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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/12/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6886/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Collinetta n. 10, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Lauretta, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Piazza M.R. Imbriani n. 5 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
TE ZZ, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla maggiorazione sociale sul trattamento assistenziale in godimento, con conseguente condanna dell' al pagamento delle relative differenze. CP_1
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall (cfr. modello Te 08 in atti), l' ha CP_1 CP_2 provveduto alla riliquidazione della prestazione in godimento dell'istante e all'erogazione del trattamento oggetto di causa.
Il pagamento effettuato è stato ritenuto esaustivo dalla ricorrente, tanto è vero che il suo difensore, nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
24/11/2025, ha chiesto dichiararsi senz'altro cessata la materia del contenere. La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo nell'ottobre del 2025, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come CP_1 da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 6/11/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 24/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6886/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Collinetta n. 10, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Lauretta, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Piazza M.R. Imbriani n. 5 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
TE ZZ, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla maggiorazione sociale sul trattamento assistenziale in godimento, con conseguente condanna dell' al pagamento delle relative differenze. CP_1
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall (cfr. modello Te 08 in atti), l' ha CP_1 CP_2 provveduto alla riliquidazione della prestazione in godimento dell'istante e all'erogazione del trattamento oggetto di causa.
Il pagamento effettuato è stato ritenuto esaustivo dalla ricorrente, tanto è vero che il suo difensore, nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
24/11/2025, ha chiesto dichiararsi senz'altro cessata la materia del contenere. La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo nell'ottobre del 2025, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come CP_1 da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 6/11/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 24/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco