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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019543589000 CONT. CONSORTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019543589000 CONT. CONSORTI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140020249143000 CONTR. CONSORTI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150006746132000 CONT. CONSORTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008283746000 CONT. CONSORTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170013492941000 CONTR. CONSORTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1383/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 742/2024 RGR, convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IS, il contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione num. 030 20219001177942, notificato in data 9.2.2024, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
03020120019543589000, 03020140020249143000, 03020150006746132000, 03020170013492941000.
Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto alcuna pregressa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, né di alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che, pertanto, sarebbe maturata relativamente ai crediti tributari contestati.
Ha contestato anche il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Con autonoma comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia IS che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che: - le cartelle esattoriali sono state notificate rispettivamente in data 15.11.2012, 15.7.2015, 13.10.2015 e 6.6.2018, con consegna personalmente al destinatario. Risultano, inoltre, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date: - 30.6.2017, intimazione di pagamento n. 03020179002663384000 – 29.3.2022, intimazione di pagamento n. 03020199005588507000 - oltre all'intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondati, ad avviso della Corte, sono poi gli assunti relativi all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso.
L'atto impugnato, infatti, contiene l'indicazione dei tributi non pagati, del periodo di riferimento, la specificazione di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi, nonché l'indicazione dei termini e delle forme di proposizione del ricorso.
L'avviso di intimazione in questione, pertanto, può ritenersi completo di tutti gli elementi – seppur sinteticamente esposti – che consentono una piena difesa del contribuente mediante l'esatta individuazione della pretesa tributaria fatta valere.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia IS che liquida in
€ 950,00, oltre Iva ed accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019543589000 CONT. CONSORTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019543589000 CONT. CONSORTI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140020249143000 CONTR. CONSORTI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150006746132000 CONT. CONSORTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008283746000 CONT. CONSORTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170013492941000 CONTR. CONSORTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001177942000 CONSORZIO BONIF 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1383/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 742/2024 RGR, convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IS, il contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione num. 030 20219001177942, notificato in data 9.2.2024, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
03020120019543589000, 03020140020249143000, 03020150006746132000, 03020170013492941000.
Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto alcuna pregressa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, né di alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che, pertanto, sarebbe maturata relativamente ai crediti tributari contestati.
Ha contestato anche il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Con autonoma comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia IS che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che: - le cartelle esattoriali sono state notificate rispettivamente in data 15.11.2012, 15.7.2015, 13.10.2015 e 6.6.2018, con consegna personalmente al destinatario. Risultano, inoltre, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date: - 30.6.2017, intimazione di pagamento n. 03020179002663384000 – 29.3.2022, intimazione di pagamento n. 03020199005588507000 - oltre all'intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondati, ad avviso della Corte, sono poi gli assunti relativi all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso.
L'atto impugnato, infatti, contiene l'indicazione dei tributi non pagati, del periodo di riferimento, la specificazione di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi, nonché l'indicazione dei termini e delle forme di proposizione del ricorso.
L'avviso di intimazione in questione, pertanto, può ritenersi completo di tutti gli elementi – seppur sinteticamente esposti – che consentono una piena difesa del contribuente mediante l'esatta individuazione della pretesa tributaria fatta valere.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia IS che liquida in
€ 950,00, oltre Iva ed accessori come per legge.