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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/09/2024, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 4152/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
"divisione di beni in comunione "
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo guerriero,, dom.to come in atti;
Controparte_1
- attore -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Fanelli, dom.to come in atti;
Controparte_2
-convenuto –
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio per Controparte_2 chiedere la divisione del terreno agricolo sito in Contrada partita 1670, fgl 8, part. n. 57, 111, 231, 232, 233
e 243, acquistato, in comunione con il , per atto notar del 26.1.1983 n. 1780/386. CP_2 Per_1
Si costituiva il il quale formulava domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero fondo per CP_2 averne esercitato sin dall'inizio il possesso in via esclusiva animo domini;
in subordine procedersi alla divisione previo accertamento del miglioramento fondiario (costituito dalla realizzazione di ceppi n. 80 di noccioleto, di opere di ingegneria naturalistica e muretti a secco, pulizia e contenimento dei cespugli nonché trattamenti e concimazioni non invasive).
La causa viene in decisione in ordine alla sola domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero fondo.
E' infondata la domanda di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero fondo in oggetto.
Parte convenuta invero non ha fornito, all'esito dell'istruttoria, prova sufficiente del perfezionarsi della fattispecie acquisitiva a titolo originario. In particolare, a tale fine, non rileva che il abbia anche per un lungo periodo coltivato il fondo, CP_2 poiché la prova che si richiede ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione è la signoria sul bene pacifica, pubblica continua non interrotta e senza opposizione del proprietario, prova non raggiunta nel caso in esame.
Cass. 4807/1992: “L'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento”.
Pertanto ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando- con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare. (ex plurimis Cass. 27432/2023).
Orbene, è evidente che tale prova, in ragione della natura della sentenza che si richiede, deve essere in equivoca e rigorosa.
Parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'esecuzione di lavori (compresi quelli dedotti quali migliorie) o il pagamento dei tributi o utenze inerenti il fondo in questione.
Peraltro, anche l'esito della istruttoria orale non depone univocamente a favore del convenuto.
Ed invero le dichiarazioni rese dai propri testi (tra i quali peraltro il risulta aver lavorato per molti Tes_1 anni fuori da Contrada, e quindi necessariamente privo di una conoscenza continuativa dei luoghi e della tenuta e coltivazione del fondo) con le quali gli stessi hanno confermato che il e i suoi familiari CP_2 erano gli unici ad occuparsi del fondo, risultano contraddette dalle opposte dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, prive di elementi di contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca, i quali, invece hanno dichiarato che lo ed il fratello, , avevano curato il terreno, le piante e raccolto i CP_1 Controparte_3 frutti sin dal 1983, data dell'acquisto del terreno.
Né a tal fine soccorrono le dichiarazioni testimoniali scritte, prodotte dal convenuto, le quali, come è noto, non possono avere altro valore che di prova indiziaria (ex multis Cass.ord. n. 24976/2017)
Tale risultanze, unitariamente considerate depongono per il rigetto della domanda.
Spese al definitivo.
La causa va rimessa, con separata ordinanza, in istruttoria al fine di conferire incarico al ctu per la chiesta divisione del fondo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Avellino, 13.9.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 4152/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
"divisione di beni in comunione "
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo guerriero,, dom.to come in atti;
Controparte_1
- attore -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Fanelli, dom.to come in atti;
Controparte_2
-convenuto –
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio per Controparte_2 chiedere la divisione del terreno agricolo sito in Contrada partita 1670, fgl 8, part. n. 57, 111, 231, 232, 233
e 243, acquistato, in comunione con il , per atto notar del 26.1.1983 n. 1780/386. CP_2 Per_1
Si costituiva il il quale formulava domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero fondo per CP_2 averne esercitato sin dall'inizio il possesso in via esclusiva animo domini;
in subordine procedersi alla divisione previo accertamento del miglioramento fondiario (costituito dalla realizzazione di ceppi n. 80 di noccioleto, di opere di ingegneria naturalistica e muretti a secco, pulizia e contenimento dei cespugli nonché trattamenti e concimazioni non invasive).
La causa viene in decisione in ordine alla sola domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero fondo.
E' infondata la domanda di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero fondo in oggetto.
Parte convenuta invero non ha fornito, all'esito dell'istruttoria, prova sufficiente del perfezionarsi della fattispecie acquisitiva a titolo originario. In particolare, a tale fine, non rileva che il abbia anche per un lungo periodo coltivato il fondo, CP_2 poiché la prova che si richiede ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione è la signoria sul bene pacifica, pubblica continua non interrotta e senza opposizione del proprietario, prova non raggiunta nel caso in esame.
Cass. 4807/1992: “L'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento”.
Pertanto ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando- con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare. (ex plurimis Cass. 27432/2023).
Orbene, è evidente che tale prova, in ragione della natura della sentenza che si richiede, deve essere in equivoca e rigorosa.
Parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'esecuzione di lavori (compresi quelli dedotti quali migliorie) o il pagamento dei tributi o utenze inerenti il fondo in questione.
Peraltro, anche l'esito della istruttoria orale non depone univocamente a favore del convenuto.
Ed invero le dichiarazioni rese dai propri testi (tra i quali peraltro il risulta aver lavorato per molti Tes_1 anni fuori da Contrada, e quindi necessariamente privo di una conoscenza continuativa dei luoghi e della tenuta e coltivazione del fondo) con le quali gli stessi hanno confermato che il e i suoi familiari CP_2 erano gli unici ad occuparsi del fondo, risultano contraddette dalle opposte dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, prive di elementi di contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca, i quali, invece hanno dichiarato che lo ed il fratello, , avevano curato il terreno, le piante e raccolto i CP_1 Controparte_3 frutti sin dal 1983, data dell'acquisto del terreno.
Né a tal fine soccorrono le dichiarazioni testimoniali scritte, prodotte dal convenuto, le quali, come è noto, non possono avere altro valore che di prova indiziaria (ex multis Cass.ord. n. 24976/2017)
Tale risultanze, unitariamente considerate depongono per il rigetto della domanda.
Spese al definitivo.
La causa va rimessa, con separata ordinanza, in istruttoria al fine di conferire incarico al ctu per la chiesta divisione del fondo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Avellino, 13.9.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino