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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10875/2024, introdotta da
(ROMA, 15/11/1962) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA, 22/09/1964), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
CORRADO MUSSO ARMANNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2014, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: A. I Signori e sono e si dichiarano Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti l'uno dall'altro e rinunciano a qualunque vicendevole richiesta di mantenimento;
B. Le figlie e tutte Persona_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni, sono economicamente indipendenti;
C. la casa coniugale sita in Roma, Via Collalto Sabino n°85, assegnata alla Sig.ra
[...] con la Sentenza di Separazione, è di piena ed esclusiva proprietà di Parte_1 quest'ultima;
D. non esistono beni immobili ovvero mobili registrati in comproprietà tra gli stessi;
E. le spese del presente procedimento sono integralmente compensate;
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10875/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 07/09/1997 tra (ROMA, Parte_1
15/11/1962) e (ROMA, 22/09/1964) trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00952, Parte
2, Serie A03, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10875/2024, introdotta da
(ROMA, 15/11/1962) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA, 22/09/1964), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
CORRADO MUSSO ARMANNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2014, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: A. I Signori e sono e si dichiarano Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti l'uno dall'altro e rinunciano a qualunque vicendevole richiesta di mantenimento;
B. Le figlie e tutte Persona_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni, sono economicamente indipendenti;
C. la casa coniugale sita in Roma, Via Collalto Sabino n°85, assegnata alla Sig.ra
[...] con la Sentenza di Separazione, è di piena ed esclusiva proprietà di Parte_1 quest'ultima;
D. non esistono beni immobili ovvero mobili registrati in comproprietà tra gli stessi;
E. le spese del presente procedimento sono integralmente compensate;
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10875/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 07/09/1997 tra (ROMA, Parte_1
15/11/1962) e (ROMA, 22/09/1964) trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00952, Parte
2, Serie A03, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi