Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IL EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Francesco Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
RE CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della ordinanza n. 282 del 2 luglio 2024 del Comune di Gallipoli, notificata il 4 luglio 2024, recante “ A0500 - Ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31 co. 4 bis DPR 380/01 e s.m.i., e dichiarazione di acquisizione al Patrimonio comunale ex art. 31 co. 3-4- DPR 380/01 e s.m.i. - Immobile ubicato in vico Torre Sabea, unità immobiliare al piano terzo - Censito in Catasto al fg.46 p.lla 1503 sub 45 (ex sub 30) ”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
nonché ove occorra, nei limiti dell’interesse, del preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. prot. n. 0038592 del 21 giugno 2024 avente ad oggetto: “ Pratica Edilizia n. 34PDC2024 del 10/06/2024. Richiesta di Permesso di costruire per l’intervento di formazione di centrale idrica-lavatoio e chiusura di porticato con tende alla veneziana integrate nell''infisso con la qualificazione giuridica di Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ___, d.P.R. n. 380 del 2001, con destinazione: Residenziale in Vico Torre Sabea 4 (Fg. 46 Map. 1503 Sub. 45) in zona omogenea B.10 - Zone residenziali urbane miste esistenti dello strumento urbanistico vigente ”;
nonché per l’accertamento del silenzio assenso formatosi ex art. 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 sull’istanza presentata dal ricorrente in data 10 giugno 2024 per “ l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16.6.2025:
- del provv. Prot. n. 0018055 del 25 marzo 2025 avente ad oggetto « Pratica Edilizia n. 34PDC/2024 del 09/06/2024 - Richiesta di Permesso di costruire per l’intervento di formazione di centrale idrica-lavatoio e chiusura di porticato con tende alla veneziana integrate nell’infisso, in Vico Torre Sabea 4 (Fg. 46 Map. 1503 Sub. 45) in zona omogenea B.10 - Zone residenziali urbane miste esistenti dello strumento urbanistico vigente. Diniego definitivo ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 e s.me.i. »;
- di ogni altro atto, richiamato, connesso, presupposto e consequenziale anche avente data ed oggetto sconosciuti;
- di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati col ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. SI CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 191 del 29.7.2020 il Comune di Gallipoli ingiungeva al sig. EL IL, quale proprietario dell’appartamento sito in Vico Torre Sabea, 4, catastalmente individuato al fg. 46 p.lla 1503, la demolizione delle seguenti opere abusive: “- realizzazione dei muri ai lati Est e Sud rispettivamente della larghezza di mt. 1,70 e mt. 1,90 circa portati fino all'altezza della pensilina esistente oltre all'installazione di una porta sempre sul lato Sud e di vetrate sul muro parapetto esistente sul lato ovest per una larghezza dei mt. 3,50 portate sempre fino all'altezza della pensilina esistente (foto 1) - Tali opere di fatto racchiudevano una superficie di circa mq. 8,00; - realizzazione del muro di tamponamento a lato ovest del previsto porticato sul quale era stata installata una finestra, chiudendo di fatto l'intera superficie del porticato di mq. 16,50 (foto 1); Entrambe le superfici chiuse sono messe in comunicazione con l'unità immobiliare esistente aumentandola, di fatto della superficie di circa mq. 24,50 in assenza di Permesso di costruire o altro titolo abilitativo ”.
2. In data 15.10.2020, il sig. EL ha presentato la SCIA edilizia n. 222/2020 prot. n. 76598, al fine di sanare le opere abusive.
Con atto del 20.6.2023 il Comune di Gallipoli ha dichiarato l’illegittimità della SCIA “ poiché in contrasto con la normativa urbanistica ”.
3. In data 29.6.2023, il sig. EL ha quindi presentato istanza di Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per la sanatoria delle medesime opere già oggetto della SCIA e della ordinanza di demolizione 191/2020.
Anche tale istanza è stata rigettata dal Comune con atto in data 7.6.2024.
4. In data 10.6.2024 il sig. EL ha presentato una ulteriore istanza di sanatoria ai sensi della sopravvenienza normativa di cui all’art. 36 bis TU Edilizia.
Con nota prot. n. 0038592 del 21.6.2024, il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto della predetta istanza.
5. Stante l’accertamento della perdurante inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 191 del 29.7.2020 (nota prot. 037188 del 16.6.2024), con ordinanza n. 282 del 2.7.2024 il Dirigente del SUE ha ingiunto al sig. EL il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4, del TU Edilizia nella misura di € 2.000,00 e ha dichiarato l’acquisizione delle opere abusivamente realizzate al patrimonio comunale.
Nell’occasione il Dirigente del SUE, avendo preso atto “ che in data 10.06.2024 prot. 35941, risulta presentata ulteriore istanza di P.d.C. per legittimare le opere abusive oggetto del presente provvedimento, da parte del sig. ME IL, per il quale risulta essere stato emesso preavviso di rigetto con nota prot. 038592 del 21.06.2024 ”, ha specificamente statuito che “ alla luce del sopra richiamato art. 31 DPR 380/01 e s.m.i., la suddetta ulteriore istanza di PdC in sanatoria, risulta comunque tardiva rispetto al termine abbondantemente decorso dell'Ordinanza di demolizione n. 191/2020, che ha pertanto prodotto i suoi effetti; Richiamato il disposto dell'art. 31, comma 3°, del DPR 380/01 il quale prevede che “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al Patrimonio del Comune … (omissis) … ” ”.
6. La predetta ordinanza è stata impugnata dal sig. EL con l’odierno ricorso, unitamente al preavviso di rigetto della istanza di sanatoria presentata in data 10.6.2024.
In sintesi, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- a seguito “dell’introduzione del D.L. n. 69/2024 (d’ora in avanti “Salva casa”)” gli interventi già oggetto della ordinanza di demolizione n. 191/2020 sono “da considerarsi pienamente legittimi”, dal momento che “l’art. 6 del DPR n. 380/2001, come modificato dal D.L. “Salva casa”, prevede che tali interventi rientrino nell’attività di edilizia libera”;
- ne consegue che “il Comune di Gallipoli ha ostinatamente portato ad esecuzione l’ordinanza del 2020 ed ha emanato il successivo atto ivi impugnato nonostante la vigenza di una normativa legittimante gli interventi e, soprattutto, nonostante la proposizione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis, DPR n. 380/2001”;
- sulla istanza “ex art. 36-bis, DPR n. 380/2001 presentata dal sig. EL si è formato il silenzio assenso del Comune di Gallipoli”;
- l’Amministrazione comunale ha concluso “il procedimento sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis, emanando un’ordinanza di ingiunzione al pagamento e di acquisizione al patrimonio comunale, quando invece avrebbe dovuto: i) prendere atto della documentazione trasmessa dal ricorrente a seguito della comunicazione ex art. 10-bis, L. n. 241/1990; ii) concludere - di conseguenza - il procedimento ex art. 36-bis, DPR n. 380/2001; iii) e soltanto all’esito delle suddette operazioni, nel caso di rigetto, emanare l’ingiunzione ivi impugnata”.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso.
8. Con ordinanza n. 708 del 7.11.2024, questo Tar ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata, sulla scorta delle seguente motivazione: “ occorre assicurare la decisione re adhuc integra; Considerato altresì che sussiste la necessità di valutare nella sede di merito, all’esito del pieno contraddittorio tra le parti, tutte le circostanze sinteticamente menzionate nelle premesse dell’ordinanza, con particolare riferimento agli esiti del procedimento di sanatoria attivato dal ricorrente con istanza in data 10 giugno 2024 ”.
9. Con atto prot. 18055 del 25.3.2025, il Comune di Gallipoli ha rigettato definitivamente l’istanza di sanatoria ex art. 36 bis TU Edilizia, avendo ritenuto: “ Che non possono ritenersi superati i seguenti motivi che ostavano all’accoglimento della domanda: 1 - Secondo quanto espressamente previsto dal co. 3 art. 36 DPR 380/2001 essendo decorsi 60 gg. dall’istanza di PDC in sanatoria in oggetto, sulla stessa si è formato il Silenzio Rifiuto; 2 - Il P.d.C. in sanatoria è stato presentato in sostituzione della Scia edilizia in sanatoria n.222/2020 Prot. 76598 del 15.10.2020, “annullata” con provvedimento espresso del 22.06.2023 prot. 041836, ampliamente fuori termine dei 90 gg. fissato nell’Ordinanza di demolizione e ripristino n. 191/2020 notificata al sig. ME in data 12.08.2020. La relazione tecnica allegata al progetto del PDC in sanatoria e gli altri documenti allegati non aggiungono o modificano nulla rispetto a quanto è stato già rilevato nel provvedimento conclusivo di “annullamento” della SCIA in sanatoria sopra menzionata, per cui non si può che confermare quanto già detto per la suddetta scia in sanatoria; 3 - Gli abusi realizzati costituiscono volumi in eccesso rispetto alle previsioni del PRG vigente al momento della realizzazione, e quindi in contrasto con la normativa urbanistica. Come già detto dalla consultazione dei titoli edilizi rilasciati (e in ultimo della SCIA n. 138/2016), si rileva che le suddette superfici non residenziali (spazio sotto pensilina ed ex porticato) di fatto non sono mai stai computati come volume. Per tale ragione non è dimostrata la doppia conformità ex art. 36 del DPR 380/2001; 4 - la chiusura dei porticati mediante "tende alla veneziana integrate nell'infisso" costituiscono di fatto una chiusura permanente, comportando un aumento della volumetria non autorizzabile; 5 - Nella relazione tecnica allegata, si dichiara che “Le opere, così come descritte, sono ammesse dal D.L. n. 69/2024 “Salva Casa”. Dagli elaborati scritto grafici allegati all’istanza non emerge la dimostrazione di alcun tipo di calcolo delle superfici, e dei volumi, assentiti e realizzati in difformità, a supporto di quanto dichiarato nella relazione tecnica. La chiusura dei porticati con gli infissi di cui al punto precedente determinano comunque una volumetria che non consente di applicare le tolleranze costruttive di cui al D.L. n. 69/2024 “Salva Casa” ”.
10. Con motivi aggiunti presentati in data 16.6.2025, il ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento prot. n. 0018055 del 25.3.2025, recante il rigetto della istanza di sanatoria, che ha censurato in forza delle seguenti doglianze:
- l’Amministrazione comunale ha confuso il procedimento iniziato dal ricorrente, disciplinato dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, con quello di cui all’art. 36 del medesimo decreto;
- nel caso di specie, si è formato il silenzio assenso sulla istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che “l’A.C. avrebbe dovuto concludere il procedimento, considerata l’interruzione per l’integrazione documentale, entro (e non oltre) il 2 agosto 2024”, laddove invece “il Comune di Gallipoli ha concluso il procedimento dopo ben 278 giorni – ossia, si ribadisce, il 25 marzo 2025 –, sempre considerando il periodo di interruzione per l’integrazione documentale”;
- “il provvedimento tardivo, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis l. 241/1990, è inefficace”;
- “il provvedimento impugnato è viziato da difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”.
11. Con atto in data 18.7.2025, la sig.ra CA RE ha proposto intervento ad opponendum .
12. Nella udienza pubblica del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
13.1. Innanzi tutto, deve essere dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo quanto alla impugnazione del preavviso di rigetto della istanza di sanatoria, trattandosi di un atto endo-procedimentale privo di effetti lesivi.
13.2. La domanda di annullamento dell’ordinanza n. 282 del 2 luglio 2024 - con cui il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria e ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive - e la domanda di accertamento del silenzio assenso formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, pure formulate con il ricorso introduttivo, sono entrambe infondate.
Al riguardo, è decisivo osservare che la vicenda in esame è irrimediabilmente segnata nei suoi successivi sviluppi dalla omessa impugnazione della ordinanza di demolizione n. 191/2020 e dal decorso del termine di 90 giorni dalla sua notificazione, senza che il ricorrente abbia provveduto alla relativa attività esecutiva.
Le predette circostanze hanno definitivamente determinato il trasferimento ex lege delle opere abusive al patrimonio comunale, la qual cosa giustifica l’ordinanza impugnata, con cui il Comune ha formalizzato l’effetto traslativo di cui all'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e ha ritenuto di provvedere alla irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del medesimo decreto, e nel contempo impedisce il perfezionamento del silenzio assenso sulla istanza di sanatoria, essendo questa da riferire ad un soggetto che non era proprietario delle opere e non era quindi legittimato alla relativa presentazione.
13.3. In senso contrario non possono assumere alcuna rilevanza la Scia in sanatoria del 15.10.2020 e l’istanza di p.d.c. in sanatoria del 29.6.2023, trattandosi di iniziative che il Comune ha esplicitamente ritenuto in contrasto con la normativa urbanistica, in forza di provvedimenti definitivamente consolidati.
13.4. Parimenti irrilevante è l’istanza di istanza di sanatoria del 10.6.2024, pure presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 36 bis del TU Edilizia, trattandosi di iniziativa tardiva rispetto alla decorrenza del termine di legge per l’esecuzione della ordinanza di demolizione n. 191/2020 e alla conseguente acquisizione delle opere al patrimonio comunale, che - com’è stato correttamente rilevato dal Dirigente del SUE nel corpo dell’ordinanza impugnata - non può rimettere in discussione l’effetto traslativo già prodottosi: “ In data 6 giugno 2018 il Comune di … ha adottato nei confronti della ricorrente una ordinanza di demolizione, fondata sulla rilevata la realizzazione di una serie di lavori in difformità al permesso di costruire risalente al 2012 … (omissis) … questo provvedimento è stato impugnato innanzi a questo T.A.R., ed il relativo giudizio è stato deciso con sentenza n. 1713/2021 del 7 ottobre 2021 con la quale il ricorso è stato respinto ritenuta la mancanza del requisito della doppia conformità e la conformità dell'ordinanza di demolizione a quanto stabilito dall'art. 31 D.P.R. n. 380/2001. In data 9 novembre 2022 i vigili urbani del Comune … hanno accertato la inottemperanza all'ordine di demolizione. Il 5 maggio 2025 la ricorrente ha depositato una nuova istanza di sanatoria ai sensi del nuovo art. 36 bis DPR 380/2001. In data 8 maggio 2025 sono stati notificati alla ricorrente, in rapida successione, una determina di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e, immediatamente dopo, il diniego della domanda di sanatoria per intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. Il Collegio ritiene di non discostarsi da quanto stabilito in materia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023 … Traslando i suddetti principi al caso di specie, se da una parte è vero che la proposizione di una istanza di sanatoria può impedire l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, tuttavia tale ultimo effetto si verifica automaticamente alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. È dunque ininfluente l'istanza di sanatoria presentata nel caso di specie poiché essa interviene in un momento del tempo di gran lunga successivo ai 90 giorni successivi all'ordinanza di demolizione, e quindi, in altre parole, in un momento del tempo in cui l'effetto acquisitivo al patrimonio del Comune si è già verificato. Infatti, alla luce della suesposta giurisprudenza, la determina del Comune di acquisizione del bene immobile al patrimonio comunale ha un mero effetto dichiarativo di una traslazione del diritto reale che si è già verificata e che non può dunque essere oggetto di una retrocessione in forza di una mera istanza di un soggetto privato … (omissis) … Nel caso di specie, dunque, l'acquisizione del bene al patrimonio comunale si è verificata anteriormente alla nuova istanza di sanatoria, che non acquisisce dunque alcun effetto sospensivo ed è improcedibile, perché proposta da un privato in relazione a un bene del quale non è più proprietario ” (Tar Calabria Catanzaro, Sez. II, 18.8.2025, n. 1398).
14. L’acquisizione delle opere al patrimonio comunale determina l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego della istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 bis del TU Edilizia, dal momento che il relativo annullamento non potrebbe comunque portare alcun vantaggio alla posizione soggettiva del sig. EL, avendo questi definitivamente perduto la proprietà delle stesse opere.
15. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- in parte dichiara inammissibile e in parte rigetta il ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
SI CA, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI CA | NI SC |
IL SEGRETARIO