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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3684/2017 R.G.A.C.,
promosso da
- P. Iva - in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. sig. nato a [...] il [...], ivi Parte_2
residente a[...] (CF ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Pasquale Di Gabriele, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, via della Conca n. 2,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Curatore Dott.ssa Controparte_1 CP_2
, con studio in Villa Santa IA (FR) alla Via Ponte Romano 19, con sede
[...]
legale in Cassino, Via Appia Nuova 132/A, C.F. e P. Iva , rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Franco Di Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sora (FR), via C. Cattaneo n. 86,
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per entrambe le parti, come da note di trattazione scritta nonché dai rispettivi scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 765/2017, la
[...]
(d'ora in avanti solo ) proponeva opposizione Parte_1 CP_3
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 765/2017 emesso dal Tribunale di Cassino in data
06.07.2017 RG n. 2241/2017 deducendo la nullità dello stesso per carenza di legittimazione passiva e chiedendo dichiararsi la nullità in quanto infondato, ingiusto, illegittimo con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e onorari di giudizio.
Si costituiva la Curatela del contestando la domanda e chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della;
in via principale, il CP_4 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte opponente, dichiarare la , tenuta al pagamento dell'importo come CP_4 dovuto a saldo per i lavori extra contratto eseguiti dalla soc. per l'ultimazione CP_1
dei lavori di realizzazione di una centrale fotovoltaica nel comune di Spigno Saturnia e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della Curatela istante dell'importo pari ad €. 43.810,00, e di cui alla fattura n. 89 del 20.11.2011, e/o pari al minor o maggior importo ritenuto di giustizia, oltre interessi al tasso di riferimento ex artt.
4-5 del D. Lgd. 231/2002 dal 30.07.2014 al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 12.10.2018, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione nonché la richiesta di chiamata in causa del terzo e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co, cpc.
Con ordinanza del 13.08.2019 veniva fissata udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. Seguivano rinvii dovuti ad esigenze di ruolo del precedente istruttore.
Con provvedimento del 12.3.2024, veniva revocata la precedente ordinanza di rinvio ex art. 281 sexies e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Pag. 2 di 6 Rimessa sul ruolo, giunta all'odierno giudicante, all'udienza cartolare del 15.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche a decorrere dal 10.01.2024.
Tanto premesso in fatto si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto n. 765/2017 veniva emesso sulla base di quanto ancora dovuto a saldo della fattura n. 89 del 20.11.2011 (emessa per “extra costi sostenuti per ultimazione dei lavori di realizzazione di una centrale fotovoltaica nel comune di
Spigno (LT)”) per il complessivo importo di € 43.810,00.
Parte opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che la richiesta economica doveva essere avanzata nei confronti della . Al riguardo, CP_4 deduceva di aver “ribaltato” a quest'ultima la fattura n. 2 del 12.4.2012 emessa da CP_1
[... e relativa al saldo del valore di € 73.810,00. Riteneva, in ogni caso, che il debito della ammontasse ad € 49.041,00 di cui era già stato effettuato un versamento di CP_4
€ 45.000,00 (… la società e la hanno sottoscritto un accordo con CP_1 CP_4
contestuale ricognizione di debito da cui si evince in primis la natura dei contraenti
( ed e non e ) nonché l'importo. In realtà, da tale accordo CP_1 CP_4 CP_1 CP_3
scritto emerge che il debito della nei confronti della ammonta ad un CP_4 CP_1 totale di € 49,041,00 di cui è stato già effettuato il versamento di € 45,000 - pag. 2 citazione).
L'opposta, invece, sosteneva di essere creditrice dell'importo di € 61.641,00 oltre IVA
(e, quindi, per complessivi € 73.810,00) da cui detrarre l'acconto di € 30.000,00 corrisposto dalla con assegno circolare. Produceva documentazione già prodotta in CP_3
sede monitoria tra cui la fattura n. 89/2011, stralcio libro giornale dal quale risultava il versamento dell'acconto, note raccomandate inoltrate all'opponente.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pag. 3 di 6 In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza (di recente con la pronuncia n. 26048/2024) "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice"
(Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv. 568223).
In tema di efficacia probatoria della fattura la Cassazione Civile con la pronuncia n.
3581/2024 precisava che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez.
6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Nella fattispecie in esame l'opponente, pur avendo ricevuto la fattura n. 89/2011 e avendo effettuato un pagamento a titolo di acconto, non muoveva alcuna contestazione circa l'esistenza della pretesa creditoria azionata dalla nonché sui lavori CP_1
effettuati dalla stessa e posti a fondamento della fattura di cui si parla, ma eccepiva unicamente la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che il debito di cui si parla dovesse essere attribuito alla società in virtù di accordo sottoscritto CP_4
Pag. 4 di 6 evidenziando, altresì, un minor importo da corrispondere da parte di quest'ultima, senza fornire alcuna prova in tal senso.
Da una lettura della scrittura privata di costituzione dell'ATI sottoscritta da , CP_4
e SPIF srl Uninominale in data 28.01.2011, emergeva Controparte_5 CP_1
che richiedeva a di voler eseguire le opere elettriche relative CP_4 CP_1 all'impianto fotovoltaico e all'opponente SPIF srl di eseguire le opere di direzione e coordinamento dei lavori, la gestione amministrativa della commessa e la gestione dei rapporti con l'impresa appaltante. Condivisibile quanto osservato dalla difesa dell'opposta circa l'individuazione del soggetto preposto al pagamento non individuabile da una lettura di tale accordo (… si evince dalla scrittura di costituzione che la avrebbe avuto la gestione amministrativa della commessa e la gestione dei CP_3 rapporti con l'impresa appaltante, ma non certo che i lavori effettuati da uno degli associati dovesse essere pagato dalla ). CP_4
Quanto all'importo ingiunto, si ritiene che sia corretto.
L'opponente, pur deducendo una minor somma dovuta all'opposta (€ 49.041,00 per il quale era stato già effettuato il versamento di € 45.000,00) affermava di aver “ribaltato” la fattura ricevuta alla società con fattura n. 2/2012 ove nella descrizione CP_4 veniva indicato “Ribaltamento della fattura emessa da relativa al saldo CP_1
delle riserve iscritte al SAL finale dei lavori eseguiti presso la centrale di Spigno
Saturnia come da copia che si allega”, riconoscendo in tal modo la correttezza dell'importo ivi indicato. Si osserva, inoltre, che anche dal suindicato resoconto prodotto dall'opponente risultavano lavori eseguiti per complessivi € 61.641,00 per
“generatori, cavidotti, maching moduli, extra ore maching, estrattori, cablaggi quadri” con aggiunta l'annotazione “* ACCONTO CON ASSEGNO CIRCOLARE SPIF €
30.000,00”. Circostanza, questa, del versamento dell'importo di € 30.000,00 a titolo di acconto da parte della che trovava conferma nello “stralcio libro giornale” CP_3 prodotto dall'opposta. Dunque, la società opponente riconosceva di dover corrispondere l'importo di € 30.000,00 a titolo di acconto a lei direttamente imputabile, tanto che effettuava tale pagamento a mezzo assegno circolare. Oltre a ciò, si osserva (come evidenziato anche dall'opposta nei propri scritti difensivi) che tale resoconto non veniva sottoscritto dalla (asseritamente tenuta al pagamento), pur se nella propria CP_4
Pag. 5 di 6 difesa l'opponente riteneva che di tali importi fosse debitrice quest'ultima (da tale accordo scritto emerge che il debito della nei confronti della ammonta CP_4 CP_1 ad un totale di € 49,041,00'' di cui è stato già effettuato il versamento di € 45,000 - pag.
2 citazione).
Per quanto innanzi, in base alle osservazioni e alla documentazione in atti nonché della giurisprudenza su richiamata, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Rigetta la presente opposizione e per l'effetto conferma il decreto in giuntivo n.
765/2017 emesso dal Tribunale di Cassino (dott.ssa D'Alessandro) in data 6.7.2017
– RG n. 2241/2017;
- Condanna la società opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite che liquida in € 4.077,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 30 4 2025
Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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