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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa LA d'DA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3102/2018 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliati in CU (TE) alla via Pola n. 55 presso e nello studio dell'Avv.
IN Cellini che li rappresenta e difende;
-Attori -
e
(c.f. ) res.te in TO via della Repubblica, 28 Parte_3 C.F._3 ed elettivamente dom.ta in Giulianova alla Via R. Sanzio,13 e nato a Parte_4
Teramo, il 30/08/1980, residente in [...], C.F.
( , elettivamente domiciliati in Giulianova, via R. Sanzio n. 13, presso e nello C.F._4 studio dell'Avv. Vincenzo Lo Sterzo che li rappresenta e difende;
nonchè
-convenuta e terzo chiamato litisconsorte-
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Repubblica n. 28, C.F. ( ), ed elettivamente domiciliato in Giulianova, via R. C.F._5
Sanzio n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pelliccioni;
-terzo chiamato litisconsorte-
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'onorevole Tribunale di Teramo in composizione monocratica, 1) accertare dichiarare che intervenuta estinzione della servitù prediale descritta in narrativa per avveramento della condizione risolutiva apposta nel suo titolo costitutivo;
2) condannare, per l'effetto, i convenuti a rilasciare il terreno di proprietà degli attori
3) col favore delle spese del giudizio e di quelle nel procedimento di mediazione”;
Per i convenuti e : Parte_3 Parte_4
“Accertare e dichiarare non estinta la servitù di passaggio esercitata dai convenuti sul fondo servente di proprietà degli attori e per conseguenza respingere la domanda attrice ordinando alla stessa la cessazione di ogni ulteriore molestia al diritto di servitù esercitato dai convenuti;
2. condannare gli attori al risarcimento dei danni ex art.96 cpc da liquidarsi in via equitativa;
3. condannare gli attori al rimborso delle competenze e spese del presente giudizio comprensive di CTU e di quelle del procedimento di mediazione”.
Per il convenuto : Controparte_1
“ Respingere la domanda avversaria perchè infondata e, per l'effetto, ordinare alle parti attrici la cessazione di ogni ulteriore molestia al diritto di servitù esercitato dal fondo dominante dell'odierno convenuto sul fondo servente di proprietà degli attori;
condannare gli attori al risarcimento dei danni, ex art. 96 C.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
condannare gli attori al rimborso delle competenze e spese del presente giudizio comprensive di
CTU e di quelle del procedimento di mediazione”.
OGGETTO: servitù prediali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio ivi deducendo: Parte_3
a) che i coniugi sono comproprietari di un appezzamento di terreno, con sovrastante abitazione, sito in TO, alla via della Repubblica, fg. 26 p.lla 2989;
b) che, su parte di detto terreno, e precisamente su una stradina di circa 26 metri, grava una servitù di passaggio in favore del fondo attualmente di proprietà della , che Parte_3 collega il bene immobile di sua titolarità con la via pubblica, in particolare via della
Repubblica;
c) che tale servitù era stata costituita con atto pubblico del 1985 e che la stessa è stata delineata quale diritto reale risolutivamente condizionato alla creazione di una strada di Piano
Regolatore a servizio dell'intera zona;
d) che, successivamente, è stata creata una strada, denominata via della Resistenza, che, partendo dalla S.S. 16, raggiunge varie abitazioni tra le quali vi è quella della convenuta, che ha l'ingresso su detta via;
e) che la suddetta strada è attualmente inserita nel P.R.G del comune di TO e nella toponomastica comunale, che essa è posta a servizio dell'intera area e che consente, dunque, il libero passaggio della convenuta.
Parte attrice, dunque, ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione della servitù prediale in oggetto all'esito del verificarsi dell'evento dedotto nella condizione risolutiva alla cui efficacia era subordinata.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente dedotto come fosse Parte_3 necessario estendere il contraddittorio nei confronti dei propri figli, e Parte_4 CP_1
, essendo questi ultimi comproprietari del fondo dominante e, pertanto, litisconsorti
[...] necessari nella controversia sub iudice.
Nel merito, ha dedotto come la servitù di passaggio a favore del proprio bene non si fosse affatto estinta per avveramento della condizione, in quanto l'evento, futuro ed incerto, dedotto nella clausola contenuta nell'atto del 1985, non si sarebbe ancora verificato, non essendo stata realizzata alcuna strada da PRG a servizio dell'intera zona, e tale da consentire l'accesso, libero e gratuito, al fine di garantire il collegamento tra il fondo dominante e la pubblica via.
Nello specifico ha dedotto come via della Resistenza, in realtà, non farebbe affatto parte del patrimonio indisponibile del Comune di TO, pur ricadendo su strada di piano del PRE vigente ed in zona M – sottozonaM1 (strada) del PRG adottato e che si tratterebbe, allo stato, di strada privata realizzata dai proprietari siti nel lato nord della suddetta via e su cui la convenuta non vanterebbe alcun titolo.
La conferma della natura privata della suddetta strada risiederebbe nel fatto che il passaggio su detta via a favore di altri fondi ubicati sull'area adiacente, sarebbe garantito dalla costituzione di apposite servitù prediali, con cui uno dei proprietari del suddetto tratto stradale ( Persona_1
) avrebbe consentito il passaggio sul proprio fondo (e, nello specifico, su “via Della
[...]
Resistenza”) a ed al fine di accedere alla pubblica via. Controparte_2 Persona_2
Parte convenuta ha, poi, evidenziato come la suddetta strada sia a fondo chiuso e come sia priva di qualsivoglia opera di urbanizzazione realizzata dal Comune di TO, a conferma della natura strettamente privata del suddetto tratto di terreno.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda così come formulata. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , Parte_4 Controparte_1 gli stessi si sono costituiti in giudizio aderendo alle eccezioni formulate da parte della convenuta e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante CTU ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, alla quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'esito delle quali sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*
La domanda – così come formulata – deve essere rigettata in quanto parte attrice non ha ottemperato all'onere della prova, su di essa gravante, dimostrando la concreta verificazione dell'evento dedotto nella condizione risolutiva, cui si palesa subordinata la permanenza dell'efficacia del diritto reale di godimento dei convenuti, costituito con atto pubblico del
29.3.1985, nel quale si prevedeva espressamente che il fondo servente sarebbe stato gravato dal peso imposto dal passaggio del fondo dominante (attualmente di titolarità della Parte_5
, al fine di consentire l'accesso alla via e sino alla realizzazione di una strada di PRG a
[...] servizio dell'intera area.
Occorre preliminarmente precisare come tutta la documentazione versata in atti da parte attrice successivamente alla scadenza del termine ultimo funzionale alla cristallizzazione del thema probandum è inammissibile in quanto tardivamente prodotta.
Infatti, trattandosi di prove precostituite di antecedente formazione rispetto all'odierno giudizio , gli attori avrebbero dovuto provare che la tardiva conoscenza dell'esistenza di tale materiale potesse definirsi “incolpevole”, gravando sugli istanti l'onere di dimostrare di aver avuto la cognizione della suddetta documentazione in una fase successiva alla scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie e che tale ritardo non fosse agli stessi imputabile.
Nel merito occorre puntualizzare come si renda necessario, per dirimere la controversia sub iudice, interpretare correttamente quanto contenuto nell'atto pubblico costitutivo della servitù di passaggio a favore del fondo dominante, nel quale era contenuta una condizione risolutiva cui il diritto reale di godimento era subordinato.
Ciò richiede di individuare i criteri legali specificamente diretti all'interpretazione del contratto.
Queste regole si trovano nel libro quarto del codice civile agli artt. 1362-1371, e hanno come proprio scopo quello di dirigere il procedimento rivolto alla attribuzione di un significato al testo contrattuale.
A norma degli agli artt. 1362 e segg. c.c. il contratto si deve interpretare in modo da individuare la comune intenzione delle parti. Essa si concreta nel significato che per le stesse ha avuto l'impegno assunto e questo significato è presuntivamente quello normale, ossia il significato che in un dato ambiente socio-economico può attribuirsi alle dichiarazioni ed ai comportamenti dei contraenti alla stregua di una valutazione normalmente diligente.
Nell'interpretare il contratto occorre avere riguardo al significato che ciascun contraente, in base alle concrete circostanze, doveva attribuire ragionevolmente all'accordo. Il codice detta una serie di norme sull'interpretazione secondo cui, in primo luogo, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Seguono poi le norme che impongono di valutare il comportamento complessivo delle parti anche successivamente alla conclusione del contratto secondo un'interpretazione globale, di procedere all'interpretazione complessiva delle clausole secondo un'interpretazione sistematica, di presumere che le espressioni generali siano limitate agli oggetti del contratto e di presumere che i casi indicati a spiegazioni di un patto abbiano semplice valore esemplificativo secondo un'interpretazione presuntiva.
Un secondo gruppo di norme stabilisce che, nel dubbio, il contratto deve interpretarsi nel senso che possa avere qualche effetto secondo un'interpretazione utile con equo contemperamento degli interessi. Norma inserita tra il primo e secondo gruppo è quella che impone di interpretare il contratto secondo buona fede, art. 1366 c.c., norma alla quale deve essere riconosciuto il ruolo di principale criterio di interpretazione soggettiva del contratto.
E dunque, perché tale disposizione possa avere un senso contemperativo dei reciproci interessi fondiari (stante la realità del diritto oggetto di costituzione mediante contratto) tale clausola non può che interpretarsi nel senso che l'efficacia della servitù di passaggio sarebbe stata subordinata alla creazione di una strada pubblica, oggetto, quindi, di un piano regolatore generale concretamente attuato.
Il PRG, infatti, è destinato alla pianificazione urbanistica ed alla attribuzione di una determinata conformazione all'area attenzionata, ma le disposizioni programmatiche in esso contenute sono destinate ad essere attuate mediante appositi piani particolareggiati e vincoli espropriativi.
In sostanza, quindi, la disposizione, per vero ambigua, a tenore della quale la servitù di passaggio sarebbe risultata risolutivamente condizionata alla creazione di un PRG, non può che intendersi nel senso che è necessario, affinchè l'evento dedotto in condizione possa considerarsi avverato, che le previsioni di Piano siano state attuate, dal momento che il vincolo della programmazione urbanistica del PRG ha effetto di natura meramente conformativa e non anche espropriativa.
In questo senso, la giustizia amministrativa ha, in più occasioni, ribadito che: “i vincoli apposti dal in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree posseggono CP_3 natura conformativa e non espropriativa;
in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica
"zona attrezzature di interesse pubblico" impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie verde di quartiere) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico” (CdS sent. n. 5125/2018).
Tale orientamento risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata.
Il Piano regolatore generale è lo strumento, di natura sia precettiva che programmatica, attraverso cui l'ente locale provvede alla organizzazione ed alla disciplina urbanistica del proprio territorio.
Le prescrizioni racchiuse nel Piano regolatore generale sono di due species – entrambe di rilevantissima connotazione pubblicistica – riguardanti alcune la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, con la previsione delle zone destinate alla espansione urbanistica e la determinazione dei vincoli da osservare in ciascuna zona (c.d. zonizzazione), le altre l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia pubblica e privata, nonché ad opere ed impianti di interesse culturale, politico o sociale (c.d. localizzazione).
Sotto tale profilo, è altresì noto che il P.R.G. rientra nel genus degli atti c.d. misti, contenenti sia previsioni di carattere programmatico, aventi natura normativa, sia previsioni di contenuto precettivo, cui, invece, va riconosciuta natura provvedimentale.
Ora, coordinando tali assunti, l'interpretazione maggiormente rispondente all'interesse delle parti non può che essere quella per cui la volontà delle stesse fosse quella di subordinare la servitù alla concreta attuazione del Piano ( mediante strumenti espropriativi o, più verosimilmente, per il tramite della pianificazione urbanistica negoziata, che avrebbe dovuto concretamente attuare le previsioni programmatiche contenute nel PRG e dare vita ad una strada di collegamento tra la suddetta area e la pubblica via).
Non avrebbe avuto alcun senso pratico, infatti, ancorare la permanenza del diritto reale alla verificazione di un evento futuro ed incerto del tutto neutro rispetto al concreto interesse delle parti (ossia l'inserimento della Via della Resistenza all'interno di un PRG, indipendentemente dalla destinazione della suddetta strada e dalla concreta attuazione dello strumento programmatico); deve invece ritenersi che l'evento dedotto in condizione fosse la realizzazione di una via inserita nel PRG poi concretamente attuato mediante gli strumenti (prettamente pubblicistici o di economia di mercato) volti a dare concretizzazione alla conformazione urbanistica impressa dallo strumento pianificatorio.
Ora, certamente si potrebbe dedurre, e comunque parte attrice non l'ha fatto, concentrando le proprie argomentazioni sulla natura pubblicistica della suddetta area, che una tale clausola si profilerebbe di natura potestativa, dal momento che, come noto, l'attuazione dello strumento urbanistico non può che avvenire mediante la pianificazione particolareggiata, la quale, a sua volta, può passare per il tramite dell'iniziativa dei privati interessati.
Ed infatti, affinchè il PRG venga attuato, è necessaria l'adozione di un piano urbanistico particolareggiato ovvero di una convenzione urbanistica di lottizzazione. Quest'ultima, quale baluardo degli strumenti di urbanistica negoziata, richiede, da una parte, l'iniziativa privata, ma necessita che alla convenzione adottata faccia seguito la concreta adozione del piano, di stampo pubblicistico, vagliato dalla amministrazione sulla scorta della compatibilità tra lo strumento urbanistico negoziale e il Piano Regolatore ed, in generale, nel bilanciamento tra l'interesse privato e quelli pubblici retrostanti alla conformazione del territorio da un punto di vista urbanistico.
Ma se così è, allora, la clausola che ha previsto una condizione risolutiva della servitù, si profila quale potestativa o mista, perché rimessa, tra le altre cose, alla positiva iniziativa privata e subordinata, comunque, al vaglio dell'Autorità amministrativa, costituendo, dunque, evento futuro ed incerto, la cui verificazione è rimessa ad una serie di fattori non ponderabili in via esclusiva dalle parti del contatto ex ante.
Ebbene, non è stata fornita alcuna prova della concreta attuazione delle disposizioni contenute nel
PRG, il cui onere gravava su parte attrice, che ha domandato di accertare la verificazione dell'evento dedotto nella condizione risolutiva.
D'altro canto, i convenuti hanno dedotto (e la circostanza non è stata in alcun modo contestata da parte attrice che, sul punto, non ha preso alcuna posizione entro i termini di formazione del cd. thema decidendum) come il tratto di terra in oggetto avesse natura sostanzialmente privatistica e che fosse di proprietà dei titolari degli immobili posti sul lato nord della suddetta “via Della
Resistenza” (qualificatisi come tali nelle missive dagli stessi inoltrate alla Pubblica
Amministrazione territoriale, come da docc. 4 e 5 del fascicolo di ). Parte_3
Da quanto allegato, dedotto e non contestato, e passibile di essere assunto ad elemento integrante i fatti oggetto di valutazione da parte del giudicante ex art. 115 c.p.c., tale strada, dunque, è di proprietà di taluni dei titolari degli immobili che vi affacciano, tra cui non sono compresi gli odierni convenuti che, dunque, non vantano su tale res alcun titolo. Peraltro, anche il CTU, nella propria relazione peritale, che appare frutto di una coerente attività di ricerca e scevra da vizi logici, è giunto ad affermare che: “ il tratto stradale, denominato “via della Resistenza” (…) è costituito da un tracciato stradale lineare a fondo cieco, della lunghezza di circa m. 7,00, con uscita sulla S.S. 16 (…) la strada è ben definita e delimitata da recinzioni” ed ancora: “allo stato attuale, trattandosi di una strada senza uscita, realizzata da privati su terreni privati, utilizzata prevalentemente da privati su terreni privati, utilizzata prevalentemente dai proprietari dei fondi limitrofi e pertanto non si ravvisa un tangibile interesse da poter considerare pubblica Via della Resistenza (…).
Nelle previsioni di P.R.G., invece, viene prevista la sua trasformazione in strada di collegamento tra due vie pubbliche, attraverso una nuova configurazione che consentirebbe uno scambio di traffico in direzione est-ovest, da via Nazionale verso est, dando così, alla privata via della
Resistenza una nuova connotazione di carattere pubblicistico.
Allo stato attuale si tratta di sole previsioni urbanistiche ancora da realizzare attraverso
l'applicazione della procedura espropriativa”, ancora, in ordine alla qualificazione di tale tratto stradale nell'ambito delle previsioni urbanistiche, il CTU ha sottolineato come: “con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 7.10.1998 (…) la strada risulta denominata Via della Resistenza (…) Via della Resistenza è riportata su P.R.G come viabilità al servizio di una zona di completamento (zona B del DM 1444/1968).
Il tracciato stradale a tutt'oggi non è ricompreso nel patrimonio indisponibile del . CP_3
Il Perito ha, pertanto, accertato come, negli intendimenti programmatici dell'amministrazione territoriale (all. 5 alla relazione peritale), il tratto di strada in oggetto fosse preordinato a costituire un passaggio deputato alla viabilità di servizio (rientrante nella cd. zona B di completamento) e che, purtuttavia, gli strumenti urbanistici in oggetto non sono stati attualizzati né con piani particolareggiati (e successivi espropri) né, tantomeno, con eventuali piani di lottizzazione, essendo, allo stato, tale tracciato, di carattere eminentemente privato.
A supporto di tale impostazione, d'altra parte, il CTU ha versato in atti documentazione attestante:
a) la delibera del , Prot. 29932/2024 con cui il Responsabile del settore 5 del Parte_6
dà atto della natura strettamente privata di tale tracciato stradale;
b) il Parte_6 certificato di destinazione urbanistica (volto ad includere tale tratto nella categoria B e, specificamente, nella sottocategoria B1); c) copia della delibera del consiglio Comunale del
18.1.2021 che ha rigettato la proposta volta a considerare tale via acquisita al patrimonio indisponibile dell'Ente per usucapione.
È emerso, ed è stato correttamente prospettato dal CTU a supporto, che le indicazioni di “Piano” contenute nel PRG abbiano esaurito i propri effetti nell'ambito della conformazione del territorio, dal momento che, a tale programmazione urbanistica ed alla qualificazione di “Via Della
Resistenza” quale area rientrante nella cat. B, non ha fatto seguito alcuna concreta attuazione particolareggiata.
Non è, poi, emerso in alcun modo che tale area possa essere stata acquisita al patrimonio dell'Ente in virtù del relativo “uso pubblico” dando vita ad una servitù di passaggio di natura prettamente pubblicistica.
La giurisprudenza, sia merito che di legittimità, ha ormai pacificamente sancito che le strade poderali e vicinali possono dirsi ad uso pubblico solo al ricorrere di certe condizioni;
in tutti gli altri casi esse rappresentano strade private appartenenti ai titolari dei fondi per cui passano.
In particolare, con il termine “uso pubblico” s'intende una servitù di passaggio che, anziché essere a favore di un privato o di un gruppo di privati, è a servizio di tutti i cittadini. A tale proposito,
l'art. 825 c. c., rubricato “Diritti demaniali su beni altrui“, reca la disciplina in chiave unitaria dei principi informatori dell'istituto delle c. d. “servitù di uso pubblico”, correntemente definite quali
“diritti di uso pubblico”. Essi configurano particolari diritti reali, spettanti alla P. A. e gravanti su beni di proprietà privata siccome “costituiti per l'utilità di alcuno dei beni” che integrano il demanio pubblico (art. 822 s.) o che risultano soggetti al medesimo regime giuridico (art. 825, periodo III), ovvero diritti costituiti in capo ad un Ente pubblico “per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi“, benché in assenza di un rapporto funzionale tra le res (art. 825, ultimo periodo).
La costituzione di un diritto di uso pubblico su un bene di proprietà privata ammette, pertanto, una determinata collettività alla parziale utilizzazione della res, che, peraltro, permane nella proprietà del soggetto privato, sebbene sia anche destinata al perseguimento dello stesso pubblico interesse.
La giurisprudenza ha a riguardo precisato che le servitù di uso pubblico consistono in un peso imposto su un bene privato non per l'utilità, e quindi a favore, di un determinato bene, ma nel pubblico interesse e a favore della collettività. I diritti in questione presuppongono una publica utilitas, ossia l'oggettiva idoneità del bene privato a soddisfare una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, da intendersi non soltanto come una pura e semplice necessità, ma anche una mera comodità, espressa da una collettività indeterminata di persone – considerate uti cives – quale esigenza comune (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 333).
Segnatamente, secondo la Corte di Cassazione una strada vicinale può dirsi ad uso pubblico se sussistono i seguenti requisiti: “il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale”; “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via”; “un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico”, quale atto pubblico o privato, usucapione ventennale, ma anche la protrazione dell'uso da tempo immemorabile o la messa a disposizione, da parte dei proprietari, della strada all'uso collettivo per molto tempo (v. Cass., sent. n. 7718 del 12.07.1991; Cass., sent. n. 12181/1998; TAR Toscana,
Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; TAR Umbria, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n.
545; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000).
In sintesi, una strada vicinale può considerarsi ad uso pubblico se è oggettivamente destinata al passaggio di una molteplicità di persone diverse dai “frontisti”, cioè dai proprietari che affacciano sulla via.
Appare evidente come parte attrice non abbia altresì fornito prova di come tale strada sia destinata ad un uso pubblico generalizzato, essendo, semmai, emerso esattamente il contrario, come confermato dalle accurate determinazioni del CTU in sede peritale (e come, del resto, confermato anche il sede di deliberazione della PA potenzialmente interessata a far valere un diritto d'uso pubblico sull'area).
Per le ragioni anzidette la domanda deve essere rigettata, non avendo gli attori dimostrato la verificazione dell'evento, futuro ed incerto, dedotto nell'ambito della condizione risolutiva cui è stata subordinata l'efficacia della servitù prediale di passaggio sul fondo servente di proprietà di e . Parte_1 Parte_2
La richiesta articolata dai convenuti, volta ad ottenere la condanna degli attori, ex art. 96 co. 3
c.p.c., per aver agito e coltivato il giudizio in malafede o colpa grave non merita accoglimento, dal momento che non sussistono i presupposti per considerare l'azione come temeraria, stante l'impossibilità di giungere a tale conclusione sulla scorta della mera soccombenza della stessa parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli attori e sono liquidate come in dispositivo.
Considerato che e hanno analoghe posizioni processuali e Parte_3 Parte_4 sono stati rappresentati dal medesimo procuratore, trova applicazione l'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, pur in assenza di aumento, il quale si palesa di natura discrezionale.
Dal momento che è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_4
Stato, pur essendo venuti meno i relativi presupposti nell'anno 2020, le spese relative alla fase di studio ed introduttiva devono essere oggetto di distrazione in capo all'Erario per metà e, per l'altra metà, rifuse a favore della parte che non ha beneficiato del patrocinio ( ), mentre Parte_3 le successive fasi sono da liquidare a favore dei due convenuti in solido. Con riferimento, invece, alla posizione di , anch'egli ammesso al beneficio del Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, i cui presupposti, anche per quest'ultimo, sono venuti meno nel
2020, le spese sono da distrarre a favore dello Stato per le fasi di studio ed introduttiva e da liquidare a favore della stessa parte per quelle successive.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli attori soccombenti in giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa LA d'DA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
Parte_2
- rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione;
- condanna gli attori a rifondere in solido le spese di lite nei confronti dei convenuti, da liquidare, per quanto concerne la posizione di e , in euro Parte_3 Parte_4
3.543,00 per le fasi di studio ed introduttiva di cui la metà deve essere distratta a favore dello
Stato anticipatario e l'altra metà liquidata a , ed in euro 3.659,00 per la fase di Parte_3 trattazione/istruzione e decisoria da liquidare a favore delle parti;
- condanna gli attori a rifondere in solido le spese di lite a favore di da Controparte_4 distrarsi a favore dello Stato per quanto concerne la fase di studio ed introduttiva, da liquidare in euro 3.543,00, ed in euro 3.659,00 per quanto concerne le altre fasi processuali, a favore della stessa parte convenuta;
- pone a carico degli attori soccombenti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Teramo, 30.10.2025
Il giudice Dott.ssa
LA d'DA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa LA d'DA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3102/2018 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliati in CU (TE) alla via Pola n. 55 presso e nello studio dell'Avv.
IN Cellini che li rappresenta e difende;
-Attori -
e
(c.f. ) res.te in TO via della Repubblica, 28 Parte_3 C.F._3 ed elettivamente dom.ta in Giulianova alla Via R. Sanzio,13 e nato a Parte_4
Teramo, il 30/08/1980, residente in [...], C.F.
( , elettivamente domiciliati in Giulianova, via R. Sanzio n. 13, presso e nello C.F._4 studio dell'Avv. Vincenzo Lo Sterzo che li rappresenta e difende;
nonchè
-convenuta e terzo chiamato litisconsorte-
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Repubblica n. 28, C.F. ( ), ed elettivamente domiciliato in Giulianova, via R. C.F._5
Sanzio n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pelliccioni;
-terzo chiamato litisconsorte-
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'onorevole Tribunale di Teramo in composizione monocratica, 1) accertare dichiarare che intervenuta estinzione della servitù prediale descritta in narrativa per avveramento della condizione risolutiva apposta nel suo titolo costitutivo;
2) condannare, per l'effetto, i convenuti a rilasciare il terreno di proprietà degli attori
3) col favore delle spese del giudizio e di quelle nel procedimento di mediazione”;
Per i convenuti e : Parte_3 Parte_4
“Accertare e dichiarare non estinta la servitù di passaggio esercitata dai convenuti sul fondo servente di proprietà degli attori e per conseguenza respingere la domanda attrice ordinando alla stessa la cessazione di ogni ulteriore molestia al diritto di servitù esercitato dai convenuti;
2. condannare gli attori al risarcimento dei danni ex art.96 cpc da liquidarsi in via equitativa;
3. condannare gli attori al rimborso delle competenze e spese del presente giudizio comprensive di CTU e di quelle del procedimento di mediazione”.
Per il convenuto : Controparte_1
“ Respingere la domanda avversaria perchè infondata e, per l'effetto, ordinare alle parti attrici la cessazione di ogni ulteriore molestia al diritto di servitù esercitato dal fondo dominante dell'odierno convenuto sul fondo servente di proprietà degli attori;
condannare gli attori al risarcimento dei danni, ex art. 96 C.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
condannare gli attori al rimborso delle competenze e spese del presente giudizio comprensive di
CTU e di quelle del procedimento di mediazione”.
OGGETTO: servitù prediali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio ivi deducendo: Parte_3
a) che i coniugi sono comproprietari di un appezzamento di terreno, con sovrastante abitazione, sito in TO, alla via della Repubblica, fg. 26 p.lla 2989;
b) che, su parte di detto terreno, e precisamente su una stradina di circa 26 metri, grava una servitù di passaggio in favore del fondo attualmente di proprietà della , che Parte_3 collega il bene immobile di sua titolarità con la via pubblica, in particolare via della
Repubblica;
c) che tale servitù era stata costituita con atto pubblico del 1985 e che la stessa è stata delineata quale diritto reale risolutivamente condizionato alla creazione di una strada di Piano
Regolatore a servizio dell'intera zona;
d) che, successivamente, è stata creata una strada, denominata via della Resistenza, che, partendo dalla S.S. 16, raggiunge varie abitazioni tra le quali vi è quella della convenuta, che ha l'ingresso su detta via;
e) che la suddetta strada è attualmente inserita nel P.R.G del comune di TO e nella toponomastica comunale, che essa è posta a servizio dell'intera area e che consente, dunque, il libero passaggio della convenuta.
Parte attrice, dunque, ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione della servitù prediale in oggetto all'esito del verificarsi dell'evento dedotto nella condizione risolutiva alla cui efficacia era subordinata.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente dedotto come fosse Parte_3 necessario estendere il contraddittorio nei confronti dei propri figli, e Parte_4 CP_1
, essendo questi ultimi comproprietari del fondo dominante e, pertanto, litisconsorti
[...] necessari nella controversia sub iudice.
Nel merito, ha dedotto come la servitù di passaggio a favore del proprio bene non si fosse affatto estinta per avveramento della condizione, in quanto l'evento, futuro ed incerto, dedotto nella clausola contenuta nell'atto del 1985, non si sarebbe ancora verificato, non essendo stata realizzata alcuna strada da PRG a servizio dell'intera zona, e tale da consentire l'accesso, libero e gratuito, al fine di garantire il collegamento tra il fondo dominante e la pubblica via.
Nello specifico ha dedotto come via della Resistenza, in realtà, non farebbe affatto parte del patrimonio indisponibile del Comune di TO, pur ricadendo su strada di piano del PRE vigente ed in zona M – sottozonaM1 (strada) del PRG adottato e che si tratterebbe, allo stato, di strada privata realizzata dai proprietari siti nel lato nord della suddetta via e su cui la convenuta non vanterebbe alcun titolo.
La conferma della natura privata della suddetta strada risiederebbe nel fatto che il passaggio su detta via a favore di altri fondi ubicati sull'area adiacente, sarebbe garantito dalla costituzione di apposite servitù prediali, con cui uno dei proprietari del suddetto tratto stradale ( Persona_1
) avrebbe consentito il passaggio sul proprio fondo (e, nello specifico, su “via Della
[...]
Resistenza”) a ed al fine di accedere alla pubblica via. Controparte_2 Persona_2
Parte convenuta ha, poi, evidenziato come la suddetta strada sia a fondo chiuso e come sia priva di qualsivoglia opera di urbanizzazione realizzata dal Comune di TO, a conferma della natura strettamente privata del suddetto tratto di terreno.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda così come formulata. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , Parte_4 Controparte_1 gli stessi si sono costituiti in giudizio aderendo alle eccezioni formulate da parte della convenuta e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante CTU ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, alla quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'esito delle quali sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*
La domanda – così come formulata – deve essere rigettata in quanto parte attrice non ha ottemperato all'onere della prova, su di essa gravante, dimostrando la concreta verificazione dell'evento dedotto nella condizione risolutiva, cui si palesa subordinata la permanenza dell'efficacia del diritto reale di godimento dei convenuti, costituito con atto pubblico del
29.3.1985, nel quale si prevedeva espressamente che il fondo servente sarebbe stato gravato dal peso imposto dal passaggio del fondo dominante (attualmente di titolarità della Parte_5
, al fine di consentire l'accesso alla via e sino alla realizzazione di una strada di PRG a
[...] servizio dell'intera area.
Occorre preliminarmente precisare come tutta la documentazione versata in atti da parte attrice successivamente alla scadenza del termine ultimo funzionale alla cristallizzazione del thema probandum è inammissibile in quanto tardivamente prodotta.
Infatti, trattandosi di prove precostituite di antecedente formazione rispetto all'odierno giudizio , gli attori avrebbero dovuto provare che la tardiva conoscenza dell'esistenza di tale materiale potesse definirsi “incolpevole”, gravando sugli istanti l'onere di dimostrare di aver avuto la cognizione della suddetta documentazione in una fase successiva alla scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie e che tale ritardo non fosse agli stessi imputabile.
Nel merito occorre puntualizzare come si renda necessario, per dirimere la controversia sub iudice, interpretare correttamente quanto contenuto nell'atto pubblico costitutivo della servitù di passaggio a favore del fondo dominante, nel quale era contenuta una condizione risolutiva cui il diritto reale di godimento era subordinato.
Ciò richiede di individuare i criteri legali specificamente diretti all'interpretazione del contratto.
Queste regole si trovano nel libro quarto del codice civile agli artt. 1362-1371, e hanno come proprio scopo quello di dirigere il procedimento rivolto alla attribuzione di un significato al testo contrattuale.
A norma degli agli artt. 1362 e segg. c.c. il contratto si deve interpretare in modo da individuare la comune intenzione delle parti. Essa si concreta nel significato che per le stesse ha avuto l'impegno assunto e questo significato è presuntivamente quello normale, ossia il significato che in un dato ambiente socio-economico può attribuirsi alle dichiarazioni ed ai comportamenti dei contraenti alla stregua di una valutazione normalmente diligente.
Nell'interpretare il contratto occorre avere riguardo al significato che ciascun contraente, in base alle concrete circostanze, doveva attribuire ragionevolmente all'accordo. Il codice detta una serie di norme sull'interpretazione secondo cui, in primo luogo, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Seguono poi le norme che impongono di valutare il comportamento complessivo delle parti anche successivamente alla conclusione del contratto secondo un'interpretazione globale, di procedere all'interpretazione complessiva delle clausole secondo un'interpretazione sistematica, di presumere che le espressioni generali siano limitate agli oggetti del contratto e di presumere che i casi indicati a spiegazioni di un patto abbiano semplice valore esemplificativo secondo un'interpretazione presuntiva.
Un secondo gruppo di norme stabilisce che, nel dubbio, il contratto deve interpretarsi nel senso che possa avere qualche effetto secondo un'interpretazione utile con equo contemperamento degli interessi. Norma inserita tra il primo e secondo gruppo è quella che impone di interpretare il contratto secondo buona fede, art. 1366 c.c., norma alla quale deve essere riconosciuto il ruolo di principale criterio di interpretazione soggettiva del contratto.
E dunque, perché tale disposizione possa avere un senso contemperativo dei reciproci interessi fondiari (stante la realità del diritto oggetto di costituzione mediante contratto) tale clausola non può che interpretarsi nel senso che l'efficacia della servitù di passaggio sarebbe stata subordinata alla creazione di una strada pubblica, oggetto, quindi, di un piano regolatore generale concretamente attuato.
Il PRG, infatti, è destinato alla pianificazione urbanistica ed alla attribuzione di una determinata conformazione all'area attenzionata, ma le disposizioni programmatiche in esso contenute sono destinate ad essere attuate mediante appositi piani particolareggiati e vincoli espropriativi.
In sostanza, quindi, la disposizione, per vero ambigua, a tenore della quale la servitù di passaggio sarebbe risultata risolutivamente condizionata alla creazione di un PRG, non può che intendersi nel senso che è necessario, affinchè l'evento dedotto in condizione possa considerarsi avverato, che le previsioni di Piano siano state attuate, dal momento che il vincolo della programmazione urbanistica del PRG ha effetto di natura meramente conformativa e non anche espropriativa.
In questo senso, la giustizia amministrativa ha, in più occasioni, ribadito che: “i vincoli apposti dal in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree posseggono CP_3 natura conformativa e non espropriativa;
in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica
"zona attrezzature di interesse pubblico" impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie verde di quartiere) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico” (CdS sent. n. 5125/2018).
Tale orientamento risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata.
Il Piano regolatore generale è lo strumento, di natura sia precettiva che programmatica, attraverso cui l'ente locale provvede alla organizzazione ed alla disciplina urbanistica del proprio territorio.
Le prescrizioni racchiuse nel Piano regolatore generale sono di due species – entrambe di rilevantissima connotazione pubblicistica – riguardanti alcune la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, con la previsione delle zone destinate alla espansione urbanistica e la determinazione dei vincoli da osservare in ciascuna zona (c.d. zonizzazione), le altre l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia pubblica e privata, nonché ad opere ed impianti di interesse culturale, politico o sociale (c.d. localizzazione).
Sotto tale profilo, è altresì noto che il P.R.G. rientra nel genus degli atti c.d. misti, contenenti sia previsioni di carattere programmatico, aventi natura normativa, sia previsioni di contenuto precettivo, cui, invece, va riconosciuta natura provvedimentale.
Ora, coordinando tali assunti, l'interpretazione maggiormente rispondente all'interesse delle parti non può che essere quella per cui la volontà delle stesse fosse quella di subordinare la servitù alla concreta attuazione del Piano ( mediante strumenti espropriativi o, più verosimilmente, per il tramite della pianificazione urbanistica negoziata, che avrebbe dovuto concretamente attuare le previsioni programmatiche contenute nel PRG e dare vita ad una strada di collegamento tra la suddetta area e la pubblica via).
Non avrebbe avuto alcun senso pratico, infatti, ancorare la permanenza del diritto reale alla verificazione di un evento futuro ed incerto del tutto neutro rispetto al concreto interesse delle parti (ossia l'inserimento della Via della Resistenza all'interno di un PRG, indipendentemente dalla destinazione della suddetta strada e dalla concreta attuazione dello strumento programmatico); deve invece ritenersi che l'evento dedotto in condizione fosse la realizzazione di una via inserita nel PRG poi concretamente attuato mediante gli strumenti (prettamente pubblicistici o di economia di mercato) volti a dare concretizzazione alla conformazione urbanistica impressa dallo strumento pianificatorio.
Ora, certamente si potrebbe dedurre, e comunque parte attrice non l'ha fatto, concentrando le proprie argomentazioni sulla natura pubblicistica della suddetta area, che una tale clausola si profilerebbe di natura potestativa, dal momento che, come noto, l'attuazione dello strumento urbanistico non può che avvenire mediante la pianificazione particolareggiata, la quale, a sua volta, può passare per il tramite dell'iniziativa dei privati interessati.
Ed infatti, affinchè il PRG venga attuato, è necessaria l'adozione di un piano urbanistico particolareggiato ovvero di una convenzione urbanistica di lottizzazione. Quest'ultima, quale baluardo degli strumenti di urbanistica negoziata, richiede, da una parte, l'iniziativa privata, ma necessita che alla convenzione adottata faccia seguito la concreta adozione del piano, di stampo pubblicistico, vagliato dalla amministrazione sulla scorta della compatibilità tra lo strumento urbanistico negoziale e il Piano Regolatore ed, in generale, nel bilanciamento tra l'interesse privato e quelli pubblici retrostanti alla conformazione del territorio da un punto di vista urbanistico.
Ma se così è, allora, la clausola che ha previsto una condizione risolutiva della servitù, si profila quale potestativa o mista, perché rimessa, tra le altre cose, alla positiva iniziativa privata e subordinata, comunque, al vaglio dell'Autorità amministrativa, costituendo, dunque, evento futuro ed incerto, la cui verificazione è rimessa ad una serie di fattori non ponderabili in via esclusiva dalle parti del contatto ex ante.
Ebbene, non è stata fornita alcuna prova della concreta attuazione delle disposizioni contenute nel
PRG, il cui onere gravava su parte attrice, che ha domandato di accertare la verificazione dell'evento dedotto nella condizione risolutiva.
D'altro canto, i convenuti hanno dedotto (e la circostanza non è stata in alcun modo contestata da parte attrice che, sul punto, non ha preso alcuna posizione entro i termini di formazione del cd. thema decidendum) come il tratto di terra in oggetto avesse natura sostanzialmente privatistica e che fosse di proprietà dei titolari degli immobili posti sul lato nord della suddetta “via Della
Resistenza” (qualificatisi come tali nelle missive dagli stessi inoltrate alla Pubblica
Amministrazione territoriale, come da docc. 4 e 5 del fascicolo di ). Parte_3
Da quanto allegato, dedotto e non contestato, e passibile di essere assunto ad elemento integrante i fatti oggetto di valutazione da parte del giudicante ex art. 115 c.p.c., tale strada, dunque, è di proprietà di taluni dei titolari degli immobili che vi affacciano, tra cui non sono compresi gli odierni convenuti che, dunque, non vantano su tale res alcun titolo. Peraltro, anche il CTU, nella propria relazione peritale, che appare frutto di una coerente attività di ricerca e scevra da vizi logici, è giunto ad affermare che: “ il tratto stradale, denominato “via della Resistenza” (…) è costituito da un tracciato stradale lineare a fondo cieco, della lunghezza di circa m. 7,00, con uscita sulla S.S. 16 (…) la strada è ben definita e delimitata da recinzioni” ed ancora: “allo stato attuale, trattandosi di una strada senza uscita, realizzata da privati su terreni privati, utilizzata prevalentemente da privati su terreni privati, utilizzata prevalentemente dai proprietari dei fondi limitrofi e pertanto non si ravvisa un tangibile interesse da poter considerare pubblica Via della Resistenza (…).
Nelle previsioni di P.R.G., invece, viene prevista la sua trasformazione in strada di collegamento tra due vie pubbliche, attraverso una nuova configurazione che consentirebbe uno scambio di traffico in direzione est-ovest, da via Nazionale verso est, dando così, alla privata via della
Resistenza una nuova connotazione di carattere pubblicistico.
Allo stato attuale si tratta di sole previsioni urbanistiche ancora da realizzare attraverso
l'applicazione della procedura espropriativa”, ancora, in ordine alla qualificazione di tale tratto stradale nell'ambito delle previsioni urbanistiche, il CTU ha sottolineato come: “con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 7.10.1998 (…) la strada risulta denominata Via della Resistenza (…) Via della Resistenza è riportata su P.R.G come viabilità al servizio di una zona di completamento (zona B del DM 1444/1968).
Il tracciato stradale a tutt'oggi non è ricompreso nel patrimonio indisponibile del . CP_3
Il Perito ha, pertanto, accertato come, negli intendimenti programmatici dell'amministrazione territoriale (all. 5 alla relazione peritale), il tratto di strada in oggetto fosse preordinato a costituire un passaggio deputato alla viabilità di servizio (rientrante nella cd. zona B di completamento) e che, purtuttavia, gli strumenti urbanistici in oggetto non sono stati attualizzati né con piani particolareggiati (e successivi espropri) né, tantomeno, con eventuali piani di lottizzazione, essendo, allo stato, tale tracciato, di carattere eminentemente privato.
A supporto di tale impostazione, d'altra parte, il CTU ha versato in atti documentazione attestante:
a) la delibera del , Prot. 29932/2024 con cui il Responsabile del settore 5 del Parte_6
dà atto della natura strettamente privata di tale tracciato stradale;
b) il Parte_6 certificato di destinazione urbanistica (volto ad includere tale tratto nella categoria B e, specificamente, nella sottocategoria B1); c) copia della delibera del consiglio Comunale del
18.1.2021 che ha rigettato la proposta volta a considerare tale via acquisita al patrimonio indisponibile dell'Ente per usucapione.
È emerso, ed è stato correttamente prospettato dal CTU a supporto, che le indicazioni di “Piano” contenute nel PRG abbiano esaurito i propri effetti nell'ambito della conformazione del territorio, dal momento che, a tale programmazione urbanistica ed alla qualificazione di “Via Della
Resistenza” quale area rientrante nella cat. B, non ha fatto seguito alcuna concreta attuazione particolareggiata.
Non è, poi, emerso in alcun modo che tale area possa essere stata acquisita al patrimonio dell'Ente in virtù del relativo “uso pubblico” dando vita ad una servitù di passaggio di natura prettamente pubblicistica.
La giurisprudenza, sia merito che di legittimità, ha ormai pacificamente sancito che le strade poderali e vicinali possono dirsi ad uso pubblico solo al ricorrere di certe condizioni;
in tutti gli altri casi esse rappresentano strade private appartenenti ai titolari dei fondi per cui passano.
In particolare, con il termine “uso pubblico” s'intende una servitù di passaggio che, anziché essere a favore di un privato o di un gruppo di privati, è a servizio di tutti i cittadini. A tale proposito,
l'art. 825 c. c., rubricato “Diritti demaniali su beni altrui“, reca la disciplina in chiave unitaria dei principi informatori dell'istituto delle c. d. “servitù di uso pubblico”, correntemente definite quali
“diritti di uso pubblico”. Essi configurano particolari diritti reali, spettanti alla P. A. e gravanti su beni di proprietà privata siccome “costituiti per l'utilità di alcuno dei beni” che integrano il demanio pubblico (art. 822 s.) o che risultano soggetti al medesimo regime giuridico (art. 825, periodo III), ovvero diritti costituiti in capo ad un Ente pubblico “per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi“, benché in assenza di un rapporto funzionale tra le res (art. 825, ultimo periodo).
La costituzione di un diritto di uso pubblico su un bene di proprietà privata ammette, pertanto, una determinata collettività alla parziale utilizzazione della res, che, peraltro, permane nella proprietà del soggetto privato, sebbene sia anche destinata al perseguimento dello stesso pubblico interesse.
La giurisprudenza ha a riguardo precisato che le servitù di uso pubblico consistono in un peso imposto su un bene privato non per l'utilità, e quindi a favore, di un determinato bene, ma nel pubblico interesse e a favore della collettività. I diritti in questione presuppongono una publica utilitas, ossia l'oggettiva idoneità del bene privato a soddisfare una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, da intendersi non soltanto come una pura e semplice necessità, ma anche una mera comodità, espressa da una collettività indeterminata di persone – considerate uti cives – quale esigenza comune (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 333).
Segnatamente, secondo la Corte di Cassazione una strada vicinale può dirsi ad uso pubblico se sussistono i seguenti requisiti: “il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale”; “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via”; “un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico”, quale atto pubblico o privato, usucapione ventennale, ma anche la protrazione dell'uso da tempo immemorabile o la messa a disposizione, da parte dei proprietari, della strada all'uso collettivo per molto tempo (v. Cass., sent. n. 7718 del 12.07.1991; Cass., sent. n. 12181/1998; TAR Toscana,
Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; TAR Umbria, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n.
545; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000).
In sintesi, una strada vicinale può considerarsi ad uso pubblico se è oggettivamente destinata al passaggio di una molteplicità di persone diverse dai “frontisti”, cioè dai proprietari che affacciano sulla via.
Appare evidente come parte attrice non abbia altresì fornito prova di come tale strada sia destinata ad un uso pubblico generalizzato, essendo, semmai, emerso esattamente il contrario, come confermato dalle accurate determinazioni del CTU in sede peritale (e come, del resto, confermato anche il sede di deliberazione della PA potenzialmente interessata a far valere un diritto d'uso pubblico sull'area).
Per le ragioni anzidette la domanda deve essere rigettata, non avendo gli attori dimostrato la verificazione dell'evento, futuro ed incerto, dedotto nell'ambito della condizione risolutiva cui è stata subordinata l'efficacia della servitù prediale di passaggio sul fondo servente di proprietà di e . Parte_1 Parte_2
La richiesta articolata dai convenuti, volta ad ottenere la condanna degli attori, ex art. 96 co. 3
c.p.c., per aver agito e coltivato il giudizio in malafede o colpa grave non merita accoglimento, dal momento che non sussistono i presupposti per considerare l'azione come temeraria, stante l'impossibilità di giungere a tale conclusione sulla scorta della mera soccombenza della stessa parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli attori e sono liquidate come in dispositivo.
Considerato che e hanno analoghe posizioni processuali e Parte_3 Parte_4 sono stati rappresentati dal medesimo procuratore, trova applicazione l'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, pur in assenza di aumento, il quale si palesa di natura discrezionale.
Dal momento che è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_4
Stato, pur essendo venuti meno i relativi presupposti nell'anno 2020, le spese relative alla fase di studio ed introduttiva devono essere oggetto di distrazione in capo all'Erario per metà e, per l'altra metà, rifuse a favore della parte che non ha beneficiato del patrocinio ( ), mentre Parte_3 le successive fasi sono da liquidare a favore dei due convenuti in solido. Con riferimento, invece, alla posizione di , anch'egli ammesso al beneficio del Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, i cui presupposti, anche per quest'ultimo, sono venuti meno nel
2020, le spese sono da distrarre a favore dello Stato per le fasi di studio ed introduttiva e da liquidare a favore della stessa parte per quelle successive.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli attori soccombenti in giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa LA d'DA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
Parte_2
- rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione;
- condanna gli attori a rifondere in solido le spese di lite nei confronti dei convenuti, da liquidare, per quanto concerne la posizione di e , in euro Parte_3 Parte_4
3.543,00 per le fasi di studio ed introduttiva di cui la metà deve essere distratta a favore dello
Stato anticipatario e l'altra metà liquidata a , ed in euro 3.659,00 per la fase di Parte_3 trattazione/istruzione e decisoria da liquidare a favore delle parti;
- condanna gli attori a rifondere in solido le spese di lite a favore di da Controparte_4 distrarsi a favore dello Stato per quanto concerne la fase di studio ed introduttiva, da liquidare in euro 3.543,00, ed in euro 3.659,00 per quanto concerne le altre fasi processuali, a favore della stessa parte convenuta;
- pone a carico degli attori soccombenti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Teramo, 30.10.2025
Il giudice Dott.ssa
LA d'DA