Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 420
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle esattoriali presupposte e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali e gli atti interruttivi siano stati regolarmente notificati al contribuente. La mancata impugnazione degli atti presupposti preclude eccezioni relative all'atto successivo, inclusa quella di prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'avviso di intimazione completo degli elementi essenziali (tributi, periodo, sanzioni, interessi, termini per il ricorso) che consentono una piena difesa del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 420
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 420
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo