campana di ingresso era suonata e non c'era confusione nel corridoio e lui il con altri tre alunni furono i primi ad ER arrivare”. Ha anche affermato che “i ragazzi si apprestavano all'aula in modo irruento” mentre lei li esortava a procedere in modo più ordinato. Ha aggiunto che “non c'era calca” ma che “il ER nell'accedere all'aula attraverso il varco di ingresso dell'aula ha avuto la peggio perché di corporatura esile”.
Dalla prova testimoniale è emerso che nelle suddette circostanze quattro alunni, tra cui ER
“si inserivano contemporaneamente nello specchio della porta, spingendosi tra loro” (cfr.
[...]
circostanza n. 4 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 del , confermata dalla di CP_1 Tes_1
pagina 5 di 7 modo che a causare l'incidente non fu una situazione di generale e incontrollata confusione e calca di moltissimi alunni (“…decine e decine di studenti”) ma la malaccorta condotta di (soli) quattro studenti i quali, giunti tranquillamente fino all'ingresso dell'aula, in modo del tutto inaspettato improvvisamente cercarono di entrare contemporaneamente attraverso la porta e il in tale situazione, ebbe la ER
peggio.
La circostanza secondo cui ci fosse una generale calca o ressa è stata smentita anche dalla testimonianza resa da all'udienza del 11.2.2020, alunno della scuola convenuta, il Testimone_2 quale, “seduto al [suo] banco” e presente in aula al momento del sinistro di spalle alla porta, in quanto era stato “tra i primi ad entrare in aula”, ha affermato che “non c'era molta ressa nell'entrare in classe”.
Le altre docenti ascoltate, e non hanno Tes_3 Testimone_4 Controparte_8 saputo riferire nulla in ordine alla dinamica del sinistro poiché non presenti al momento dell'accaduto.
Nessun rilievo ricoprono la circostanza secondo cui i battenti della porta non fossero completamente aperti o che i posti ai banchi non fossero preassegnati perché nessun obbligo cautelare vige in tal senso.
Peraltro, gli attori fanno genericamente riferimento alla inosservanza di una “normativa vigente”, senza indicare specificamente quali norme l'istituto scolastico avrebbe violato nell'organizzazione della sessione d'esame.
Anzi risulta che nonostante la presenza di “duecento-duecentocinquanta” studenti, intenti a sostenere l'esame di III media, questi erano “dislocati all'interno della scuola in vari corridoi” e “le classi
d'esame erano circa dieci” (cfr. testimonianza di all'udienza del 9.4.2019). Tes_3
Non v'è pertanto dubbio che la caduta ebbe a verificarsi non perché vi fosse ressa o calca al momento dell'ingresso degli studenti ma perché il insieme ad altri tre compagni, nel tentativo ER
improvviso di acquisire il posto migliore in aula, imprevedibilmente si affrettava a varcare la soglia dell'aula contemporaneamente ai propri compagni.
Dalle espletate prove testimoniali non è quindi emerso in alcun modo che: a) nella mattinata del
16.6.2015, quando cadde, l'insegnante fosse distratta o assente, essendo anzi emerso il ER
contrario ossia che costei ebbe ad invitare gli alunni ad un maggiore ordine;
b) vi fosse calca o ressa di studenti all'ingresso in aula;
c) vi sia una correlazione tra la condotta dell'insegnante e la caduta del minore;
c) vi fossero circostanze tali da compromettere di per sé la sicurezza dell'alunno.
Né vale a suffragare la tesi attorea la circostanza secondo cui “è invece confermato, dalla stessa insegnante, che gli alunni entravano in maniera troppo irruenta, senza che la stessa intervenisse per calmarne la condotta e comunque per veicolarne l'ingresso in aula”. Al contrario, come detto, è
pagina 6 di 7 risultato che l'ingresso avvenne in modo tranquillo senza calca salvo poi l'improvvisa condotta di soli quattro alunni i quali, ostacolandosi a vicenda, tentarono di entrare contemporaneamente in aula.
Quella osservata dal minore fu, cioè, una condotta imprevedibile e istantaneamente dannosa:
l'insegnante non ha avuto modo e tempo di evitare la caduta del e peraltro l'età dell'alunno, ER
che al momento del sinistro aveva quattordici anni, depone nel senso di ritenere sussistente capacità di autonomia comportamentale che escludeva la necessità di un controllo continuo e costante da parte dell'insegnante.
Dunque, in base al materiale istruttorio acquisito nel corso del processo, è emerso che il personale dell'istituto scolastico convenuto non solo era presente al momento dell'accaduto ma ha, altresì, in concreto adottato una condotta assolutamente diligente.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione della domanda attorea.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, questa segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore indeterminabile di complessità bassa, attesa la scarsa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e da Parte_1 [...]
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore contro il Parte_2 Persona_1
nonché contro la così provvede: Controparte_1 Controparte_3
- Rigetta la domanda;
- Condanna e alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti del convenuto che liquida in € 3.809,00, oltre accessori, se dovuti, come per CP_1
legge;
- Condanna e alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti della che liquida in € 3.809,00, oltre accessori, se Controparte_3
dovuti, come per legge, per compenso di avvocato.
Così deciso in Bari il 9.7.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
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