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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1387/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7080/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Consorzio Consorzio_1 - 02776151215
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038658003000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230064115436000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077626316000 IVA-ALTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040327736000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assenti alle ore 10.35.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Consorzio_2 "Consorzio_1", in persona del legale rappresentante, ha impugnato la intimazione di pagamento notificata in data 21.01.2025, fondata sulle seguenti cartelle:
1) n. 07120230038658003000, recante data di notifica 02/05/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo I.V.A. anno 2018 per importo pari ad euro 56.757,43;
2) n. 05720230064115436000, recante data di notifica 21/06/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2017 per importo pari ad euro 25.607,68;
3) n. 07120230077626316000, recante data di notifica 26/07/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo I.V.A. anno 2021 per importo pari ad euro 71.864,35;
4) n. 07120240040327736000, recante data di notifica 07/03/2024, riguardante l'iscrizione a ruolo I.V.A. anno 2022 per importo pari ad euro 100.683,28.
A sostegno del ricorso ha eccepito di non aver ricevuto mai valida notificazione con conseguente nullità della intimazione per difetto dei prodromici atti su cui la stessa si fonda.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-OS sostenendo la infondatezza del ricorso, al riguardo deducendo che tutte le cartelle indicate risultano essere state regolarmente notificate a mezzo pec;
si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo che tutte le cartelle poste a fondamento della intimazione scaturiscono dal controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR 600/73 e sono state tempestivamente e legittimamente emesse in forza di tali disposizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta dalla parte ricorrente va dichiarata inammissibile.
Ed invero, occorre premettere che l'intimazione di pagamento è impugnabile per vizi propri oppure per far valere l'invalidità degli atti su cui la stessa si fonda ed alla cui riscossione risulta finalizzata: infatti, laddove l'intimazione risulta fondata su atti definitivi, perché non impugnati, essa non rappresenta un nuovo atto impositivo, in quanto tale impugnabile ex all'art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo censurabile innanzi al giudice tributario esclusivamente per far valere vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, che è divenuto definitivo;
laddove invece venga contestata l'esistenza o la validità della notificazione delle cartelle di pagamento su cui si fonda, attraverso l'intimazione di pagamento può essere azionata e fatta valere l'impugnazione della pretesa tributaria che il contribuente non abbia potuto precedentemente esercitare per effetto del vizio di notificazione eccepito.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha dedotto vizi propri della intimazione, bensì ha eccepito la mancanza di valida notificazione delle quattro cartelle di pagamento sulla quale essa si fonda e che nella stessa vengono richiamate quale titolo esecutivo del credito intimato.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risulta l'avvenuta notificazione, a mezzo pec, di tutte le cartelle in questione;
in proposito, mette conto ricordare che le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione e che tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche, le quali devono quindi essere eseguiti secondo tale modalità nei confronti dei soggetti innanzi indicati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle parti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7080/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Consorzio Consorzio_1 - 02776151215
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038658003000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230064115436000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077626316000 IVA-ALTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040327736000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assenti alle ore 10.35.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Consorzio_2 "Consorzio_1", in persona del legale rappresentante, ha impugnato la intimazione di pagamento notificata in data 21.01.2025, fondata sulle seguenti cartelle:
1) n. 07120230038658003000, recante data di notifica 02/05/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo I.V.A. anno 2018 per importo pari ad euro 56.757,43;
2) n. 05720230064115436000, recante data di notifica 21/06/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2017 per importo pari ad euro 25.607,68;
3) n. 07120230077626316000, recante data di notifica 26/07/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo I.V.A. anno 2021 per importo pari ad euro 71.864,35;
4) n. 07120240040327736000, recante data di notifica 07/03/2024, riguardante l'iscrizione a ruolo I.V.A. anno 2022 per importo pari ad euro 100.683,28.
A sostegno del ricorso ha eccepito di non aver ricevuto mai valida notificazione con conseguente nullità della intimazione per difetto dei prodromici atti su cui la stessa si fonda.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-OS sostenendo la infondatezza del ricorso, al riguardo deducendo che tutte le cartelle indicate risultano essere state regolarmente notificate a mezzo pec;
si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo che tutte le cartelle poste a fondamento della intimazione scaturiscono dal controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR 600/73 e sono state tempestivamente e legittimamente emesse in forza di tali disposizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta dalla parte ricorrente va dichiarata inammissibile.
Ed invero, occorre premettere che l'intimazione di pagamento è impugnabile per vizi propri oppure per far valere l'invalidità degli atti su cui la stessa si fonda ed alla cui riscossione risulta finalizzata: infatti, laddove l'intimazione risulta fondata su atti definitivi, perché non impugnati, essa non rappresenta un nuovo atto impositivo, in quanto tale impugnabile ex all'art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo censurabile innanzi al giudice tributario esclusivamente per far valere vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, che è divenuto definitivo;
laddove invece venga contestata l'esistenza o la validità della notificazione delle cartelle di pagamento su cui si fonda, attraverso l'intimazione di pagamento può essere azionata e fatta valere l'impugnazione della pretesa tributaria che il contribuente non abbia potuto precedentemente esercitare per effetto del vizio di notificazione eccepito.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha dedotto vizi propri della intimazione, bensì ha eccepito la mancanza di valida notificazione delle quattro cartelle di pagamento sulla quale essa si fonda e che nella stessa vengono richiamate quale titolo esecutivo del credito intimato.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risulta l'avvenuta notificazione, a mezzo pec, di tutte le cartelle in questione;
in proposito, mette conto ricordare che le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione e che tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche, le quali devono quindi essere eseguiti secondo tale modalità nei confronti dei soggetti innanzi indicati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle parti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle resistenti costituite.