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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 10.4.2025,
e vertente tra
, in persona del ministro pro-tempore, E_
“ ”, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- attori - opponenti -
e
, in persona del legale RO
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Nicolardi n.
188, presso lo studio dell'Avv. Marcella Caccavale che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 8 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il E_
e l'“ ” proponevano
[...] Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9320/23 del 16.5.2023 del Tribunale
Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 63.215,65, oltre RO
interessi ex d.l.vo n. 231/02 e spese, in virtù di fatture relative a prestazioni rese nell'ambito dell'appalto per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territorio, la mancata prova del credito e la sua inesigibilità, in subordine il difetto di giurisdizione, nonché la prescrizione, che non erano dovuti gli interessi moratori e che non erano dovute le maggiori somme per adeguamento del compenso per aumento del costo del lavoro
Parte opposta, costituendosi, evidenziava l'erroneità del rito e l'infondatezza dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 10.4.2025 gli opponenti precisavano le conclusioni chiedendo la declaratoria di incompetenza per territorio e la revoca del decreto ingiuntivo, il RO
concludeva per il rigetto dell'opposizione ed il giudice tratteneva
[...]
la causa in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo pagina 2 di 8 dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione, ex art. 25
c.p.c. il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n. 2440 del 18.11.1923 ed artt. 278, lett. d), 287 e 407 regio decreto n. 827 del 23.5.1924 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
(Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300. Così anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/09/2015, n. 18287, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 16/02/2012, n. 2265 e
Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
pagina 3 di 8 Orbene, poiché il creditore RO
ha sede in Roma, Via Rocca di Papa n. 21, correttamente è stato adito il
[...]
Tribunale di Roma.
Sempre in via preliminare si osserva che, poiché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, l'introduzione del presente giudizio tramite un rito eccepito come non ancora in vigore ed il mancato mutamento del rito, ovvero l'irregolarità dello stesso, non comporta alcun effetto invalidante (Cass. civ., Sez. III,
12/04/2006, n. 8611; Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n. 13993; Cass. civ., sez. III,
26 aprile 1999, n. 4159; Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030).
In particolare: “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, 27/01/2012, n. 1201): “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ispso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”
(Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1448).
Nel merito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito pagina 4 di 8 dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte opposta ha documentato con le fatture ed il contratto di fornitura in atti il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento, integrale somme.
Sul punto si evidenzia che non ostano all'accertamento della sussistenza del credito le contestazioni in ordine alla effettiva corrispondenza delle fatture ai servizi ed alle prestazioni, in quanto generiche e, soprattutto, in base alla documentazione in atti, mai effettuate prima, ma avanzate dopo anni e solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, quando il rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni, come è nella fattispecie in esame, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto: “Quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n.
11736. Così anche Cass. civ. Sez. III, 13/06/2006, n. 13651; Cass. civ. Sez. III,
03/07/1998, n. 6502; Tribunale Milano Sez. VII, 20/06/2017; Tribunale Pordenone,
14/03/2016; Tribunale Salerno Sez. II, 08/06/2015; Tribunale Monza Sez. I,
13/05/2015; Tribunale Roma Sez. VIII, 02/05/2013; Tribunale Milano Sez. III,
05/11/2012; Tribunale Roma Sez. VIII, 12/01/2010; Tribunale Novara,
13/10/2009; Corte d'Appello Napoli Sez. III Sent., 01/12/2008).
Trattasi, inoltre di credito liquido ed esigibile, in quanto non sottoposto a termine o condizioni.
pagina 5 di 8 Sul punto si osserva che se è vero che la sentenza del TAR Campania n. 02802/16 del 4.5.2016, in atti, la quale ha peraltro riconosciuto i compensi revisionali per l'aumento del costo del lavoro, rimanda l'adeguamento dei corrispettivi e del compenso revisionale all'art. 34, 4° comma, del Codice del Processo
Amministrativo, è anche vero che la stessa sentenza precisa che “La proposta di determinazione a cura dell'amministrazione resistente e il pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo dovuto a titolo di compenso revisionale dovranno avvenire entro il termine che si fissa, quanto alla proposta, in 40 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, e, quanto al pagamento, in 40 giorni dall'accettazione della proposta”.
Tale procedura non risulta essere stata iniziata dall'amministrazione, e, scaduti i termini fissati dalla stessa sentenza del giudice amministrativo, il relativo credito poteva essere azionato davanti al giudice ordinario venendo in considerazione la fase esecutiva di un contratto.
Né impedisce la esigibilità del credito il mancato rispetto delle procedure di rendicontazione, in quanto, in assenza, come già evidenziato, di una specifica, precisa e tempestiva contestazione degli importi richiesti, la sua eventuale inosservanza non incide sul credito e sulla sua liquidità ed esigibilità, decorso comunque il tempo ed il termine per il pagamento.
Nessuna prescrizione può, inoltre, ritenersi maturata, per le fatture di adeguamento costo lavoro del 26.8.2013, dell'importo di euro 42.636,17, e del 30.1.2016 di euro
11.529,80 e di euro 420,07, poiché trattandosi di inadempimento contrattuale, soggetto come tale alla prescrizione decennale ordinaria, il termine prescrizionale è stato interrotto con la nota del 2.2.2021, in atti.
Diverso è il discorso relativo alle fatture per interessi, per i quali si applica invece il termine quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, c.c..
pagina 6 di 8 Poiché le fatture relative agli interessi vanno dal 2007 al 2012, in assenza di atti interruttivi anteriori alla citata nota del 2.2.2021, il credito per gli interessi deve considerarsi prescritto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, portante un importo superiore, è revocato ed il e l'“ E_ Parte_2
” sono condannati in solido al pagamento della somma di euro
[...]
54.586,04 (42.636,17 + 11.529,80 + 420,07 = 54.586,04), oltre interessi ex d.l.vo n.
231/02.
Gli opponenti sono tenuti in solido ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la revoca del decreto ingiuntivo ed il mancato riconoscimento delle fatture relative agli interessi, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna il E_
, in persona del ministro pro-tempore, e l'“
[...] Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in solido in favore del RO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro
[...]
54.586,04, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02; c) condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, e l'“ E_ [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
pagina 7 di 8 Roma, 13.4.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 10.4.2025,
e vertente tra
, in persona del ministro pro-tempore, E_
“ ”, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- attori - opponenti -
e
, in persona del legale RO
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Nicolardi n.
188, presso lo studio dell'Avv. Marcella Caccavale che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 8 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il E_
e l'“ ” proponevano
[...] Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9320/23 del 16.5.2023 del Tribunale
Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 63.215,65, oltre RO
interessi ex d.l.vo n. 231/02 e spese, in virtù di fatture relative a prestazioni rese nell'ambito dell'appalto per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territorio, la mancata prova del credito e la sua inesigibilità, in subordine il difetto di giurisdizione, nonché la prescrizione, che non erano dovuti gli interessi moratori e che non erano dovute le maggiori somme per adeguamento del compenso per aumento del costo del lavoro
Parte opposta, costituendosi, evidenziava l'erroneità del rito e l'infondatezza dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 10.4.2025 gli opponenti precisavano le conclusioni chiedendo la declaratoria di incompetenza per territorio e la revoca del decreto ingiuntivo, il RO
concludeva per il rigetto dell'opposizione ed il giudice tratteneva
[...]
la causa in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo pagina 2 di 8 dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione, ex art. 25
c.p.c. il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n. 2440 del 18.11.1923 ed artt. 278, lett. d), 287 e 407 regio decreto n. 827 del 23.5.1924 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
(Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300. Così anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/09/2015, n. 18287, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 16/02/2012, n. 2265 e
Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
pagina 3 di 8 Orbene, poiché il creditore RO
ha sede in Roma, Via Rocca di Papa n. 21, correttamente è stato adito il
[...]
Tribunale di Roma.
Sempre in via preliminare si osserva che, poiché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, l'introduzione del presente giudizio tramite un rito eccepito come non ancora in vigore ed il mancato mutamento del rito, ovvero l'irregolarità dello stesso, non comporta alcun effetto invalidante (Cass. civ., Sez. III,
12/04/2006, n. 8611; Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n. 13993; Cass. civ., sez. III,
26 aprile 1999, n. 4159; Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030).
In particolare: “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, 27/01/2012, n. 1201): “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ispso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”
(Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1448).
Nel merito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito pagina 4 di 8 dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte opposta ha documentato con le fatture ed il contratto di fornitura in atti il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento, integrale somme.
Sul punto si evidenzia che non ostano all'accertamento della sussistenza del credito le contestazioni in ordine alla effettiva corrispondenza delle fatture ai servizi ed alle prestazioni, in quanto generiche e, soprattutto, in base alla documentazione in atti, mai effettuate prima, ma avanzate dopo anni e solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, quando il rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni, come è nella fattispecie in esame, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto: “Quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n.
11736. Così anche Cass. civ. Sez. III, 13/06/2006, n. 13651; Cass. civ. Sez. III,
03/07/1998, n. 6502; Tribunale Milano Sez. VII, 20/06/2017; Tribunale Pordenone,
14/03/2016; Tribunale Salerno Sez. II, 08/06/2015; Tribunale Monza Sez. I,
13/05/2015; Tribunale Roma Sez. VIII, 02/05/2013; Tribunale Milano Sez. III,
05/11/2012; Tribunale Roma Sez. VIII, 12/01/2010; Tribunale Novara,
13/10/2009; Corte d'Appello Napoli Sez. III Sent., 01/12/2008).
Trattasi, inoltre di credito liquido ed esigibile, in quanto non sottoposto a termine o condizioni.
pagina 5 di 8 Sul punto si osserva che se è vero che la sentenza del TAR Campania n. 02802/16 del 4.5.2016, in atti, la quale ha peraltro riconosciuto i compensi revisionali per l'aumento del costo del lavoro, rimanda l'adeguamento dei corrispettivi e del compenso revisionale all'art. 34, 4° comma, del Codice del Processo
Amministrativo, è anche vero che la stessa sentenza precisa che “La proposta di determinazione a cura dell'amministrazione resistente e il pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo dovuto a titolo di compenso revisionale dovranno avvenire entro il termine che si fissa, quanto alla proposta, in 40 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, e, quanto al pagamento, in 40 giorni dall'accettazione della proposta”.
Tale procedura non risulta essere stata iniziata dall'amministrazione, e, scaduti i termini fissati dalla stessa sentenza del giudice amministrativo, il relativo credito poteva essere azionato davanti al giudice ordinario venendo in considerazione la fase esecutiva di un contratto.
Né impedisce la esigibilità del credito il mancato rispetto delle procedure di rendicontazione, in quanto, in assenza, come già evidenziato, di una specifica, precisa e tempestiva contestazione degli importi richiesti, la sua eventuale inosservanza non incide sul credito e sulla sua liquidità ed esigibilità, decorso comunque il tempo ed il termine per il pagamento.
Nessuna prescrizione può, inoltre, ritenersi maturata, per le fatture di adeguamento costo lavoro del 26.8.2013, dell'importo di euro 42.636,17, e del 30.1.2016 di euro
11.529,80 e di euro 420,07, poiché trattandosi di inadempimento contrattuale, soggetto come tale alla prescrizione decennale ordinaria, il termine prescrizionale è stato interrotto con la nota del 2.2.2021, in atti.
Diverso è il discorso relativo alle fatture per interessi, per i quali si applica invece il termine quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, c.c..
pagina 6 di 8 Poiché le fatture relative agli interessi vanno dal 2007 al 2012, in assenza di atti interruttivi anteriori alla citata nota del 2.2.2021, il credito per gli interessi deve considerarsi prescritto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, portante un importo superiore, è revocato ed il e l'“ E_ Parte_2
” sono condannati in solido al pagamento della somma di euro
[...]
54.586,04 (42.636,17 + 11.529,80 + 420,07 = 54.586,04), oltre interessi ex d.l.vo n.
231/02.
Gli opponenti sono tenuti in solido ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la revoca del decreto ingiuntivo ed il mancato riconoscimento delle fatture relative agli interessi, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna il E_
, in persona del ministro pro-tempore, e l'“
[...] Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in solido in favore del RO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro
[...]
54.586,04, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02; c) condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, e l'“ E_ [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
pagina 7 di 8 Roma, 13.4.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8