Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2026, proposto dalla sig.ra NA GG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’ottemperanza della sentenza n. 285/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 283/2024 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.6.2025, notificata il 12.6.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docente (RPD) dell’importo di euro 669,30.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. OS RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in esame la sig.ra NA GG ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe descritta, con cui il Tribunale Ordinario di TEMPIO PAUSANIA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento e pagamento in suo favore delle “ differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti ” “ per i periodi di supplenza temporanea suindicati [ id est : anno scolastico 2018/2019: dal 02.10.2018 al 02.10.2018; dal 08.10.2018 al 10.10.2018; dal 15.10.2018 al 19.10.2018; dal 22.10.2018 al 31.10.2018; dal 08.11.2018 al 13.11.2018; dal 15.11.2018 al 14.12.2018; dal 07.01.2019 al 17.01.2019; dal 21.01.2019 al 25.01.2019; dal 07.02.2019 al 08.02.2019; dal 11.02.2019 al 22.02.2019; dal 25.02.2019 al 27.02.2019; dal 01.03.2019 al 01.03.2019; dal 06.03.2019 al 08.03.2019; dal 09.03.2019 al 22.03.2019; dal 25.03.2019 al 29.03.2019; dal 01.04.2019 al 05.04.2019; dal 09.04.2019 al 17.04.2019; dal 29.04.2019 al 1.05.2019; dal 14.05.2019 al 17.05.2019; dal 21.05.2019 al 21.05.2019; dal 28.05.2019 al 31.05.2019; dal 06.06.2019 al 07.06.2019; dal 10.06.2019 al 10.06.2019; dal 21.06.2019 al 21.06.2019; dal 25.06.219 al 25.06.2019; dal 27.06.2019 al 28.06.2019; anno scolastico 2019/2020: dal 03.10.2019 al 18.10.2019; dal 21.10.2019 al 30.06.2020] , ammontanti a complessivi euro 669,30, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l’indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 ”;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando documentazione comprovante sostanzialmente l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in base alla medesima sentenza di cognizione, atteso che:
i) in data 5 novembre 2025, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari ha emesso il provvedimento di liquidazione delle spese legali con prot. 21900 (doc. 3 della difesa erariale) ed il successivo 17 novembre 2025 è intervenuto il pagamento delle spettanze per somma capitale con SOP 3408 – 3409 – 3410 – 3411 - 3412 -3413- 3414 3415;
ii) il 19 febbraio 2026, con prot. 2481, l’Amministrazione ha pure adottato il decreto di liquidazione degli oneri accessori, pari ad € 88,31, ovvero la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo ex l. n. 724/1994, come previsto in sentenza (doc. 4 della difesa erariale);
iii) è previsto l’invio telematico di tale ultimo provvedimento, mediante apposita piattaforma, alla Ragioneria Territoriale di Cagliari per l’esercizio del prescritto controllo e successivo pagamento a seguito di apposito ordine in tal senso disposto con il predetto decreto, a gravare sul Capitolo 2118, E. F. 2026, rispetto al quale è prodromica la riapertura delle funzioni telematiche, interdette in occasione della chiusura del precedente esercizio 2025 e della riassegnazione dei fondi sull’apposito capitolo già vincolati con apposito impegno di spesa;
Ritenuto che al Collegio non resti che provvedere di conseguenza con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dato che la citata sentenza di cognizione, passata in giudicato e tempestivamente notificata, è stata nella sostanza integralmente eseguita – con l’adozione da ultimo, come detto sopra, del decreto di liquidazione degli oneri accessori pari a € 88,31 - solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, considerato che le somme dovute, fatta eccezione per il marginale importo di 88,31 euro (allo stato in corso di pagamento), risultano corrisposte anteriormente alla proposizione dell’odierno ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
OS RO, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| OS RO | TO RU |
IL SEGRETARIO