Ordinanza cautelare 17 dicembre 2009
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2011
Decreto collegiale 15 aprile 2011
Sentenza 11 gennaio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01999/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. Mi.Ti., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Meoli con domicilio eletto presso lo stesso a SA in piazza Caduti Civili . di Guerra n. 1 nello studio dell’avv. Salvatore Sica;
contro
- Comune di Mercogliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sorvino con domicilio eletto presso lo stesso a SA in via Zottoli n.18 presso il geom. Giovanni Murante;
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio con domicilio eletto presso la stessa a SA in via Abella Salernitana n. 3 negli uffici dell’avvocatura regionale;
per l'annullamento, previa sospensione,
- quanto al ricorso principale: 1) del provvedimento n. 14898 del 14 ottobre 2009, col quale il Comune di Mercogliano ha respinto la domanda della ricorrente del 16 luglio 2009 di rilascio del permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburante a “chiosco” in via Nazionale Torrette e di autorizzazione all’esercizio della relativa attività; 2) delle note n. 7382 del 13/5/2009, n. 10496 del 10/7/2009 e n. 12880 del 8/8/2009 del Comando di Polizia Municipale; 3) della nota n.10208 del6/7/2009 del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune; 4) della deliberazione n. 2 del 23/1/2004 del Consiglio Comunale e del relativo Allegato n. 2 recante “Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti”; 5) della deliberazione n. 8835 del 30/12/1999 della Giunta Regionale e del relativo Allegato recante i criteri ed i requisiti per l’installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
- quanto al ricorso con motivi aggiunti: 1) del provvedimento n. 13925 del 13 settembre 2010, col quale il Comune ha respinto la domanda della ricorrente del 12 maggio 2010 di rilascio del titolo abilitativo basato su innovato progetto ed ha diffidato la stessa a non dare inizio ai lavori a seguito della comunicazione della ricorrente del 7 settembre 2010 d’inizio dei lavori; 2) delle deliberazioni n. 2/2004 del Consiglio Comunale e n. 8835 della Giunta Regionale;
per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Mercogliano e della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I) Con ricorso notificato il 9 novembre 2009, depositato il 26 successivo, la s.r.l. Mi.Ti. ha impugnato il provvedimento col quale il Comune di Mercogliano ha respinto la sua domanda del 16 luglio 2009 di rilascio del permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburante a “chiosco” in via Nazionale Torrette e di autorizzazione all’esercizio della relativa attività.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dell’art. 9 comma 4 della legge regionale 29/3/2006 n. 6, dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32 ed eccesso di potere, invocandosi l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla sua domanda del luglio 2009;
2) violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32 ed eccesso di potere, assumendosi che i regolamenti regionale e comunale richiamati nel provvedimento impugnato porrebbero limiti non consentiti dalla normativa di settore (art. 46 del regolamento di esecuzione del C.d.S.);
3) violazione dell’art. 7 della deliberazione n. 8835 del 30/12/1999 della Giunta Regionale e della deliberazione n. 2 del 23/1/2004 del Consiglio Comunale ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendosi l’erronea applicazione delle stesse;
4) violazione dell’art. 9 della deliberazione n. 8835 del 30/12/1999 della Giunta Regionale e della deliberazione n. 2 del 23/1/2004 del Consiglio Comunale e dell’art. 21 di quest’ultima ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, affermandosi l’illegittimità del provvedimento impugnato col richiamo della detta normativa regionale e comunale riguardanti le strade poste nel centro abitato che sarebbe conforme all’art. 46 del regolamento di esecuzione del C.d.S.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio con atto depositato il 3 dicembre 2009, ha controdedotto con la memoria depositata in data 11 seguente con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
La Regione, costituitasi in giudizio il 7 dicembre 2009, ha chiesto il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 15 seguente.
Nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2009 è stata accolta la domanda cautelare con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato.
II) Con ricorso con motivi aggiunti, notificato il 13 novembre 2010 e depositato il 26 successivo, la s.r.l. Mi.Ti. ha impugnato il provvedimento col quale il Comune ha respinto la domanda della ricorrente del 12 maggio 2010 di rilascio del titolo abilitativo basato su innovato progetto ed ha diffidato la stessa a non dare inizio ai lavori.
Vengono sostanzialmente riprodotti i motivi di gravame svolti nel ricorso principale.
Il Comune ha controdedotto con la memoria depositata il 17 dicembre 2010.
In data 19 marzo 2011 è stata depositata la C.T.U. disposta da questo Tribunale con l’ordinanza n. n. 1/2011 sulla quale hanno formulato osservazioni la società ricorrente con la memoria depositata il 7 aprile 2011 ed il Comune con la memoria depositata in pari data e con la consulenza tecnica di parte depositata i 13 successivo.
III) Nell’odierna udienza l’impugnativa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) La Mi.Ti., col ricorso principale, ha impugnato il provvedimento del Comune di Mercogliano di rigetto della sua domanda del luglio 2009 di rilascio del permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburante a “chiosco” in via Nazionale Torrette e di autorizzazione all’esercizio della relativa attività; e, col ricorso con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di omologo contenuto adottato sulla base di innovato progetto presentato nel 2010 e di diffida a non dare inizio ai lavori.
II) Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi sollevata dal Comune sulla prospettazione secondo cui il diniego impugnato col ricorso principale si configurerebbe come atto confermativo del precedente provvedimento dello stesso segno del 13 maggio 2009 non impugnato e successive note.
Senonchè il provvedimento del 13 maggio 2009 richiamato dal Comune si fonda su plurime ragioni delle quali solo alcune vengono ripetute col provvedimento qui impugnato col ricorso principale, e ciò rappresenta chiaro ed inequivocabile segnale che quest’ultimo provvedimento deriva da una nuova valutazione della fattispecie; il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, poi, è adottato su progetto innovato e, pertanto, anche siffatto provvedimento non può costituire atto confermativo delle precedenti determinazioni.
Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune per entrambi i ricorsi.
III) I ricorsi vanno entrambi esaminati perché la società ricorrente, nella rinnovata domanda del 2010 presentata con innovato progetto, ha espressamente escluso l’acquiescenza alle precedenti determinazioni comunali.
Essi, inoltre, poiché svolgono motivi di gravame del tutto omologhi, vanno congiuntamente esaminati.
III.1) E’ infondato il primo motivo di gravame col quale, richiamandosi l’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/1998 e l’art. 6 comma 4 della Legge regionale n. 6/2006 prevedenti in materia il silenzio-accoglimento al decorso di giorni 90 dalla domanda di autorizzazione, s’invoca il formatosi titolo abilitativo per silentium.
Senonchè, come ha posto in luce la giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, il meccanismo del silenzio-accoglimento, avendo carattere eccezionale in quanto la sua previsione costituisce una deroga al principio secondo cui l'amministrazione deve definire il procedimento con un provvedimento espresso, può ritenersi perfezionato soltanto quando l'istanza proposta sia completa, formalmente regolare e conforme alla normativa di riferimento. (Cfr. TAR Abruzzo – Pescara – Sez. I – 11/4/2007 n. 436; TAR Lazio – LT – 5/8/2005 n. 652, id. - Sez. I - 19/12/2008 n. 1865)
Nel caso in esame, nel procedimento avviato sulla domanda del 16 luglio 2009 sul quale il Comune si è pronunciato col provvedimento dell’ottobre 2009 impugnato col ricorso principale, con atto (prot. 13975) ricevuto dalla società ricorrente il 30 settembre 2009 e non impugnato, è stata comunicata la necessità di acquisizione di un nuovo parere dell’A.S.L., sicchè l’incompletezza della documentazione ha rappresentato legittima ragione d’impedimento del formarsi del titolo per silentium.
Quanto, poi, alla domanda del 12/5/2010 sulla quale è stato adottato il provvedimento del 13 settembre 2010 impugnato col ricorso con motivi aggiunti, neanche si è formato il silenzio-accoglimento, posto che, con atto (prot.8282) del 25 maggio 2010 conosciuto dalla società ricorrente (come risulta dalla comunicazione dell’inizio dei lavori del 7/9/2010 dalla stessa inoltrata), alla stessa si è comunicato che la conclusione del procedimento era stata sospesa, con la conseguenza che siffatta sospensione, peraltro non impugnata, ha impedito la formazione del titolo per silenzio.
III.2) Sono infondati anche il terzo e quarto motivo di gravame, comuni al ricorso principale ed al ricorso con motivi aggiunti, coi quali viene dedotta la violazione della deliberazione 8835/1999 della G.R. della Campania in materia d’installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti e del Piano Carburanti approvato dal Comune di Mercogliano con la deliberazione n. 2/2004.
Al riguardo rilevano i commi 12 e 14 dell’art. 14 del Piano Carburanti comunale dettati in consonanza agli artt. 7 e 9 della suddetta deliberazione regionale, norme che, richiamate nei provvedimenti impugnati con i menzionati ricorsi, hanno costituito le esplicite ragioni d’adozione dei provvedimenti impugnati.
III.2.1) L’art. 14 comma 12 del Piano comunale Carburanti dispone che l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita “in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico” o “in zone di incanalamento di manovre veicolari”.
Premesso che l’impianto di distribuzione di carburanti del tipo “chiosco” per cui è controversia sarebbe da insediare nei pressi di una “rotatoria” stradale di canalizzazione del traffico veicolare posta all’incrocio di strade multidirezionali, alla ragione indicata dal Comune, secondo cui all’insediamento dell’impianto osta la suddetta norma del Piano comunale Carburanti, la società ricorrente afferma che la distanza dell’impianto in questione dalla rotatoria è di m.l. 15 ed assume che la distanza da rispettare è quella di m.l. 12 prevista dall’art. 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992).
La tesi argomentativa di parte ricorrente non può essere condivisa.
L’invocata norma regolamentare di attuazione del C.d.S. riguarda la realizzazione dei passi carrabili che, in quanto finalizzati all’accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di veicoli, hanno connotazione e caratteristiche del tutto diverse dalle rotatorie di canalizzazione del traffico che sono preordinate, invece, al più corretto deflusso multidirezionale del traffico veicolare anche, e soprattutto, ai fini della sicurezza stradale.
Rileva, dunque, per aspetto di sicurezza stradale, il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1/2011 di questo Tribunale.
La richiamata consulenza, con dovizia d’indicazione di elementi (accelerazione e rallentamento all’uscita ed all’accesso all’impianto di distribuzione di carburanti riferiti anche alla pendenza delle multidirezioni delle strade ed a situazioni di fondo stradale bagnato per pioggia e di ridotta visibilità dell’impianto, mancanza di corsia laterale c.d. di accumulo per l’incolonnamento dei veicoli), ha posto in luce come la realizzazione dell’impianto in questione può comportare problemi di disturbo alla circolazione e può essere causa d’incidenti, sicchè la norma del Piano comunale Carburanti applicata dal Comune, contrariamente a quanto si prospetta nei ricorsi, appare correttamente seguita.
Ed a fronte di quanto appena si è osservato non è conferente alla fattispecie in esame il richiamo, pur operato da parte ricorrente, a quella giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. V, 8/1/2007 n. 13) che, in tutt’altro contesto fattuale, tende ad assimilare le rotatorie agli incroci.
Ne deriva l’infondatezza del motivo di gravame.
III.2.2) L’altra ragione posta a fondamento dei provvedimenti di diniego impugnati è indicata dal Comune nell’art. 14 comma 14 del Piano comunale Carburanti che, per le curve di raggio inferiore o uguale a m. 100, dispone che gli impianti stradali di distribuzione di carburanti “potranno sorgere a m. 95 dal punto di tangenza della curva”.
Al riguardo la società ricorrente non contesta la misura di curva di raggio inferiore o uguale a m. 100 in relazione all’impianto da insediare, ma assume ancora che la distanza da rispettare è di m. 12 prevista dall’art. 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S. soggiungendo che l’impianto in questione è da ubicare nel centro abitato e richiamando, questa volta, l’art. 21 del Piano comunale Carburanti.
Senonchè l’art. 21 del Piano comunale Carburanti prevedente che, sulle strade locali in ambito urbano, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti “devono rispondere ai requisiti previsti per i passi carrabili” si riferisce, come è fatto palese dalla sua piana lettura, esclusivamente agli “accessi” agli impianti di distribuzione e non alle distanze degli impianti dalle zone di traffico canalizzato multidirezionale. I requisiti di accesso in parola sono, infatti, indicati nella monodirezionalità dei relativi varchi, nell’adeguata illuminazione, nell’assenza di fenomeni di abbagliamento, nella non interferenza col traffico pedonale ed in analoghe condizioni.
Anche l’appena esaminato motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
III.3) E’ infondato, infine, il secondo motivo di gravame, pure comune al ricorso principale ed ai motivi aggiunti.
Con tale mezzo la società ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32 recante la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, ha contestato la legittimità delle previsioni del Piano comunale Carburanti in precedenza citate e quelle regionali d’identico contenuto dettate con la deliberazione della G. R. n.8835/1999 recante “Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti” recepite dal Piano comunale.
L’istante fa essenzialmente leva sull’art. 1 bis dell’art. 2 del suddetto D.Lgs. n. 32/1998 disponente che “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”, per dedurne che, al di fuori delle aree sottoposte a siffatti vincoli, le distanze da rispettare sono quelle stabilite dalle specifiche regolamentazioni in materia e, per quanto interessa la fattispecie in esame, quella di m. 12 prevista dall’art. 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S. a riguardo dei passi carrabili.
La tesi argomentativa non può essere condivisa perché:
- non tiene conto che per il combinato disposto del comma 1 e 2 dell’art. 1 del menzionato D.Lgs. n. 32/1998 l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è liberalizzata nel senso in cui il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato “esclusivamente”alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore ed alle prescrizioni concernenti non solo la sicurezza sanitaria, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, ma anche, per quanto interessa nella fattispecie in esame, “la sicurezza stradale”, oltre alle norme d’indirizzo programmatico delle Regioni.
Ciò significa che, per quanto riguarda le previsioni del P.R.G. la localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento al P.R.G. medesimo nelle zone non sottoposte a vincoli paesaggistici ed ambientali e monumentali e non comprese nelle zone A, ma non significa che nelle zone non sottoposte a siffatti vincoli non debba essere verificata, per quanto qui interessa, la compatibilità degli impianti con la “sicurezza stradale” e con le relative prescrizioni.
- il punto 9 della deliberazione regionale n. 8835/1999 – la quale non ha perduto efficacia con l’adozione del Piano comunale Carburanti nelle previsioni dettanti i Criteri generali d’indirizzo come dalla stessa è fatto palese (punto 7) i quali devono essere seguiti in forza del suddetto comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 32/1998 – nell’indicare come criterio generale da seguire nei centri abitati, conformemente all’art. 46 del Regolamento attuativo del C.d.S., la distanza di m. 12 dagli accessi alle “intersezioni” stradali, se correttamente inteso, è riferito alle intersezioni semplici, e cioè a quelle che non presentano situazioni particolari d’ingresso come è fatto palese dalle altre figure omologhe individuate dalla previsione medesima negli “incroci, “curve”, “dossi” ed “impianti semaforici” e non a situazioni coinvolgenti intreccio di traffico veicolare canalizzato come nella fattispecie in questione; ed, in ogni caso, il divieto per i nuovi impianti d’installazione di distribuzione di carburanti “in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari” nonchè quello di non allocare i detti impianti lungo le curve di raggio inferiore a m. 100 a meno di m. 95 dal punto di tangenza della curva, dettati dagli artt. 7 e 9 dell’Allegato alla deliberazione regionale n. 8835/1999 e recepiti dall’art. 14 del Piano comunale Carburanti, sono conformi all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 32/1998 che sancisce il principio della subordinazione del rilascio delle autorizzazioni in materia alla verifica della conformità alla “sicurezza stradale”, mentre il relativo potere normativo secondario esercitato al riguardo, in assenza anche di elementi concreti e persuasivi da parte ricorrente, non appare illogico od irrazionale.
- la giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. V, dec. 9/6/2008) richiamata da parte ricorrente, concernendo l’installazione degli impianti viciniori a zone territoriali urbanizzate con presenza di edifici o suscettibili di edificazione (punto 5 dell’art. 14 del Piano comunale Carburanti del Comune resistente) non coinvolgente la sicurezza stradale, è estranea alla fattispecie in esame.
In definitiva, per le osservazioni svolte, le previsioni comunali e regionali, contrariamente a quanto si assume nei ricorsi, non contrastano con la legislazione primaria richiamata da parte ricorrente e, pertanto, anche il motivo di gravame da ultimo esaminato è infondato.
IV) Il ricorso ed il collegato atto con motivi aggiunti, alla stregua di quanto esposto e considerato, sono infondati e vanno, conseguentemente, respinti.
V) Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti e, coerentemente, ed a conferma del decreto Collegiale n. 711/2011, le spese spettanti al consulente tecnico d’ufficio ing. Guglielmo De Stefano sono poste a carico solidale di parte ricorrente e dell’Amministrazione comunale con divisione tra le stesse in parti uguali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. Mi.Ti., lo respinge.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, incluse quelle relative al compenso al consulente tecnico d’ufficio ing. Guglielmo De Stefano che vanno poste a carico solidale di parte ricorrente e dell’Amministrazione comunale con divisione tra le stesse in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 14 luglio e del 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO