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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3342 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1982,
e
, , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sandra Maria STEVAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale pronunci la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto.
La SI.ra , con il consenso del marito, ha lasciato l'abitazione Parte_1
familiare e si è trasferita a Cassola (VI) in Via calibri n. 26 unitamente alla figlia
Per_
.
2) La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità del marito che diverrà unico intestatario del contratto di locazione.
3) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2
genitori e manterrà la sua residenza anagrafica e prevalente presso la madre in Cassola (VI) Via Calibri n. 26.
La bambina trascorrerà pari tempo con la mamma e con il papà e precisamente:
una settimana
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con il papà;
- il giovedì e il venerdì con la mamma;
- il sabato e la domenica con il papà;
la settimana successiva
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con la mamma;
- il giovedì e il venerdì con il papà;
- il sabato e la domenica con la mamma.
2 I genitori concorderanno fra loro gli orari relativi al suddetto calendario previsto per la bimba e comunicheranno l'uno all'altra eventuali modifiche con congruo anticipo.
Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori prenderanno accordi
Per_ affinché possa trascorrere con ciascuno un pari periodo di festività e vacanze.
4) I SIg.ri e provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2
Per_ diretto della figlia e sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Per_ 5) L'Assegno Unico spettante per la figlia verrà percepito nella misura del
100% dalla SI.ra . Parte_1
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e,
ad avvenuto regolare adempimento delle obbligazioni contenute nel presente atto, riconoscono di nulla avere a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo.
7) Le spese legali saranno pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cefalu' (PA) in data
29/07/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 09/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore , alla residenza anagrafica della stessa presso la madre, con collocazione e permanenza presso ciascun genitore secondo un regime paritario organizzato a settimane alterne;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Cefalu' (PA) in data 29/07/2013 con atto Parte_2
trascritto al n. 55, parte II, serie C, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cefalu' (PA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della
5 comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3342 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1982,
e
, , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sandra Maria STEVAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale pronunci la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto.
La SI.ra , con il consenso del marito, ha lasciato l'abitazione Parte_1
familiare e si è trasferita a Cassola (VI) in Via calibri n. 26 unitamente alla figlia
Per_
.
2) La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità del marito che diverrà unico intestatario del contratto di locazione.
3) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2
genitori e manterrà la sua residenza anagrafica e prevalente presso la madre in Cassola (VI) Via Calibri n. 26.
La bambina trascorrerà pari tempo con la mamma e con il papà e precisamente:
una settimana
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con il papà;
- il giovedì e il venerdì con la mamma;
- il sabato e la domenica con il papà;
la settimana successiva
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con la mamma;
- il giovedì e il venerdì con il papà;
- il sabato e la domenica con la mamma.
2 I genitori concorderanno fra loro gli orari relativi al suddetto calendario previsto per la bimba e comunicheranno l'uno all'altra eventuali modifiche con congruo anticipo.
Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori prenderanno accordi
Per_ affinché possa trascorrere con ciascuno un pari periodo di festività e vacanze.
4) I SIg.ri e provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2
Per_ diretto della figlia e sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Per_ 5) L'Assegno Unico spettante per la figlia verrà percepito nella misura del
100% dalla SI.ra . Parte_1
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e,
ad avvenuto regolare adempimento delle obbligazioni contenute nel presente atto, riconoscono di nulla avere a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo.
7) Le spese legali saranno pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cefalu' (PA) in data
29/07/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 09/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore , alla residenza anagrafica della stessa presso la madre, con collocazione e permanenza presso ciascun genitore secondo un regime paritario organizzato a settimane alterne;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Cefalu' (PA) in data 29/07/2013 con atto Parte_2
trascritto al n. 55, parte II, serie C, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cefalu' (PA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della
5 comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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