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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 10422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10422 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RA LI GI IA RI GR ON EL IE SENTENZA sul ricorso proposto da: RI DO carmine nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/11/2024 della Corte d'appello di Milano udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu Lette le conclusioni del Sostituto Proc. Gen. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 12 novembre 2024 accoglieva parzialmente l’istanza di dissequestro e restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo a carico di RI DO Carmine;
in particolare dissequestrava due immobili siti nel Comune di Napoli, in quanto, trattandosi - per quei beni - di sequestro prodromico alla confisca per equivalente, la norma non era applicabile a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, mentre respingeva l’istanza quanto ai residui beni.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione dell’art. 316 bis cod. pen., 240 e 322 ter cod. pen., 578 bis e 648 cod. proc. pen.. Rilevava il ricorrente come presupposto per la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato è la condanna, ex art. 240 cod. pen., così come, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., lo è la condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 cod. pen. Le somme oggetto di sequestro preventivo costituirebbero il profitto di un reato per il quale, però, non vi è stata condanna, in quanto la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non può essere interpretata come sentenza di condanna. Il provvedimento impugnato presenta, inoltre, vizio di motivazione laddove invoca a supporto della decisione il principio secondo cui la confisca può essere disposta allorquando, pur in presenza della estinzione del reato per prescrizione, vi sia stata una pronuncia di condanna, con accertamento circa la sussistenza del reato e la responsabilità del reo. Nel caso in esame, però, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato, a fronte di due sentenze di annullamento da parte della Suprema Corte, è stato escluso, da un lato, Penale Sent. Sez. 1 Num. 10422 Anno 2025 Presidente: SI IN Relatore: ON RI GR Data Udienza: 31/01/2025 che vi sia stato reato consumato e non è stato possibile, per l’intervenuta prescrizione del reato, vagliare la sussistenza del delitto in forma tentata. 3. Il sostituto procuratore generale Fulvio Baldi depositava conclusioni scritte chiedendo annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Si muove dal principio di diritto secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato;
ciò, però, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 -01). di conseguenza, si concorda sul punto che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, permane anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ma sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato (Sez. 5, n. 1012 del 29/11/2017, dep.2018, D'Agostino, Rv. 271923 - 01). Ove manchi il suddetto presupposto, invece, l'estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa. in altro ambito, si è anche precisato che non può essere disposta la confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, ostandovi lo stesso tenore letterale della norma che richiede, quale presupposto indefettibile per l' applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato, coerentemente alla natura sanzionatoria della confisca e in conformità all'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo (cfr Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995). (Sez. 5, Sentenza n. 25475 del 24/02/2015). Conseguentemente, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen., conseguendo tali statuizioni ad un accertamento sostanziale della responsabilità. (Sez. 6, Sentenza n. 29680 del 12/04/2022 Rv. 283717 – 01).
1.2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, non risulta essere stato dimostrato nel provvedimento impugnato un accertamento di responsabilità, poiché l’unica statuizione definitiva ha ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato. L’iter procedimentale, infatti, è stato il seguente : la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 19851 del 2022) aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Milano che, confermando la sentenza di primo grado, aveva disposto la confisca, poiché era certo che non vi potesse essere stata malversazione consumata;
il giudice del rinvio aveva confermato la condanna e il ricorrente impugnava nuovamente avanti alla Suprema Corte;
la Corte di cassazione decideva con la sentenza di Sez. 2, n. 33539 del 2023, rilevando come la Corte di appello in sede di rinvio avesse travalicato i limiti del giudizio rescissorio;
la sentenza era, infine, annullata senza rinvio, in quanto nelle more erano spirati i termini di prescrizione. Così ricostruito l’iter del procedimento, si rileva che il provvedimento impugnato non ha 2 spiegato in qual modo sussista il presupposto per disporre la confisca, ovvero una sentenza di accertamento della responsabilità dell'imputato, posto che la sentenza resa da Sez.
6. n. 19851 del 2022, della sez.
6 - come rilevato dal Procuratore generale - non si profila aver riqualificato il fatto, ma appare avere escluso la sussistenza del reato consumato, per il resto rinviando il giudizio alla Corte di appello per verificare l’eventuale sussistenza della fattispecie tentata. In esito al secondo giudizio di legittimità la Corte è addivenuta ad una pronuncia in cui ha annullato senza rinvio, avendo verificato l’intervenuta prescrizione del reato. il provvedimento al vaglio, dunque, non ha dato conto di come potesse parificarsi a una sentenza di accertamento della responsabilità la pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e, quindi, per quale ragione non si sia individuata, a seguito di tale pronuncia, l'emersione della mancanza del presupposto fondante la disposta e mantenuta confisca. 2. L’impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, da rendersi nel rispetto dei principi ora ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così è deciso, 31/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI GR ON IN SI 3
in particolare dissequestrava due immobili siti nel Comune di Napoli, in quanto, trattandosi - per quei beni - di sequestro prodromico alla confisca per equivalente, la norma non era applicabile a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, mentre respingeva l’istanza quanto ai residui beni.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione dell’art. 316 bis cod. pen., 240 e 322 ter cod. pen., 578 bis e 648 cod. proc. pen.. Rilevava il ricorrente come presupposto per la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato è la condanna, ex art. 240 cod. pen., così come, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., lo è la condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 cod. pen. Le somme oggetto di sequestro preventivo costituirebbero il profitto di un reato per il quale, però, non vi è stata condanna, in quanto la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non può essere interpretata come sentenza di condanna. Il provvedimento impugnato presenta, inoltre, vizio di motivazione laddove invoca a supporto della decisione il principio secondo cui la confisca può essere disposta allorquando, pur in presenza della estinzione del reato per prescrizione, vi sia stata una pronuncia di condanna, con accertamento circa la sussistenza del reato e la responsabilità del reo. Nel caso in esame, però, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato, a fronte di due sentenze di annullamento da parte della Suprema Corte, è stato escluso, da un lato, Penale Sent. Sez. 1 Num. 10422 Anno 2025 Presidente: SI IN Relatore: ON RI GR Data Udienza: 31/01/2025 che vi sia stato reato consumato e non è stato possibile, per l’intervenuta prescrizione del reato, vagliare la sussistenza del delitto in forma tentata. 3. Il sostituto procuratore generale Fulvio Baldi depositava conclusioni scritte chiedendo annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Si muove dal principio di diritto secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato;
ciò, però, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 -01). di conseguenza, si concorda sul punto che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, permane anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ma sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato (Sez. 5, n. 1012 del 29/11/2017, dep.2018, D'Agostino, Rv. 271923 - 01). Ove manchi il suddetto presupposto, invece, l'estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa. in altro ambito, si è anche precisato che non può essere disposta la confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, ostandovi lo stesso tenore letterale della norma che richiede, quale presupposto indefettibile per l' applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato, coerentemente alla natura sanzionatoria della confisca e in conformità all'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo (cfr Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995). (Sez. 5, Sentenza n. 25475 del 24/02/2015). Conseguentemente, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen., conseguendo tali statuizioni ad un accertamento sostanziale della responsabilità. (Sez. 6, Sentenza n. 29680 del 12/04/2022 Rv. 283717 – 01).
1.2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, non risulta essere stato dimostrato nel provvedimento impugnato un accertamento di responsabilità, poiché l’unica statuizione definitiva ha ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato. L’iter procedimentale, infatti, è stato il seguente : la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 19851 del 2022) aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Milano che, confermando la sentenza di primo grado, aveva disposto la confisca, poiché era certo che non vi potesse essere stata malversazione consumata;
il giudice del rinvio aveva confermato la condanna e il ricorrente impugnava nuovamente avanti alla Suprema Corte;
la Corte di cassazione decideva con la sentenza di Sez. 2, n. 33539 del 2023, rilevando come la Corte di appello in sede di rinvio avesse travalicato i limiti del giudizio rescissorio;
la sentenza era, infine, annullata senza rinvio, in quanto nelle more erano spirati i termini di prescrizione. Così ricostruito l’iter del procedimento, si rileva che il provvedimento impugnato non ha 2 spiegato in qual modo sussista il presupposto per disporre la confisca, ovvero una sentenza di accertamento della responsabilità dell'imputato, posto che la sentenza resa da Sez.
6. n. 19851 del 2022, della sez.
6 - come rilevato dal Procuratore generale - non si profila aver riqualificato il fatto, ma appare avere escluso la sussistenza del reato consumato, per il resto rinviando il giudizio alla Corte di appello per verificare l’eventuale sussistenza della fattispecie tentata. In esito al secondo giudizio di legittimità la Corte è addivenuta ad una pronuncia in cui ha annullato senza rinvio, avendo verificato l’intervenuta prescrizione del reato. il provvedimento al vaglio, dunque, non ha dato conto di come potesse parificarsi a una sentenza di accertamento della responsabilità la pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e, quindi, per quale ragione non si sia individuata, a seguito di tale pronuncia, l'emersione della mancanza del presupposto fondante la disposta e mantenuta confisca. 2. L’impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, da rendersi nel rispetto dei principi ora ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così è deciso, 31/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI GR ON IN SI 3