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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3519/2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Houel n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giulio Catalano che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia
Sparacino in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Persona_1
notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. 21569 elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, Via Laurana
pag. 1 n. 59
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute, nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo
F.P.L.D. ex D.Lgs. 503/1992, essendo in possesso di un'invalidità pari o superiore all'80%.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
In data 31.03.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Va, preliminarmente, puntualizzato che non formano oggetto di discussione la sussistenza dei requisiti necessari amministrativi per la prestazione richiesta. La
controversia verte solo sulla sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Il ricorso è fondato e va accolto dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Per_2
pag. 2 nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa CP_2
documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…..CONCLUSIONI Dall'esame degli atti, della documentazione
sanitaria acquisita e dai rilievi clinici ed obiettivi, si può procedere alla valutazione
menomazioni psicofisiche secondo il criteriologia medico-legale e la tabella delle
menomazioni ordinata per apparati secondo codici per via analogica ai sensi del DM 5
febbraio 1992. La patologia principale è la miotonia di TH, una malattia genetica
del sistema muscolare che influisce sulla capacità dei muscoli di rilassarsi dopo essere
stati contratti. Questa condizione è causata da mutazioni genetiche nel gene CLCN1
responsabile della regolazione dei canali del cloro nelle cellule muscolari. La miotonia
congenita è una malattia ereditaria che causa rigidità muscolare e ipertrofia che iniziano
durante l'infanzia. La miotonia consiste in un ritardato rilassamento dei muscoli dopo
la contrazione che può causare rigidità muscolare. La malattia di TH è autosomica
dominante e si manifesta nella prima infanzia fino a 2 – 3 anni di età. I sintomi
miotonici diminuiscono con l'età ma non scompaiono e sono più evidenti dopo un
periodo di riposo. I pazienti in genere presentano un'ipertrofia dei muscoli scheletrici a
causa della sostenuta attività muscolare. Il ricorrente è affetto da miotonia di TH.
Si può affermare che dalla documentazione sanitaria acquisita e dai rilievi clinici ed
obiettivi, la percentualizzazione della patologia accertata secondo la tabella delle
menomazione ai sensi del DM 5 febbraio 1882 per equiparazioni secondo il criterio
pag. 3 analogico indiretto, a atrofia muscolare cronica progressiva infantile cod 7301 è
meritevole di una percentuale di invalidità pari al 80%, con decorrenza dalla data di
presentazione della domanda amministrativa.”.
Le patologie da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare un'invalidità
pensionabile pari all'80% con decorrenza dall'istanza amministrativa per cui sussiste il requisito sanitario per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione ed integrazione in atti).
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con CP_1
separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia anticipata di Parte_1
pag. 4 vecchiaia con decorrenza dall'istanza amministrativa;
- condanna L' al pagamento in favore del ricorrente della pensione CP_1
anticipata di vecchiaia con decorrenza dall'istanza amministrativa oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giulio Catalano;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di cui al decreto di CP_1
liquidazione.
Così deciso in Termini Imerese il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3519/2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Houel n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giulio Catalano che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia
Sparacino in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Persona_1
notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. 21569 elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, Via Laurana
pag. 1 n. 59
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute, nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo
F.P.L.D. ex D.Lgs. 503/1992, essendo in possesso di un'invalidità pari o superiore all'80%.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
In data 31.03.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Va, preliminarmente, puntualizzato che non formano oggetto di discussione la sussistenza dei requisiti necessari amministrativi per la prestazione richiesta. La
controversia verte solo sulla sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Il ricorso è fondato e va accolto dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Per_2
pag. 2 nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa CP_2
documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…..CONCLUSIONI Dall'esame degli atti, della documentazione
sanitaria acquisita e dai rilievi clinici ed obiettivi, si può procedere alla valutazione
menomazioni psicofisiche secondo il criteriologia medico-legale e la tabella delle
menomazioni ordinata per apparati secondo codici per via analogica ai sensi del DM 5
febbraio 1992. La patologia principale è la miotonia di TH, una malattia genetica
del sistema muscolare che influisce sulla capacità dei muscoli di rilassarsi dopo essere
stati contratti. Questa condizione è causata da mutazioni genetiche nel gene CLCN1
responsabile della regolazione dei canali del cloro nelle cellule muscolari. La miotonia
congenita è una malattia ereditaria che causa rigidità muscolare e ipertrofia che iniziano
durante l'infanzia. La miotonia consiste in un ritardato rilassamento dei muscoli dopo
la contrazione che può causare rigidità muscolare. La malattia di TH è autosomica
dominante e si manifesta nella prima infanzia fino a 2 – 3 anni di età. I sintomi
miotonici diminuiscono con l'età ma non scompaiono e sono più evidenti dopo un
periodo di riposo. I pazienti in genere presentano un'ipertrofia dei muscoli scheletrici a
causa della sostenuta attività muscolare. Il ricorrente è affetto da miotonia di TH.
Si può affermare che dalla documentazione sanitaria acquisita e dai rilievi clinici ed
obiettivi, la percentualizzazione della patologia accertata secondo la tabella delle
menomazione ai sensi del DM 5 febbraio 1882 per equiparazioni secondo il criterio
pag. 3 analogico indiretto, a atrofia muscolare cronica progressiva infantile cod 7301 è
meritevole di una percentuale di invalidità pari al 80%, con decorrenza dalla data di
presentazione della domanda amministrativa.”.
Le patologie da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare un'invalidità
pensionabile pari all'80% con decorrenza dall'istanza amministrativa per cui sussiste il requisito sanitario per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione ed integrazione in atti).
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con CP_1
separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia anticipata di Parte_1
pag. 4 vecchiaia con decorrenza dall'istanza amministrativa;
- condanna L' al pagamento in favore del ricorrente della pensione CP_1
anticipata di vecchiaia con decorrenza dall'istanza amministrativa oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giulio Catalano;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di cui al decreto di CP_1
liquidazione.
Così deciso in Termini Imerese il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5