Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/04/2026, n. 6681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6681 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9953 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Sesto Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Casa Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di San Ferdinando, Comune di Erbezzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2024 - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2024;
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2024 - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - elenco Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione;
- di tutti i verbali della Commissione, per l’accertamento della completezza della documentazione trasmessa, in attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022;
- nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente compreso il Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 nella parte eventualmente lesiva della posizione dell’Ente ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.5.2025:
- della nota prot. DCI-0001040-P-03/04/2025, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia avente ad oggetto “Affare legale CT/324873/24 - Commissione di valutazione ex articolo 7, comma 1, del Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato ai sensi del dPCM 16 maggio 2022 - seguito Ordinanza cautelare 5068/2024 del TAR del Lazio sul ricorso numero di registro generale 9953 del 2024, proposto dal Comune di Sesto Campano. Trasmissione verbale seduta della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2025 e nota tecnica del Responsabile del procedimento”, notificata in data 3 aprile 2025, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente;
- del verbale dell’incontro della Commissione di Valutazione – Bando Piccoli Comuni del 18 febbraio 2025, notificato in data 3 aprile 2025, con il quale la Commissione “si esprime negativamente circa la possibilità di riammettere i comuni di Sesto Campano e di Castelguidone per palese difformità rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis del bando”;
- della relazione tecnica predisposta a cura del responsabile del procedimento avente ad oggetto “attuazione Ordinanza cautelare 5068/2024 del TAR del Lazio sul ricorso R.G. n. 9953 del 2024, proposto dal Comune di Sesto Campano. Integrazione alla decisione assunta dalla Commissione di valutazione nella seduta del 18 febbraio 2025. Valutazioni del Responsabile del procedimento” e notificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, in data 3 aprile 2025, con la quale “in linea con la decisione assunta dalla Commissione di valutazione, si conferma l’esclusione del progetto presentato dal Comune di Sesto Campano dalla procedura di partecipazione al “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”;
- nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente compreso il Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 nella parte eventualmente lesiva della posizione dell’Ente ricorrente;
- nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CA De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Sesto Campano partecipava con domanda del 15 novembre 2023 al Bando "Piccoli Comuni", iniziativa prevista dalla Legge 158/2017 per sostenere lo sviluppo economico, sociale e ambientale degli enti locali minori; sottoponeva quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia - quale amministrazione procedente - un progetto esecutivo per la riqualificazione della cinta muraria e delle aree interne del borgo medievale di Roccapipirozzi.
Nel DPCM del 20 agosto 2024, che approvava la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, il progetto del Comune istante veniva inserito tra quelli esclusi, in specifico allegato, con la motivazione seguente: "difformità dall'articolo 2, comma 10, lettera g) del DPCM 16 maggio 2022".
Con il ricorso in epigrafe il Comune impugnava la detta esclusione dalla procedura articolando le seguenti censure:
- violazione art. 97 della Costituzione; violazione legge n. 241/90 per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; violazione art. 6 comma 1, lettera b) della legge n. 241/90; violazione del bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
Si costituiva in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deducendo l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 5068/2024, pubblicata in data 8.11.2024, questa Sezione, all’esito della camera di consiglio tenutasi il 6.11.2024, decideva di riammettere la domanda del Comune ricorrente alla valutazione della Commissione la quale “in applicazione dell’art. 7, comma 3 del bando, dovrà valutare se dalla tipologia di intervento e dalla documentazione prodotta risulti la non assoggettabilità o meno del progetto presentato alla procedura di valutazione ambientale”.
In data 3 aprile 2025, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, in attuazione dell’ordinanza cautelare, comunicava il verbale dell’incontro della Commissione di valutazione del 18 maggio 2025 nonché la relazione tecnica del responsabile del procedimento, con cui si confermava l’esclusione dalla procedura,
Con motivi aggiunti notificati il 5 maggio 2025 venivano impugnati i nuovi atti confermativi dell’esclusione sostanzialmente reiterando le censure già articolate in via principale.
Con ordinanza n. 14468 del 21 luglio 2025 veniva disposta, per pubblici proclami, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti controinteressati; il procedimento di notifica veniva puntualmente adempiuto.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è fondato.
Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, avanzata dall’Avvocatura dello Stato, posto che se riammesso alla procedura il Comune conseguirebbe la possibilità di ottenere il finanziamento richiesto; l’acquisizione di tale chance costituisce già di per sé un movente utile che legittima la proposizione del presente ricorso.
L’indagine sull’effettivo interesse - e sulla concreta utilità dell’azione giudiziaria intrapresa - non può peraltro estendersi all’ipotetico punteggio che spetterebbe al progetto del Comune istante, trattandosi di attività amministrativa discrezionale, non ancora esercitata, il cui esito non può essere precostituito in questo giudizio.
Le censure, proposte in via principale e con motivi aggiunti, possono poi essere esaminate congiuntamente stante la loro stretta attinenza.
La motivazione alla base dell’esclusione del progetto è ricavabile dal verbale della Commissione relativo alla seduta del 10 giugno 2024 ove si dà conto della “Difformità dall'articolo 2, comma 10, lettera g), del dPCM in quanto manca la dichiarazione in merito alla assoggettabilità alle procedure di valutazione in materia ambientale” (pag. 45 della Tabella).
La disposizione del DPCM 16 maggio 2022 invocata richiede: lett. g) “la dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione”;
I provvedimenti di esclusione si fondano dunque sulla mancata allegazione della suddetta dichiarazione.
Un esame della disciplina applicabile induce il Collegio a ritenere che tale dichiarazione nel caso specifico non fosse necessaria a pena di esclusione.
Il manuale operativo, oggetto di pubblicazione, accluso alla procedura consentiva per la documentazione di cui al citato art.2, comma 10, lett. f), g) e h) (f), nell’ipotesi in cui tali dichiarazioni non fossero dovute, l’allegazione di “una attestazione motivata”.
Il Comune di Sesto Campano ha allegato alla propria domanda una progettazione esecutiva, con relativa validazione (la quale ex art. 26 D.lgs 50/2016 concerne la conformità normativa degli elaborati progettuali); secondo quanto dichiarato il progetto è altresì munito delle autorizzazioni rilasciate in materia paesaggistica e culturale.
Si deve ritenere che tale validazione costituisca attestazione motivata che esonerava l’ente comunale dall’allegare ulteriore dichiarazione.
Alla luce delle regole della procedura dunque l’esclusione è illegittima in quanto - come richiesto dal manuale operativo - il proponente ha attestato la non necessità dell’acquisizione dei pareri delle competenti Autorità, deponendo in tal senso la dichiarazione di validazione ove espressamente si dichiara che “la tipologia di interventi previsti non rientrano tra quelli per i quali il D.lgs. n. 152/2006 prevede l'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (rif. Allegato II e Allegato II-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)”.
In ogni caso anche a non voler ritenere totalmente satisfattiva tale attestazione, ogni equivoco avrebbe potuto essere fugato dalla Commissione facendo ricorso al soccorso istruttorio previsto dallo stesso Bando (art. 7 comma 3 “La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione di documentazione integrativa comprovante le informazioni riportate nell’istanza”); soccorso peraltro utilizzato dall’amministrazione con riferimento alle domande di altri proponenti e in questa vicenda ingiustificatamente non esperito (cfr. in termini questa Sezione sentenza n. 16050/2025).
Peraltro, ad abundantiam , va rilevato che l’intervento in oggetto, avente ad oggetto la riqualificazione di una porzione di un piccolo borgo medievale (in particolare il risanamento della cinta muraria e delle aree circostanti), non appare riconducibile in astratto alle fattispecie normative per cui va avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. allegati alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006); nel disporre l’esclusione, oltre il dato formale, l’Amministrazione non può ritenersi esonerata dalla qualificazione dell’intervento in maniera da valutare in concreto l’assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale; su tale piano non appare condivisibile l’inquadramento da parte del RUP, nella relazione allegata, del progetto de quo tra le ipotesi rientranti nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero alle ipotesi di “progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari”, di “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo” o di “impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20t/giorno”.
Il progetto presentato infatti concerne una superficie ampiamente inferiore a 10 ettari, non contempla derivazione di acque superficiali e sotterranee e non include impianti di smaltimento; anche sotto questo profilo le determinazioni dell’Amministrazione appaiono frutto di valutazioni erronee.
Pertanto, per le superiori e assorbenti considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui recano l’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Sesto Campano.
Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame della domanda per cui è causa.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla l’esclusione del Comune ricorrente dalla graduatoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OR, Presidente
CA De AR, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De AR | ER OR |
IL SEGRETARIO