Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3361
CS
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità ammissione e mancata esclusione controinteressata

    La stazione appaltante non è tenuta a motivare puntualmente le ammissioni, potendo la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate risultare implicitamente dall'ammissione alla gara. Le vicende dichiarate non sono suscettibili di valutazione escludente in quanto concluse con assoluzione o non luogo a procedere, non rientrano tra le tipologie rilevanti per reati urbanistici e risultano temporalmente non rilevanti essendo decorso il triennio previsto dalla norma. Le misure di self-cleaning sono state ritenute idonee dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità attribuzione punteggio per certificazioni ISO 50001, ISO 37001 e ISO 27001

    Non emerge dagli atti una dichiarazione espressa di possesso delle certificazioni contestate né la produzione di documentazione idonea a indurre in errore la stazione appaltante. L'erronea attribuzione del punteggio è riconducibile a un errore valutativo della commissione, non a una condotta dolosa o gravemente colposa dell'operatore economico. Non sussiste violazione dei principi di buona fede e fiducia né falsa dichiarazione o informazione fuorviante.

  • Rigettato
    Illegittimità attribuzione punteggio per certificazione EMAS e conformità modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

    L'avvalimento premiale è ammesso anche se l'operatore è già dotato dei requisiti. L'avvalimento è stato utilizzato ai soli fini della dimostrazione del possesso del requisito valorizzato in sede di attribuzione del punteggio tecnico, non per integrare requisiti di ammissione. Non è stata dimostrata l'inidoneità dell'ausiliaria o l'utilizzo dell'avvalimento per surrogare requisiti essenziali. L'eventuale carenza dell'ausiliaria avrebbe comportato la sua sostituzione. La lex specialis richiedeva la sola conformità del modello 231, non una verifica penetrante della sua efficacia sostanziale. La produzione documentale era sufficiente a fondare l'attribuzione del punteggio.

  • Rigettato
    Verifica di congruità dell'offerta per costi della manodopera

    I costi medi della manodopera delle tabelle ministeriali hanno funzione indicativa. La stazione appaltante ha esaminato le giustificazioni rese dalla controinteressata e le ha ritenute congrue. Non è stata dimostrata l'inattendibilità dell'offerta né una effettiva incongruità. La lex specialis e i chiarimenti valorizzano il costo del personale desunto dalle tabelle vigenti al momento della predisposizione degli atti di gara.

  • Rigettato
    Carenza offerta tecnica per personale amministrativo

    La clausola del disciplinare relativa al personale integra un parametro di adeguatezza tecnico-organizzativa rimesso alla valutazione della stazione appaltante, non un requisito minimo di partecipazione. L'appellante non ha dimostrato che una diversa valutazione avrebbe determinato il superamento dell'aggiudicataria. L'offerta contemplava più unità amministrative.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'esecuzione anticipata del servizio

    La stazione appaltante ha motivato il provvedimento richiamando il protrarsi della gestione in proroga, l'esigenza di assicurare la continuità del servizio e la verifica dei requisiti dell'aggiudicataria, elementi che integrano adeguate ragioni di interesse pubblico.

  • Rigettato
    Consequenzialità delle domande risarcitorie al rigetto dei motivi di annullamento

    Il rigetto dei motivi di annullamento comporta il rigetto delle domande risarcitorie, difettando il presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa.

  • Accolto
    Offerta superiore alla base d'asta

    L'art. 70 del d.lgs. n. 36/2023 sancisce l'inammissibilità delle offerte il cui prezzo eccede la base d'asta. La ricostruzione del TAR non è coerente con la struttura dell'offerta.

  • Accolto
    Commistione tra offerta tecnica ed economica

    La violazione del divieto espresso di inserire elementi economici nell'offerta tecnica comporta l'esclusione. Il principio di segretezza dell'offerta economica tutela anche il mero rischio di condizionamento dell'attività valutativa.

  • Accolto
    Mancato rispetto requisiti minimi parco mezzi

    Le difformità dell'offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi impongono l'esclusione e non una mera penalizzazione.

  • Accolto
    Annullamento determinazione di esecuzione anticipata

    Tali elementi integrano adeguate ragioni di interesse pubblico, coerenti con il principio del risultato e con la natura essenziale del servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3361
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3361
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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